1) I.R.Pe.F. - ADDIZIONALE REGIONALE 0,50% - CONGUAGLIO DI FINE ANNO

2) 13ª MENSILITA'

3) I.N.A.I.L. - RETRIBUZIONI PRESUNTE AI FINI RATA ANTICIPO 1999 - COMUNICAZIONE TASSI PREMIO ANNO 1999

4) LEGGE 297/1982 - TFR - INDICE RIVALUTAZIONE NOVEMBRE 1998

 

 

1) CONGUAGLIO DI FINE ANNO

Si elencano le novità da tenere presenti in occasione delle operazioni di conguaglio IRPeF per l'anno 1998.

a) Il lavoratore dipendente potrà chiedere al sostituto di imposta di tener conto anche di altri redditi di lavoro dipendente o ad essi assimilati, percepiti da terzi.

La richiesta dovrà essere avanzata dal dipendente entro il 12 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e dovrà, ovviamente, essere supportata dalla consegna delle certificazioni rilasciate dagli altri soggetti eroganti.

E' il caso che può verificarsi ove il lavoratore chieda che nelle operazioni di conguaglio il datore di lavoro tenga conto delle somme erogate dalla Cassa Edile  (p.es. Ape, Apes, Premio di primo ingresso). La Cassa Edile sta inviando le relative certificazioni a tutti i dipendenti percettori di tali somme.

b) Il termine del 28 febbraio, entro il quale devono essere effettuate le operazioni di conguaglio, rileva esclusivamente per gli effetti finanziari del risultato finale delle predette operazioni, che andranno ad incidere sulle somme erogate nel mese in cui il conguaglio stesso è effettuato, fermo restando il riferimento alle somme e ai valori corrisposti fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero al 12 gennaio dell'anno successivo.

c) Il datore di lavoro deve riconoscere, senza che il dipendente lo richieda, le detrazioni spettanti per oneri che sono stati sostenuti dal lavoratore con l'intervento del datore di lavoro stesso.

E' il caso delle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni extra-professionali, non obbligatorie per legge, i cui premi sono stati versati alle compagnie di assicurazione dal datore di lavoro e tassati in capo al dipendente.

La detrazione spetta al dipendente nella misura del 19% del premio che deve essere preso in considerazione fino alla misura massima di £. 2.500.000= (la detrazione massima è pertanto pari a £. 475.000=).

d) Le operazioni di conguaglio per l'anno 1998 comprendono la determinazione, il prelievo ed il versamento da parte del sostituto dell'addizionale regionale, introdotta dal D.Lgs. n. 446/1997, nella misura dello 0,50% sul reddito complessivo determinato ai fini del conguaglio per l'Irpef, al netto, quindi, degli oneri deducibili.

 L'addizionale non è dovuta sui redditi assoggettati a tassazione separata.

 L'imposta deve essere versata alla regione in cui risiede il lavoratore al 31       dicembre, o al momento del conguaglio, se antecedente, utilizzando il codice tributo 3802 (cfr. nota supplemento n° 3 al Notiziario 2/98).

Si ricorda infine che le operazioni di conguaglio devono tenere conto della restituzione del 60% dell'Eurotassa (cfr. nota supplemento n° 5 al Notiziario 11/98).

2) 13ª MENSILITA'

Si ricorda che, secondo quanto previsto dall'art. 64 del c.c.n.l. 5 luglio 1995, entro il 20 dicembre p.v. deve essere riconosciuta ed erogata ai dipendenti impiegati la tredicesima mensilità.

La suddetta mensilità è comprensiva, oltre che delle voci di stipendio, anche dell'E.D.R., degli aumenti periodici di anzianità, di eventuali indennità e superminimi e di compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato.

Agli impiegati che al 31/12/1998 non abbiano maturato un anno intero di anzianità di servizio, dovrà essere corrisposta una frazione della 13ª mensilità rapportata ai mesi di effettivo servizio.

A questo proposito si tenga presente che la frazione di mese non superiore a 15 giorni non deve essere computata.

Trattamento contributivo

La 13ª mensilità è interamente soggetta ai contributi I.N.P.S. secondo le aliquote in vigore.

Ritenute fiscali

L'importo della 13ª mensilità, al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente, deve essere assoggettato a ritenuta fiscale separatamente dalla retribuzione del periodo di paga in cui viene corrisposto, senza riconoscere le detrazioni di imposta .

3) INAIL-RETRIBUZIONI PRESUNTE AI FINI RATA ANTICIPO 1999 - COMUNICAZIONE TASSI PREMIO ANNO 1999.

 

Retribuzioni presunte ai fini rata anticipo 1999

 

Le modalità per la determinazione delle retribuzioni presunte cui fare riferimento per il pagamento della rata anticipo premio prevedono, come è noto, che l'ammontare delle retribuzioni stesse sia pari a quelle effettive denunciate per l'anno precedente. Pertanto per l'anno 1999 le retribuzioni presunte da assumere ai fini del calcolo della rata anticipo sono quelle denunciate per l'anno 1998. Si ricorda peraltro che qualora il datore di lavoro preveda di erogare nell'anno cui si riferisce il pagamento anticipato, retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente deve inviare motivata comunicazione all'INAIL. Il termine, entro il quale deve essere inviata all'Istituto tale eventuale comunicazione, è fissato al 15 febbraio 1999. Si sottolinea infine che è opportuno che l'istanza di cui trattasi sia presentata a mezzo raccomandata A/R.   

                                                               

Comunicazione Tassi premio anno 1999

 

L'INAIL invierà, entro il mese di dicembre, alle aziende il modulo recante la comunicazione del tasso di premio applicato e degli elementi considerati per la sua determinazione. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, avverso la notifica dell'Istituto il datore di lavoro potrà proporre alternativamente opposizione alla locale sede INAIL oppure ricorso. Tali impugnative vanno inoltrate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione INAIL di cui si parla.                             

 

4)LEGGE 297/82-INDICE RIVALUTAZIONE T.F.R. MESE DI NOVEMBRE 1998

                L'Istat ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di novembre 1998 è risultato pari a 108,1.

Pertanto dal rapporto tra l'indice di dicembre 1997 e quello di novembre  1998 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di novembre 1998 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31dicembre 1997 è pari a:

 

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