A)
VERSAMENTI UNITARI IMPOSTE E CONTRIBUTI - DIFFERIMENTO DEL TERMINE AL GIORNO 16
DEL MESE
B)
I.N.P.S. - NUOVA MODULISTICA DM DALL'ANNO 1999
A)
VERSAMENTI UNITARI IMPOSTE E CONTRIBUTI - DIFFERIMENTO DEL TERMINE AL GIORNO 16
DEL MESE
La
Gazzetta Ufficiale n° 287 del 9 dicembre 1998 ha pubblicato il testo del
decreto legislativo 19 novembre 1998 n° 422 recante, tra le altre, disposizioni
di modifica al decreto legislativo 9 luglio 1997 n° 241. L'art. 2 del
provvedimento in parola modifica alcune norme in materia di versamenti unitari
e di compensazione (cfr. nota supplemento n° 2 al Notiziario 4/98). Le
principali modifiche introdotte, con
effetto dal 1° gennaio 1999, sono le seguenti:
*differimento
dal giorno 15 al giorno 16 del mese di scadenza del termine di versamento
unitario, tramite Mod. F24, delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e
delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli Enti
previdenziali, di cui all'art.17 del decreto legislativo n° 241/1997. Resta
immutata la regola secondo cui se il termine scade di sabato o di giorno
festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno lavorativo
successivo;
*differimento
dal giorno 15 al giorno 16 di ciascun mese anche del termine entro il quale i
contribuenti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni
dell'I.N.P.S., se titolari di partita IVA, possono effettuare versamenti in
rate mensili, maggiorate di interessi, delle somme dovute a titolo di saldo e
acconto delle imposte e dei contributi, ai sensi dell'art. 20 del citato
decreto legislativo n° 241/1997. Per i contribuenti non titolari di partita IVA
i versamenti rateali devono invece essere effettuati, come in precedenza, entro
la fine di ciascun mese.
*estensione
ai soggetti non titolari di partita IVA del regime dei versamenti unitari di
imposte e contributi e della eventuale compensazione previsti dal richiamato
decreto legislativo n° 241/1997. Pertanto, dal 1°gennaio 1999, anche i
contribuenti non titolari di partita IVA dovranno effettuare i versamenti
unitari di imposte e contributi tramite il Mod. F24, entro il giorno 16 del
mese di scadenza.
Inoltre, l'articolo 2 lett. e) del decreto
legislativo in parola, fissa al 31 dicembre 1998 il termine finale del periodo
transitorio durante il quale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n°
241/1997, i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita IVA sono
effettuati ai concessionari della riscossione, anche mediante delega ad una
banca convenzionata.
B)
I.N.P.S. - NUOVA MODULISTICA DM DALL'ANNO 1999.
L'I.N.P.S.,
con circolare n° 245 del 7 dicembre 1998, ha comunicato che sono state
apportate una serie di modifiche alla modulistica DM che dovrà essere
utilizzata dall'anno 1999 fornendo nel contempo le istruzioni necessarie alla
relativa compilazione. L'Istituto, oltre alle variazioni apportate al Mod. DM
10/2, ne ha introdotto una nuova versione in euro al fine di consentire ai
datori di lavoro, che hanno adottato l'euro quale unità di conto, di presentare
la denuncia contributiva mensile delle retribuzioni con i valori espressi in
tale valuta. Inoltre è stata disposta la soppressione del Mod. DM 10/3 ed è
stato parzialmente rivisitato il Mod. DM 10/RA.
Nel
far riserva di pubblicare sul prossimo numero del notiziario mensile il testo
della circolare in parola si riepilogano qui di seguito i principali contenuti.
MODIFICHE
AL MOD. DM 10/2
Le
nuove versioni del Mod. DM 10/2 dovranno essere utilizzate con riferimento alle
denunce di competenza del mese di gennaio 1999 e quindi entro il 16 febbraio
1999.
Variazioni
quadro - A -
*le
caselle relative al periodo di competenza dovranno essere compilate indicando
il mese con due caratteri, e l'anno con quattro caratteri, anziché due.
*al
fine di assolvere esigenze di natura statistica è stato inserito un nuovo
campo, nel quale dovrà essere indicato il numero dei dipendenti con contratto a
tempo determinato in forza nel mese di competenza, con esclusione di quelli
che, in quanto muniti di specifico codice tipo di contribuzione, sono già
evidenziati nei quadri B e C.
*è
stata inserita una apposita casella nella quale è evidenziata la valuta che
sarà utilizzata per l'esposizione dei
dati sul Mod. DM10/2. In altri termini il datore di lavoro che intenda
compilare la denuncia in "euro" dovrà utilizzare l'apposito modello recante
la dicitura "euro". Ove
invece intenda continuare a compilare la denuncia in lire dovrà utilizzare il
modello con la casella recante la dicitura
"lire".
