INAIL: A) AUTOLIQUIDAZIONE PREMI ANNO 1999 - ADEMPIMENTI DELLE
IMPRESE
B) DENUNCIA NOMINATIVA
LAVORATORI ASSICURATI
A)
AUTOLIQUIDAZIONE 1999
Come
è noto, le operazioni di autoliquidazione premi 1998/1999 sono caratterizzate
da alcune novità derivanti dalle modifiche introdotte da vigenti disposizioni
di legge. (cfr. Notiziario mensile n°12/98). Il riferimento è alle previsioni
di cui al decreto legislativo n°241/1997 circa la disciplina relativa ai
versamenti unitari e alle relative compensazioni che, dal 1° gennaio 1999, si
applicano anche per la contribuzione dovuta all'INAIL. Tali effetti innovativi
riguardano essenzialmente:
a)
l'anticipazione del termine unificato per tutti gli adempimenti posti a carico
delle aziende (comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte
1999, dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 1998,
regolazione attiva o passiva del premio 1998, calcolo del premio anticipato
1999). Tale termine è fissato dal decreto legislativo n°422/1998 al 16 febbraio
1999
b)
la modalità di versamento, presso qualsiasi sportello bancario o postale,
secondo il nuovo sistema unificato tramite il modello F24 dei soli premi da
autoliquidazione anche se frazionati.
Restano
invece invariate le modalità per:
·
la denuncia retributiva e la quantificazione dei premi derivanti dalla
autoliquidazione
·
la compensazione dell'eventuale credito derivante dalla regolazione 1998 con
il premio anticipato 1999
·
il frazionamento del premio anticipato 1999
·
il versamento di qualsiasi altro importo, diverso dai premi risultanti da
autoliquidazione, dovuto su richiesta dell'INAIL.
Si
riepilogano qui di seguito gli adempimenti che dovranno essere posti in essere
entro il citato termine del 16 febbraio 1999 in ordine alle operazioni connesse
alla autoliquidazione dei premi assicurativi INAIL relativi all'anno 1998 (regolazione del premio) ed all'anno 1999
(anticipo rata premio).
DICHIARAZIONE
RETRIBUZIONI ANNO 1998
1)
Presentazione della dichiarazione anno 1998
La dichiarazione in parola deve essere
presentata all'INAIL entro il 16 febbraio 1999. L'assolvimento dell'obbligo,
oltre che mediante la presentazione della stessa presso la competente sede
INAIL oppure a mezzo invio raccomandata A.R., potrà essere eseguito presso la
sede del Collegio. Infatti sarà possibile consegnare la predetta dichiarazione
ad un funzionario dell'INAIL presente presso la Sede del Collegio e che
rilascerà debita ricevuta per tale adempimento.
Il
servizio in parola sarà svolto nella
giornata di martedì 16 febbraio 1999 dalle ore 9 alle ore 13.00 e dalle
ore 14.30 alle ore 17.00.
2)
Modalità di redazione della dichiarazione
La dichiarazione delle retribuzioni
corrisposte ai lavoratori dipendenti nell'anno 1998 dovrà essere effettuata
utilizzando l'apposito modello di denuncia (10 SM) inviato alle imprese
dall'INAIL. Per quanto attiene alle modalità di redazione della dichiarazione
in parola, nel rinviare alle precedenti note informative, si ricorda che i
campi relativi ai dati statistici devono essere obbligatoriamente compilati e
che in assenza di dati va indicata la cifra O, in quanto la mancata
compilazione dei citati campi comporta l'applicazione della nota sanzione
amministrativa.
Retribuzione
convenzionale per i soci di imprese industriali che prestano attività manuale o
di sovraintendenza
La
retribuzione convenzionale giornaliera da inserire nelle retribuzioni dell'anno
1998 per i soci di ogni tipo di società che prestino opera manuale o di
sovraintendenza, per gli associati in partecipazione di cui all'art.2549 e
segg. del codice civile che prestino opera manuale o di sovraintendenza e per
il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini,
gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza
retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di sovraintendenza al
lavoro manuale dei dipendenti è fissata anche per l'anno 1998 nell'importo di £
70.000 =
Retribuzione
per i dipendenti occupati a tempo parziale.
