APPALTI
PUBBLICI - MODIFICHE ALLA LEGGE N. 109/94 -
PUBBLICAZIONE
DELLA LEGGE N. 415 DEL 18/11/1998 ("MERLONI TER")
Il
Supplemento Ordinario n. 199/L alla Gazzetta Ufficiale del 4/12/1998 ha
pubblicato la legge n. 415 del 18/11/1998, nota come "Merloni ter",
relativa alle "Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori
disposizioni in materia di Lavori Pubblici".
La
nuova normativa entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di
pubblicazione, cioè il 19 dicembre
1998.
La
quasi totalità delle norme contenute nella nuova legge sarà applicabile ai
lavori i cui bandi verranno pubblicati successivamente all'entrata in vigore
della norma stessa. A tale principio possono far eccezione peraltro le
disposizioni di carattere penale, semprechè di maggior favore, quale ad esempio
la nuova disciplina dettata in tema di subappalto.
Si
ritiene opportuno fornire una prima sintetica illustrazione delle nuove
disposizioni.
Si
fa riserva, sin d'ora, di pubblicare una nota più approfondita di commento alla
nuova legge, il cui testo, coordinato, è pubblicato sul Notiziario n. 12/98.
Qualificazione
(art. 8 legge n. 109/94)
Viene
confermata la validità dell'Albo nazionale dei Costruttori fino al 31/12/99.
In
relazione al successivo sistema di qualificazione necessario per l'ammissione
alle gare si fa riserva di fornire un'apposita nota.
Soggetti
ammessi alle gare (art. 10 legge n. 109/94)
Viene
stabilito l'obbligo per i soggetti appaltanti di provvedere, prima
dell'apertura delle offerte, a richiedere ad almeno il 10% dei concorrenti
scelti con sorteggio, di comprovare i requisiti economici e tecnici richiesti
in sede di bando ed attestati dal singolo concorrente con dichiarazioni. Se
detti requisiti non vengono comprovati, scattano le sanzioni della esclusione
dalla gara, della escussione della garanzia provvisoria, della segnalazione
all'Autorità di vigilanza per i conseguenti provvedimenti. Lo stesso vale per
l'aggiudicatario e il concorrente che segue in graduatoria, se non ricompresi
fra i concorrenti sorteggiati.
Non
possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in
una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile,
diversamente da quanto era precedentemente possibile, come riportato sul
Notiziario n. 11/98, ove è riprodotto anche il testo dell'articolo 2359 del
codice civile.
Associazioni
Temporanea di imprese (art. 13 legge 109/94).
E'
stato introdotto il principio secondo cui e' ammessa la presentazione di
offerte da parte di associazioni temporanee non ancora costituite, purche' i
soggetti associati si impegnino, fin dall'offerta, a costituire il
raggruppamento di imprese in caso di aggiudicazione della gara.
Criteri
di aggiudicazione (art. 21 legge 109/94)
Diversamente
dalla previgente normativa, l'aggiudicazione di tutti gli appalti, da affidarsi
con pubblico incanto o licitazione privata mediante il criterio del massimo
ribasso, avviene ora:
-
per i contratti da stipulare a misura: sia mediante ribasso sull'elenco prezzi,
sia mediante offerta a prezzi unitari;
-
per i contratti da stipulare a corpo: sia mediante ribasso sull'importo di
gara, sia mediante offerta a prezzi unitari;
-
per i contratti da stipulare a corpo e a misura: mediante la sola offerta a
prezzi unitari.
Nel
caso di lavori di rilevanza comunitaria, la soglia di anomalìa delle offerte,
oltre la quale scatta l'obbligo di verifica delle offerte stesse, viene
determinata escludendo il 10%, arrotondato all'unità superiore, del numero
delle offerte valide di maggiore e di minore ribasso; si procede quindi alla
individuazione di una prima media aritmetica dei ribassi delle restanti
offerte. Tale prima media viene poi incrementata dello scarto medio aritmetico
di tutti i ribassi percentuali che superano la predetta media. L'offerta pari o
superiore a detto valore e' da sottoporre a verifica.
Per
quanto riguarda i lavori inferiori all'importo comunitario (pari a L.
9.861.664.583), il meccanismo di individuazione della soglia dell'anomalìa
rimane il medesimo. Le offerte superiori alla soglia di anomalìa vengono
automaticamente escluse.
