A) INDENNITA' PER FERIE NON GODUTE - OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

B) LEGGE 297/82 - INDICE DI RIVALUTAZIONE T.F.R. - MESE DI SETTEMBRE 1998

 

 

 

 

A) Indennità per ferie non godute - Obblighi contributivi

L'I.N.P.S. ha recentemente fornito - con propria circolare n. 134/1998 - indicazioni in merito al momento nel quale devono considerarsi previdenzialmente imponibili le somme eventualmente dovute ai lavoratori per ferie non godute.

In particolare l'Istituto, applicando il principio generale di competenza, ha stabilito che l'indennità per ferie non godute deve essere assoggettata a contributi, a prescindere dalla sua effettiva erogazione al dipendente interessato:

- nel mese in cui cade il termine per il godimento delle ferie stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro o da accordi collettivi, anche aziendali;

- ovvero, in mancanza di tale scadenza, nel diciottesimo mese successivo al termine dell'anno solare cui le ferie si riferiscono.

L'indirizzo in tal senso assunto dall'Istituto comporta per il settore edile le seguenti conseguenze.

Operai

Il trattamento economico per le ferie, godute e non godute, è assolto dalle imprese mediante l'accantonamento alla Cassa Edile della percentuale dell'8,50 calcolata sulla retribuzione per le ore ordinarie e per le festività.

L'importo risultante - compreso nella percentuale complessiva del 23,45 - viene mensilmente assoggettato a contribuzione previdenziale ed assistenziale. Pertanto, nella pratica corrente l'indirizzo dell'Istituto viene applicato in anticipo e, quindi, le imprese non sono tenute ad adempimenti ulteriori sul piano economico od amministrativo.

Impiegati

Il trattamento economico per ferie godute viene corrisposto direttamente dall'impresa nel mese relativo, mentre l'indennità per ferie non godute va corrisposta entro i sei mesi  successivi alla data in cui l'impiegato ha maturato il diritto alle ferie, trascorsi i quali saranno dovuti all'impiegato gli interessi di mora (art. 63 c.c.n.l. 5 luglio 1995).

Alla luce di tale disposizione contrattuale e dell'indirizzo assunto dall'Istituto, si ritiene che, anche qualora la corresponsione dell'indennità per ferie non godute avvenga oltre il sesto mese dalla fine del periodo di maturazione del diritto alle ferie, i contributi previdenziali ed assistenziali siano comunque dovuti dal sesto mese e l'eventuale ritardo nel versamento comporti l'applicazione delle sanzioni civili previste per legge.

Al fine di evitare gravose conseguenze, si ritiene opportuno consigliare  alle imprese:

di attenersi al disposto di legge e contrattuale secondo il quale le ferie sono un diritto irrinunciabile, salvo il sopravvenire di imprescindibili e comprovabili esigenze di lavoro che si verificassero eccezionalmente;

di stabilire e comunicare a tutti i lavoratori il periodo di maturazione del diritto alle ferie, onde poter determinare in modo certo la data entro la quale va corrisposta l'indennità per eventuali ferie non godute e vanno versati i relativi contributi. Si sottolinea che nella prassi aziendale, quali periodi di maturazione del diritto alle ferie vengono prevalentemente individuati: o il periodo 1° gennaio/31 dicembre, corrispondente all'anno solare, ovvero il periodo 1° agosto/31 luglio dell'anno successivo, perchè, in tal modo, prima dell'inizio del periodo "classico" di chiusura per ferie collettive, le imprese hanno la situazione esatta delle ferie maturate da ciascun lavoratore;

di pagare eventuali indennità per ferie non godute entro i sei mesi dalla scadenza del termine di maturazione e versare contestualmente la relativa contribuzione.

Per le situazioni pregresse o in atto, anche in considerazione del carattere innovativo dell'indirizzo stabilito dall'I.N.P.S., la Confindustria e l'Ance sono intervenute presso la Direzione generale dell'Istituto affinchè sia ricercato un criterio non eccesivamente rigido, dal quale non derivino rilevanti ed imprevisti oneri per le imprese. Si fa pertanto riserva di comunicare tempestivamente gli esiti di tale intervento.

 

B) Legge 297/82 - Indice rivalutazione T.F.R. - Mese di settembre 1998

L'Istat ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di settembre 1998 è pari a 107,8.

Pertanto dal rapporto tra l'indice del mese di dicembre 1997 e quello di settembre 1998 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di settembre 1998 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 1997 è pari a:

 

 

1,020405

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