Variazioni
quadro - I -
*è
stata inserita una nuova casella che dovrà essere barrata nel caso in cui il
datore di lavoro non intenda compensare il saldo a credito azienda, risultante
dal Mod. DM 10/2, nell'ambito del Mod. F 24. L'introduzione della casella in
parola è finalizzata a snellire le operazioni di rimborso delle somme a credito
da parte dell'I.N.P.S.. La compilazione di tale casella vale come dichiarazione
di responsabilità del datore di lavoro ed è facoltativa. Viene invece
confermato l'obbligo di compilare le caselle del quadro - I -, già esistenti e
relative alla dichiarazione del datore di lavoro in merito alla trattenuta
della quota contributiva a carico del dipendente, nonché l'obbligo di
sottoscrivere la denuncia.
MODELLO
DM 10/2 VERSIONE "EURO"
L'I.N.P.S.,
come più sopra accennato, ha introdotto una nuova versione del Mod. DM 10/2
destinata ai datori di lavoro che, nel periodo transitorio di introduzione
dell'euro (1°gennaio 1999 - 31 dicembre 2001), vorranno presentare la denuncia
delle retribuzioni e delle contribuzioni utilizzando l'euro quale moneta
scritturale.
Per
quanto attiene invece i pagamenti e le riscossioni, che verranno effettuate con
mezzi diversi dal contante, l'Istituto
precisa che saranno poste in essere le necessarie misure idonee a consentire ai
contribuenti l'utilizzo della moneta in parola.
Pertanto
i datori di lavoro hanno la facoltà di presentare le denunce in euro a partire
da quelle riferite al mese di competenza - gennaio 1999 - indipendentemente dal
fatto che abbiano o meno effettuato il pagamento totale o parziale del saldo
del Mod. DM 10/2 in euro, o che la denuncia stessa presenti un saldo a debito o
a credito del datore di lavoro. Il datore di lavoro potrà quindi scegliere di
presentare la denuncia in versione euro e di continuare ad effettuare i
pagamenti del saldo in lire.
Modalità
di compilazione
La
versione del Mod. DM 10/2, da utilizzare per le denunce in euro, presenta, come
già detto, l'apposita dicitura
"euro" nel quadro - A
-. Nei campi nei quali vanno indicati gli importi relativi alle retribuzioni e
alle somme a debito e a credito verrà stampata la dicitura "00".
Infatti l'Istituto ha stabilito che gli importi relativi alle retribuzioni e
alle somme a debito e a credito del datore di lavoro vanno esposte arrotondate
alle unità di euro, cioè senza decimali. Pertanto l'arrotondamento dovrà essere
effettuato all'unità inferiore fino a 49 centesimi di euro, e all'unità
superiore da 50 centesimi in poi.
Restano
peraltro invariate le modalità generali previste per la compilazione e la
presentazione del Mod. DM 10/2 versione euro analoghe quindi a quelle
prescritte per il Mod. DM 10/2 tradizionale. Anche l'originale del modello in
versione euro va pertanto presentato all'intermediario presso il quale viene
effettuato il pagamento, mentre nel caso in cui il modello presenti un saldo a
credito del datore di lavoro, o un saldo a debito interamente non pagato, il
Mod. DM 10/2 va consegnato o spedito a mezzo raccomandata alla competente sede
I.N.P.S..
SOPPRESSIONE
DEI MODELLI DM 10/1 E DEL MODELLO DM 10/3
L'I.N.P.S.
precisa che il modello DM 10/1, già soppresso per i soggetti titolari di
partita IVA dal maggio 1998, verrà sostituito dal Mod. F24 per tutti i datori
di lavoro a partire dai pagamenti che saranno effettuati da gennaio 1999, anche
se riferiti a periodi di competenza precedenti (ad esempio dicembre 1998).
Inoltre
dall'anno 1999, verrà soppresso il modello DM 10/3 in quanto i dati statistici
riportati sino ad oggi su tale modello saranno rilevati dalle denunce annuali
unificate previste dal D.lvo n° 241/1997.
MODELLI
DM 10/RA
I
modelli di rettifiche attive DM 10/RA
sono stati riesaminati dal punto di vista formale al fine di adeguare al
modello F24 i riferimenti al modello DM 10/1 presenti nella precedente
versione. Pertanto i pagamenti relativi a rettifiche attive dovranno essere
effettuati, a partire dal 1° gennaio
1999, tramite il citato modello F24, nel quale dovrà essere inserita l'apposita
causale di versamento (DMRA) nella sezione I.N.P.S. del modello stesso. Si
sottolinea infine che anche gli importi derivanti da note di rettifica emesse
per i periodi anteriori al 1° gennaio 1999, predisposte su modelli DM 10/RA
nella vecchia versione, potranno essere pagati, a partire dal 1° gennaio 1999,
tramite il Mod. F24.