A) VERSAMENTI UNITARI IMPOSTE E CONTRIBUTI - DIFFERIMENTO DEL TERMINE AL GIORNO 16 DEL MESE

B) I.N.P.S. - NUOVA MODULISTICA  DM  DALL'ANNO 1999

 

 

 

A) VERSAMENTI UNITARI IMPOSTE E CONTRIBUTI - DIFFERIMENTO DEL TERMINE AL GIORNO 16 DEL MESE

La Gazzetta Ufficiale n° 287 del 9 dicembre 1998 ha pubblicato il testo del decreto legislativo 19 novembre 1998 n° 422 recante, tra le altre, disposizioni di modifica al decreto legislativo 9 luglio 1997 n° 241. L'art. 2 del provvedimento in parola modifica alcune norme in materia di versamenti unitari e di compensazione (cfr. nota supplemento n° 2 al Notiziario 4/98). Le principali modifiche introdotte,  con effetto dal 1° gennaio 1999, sono le seguenti:

 

*differimento dal giorno 15 al giorno 16 del mese di scadenza del termine di versamento unitario, tramite Mod. F24, delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli Enti previdenziali, di cui all'art.17 del decreto legislativo n° 241/1997. Resta immutata la regola secondo cui se il termine scade di sabato o di giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo;

*differimento dal giorno 15 al giorno 16 di ciascun mese anche del termine entro il quale i contribuenti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni dell'I.N.P.S., se titolari di partita IVA, possono effettuare versamenti in rate mensili, maggiorate di interessi, delle somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte e dei contributi, ai sensi dell'art. 20 del citato decreto legislativo n° 241/1997. Per i contribuenti non titolari di partita IVA i versamenti rateali devono invece essere effettuati, come in precedenza, entro la fine di ciascun mese.

*estensione ai soggetti non titolari di partita IVA del regime dei versamenti unitari di imposte e contributi e della eventuale compensazione previsti dal richiamato decreto legislativo n° 241/1997. Pertanto, dal 1°gennaio 1999, anche i contribuenti non titolari di partita IVA dovranno effettuare i versamenti unitari di imposte e contributi tramite il Mod. F24, entro il giorno 16 del mese di scadenza. 

Inoltre,  l'articolo 2 lett. e) del decreto legislativo in parola, fissa al 31 dicembre 1998 il termine finale del periodo transitorio durante il quale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n° 241/1997, i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita IVA sono effettuati ai concessionari della riscossione, anche mediante delega ad una banca convenzionata.

 

B) I.N.P.S. - NUOVA MODULISTICA   DM  DALL'ANNO 1999.

L'I.N.P.S., con circolare n° 245 del 7 dicembre 1998, ha comunicato che sono state apportate una serie di modifiche alla modulistica  DM  che dovrà essere utilizzata dall'anno 1999 fornendo nel contempo le istruzioni necessarie alla relativa compilazione. L'Istituto, oltre alle variazioni apportate al Mod. DM 10/2, ne ha introdotto una nuova versione in euro al fine di consentire ai datori di lavoro, che hanno adottato l'euro quale unità di conto, di presentare la denuncia contributiva mensile delle retribuzioni con i valori espressi in tale valuta. Inoltre è stata disposta la soppressione del Mod. DM 10/3 ed è stato parzialmente rivisitato il Mod. DM 10/RA.

Nel far riserva di pubblicare sul prossimo numero del notiziario mensile il testo della circolare in parola si riepilogano qui di seguito i principali contenuti.

 

MODIFICHE AL MOD. DM 10/2

 

Le nuove versioni del Mod. DM 10/2 dovranno essere utilizzate con riferimento alle denunce di competenza del mese di gennaio 1999 e quindi entro il 16 febbraio 1999.

 

Variazioni quadro  - A -

*le caselle relative al periodo di competenza dovranno essere compilate indicando il mese con due caratteri, e l'anno con quattro caratteri, anziché due.

*al fine di assolvere esigenze di natura statistica è stato inserito un nuovo campo, nel quale dovrà essere indicato il numero dei dipendenti con contratto a tempo determinato in forza nel mese di competenza, con esclusione di quelli che, in quanto muniti di specifico codice tipo di contribuzione, sono già evidenziati nei quadri B e C.

*è stata inserita una apposita casella nella quale è evidenziata la valuta che sarà utilizzata per l'esposizione dei  dati sul Mod. DM10/2. In altri termini il datore di lavoro che intenda compilare la denuncia in   "euro"  dovrà utilizzare l'apposito modello recante la dicitura  "euro". Ove invece intenda continuare a compilare la denuncia in lire dovrà utilizzare il modello con la casella recante la dicitura   "lire".

