LEGGE
N. 297/82 - INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI OTTOBRE 1998
L'art.5
della legge 29.5.1982, n.297, dispone che le aziende procedano alla
rivalutazione dell'importo del trattamento di fine rapporto maturato al 31
dicembre di ogni anno.-
Detta
operazione di rivalutazione monetaria viene effettuata sempre al 31 dicembre
sul trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato per ogni dipendente al
31 dicembre dell'anno precedente e deve essere effettuata comunque nel, mese
nel quale si risolve eventualmente il rapporto di lavoro, se anteriore alla fine dell'anno.
A
questo fine l'Istituto centrale di statistica
procede, in ogni mese, alla
determinazione dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati onde poter effettuare il
raffronto necessario per il calcolo dell'indice di rivalutazione monetaria
utile per tutti i mesi dell'anno.
Nel
mese di ottobre 1998 detto indice è risultato pari a 108,0 ( base 1995=100 ).
Pertanto dal raffronto tra l'indice del mese di dicembre 1997 e quello di
ottobre 1998 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria
al mese di ottobre 1998 del trattamento di fine rapporto, maturato ed
accantonato al 31 dicembre 1997 è pari a:
1,023063