1)
I.R.Pe.F. - ADDIZIONALE REGIONALE 0,50% - CONGUAGLIO DI FINE ANNO
2)
13ª MENSILITA'
3)
I.N.A.I.L. - RETRIBUZIONI PRESUNTE AI FINI RATA ANTICIPO 1999 - COMUNICAZIONE
TASSI PREMIO ANNO 1999
4)
LEGGE 297/1982 - TFR - INDICE RIVALUTAZIONE NOVEMBRE 1998
1)
CONGUAGLIO DI FINE ANNO
Si
elencano le novità da tenere presenti in occasione delle operazioni di
conguaglio IRPeF per l'anno 1998.
a)
Il lavoratore dipendente potrà chiedere al sostituto di imposta di tener conto
anche di altri redditi di lavoro dipendente o ad essi assimilati, percepiti da
terzi.
La
richiesta dovrà essere avanzata dal dipendente entro il 12 gennaio dell'anno
successivo a quello di riferimento e dovrà, ovviamente, essere supportata dalla
consegna delle certificazioni rilasciate dagli altri soggetti eroganti.
E'
il caso che può verificarsi ove il lavoratore chieda che nelle operazioni di
conguaglio il datore di lavoro tenga conto delle somme erogate dalla Cassa
Edile (p.es. Ape, Apes, Premio di primo
ingresso). La Cassa Edile sta inviando le relative certificazioni a tutti i
dipendenti percettori di tali somme.
b)
Il termine del 28 febbraio, entro il quale devono essere effettuate le
operazioni di conguaglio, rileva esclusivamente per gli effetti finanziari del
risultato finale delle predette operazioni, che andranno ad incidere sulle
somme erogate nel mese in cui il conguaglio stesso è effettuato, fermo restando
il riferimento alle somme e ai valori corrisposti fino al 31 dicembre dell'anno
di riferimento, ovvero al 12 gennaio dell'anno successivo.
c)
Il datore di lavoro deve riconoscere, senza che il dipendente lo richieda, le
detrazioni spettanti per oneri che sono stati sostenuti dal lavoratore con
l'intervento del datore di lavoro stesso.
E'
il caso delle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
extra-professionali, non obbligatorie per legge, i cui premi sono stati versati
alle compagnie di assicurazione dal datore di lavoro e tassati in capo al
dipendente.
La
detrazione spetta al dipendente nella misura del 19% del premio che deve essere
preso in considerazione fino alla misura massima di £. 2.500.000= (la
detrazione massima è pertanto pari a £. 475.000=).
d)
Le operazioni di conguaglio per l'anno 1998 comprendono la determinazione, il
prelievo ed il versamento da parte del sostituto dell'addizionale regionale,
introdotta dal D.Lgs. n. 446/1997, nella misura dello 0,50% sul reddito
complessivo determinato ai fini del conguaglio per l'Irpef, al netto, quindi,
degli oneri deducibili.
L'addizionale non è dovuta sui redditi
assoggettati a tassazione separata.
L'imposta deve essere versata alla regione in
cui risiede il lavoratore al 31
dicembre, o al momento del conguaglio, se antecedente, utilizzando il
codice tributo 3802 (cfr. nota supplemento n° 3 al Notiziario 2/98).
Si
ricorda infine che le operazioni di conguaglio devono tenere conto della
restituzione del 60% dell'Eurotassa (cfr. nota supplemento n° 5 al Notiziario
11/98).
2)
13ª MENSILITA'
Si
ricorda che, secondo quanto previsto dall'art. 64 del c.c.n.l. 5 luglio 1995,
entro il 20 dicembre p.v. deve essere riconosciuta ed erogata ai dipendenti
impiegati la tredicesima mensilità.
La
suddetta mensilità è comprensiva, oltre che delle voci di stipendio, anche
dell'E.D.R., degli aumenti periodici di anzianità, di eventuali indennità e
superminimi e di compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato.
Agli
impiegati che al 31/12/1998 non abbiano maturato un anno intero di anzianità di
servizio, dovrà essere corrisposta una frazione della 13ª mensilità rapportata
ai mesi di effettivo servizio.
A
questo proposito si tenga presente che la frazione di mese non superiore a 15
giorni non deve essere computata.
Trattamento
contributivo
La
13ª mensilità è interamente soggetta ai contributi I.N.P.S. secondo le aliquote
in vigore.
Ritenute
fiscali
L'importo
della 13ª mensilità, al netto dei contributi previdenziali a carico del
dipendente, deve essere assoggettato a ritenuta fiscale separatamente dalla
retribuzione del periodo di paga in cui viene corrisposto, senza riconoscere le
detrazioni di imposta .
3)
INAIL-RETRIBUZIONI PRESUNTE AI FINI RATA ANTICIPO 1999 - COMUNICAZIONE TASSI
PREMIO ANNO 1999.
Retribuzioni
presunte ai fini rata anticipo 1999
Le
modalità per la determinazione delle retribuzioni presunte cui fare riferimento
per il pagamento della rata anticipo premio prevedono, come è noto, che
l'ammontare delle retribuzioni stesse sia pari a quelle effettive denunciate
per l'anno precedente. Pertanto per l'anno 1999 le retribuzioni presunte da
assumere ai fini del calcolo della rata anticipo sono quelle denunciate per
l'anno 1998. Si ricorda peraltro che qualora il datore di lavoro preveda di
erogare nell'anno cui si riferisce il pagamento anticipato, retribuzioni
inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente deve inviare
motivata comunicazione all'INAIL. Il termine, entro il quale deve essere
inviata all'Istituto tale eventuale comunicazione, è fissato al 15 febbraio
1999. Si sottolinea infine che è opportuno che l'istanza di cui trattasi sia
presentata a mezzo raccomandata A/R.
Comunicazione
Tassi premio anno 1999
L'INAIL
invierà, entro il mese di dicembre, alle aziende il modulo recante la
comunicazione del tasso di premio applicato e degli elementi considerati per la
sua determinazione. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, avverso la
notifica dell'Istituto il datore di lavoro potrà proporre alternativamente
opposizione alla locale sede INAIL oppure ricorso. Tali impugnative vanno
inoltrate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione INAIL di cui si
parla.
4)LEGGE
297/82-INDICE RIVALUTAZIONE T.F.R. MESE DI NOVEMBRE 1998
L'Istat ha comunicato che
l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il
mese di novembre 1998 è risultato pari a 108,1.
Pertanto
dal rapporto tra l'indice di dicembre 1997 e quello di novembre 1998 risulta che il coefficiente utile per
la rivalutazione monetaria al mese di novembre 1998 del trattamento di fine
rapporto maturato ed accantonato al 31dicembre 1997 è pari a:
1,025018