La
determinazione dell'imponibile contributivo cui fare riferimento ai fini del
calcolo del premio dovuto in caso di rapporto a tempo parziale, comporta, come
è noto, il ragguaglio della retribuzione imponibile alle ore di lavoro
effettivamente prestate. Pertanto l'applicazione della norma in parola dovrà
essere eseguita come segue:
1)
Calcolo della retribuzione tabellare
Tale importo si ottiene dividendo la retribuzione
minima annua (con esclusione quindi di
altri istituti contrattuali quali ad esempio contingenza, scatti di anzianità,
indennità territoriale ecc.), prevista dal vigente c.c.n.l. per i lavoratori
della stessa categoria lavoranti a orario pieno, per la durata annua espressa
in ore della stessa prestazione. Si precisa che la retribuzione annua deve
essere calcolata con riferimento anche alla 13° e 14° ed eventuale 15°
mensilità.
2)
Raffronto tra la retribuzione tabellare oraria ed il minimale orario
Calcolata la retribuzione tabellare oraria
come più sopra specificato bisogna procedere al raffronto fra tale retribuzione
ed il minimale orario fissato per i rapporti par-time per l'anno 1998 in £.
9.942,30, al fine di individuare quello di maggior importo.
3)
Retribuzione da denunciare
Determinato l'importo orario cui si dovrà
fare riferimento lo stesso dovrà essere moltiplicato per le ore comunque
retribuite al dipendente con contratto par-time ottenendo in tale modo la
retribuzione da denunciare.
Riduzione
contributiva art. 29 legge 341/95
Come
è noto il beneficio contributivo in parola, spiega i propri effetti sino al 31
dicembre 1998.
Alla
data odierna non risulta ancora varato il provvedimento legislativo di proroga,
provvedimento che secondo notizie fornite in via breve dall'ANCE dovrebbe
essere approvato nei prossimi giorni e comunque entro termini molto stretti per
gli adempimenti nei confronti dell'INAIL. Pertanto ai fini delle operazioni di
autoliquidazione si dovrà tenere conto della riduzione contributiva (11,50% del
premio dovuto) solamente sulla regolazione 1998.
L'importo
spettante a tale titolo andrà indicato nell'apposito campo sul modello 10 SM e
inoltre dovrà essere barrata la casella contrassegnata dalla lettera E.
Per
quanto attiene l'anno 1999, in assenza del provvedimento legislativo di
proroga, non si calcolerà la citata riduzione contributiva sulla rata anticipo
1999 rinviando pertanto la fruizione del beneficio alla prossima
autoliquidazione 1999/2000.
Premio
silicosi
Le
imprese tenute al versamento del premio supplementare per la silicosi
calcoleranno l'importo della riduzione contributiva anche su detto premio. Si
precisa che nell' apposito riquadro del mod. 10SM dovrà essere indicato
l'importo della riduzione contributiva spettante sul premio per la silicosi
unitamente a quello spettante per l'assicurazione infortuni e relativo all'anno
1998.
Addizionale
1% art. 181
Si
sottolinea infine che l'addizionale 1% del premio di cui all'art. 181 T.U.
dovrà essere calcolata al netto della riduzione contributiva in parola.
Elemento
Economico Territoriale
Anche
ai fini INAIL opera il particolare regime della decontribuzione dell'importo
dell'Elemento Economico Territoriale stabilito con il contratto collettivo
provinciale 15 aprile 1998.
Si
sottolinea peraltro che all'INAIL non è dovuto alcun contributo di solidarietà.
Pertanto l'importo dell'Elemento economico territoriale erogato per il periodo
1° aprile 1998 - 31 dicembre 1998 e assoggettato alla contribuzione INPS del
10% non deve essere sommato alle retribuzioni da denunciare ai fini del calcolo
del premio INAIL.
Si
precisa infine che detto importo non deve essere indicato in alcuna parte del
modello di denuncia 10 SM.
Autoliquidazione
premi 1998 - 1999
Entro
la surrichiamata data del 16 febbraio 1999 le imprese dovranno provvedere alla
operazione di autoconguaglio premi relativamente al saldo dovuto per l'anno
1998 ed all'anticipo per l'anno 1999. Le modalità della autoliquidazione sono
sostanzialmente identiche a quelle sino ad ora adottate. Si ricorda peraltro
che le retribuzioni presunte cui fare riferimento per la determinazione
dell'anticipo 1999 sono quelle effettivamente denunciate per l'anno 1998 salvo
importi inferiori che dovranno essere comunicati entro il termine del 16-2-1999
alla competente sede INAIL.
