A)
ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - LEGGE 2/4/68 N. 482 - DENUNCIA INVALIDI OCCUPATI
B)
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE -
IMPORTI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1999 E DAL 1° FEBBRAIO 1999
A)
Assunzioni obbligatorie - Legge 2/4/68 n. 482 - Denuncia invalidi occupati
Entro il 31 gennaio 1999 dovrà essere inviata
da parte dei datori di lavoro soggetti all'obbligo di cui alla legge 482/68
l'usuale nota denuncia. Si sottolinea che sono tenute all'obbligo della
denuncia in parola le imprese che abbiano complessivamente alle loro dipendenze
più di 35 lavoratori tra operai ed impiegati con esclusione degli apprendisti e
dei dirigenti. Inoltre agli effetti del limite dei 35 dipendenti, vanno esclusi
dal computo dei lavoratori, oltre agli apprendisti ed ai dirigenti, anche:
-
gli appartenenti alle categorie protette, assunti in esito ad atto di
avviamento obbligatorio disposto dalla Direzione Provinciale del Lavoro;
-
i lavoratori già assunti in forma non obbligatoria ed invalidati nel corso del
rapporto di lavoro, purchè la perdita della capacità lavorativa sia non minore
al 60%, non sia derivata da causa di lavoro o servizio e sia stata riconosciuta
dalla Commissione competente (art. 9, comma 3, D.L. n. 463/1983);
-
i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro, secondo le norme
vigenti in materia.
Le
denunce in parola, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Impresa, vanno
redatte sugli schemi già diramati dal competente Ufficio e inviate a mezzo
raccomandata A.R. entro la predetta data del 31 gennaio 1999 alla Direzione
Provinciale del Lavoro (già UPLMO) competente per territorio.
Si
ricorda che le imprese che hanno sede principale in una provincia e sedi
secondarie in province diverse devono inviare le suddette denunce, sempre entro
la precitata data del 31 gennaio 1999, distintamente per le singole province,
alle competenti Direzioni Provinciali del Lavoro (un prospetto per provincia) e
complessivamente alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per il territorio in cui è ubicata la sede legale.
Per tale adempimento può essere usato il noto modello CL 10.
Infine
si sottolinea che è opportuno che la denuncia vada corredata dalla seguente
dichiarazione dell'Impresa: "La denuncia vale anche quale richiesta a
norma del 4° comma dell'art.16 della L.2/4/68 n.482 degli invalidi, profughi ed
assimilati spettanti per legge"
.
B)
Trattamento economico per malattia, infortunio e malattia professionale -
Importi in vigore dal 1° gennaio 1999 e dal 1° febbraio 1999
In
allegato si inviano i prospetti indicanti l'importo delle indennità integrative
da erogare ai dipendenti operai in caso di malattia, anche professionale ed
infortunio in vigore dal 1° gennaio 1999 e dal 1° febbraio 1999.