 

Variazioni quadro  - I -

*è stata inserita una nuova casella che dovrà essere barrata nel caso in cui il datore di lavoro non intenda compensare il saldo a credito azienda, risultante dal Mod. DM 10/2, nell'ambito del Mod. F 24. L'introduzione della casella in parola è finalizzata a snellire le operazioni di rimborso delle somme a credito da parte dell'I.N.P.S.. La compilazione di tale casella vale come dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro ed è facoltativa. Viene invece confermato l'obbligo di compilare le caselle del quadro - I -, già esistenti e relative alla dichiarazione del datore di lavoro in merito alla trattenuta della quota contributiva a carico del dipendente, nonché l'obbligo di sottoscrivere la denuncia.        

 

MODELLO DM 10/2 VERSIONE  "EURO"

 

L'I.N.P.S., come più sopra accennato, ha introdotto una nuova versione del Mod. DM 10/2 destinata ai datori di lavoro che, nel periodo transitorio di introduzione dell'euro (1°gennaio 1999 - 31 dicembre 2001), vorranno presentare la denuncia delle retribuzioni e delle contribuzioni utilizzando l'euro quale moneta scritturale.

Per quanto attiene invece i pagamenti e le riscossioni, che verranno effettuate con mezzi diversi dal contante,  l'Istituto precisa che saranno poste in essere le necessarie misure idonee a consentire ai contribuenti l'utilizzo della moneta in parola.

Pertanto i datori di lavoro hanno la facoltà di presentare le denunce in euro a partire da quelle riferite al mese di competenza - gennaio 1999 - indipendentemente dal fatto che abbiano o meno effettuato il pagamento totale o parziale del saldo del Mod. DM 10/2 in euro, o che la denuncia stessa presenti un saldo a debito o a credito del datore di lavoro. Il datore di lavoro potrà quindi scegliere di presentare la denuncia in versione euro e di continuare ad effettuare i pagamenti del saldo in lire.

 

Modalità di compilazione

La versione del Mod. DM 10/2, da utilizzare per le denunce in euro, presenta, come già detto, l'apposita dicitura  "euro"  nel quadro - A -. Nei campi nei quali vanno indicati gli importi relativi alle retribuzioni e alle somme a debito e a credito verrà stampata la dicitura "00". Infatti l'Istituto ha stabilito che gli importi relativi alle retribuzioni e alle somme a debito e a credito del datore di lavoro vanno esposte arrotondate alle unità di euro, cioè senza decimali. Pertanto l'arrotondamento dovrà essere effettuato all'unità inferiore fino a 49 centesimi di euro, e all'unità superiore da 50 centesimi in poi.

Restano peraltro invariate le modalità generali previste per la compilazione e la presentazione del Mod. DM 10/2 versione euro analoghe quindi a quelle prescritte per il Mod. DM 10/2 tradizionale. Anche l'originale del modello in versione euro va pertanto presentato all'intermediario presso il quale viene effettuato il pagamento, mentre nel caso in cui il modello presenti un saldo a credito del datore di lavoro, o un saldo a debito interamente non pagato, il Mod. DM 10/2 va consegnato o spedito a mezzo raccomandata alla competente sede I.N.P.S..

 

SOPPRESSIONE DEI MODELLI DM 10/1 E DEL MODELLO DM 10/3

 

L'I.N.P.S. precisa che il modello DM 10/1, già soppresso per i soggetti titolari di partita IVA dal maggio 1998, verrà sostituito dal Mod. F24 per tutti i datori di lavoro a partire dai pagamenti che saranno effettuati da gennaio 1999, anche se riferiti a periodi di competenza precedenti (ad esempio dicembre 1998).

Inoltre dall'anno 1999, verrà soppresso il modello DM 10/3 in quanto i dati statistici riportati sino ad oggi su tale modello saranno rilevati dalle denunce annuali unificate previste dal D.lvo n° 241/1997.

 

MODELLI DM 10/RA

 

I modelli di rettifiche attive DM 10/RA  sono stati riesaminati dal punto di vista formale al fine di adeguare al modello F24 i riferimenti al modello DM 10/1 presenti nella precedente versione. Pertanto i pagamenti relativi a rettifiche attive dovranno essere effettuati,  a partire dal 1° gennaio 1999, tramite il citato modello F24, nel quale dovrà essere inserita l'apposita causale di versamento (DMRA) nella sezione I.N.P.S. del modello stesso. Si sottolinea infine che anche gli importi derivanti da note di rettifica emesse per i periodi anteriori al 1° gennaio 1999, predisposte su modelli DM 10/RA nella vecchia versione, potranno essere pagati, a partire dal 1° gennaio 1999, tramite il Mod. F24.