ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE - DECONTRIBUZIONE - OPERAZIONI DI CONGUAGLIO

 

 

Come già comunicato con la nota supplemento n. 5 al Notiziario mensile n. 4/98 le imprese devono procedere al conguaglio di fine anno per la determinazione della quota di decontribuzione dell'Elemento Economico Territoriale corrisposto nell'anno 1998 secondo la previsione del contratto collettivo provinciale di lavoro 15.4.1998.

L'INPS con circolare n. 260 del 18-12-1998, confermando quanto già comunicato dallo scrivente con la nota più sopra richiamata circa le modalità di determinazione della quota oraria da decontribuire in via presuntiva mese per mese, ha chiarito che:

a) il regime della decontribuzione opera entro il tetto del 2% della retribuzione imponibile corrisposta nell'anno solare 1998

b) la retribuzione imponibile è quella costituita da tutte le voci retributive corrisposte nell'anno, dalla maggiorazione CAPE 23,45% e dalla quota del 15% relativa ai contributi alla CAPE medesima ed assoggettata a contribuzione previdenziale (1,544%).

E' chiaro pertanto che in sede di conguaglio concorrono a formare la retribuzione imponibile dell'anno 1998 anche le voci non fisse che non fossero state prese in considerazione per il calcolo mensile

c) l'importo dell'Elemento Economico Territoriale deve essere maggiorato del 23,45% (operazione che non è stata eseguita mensilmente)

Le operazioni di conguaglio devono essere eseguite applicando, su base annua, la nota formula:

                X  =  R + E

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così come spiegata nella citata nota supplemento n. 5 al Notiziario n. 4/98.

Applicando la formula si possono verificare due ipotesi:

a) l'importo annuo da decontribuire è superiore alla somma degli importi decontribuiti mensilmente: in questo caso le aziende decontribuiranno l'ulteriore importo portandolo in detrazione dalla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia di conguaglio e assoggetteranno al contributo del 10% di solidarietà la quota stessa, riportando il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" preceduto dalla dizione "CONG. 10% DL 67/97" e dal codice "M931". Nessun dato dovrà essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", ". giornate" e "retribuzioni".

Dovrà essere rimborsata al lavoratore la quota del contributo a suo carico trattenuta in misura superiore nel corso dell'anno.

b) l'importo annuo da decontribuire è inferiore alla somma degli importi decontribuiti mensilmente: in questo caso le aziende sommano alla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia di conguaglio l'importo della quota dell'E.E.T. che non è stata assoggettata a contribuzione ordinaria e provvederanno a recuperare il contributo di solidarietà già versato sulla quota stessa, riportando il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro "D", preceduto dalla dizione "REC 10% DL 67/97" e dal codice "L931".

In questo caso dovrà essere trattenuta al lavoratore la quota contributiva a suo carico non trattenuta in corso d'anno.

 

Le operazioni di conguaglio possono essere effettuate, oltre che con la denuncia del mese di dicembre 1998, anche con quella del mese di gennaio 1999  (scadenza 16 febbraio 1999).

In questo caso:

a) se nel corso del 1998 si è decontribuita una quota di EET inferiore a quella spettante, si diminuisce di conseguenza l'imponibile del mese di gennaio 1999 e la relativa somma deve essere indicata nei quadri B - C con il codice D000

b) se la quota di EET decontribuita nel 1998 risulta superiore a quella spettante, l'importo conseguente va ad aumentare l'imponibile contributivo del mese di gennaio 1999 e deve essere indicato, sempre nei quadri B - C, con il codice A000.