Va
sottolineato che vi sono palesi dubbi interpretativi riguardo al fatto di
includere o meno nella seconda media le offerte non incluse nella prima.
Per
far fronte al dubbio interpretativo cui si è accennato, in attesa di possibili
chiarimenti ministeriali, le amministrazioni appaltanti potranno inserire
apposite indicazioni nel bando di gara con le quali esplicitare le precise
modalità di definizione della soglia di anomalìa.
Trattativa
privata (art. 24 legge 109/94)
Il
tetto per i lavori che la legge Merloni rendeva affidabili a trattativa privata
fino a 150.000 ECU è ora elevato a 300.000 ECU (circa 600 milioni di lire). In
tale ambito non sussiste più l'obbligo di invitare almeno 15 imprese.
Varianti
in corso d'opera (art. 25 legge 109/94)
In
tema di varianti, la norma aggiunge, ai motivi che gia' consentono il ricorso a
siffatto istituto, un'ulteriore ipotesi concernente la presenza di eventi
inerenti la natura e specificita' dei beni sui quali si interviene,
verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o imprevedibili al
momento della progettazione.
Relativamente
agli interventi cosiddetti di "dettaglio" disposti dal direttore dei
lavori, la percentuale del 5% e' elevata al 10% in caso di lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione o restauro.
Ritardati
pagamenti (art. 26 legge 109/94)
Nel
caso in cui il pagamento dei corrispettivi, maturati dalle imprese per
l'esecuzione dei lavori, non avvenga nei termini stabiliti dal capitolato
speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato
generale, oltre al diritto al pagamento degli interessi, viene riconosciuta
all'impresa la facoltà di sospendere i lavori, ovvero di procedere alla
risoluzione del contratto, previa instaurazione del giudizio arbitrale.
Garanzie
(artt. 8 e 30 legge 109/94)
In
caso di aggiudicazione della gara con un ribasso d'asta superiore al 20%
(precedentemente fissato al 25%), e' previsto che la garanzia fidejussoria sia
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il venti per
cento.
Viene
fissata la validità temporale della fidejussione provvisoria in 180 giorni
dalla data di presentazione dell'offerta.
Le
imprese che hanno conseguito la certificazione di qualità, ai sensi delle norme
UNI EN ISO 9000, godono della riduzione al 50% dell'importo della cauzione
provvisoria e di quella definitiva.
Vengono
fissati alcuni obblighi del fidejussore che devono essere esplicitati nella
polizza fidejussoria per le cauzioni, sia provvisoria che definitiva.
Piani
di sicurezza (art. 31 legge 109/94)
Entro
30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori,
l'appaltatore redige e consegna al committente:
a)
eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del
piano generale di sicurezza ove, nei casi previsti dal decreto legislativo
494/96, vengano predisposti dal committente;
b)
un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e
del piano generale di sicurezza, quando non siano previsti dal decreto
legislativo 494/96;
c)
un piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e
dell'eventuale piano generale di sicurezza previsti dal decreto legislativo
494/96.
Gli
oneri relativi ai piani di sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara e non
sono soggetti a ribasso d'asta.
Per
gli specifici ragguagli inerenti la casistica e la disciplina dettata dal
decreto legislativo 494/96 si rinvia a quanto pubblicato con precedenti
supplementi in merito (n. 6 al Notiziario 2/97, n. 3 al Notiziario 3/97, n. 4
al Notiziario 3/98).
Subappalto
(art. 34 legge 109/94 e art. 18 legge 55/90)
Rilevanti
novità sono state introdotte in materia di subappalto, in particolare:
a)
il contratto di subappalto va depositato presso la stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio delle lavorazioni oggetto del
subappalto;
b)
non e' più necessaria l'indicazione, in sede di offerta, da 1 a 6
subappaltatori, ma rimane l'obbligo di indicare le fasi lavorative che si
intende subappaltare;
c)
è d'obbligo richiedere l'autorizzazione al subappalto che l'ente appaltante
deve rilasciare entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine senza
che l'autorizzazione sia stata rilasciata, la stessa s'intende concessa
(silenzio assenso);
d)
le forniture con posa in opera ed i noli a caldo per essere equiparati al
subappalto devono incidere, singolarmente, per più del 2% dell'importo dei
lavori affidati o essere di importo superiore a 100.000 ECU, e semprechè
l'incidenza della mano d'opera sia superiore al 50% dell'importo del contratto
da affidare.