A) ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - LEGGE 2/4/68 N. 482 - DENUNCIA INVALIDI OCCUPATI

B) TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - IMPORTI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1999 E DAL 1° FEBBRAIO 1999

 

 

A) Assunzioni obbligatorie - Legge 2/4/68 n. 482 - Denuncia invalidi occupati

 Entro il 31 gennaio 1999 dovrà essere inviata da parte dei datori di lavoro soggetti all'obbligo di cui alla legge 482/68 l'usuale nota denuncia. Si sottolinea che sono tenute all'obbligo della denuncia in parola le imprese che abbiano complessivamente alle loro dipendenze più di 35 lavoratori tra operai ed impiegati con esclusione degli apprendisti e dei dirigenti. Inoltre agli effetti del limite dei 35 dipendenti, vanno esclusi dal computo dei lavoratori, oltre agli apprendisti ed ai dirigenti, anche:

- gli appartenenti alle categorie protette, assunti in esito ad atto di avviamento obbligatorio disposto dalla Direzione Provinciale del Lavoro;

- i lavoratori già assunti in forma non obbligatoria ed invalidati nel corso del rapporto di lavoro, purchè la perdita della capacità lavorativa sia non minore al 60%, non sia derivata da causa di lavoro o servizio e sia stata riconosciuta dalla Commissione competente (art. 9, comma 3, D.L. n. 463/1983);

- i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro, secondo le norme vigenti in materia.

Le denunce in parola, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Impresa, vanno redatte sugli schemi già diramati dal competente Ufficio e inviate a mezzo raccomandata A.R. entro la predetta data del 31 gennaio 1999 alla Direzione Provinciale del Lavoro (già UPLMO) competente per territorio.

Si ricorda che le imprese che hanno sede principale in una provincia e sedi secondarie in province diverse devono inviare le suddette denunce, sempre entro la precitata data del 31 gennaio 1999, distintamente per le singole province, alle competenti Direzioni Provinciali del Lavoro (un prospetto per provincia) e complessivamente alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per il  territorio in cui è ubicata la sede legale. Per tale adempimento può essere usato il noto modello CL 10.

Infine si sottolinea che è opportuno che la denuncia vada corredata dalla seguente dichiarazione dell'Impresa: "La denuncia vale anche quale richiesta a norma del 4° comma dell'art.16 della L.2/4/68 n.482 degli invalidi, profughi ed assimilati spettanti per legge"

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B) Trattamento economico per malattia, infortunio e malattia professionale - Importi in vigore dal 1° gennaio 1999 e dal 1° febbraio 1999

In allegato si inviano i prospetti indicanti l'importo delle indennità integrative da erogare ai dipendenti operai in caso di malattia, anche professionale ed infortunio in vigore dal 1° gennaio 1999 e dal 1° febbraio 1999.