APPALTO
- IPOTESI DI RESPONSABILITÀ DECENNALE DEL COSTRUTTORE PER DIFETTI DI COSE
IMMOBILI
(Cass. Sez. II, 10 aprile 1996, n. 3301)
Nei gravi difetti dell'edificio idonei a configurare una
responsabilità del costruttore nei confronti del committente e dei suoi aventi
causa, a norma dell'art. 1669 cod. civ., vanno inquadrate, oltre alle ipotesi
di rovina o di evidente pericolo di rovina, anche le deficienze costruttive
incidenti sulla funzionalità ed abitabilità dell'opera e comportanti una
menomazione del godimento dei condomini con pericolo per la durata e la
conservazione della costruzione (nella specie la decisione di merito,
confermata dalla S.C., aveva ritenuto che integrassero vizi riconducibili alla
previsione dell'art. 1669 cod. civ. anziché a quella del precedente art. 1667,
il passaggio di acqua piovana attraverso la porta dei garages con deflusso
all'interno dei locali, la pendenza dei balconi verso l'interno del fabbricato
con conseguenti infiltrazioni e ristagni di acqua nei muri di tamponamento, la
mancanza di battiscopa sui terrazzi di copertura, provocante infiltrazioni di
umidità, la caduta dell'intonaco per infiltrazioni di umidità).