ISCRIZIONE AL CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI - (CONAI) - ESCLUSIONE PER LE IMPRESE EDILI
Con
riferimento alla normativa sugli imballaggi usati e sui rifiuti di imballaggio
contenuta nel Decreto legislativo n. 22/97 (c.d. decreto Ronchi), si informa
che il Comitato esecutivo del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) ha
chiarito che le imprese edili non devono iscriversi a detto Consorzio in quanto
sono considerate utenti finali.
Il
titolo II del decreto Ronchi "Gestione degli imballaggi" prevede che
i produttori (fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i
trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di
imballaggio) e gli utilizzatori (commercianti, distributori, addetti al
riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni)
siano responsabili della corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
I
produttori hanno l'obbligo di organizzare autonomamente la raccolta, il
riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio e di
aderire ai consorzi per tipologie di rifiuti, oppure di mettere in atto un
sistema cauzionale.
Gli
utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati ed a
consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso
concordato (art. 38, comma 4).
La
restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio non deve
comportare oneri economici per il consumatore (art. 38, comma 10).
Pertanto
le imprese edili, una volta organizzata la raccolta, dovranno restituire gli
imballaggi agli utilizzatori che sono i produttori o i distributori delle
materie prime imballate.
In
attesa che venga organizzata la sopracitata raccolta degli imballaggi si
consiglia di continuare a gestire gli imballaggi così come hanno fatto fino ad
ora.
Si
riporta di seguito lo stralcio del documento del CONAI.
1.3
Utente finale
Domanda) Un'azienda
che acquista o riceve prodotti imballati non per cederli a sua volta imballati
o sfusi, ma si limita esclusivamente ad utilizzare direttamente il prodotto
imballato nella produzione di un servizio, restando a suo carico lo smaltimento
del rifiuto di imballaggio così generato, è tenuta ad iscriversi al CONAI ?
Risposta) L'impresa
che è esclusivamente utente finale di imballaggi non è tenuta ad iscriversi al
CONAI in quanto non è né produttrice né utilizzatrice (né industriale né
commerciale) di imballaggi.
A
puro titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria le imprese di
servizi (agenzie immobiliari, agenzie assicurative, agenzie di viaggi, ecc.),
gli studi professionali (avvocati, commercialisti, notai, architetti,
consulenti, ecc.), le imprese artigiane come barbieri, estetisti, ciabattini,
ecc., gli artigiani che acquistano componentistica che diviene oggetto del
servizio di posa in opera (idraulici, elettricisti, autoriparatori,
carrozzieri, installatori vari, ecc.), imprese edili che utilizzano prodotti
imballati per le loro realizzazioni.
Tuttavia
questa esclusione incontra due precise limitazioni:
a)
qualora queste imprese, quale attività anche soltanto
marginale rispetto a quella principale, svolgano attività commerciale, sono
tenute ad iscriversi al CONAI come commercianti/distributori (ad esempio il
parrucchiere che vende prodotti di bellezza, l'idraulico che vende accessori da
bagno senza posa in opera);
b)
qualora queste imprese siano importatrici dirette degli
stessi prodotti imballati che utilizzano nella produzione dei loro servizi,
sono obbligate ad aderire al CONAI come utilizzatori in quanto responsabili
dell'emissione dell'imballaggio e del relativo rifiuto di imballaggio (che
altrimenti non sarebbe gestito nell'ambito della normativa) sul territorio
nazionale. In questo caso, le imprese devono ovviamente versare sugli
imballaggi pieni importati il relativo contributo ambientale anche se non
avviene alcuna cessione successiva del bene imballato, provvedendo direttamente
alla denuncia mensile e al versamento.