A) INDENNITA'
PER FERIE NON GODUTE - OBBLIGHI CONTRIBUTIVI
B) LEGGE 297/82 - INDICE DI RIVALUTAZIONE T.F.R. - MESE DI
SETTEMBRE 1998
A) Indennità per ferie non godute - Obblighi contributivi
L'I.N.P.S.
ha recentemente fornito - con propria circolare n. 134/1998 - indicazioni in
merito al momento nel quale devono considerarsi previdenzialmente imponibili le
somme eventualmente dovute ai lavoratori per ferie non godute.
In
particolare l'Istituto, applicando il principio generale di competenza, ha
stabilito che l'indennità per ferie non godute deve essere assoggettata a
contributi, a prescindere dalla sua effettiva erogazione al dipendente
interessato:
- nel mese in cui cade il termine per il godimento delle
ferie stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro o da accordi
collettivi, anche aziendali;
- ovvero, in mancanza di tale scadenza, nel diciottesimo
mese successivo al termine dell'anno solare cui le ferie si riferiscono.
L'indirizzo
in tal senso assunto dall'Istituto comporta per il settore edile le seguenti
conseguenze.
Operai
Il
trattamento economico per le ferie, godute e non godute, è assolto dalle
imprese mediante l'accantonamento alla Cassa Edile della percentuale dell'8,50
calcolata sulla retribuzione per le ore ordinarie e per le festività.
L'importo
risultante - compreso nella percentuale complessiva del 23,45 - viene
mensilmente assoggettato a contribuzione previdenziale ed assistenziale.
Pertanto, nella pratica corrente l'indirizzo dell'Istituto viene applicato in
anticipo e, quindi, le imprese non sono tenute ad adempimenti ulteriori sul
piano economico od amministrativo.
Impiegati
Il
trattamento economico per ferie godute viene corrisposto direttamente
dall'impresa nel mese relativo, mentre l'indennità per ferie non godute va
corrisposta entro i sei mesi successivi
alla data in cui l'impiegato ha maturato il diritto alle ferie, trascorsi i
quali saranno dovuti all'impiegato gli interessi di mora (art. 63 c.c.n.l. 5
luglio 1995).
Alla luce
di tale disposizione contrattuale e dell'indirizzo assunto dall'Istituto, si
ritiene che, anche qualora la corresponsione dell'indennità per ferie non
godute avvenga oltre il sesto mese dalla fine del periodo di maturazione del
diritto alle ferie, i contributi previdenziali ed assistenziali siano comunque
dovuti dal sesto mese e l'eventuale ritardo nel versamento comporti
l'applicazione delle sanzioni civili previste per legge.
Al fine
di evitare gravose conseguenze, si ritiene opportuno consigliare alle imprese:
di
attenersi al disposto di legge e contrattuale secondo il quale le ferie sono un
diritto irrinunciabile, salvo il sopravvenire di imprescindibili e comprovabili
esigenze di lavoro che si verificassero eccezionalmente;
di
stabilire e comunicare a tutti i lavoratori il periodo di maturazione del
diritto alle ferie, onde poter determinare in modo certo la data entro la quale
va corrisposta l'indennità per eventuali ferie non godute e vanno versati i
relativi contributi. Si sottolinea che nella prassi aziendale, quali periodi di
maturazione del diritto alle ferie vengono prevalentemente individuati: o il
periodo 1° gennaio/31 dicembre, corrispondente all'anno solare, ovvero il
periodo 1° agosto/31 luglio dell'anno successivo, perchè, in tal modo, prima
dell'inizio del periodo "classico" di chiusura per ferie collettive,
le imprese hanno la situazione esatta delle ferie maturate da ciascun
lavoratore;
di pagare
eventuali indennità per ferie non godute entro i sei mesi dalla scadenza del termine
di maturazione e versare contestualmente la relativa contribuzione.
Per le
situazioni pregresse o in atto, anche in considerazione del carattere
innovativo dell'indirizzo stabilito dall'I.N.P.S., la Confindustria e l'Ance
sono intervenute presso la Direzione generale dell'Istituto affinchè sia
ricercato un criterio non eccesivamente rigido, dal quale non derivino
rilevanti ed imprevisti oneri per le imprese. Si fa pertanto riserva di
comunicare tempestivamente gli esiti di tale intervento.
B) Legge 297/82 - Indice rivalutazione T.F.R. - Mese di
settembre 1998
L'Istat
ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati per il mese di settembre 1998 è pari a 107,8.
Pertanto
dal rapporto tra l'indice del mese di dicembre 1997 e quello di settembre 1998
risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di
settembre 1998 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31
dicembre 1997 è pari a:
1,020405
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