Pagamento
rateale del premio anticipato per il 1999
Come
è noto la legge 449/1997 consente al datore di lavoro il pagamento del premio
anticipato (acconto 1999) anziché in una unica soluzione in quattro rate di
pari importo da versarsi alle scadenze del 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e
16 novembre.
Le
somme relative alle scadenze successive alla prima rata dovranno essere
maggiorate di un tasso equivalente a quello medio dei titoli del debito
pubblico dell'anno precedente che dovrà essere indicato con uno specifico
decreto ministeriale. In attesa della determinazione di tale tasso, l'INAIL ha
stabilito, in via provvisoria, un tasso d'interesse del 2,50%.
Il
conguaglio, in base al saggio di interesse che sarà fissato, dovrà essere
effettuato secondo le istruzioni che l'Istituto diramerà e con il pagamento
della IV rata.
Si
ricorda che il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo
assicurativo precedente va in ogni caso effettuato in unica soluzione entro il
16 febbraio 1999.
Al
fine di agevolare i datori di lavoro interessati a fruire della possibilità di
rateizzare il premio anticipato, l'Istituto in luogo della presentazione di
apposita istanza, ha introdotto due apposite caselle (SI) e (NO) nel modello 10
SM che vanno barrate in alternativa in caso di richiesta di rateazione
dell'anticipo 1999 o in caso contrario.
Nel
caso di rateazione per la compilazione del Mod. F24 si rinvia all'apposito
capitolo.
Norma
premiale per l'edilizia
Con
D.M. 21 gennaio 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio
1999 è stato prorogato per l'anno
1999 il beneficio della riduzione del 10% del premio dovuto.
Per
poter fruire della agevolazione per l'anno 1999 deve essere inoltrata alla
competente sede INAIL entro il 16 febbraio 1999 apposita istanza corredata
dalla dichiarazione rilasciata dal locale Comitato Paritetico Territoriale.
Le
aziende che entro il 20 febbraio 1998 hanno richiesto l'agevolazione
contributiva in parola dovranno eseguire per lo stesso anno 1998 il conguaglio
secondo le seguenti istruzioni INAIL.
Conguaglio
1998
·
calcolare il premio comprensivo dell'eventuale supplemento per la
silicosi/asbestosi;
·
detrarre l'agevolazione dell'11.50% prevista dalla legge 8 agosto n. 341 e
successive modificazioni;
·
applicare sul premio così risultante, la ulteriore riduzione del 10% che andrà
a sommarsi, qualora spettante, alla riduzione del 5% prevista dalla norma
premiale ex D.M. 18 marzo 1996;
·
calcolare infine sul premio così depurato l'addizionale Anmil (1%);
·
detrarre dall'importo definito ai sensi dei punti precedenti quanto già versato
in fase di acconto 98.
Anticipo
1999
Si
seguono le medesime modalità richiamate per il conguaglio 1998, salvo
sospendere fino a nuova comunicazione (vedi pag. 3 punto 3) l'operazione di
detrazione dell'11,50%.
Norma
premiale D.M. 18 marzo 1996
Si
ricorda che le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e titolari dal 1°
gennaio 1997 di posizione assicurativa INAIL da almeno un biennio possono
fruire di una riduzione del 5% del premio dovuto (Cfr. nota suppl. n. 3 al
Notiziario n° 1/97). Tale agevolazione è riconosciuta previa presentazione entro il 16 febbraio 1999 di apposita
istanza con la quale il datore di lavoro dichiara di aver adempiuto, alle
scadenze fissate, alle disposizioni in materia di igiene, sicurezza e
prevenzione sui luoghi di lavoro secondo le previsioni di cui ai Decreti
legislativi 626/94 e 242/96. Il beneficio è cumulabile con la riduzione del 10%
di cui si è detto sopra e per quanto attiene alle modalità operative che
dovranno essere seguite dal datore di lavoro in sede di autoliquidazione si
rinvia a quanto suesposto.
Modalità
di compilazione della sezione 5 mod. F24
Nella
sezione Inail del modello F24 sono previste 3 righe. I datori di lavoro che
hanno più di una posizione assicurativa, devono indicare gli importi relativi a
ciascuna posizione assicurativa nel rigo corrispondente.
Se
le righe della sezione INAIL di un modello F24 non sono sufficienti, gli utenti
devono utilizzare ulteriori modelli che sono da considerare a sé stanti in
termini di saldo e versamento e/o presentazione. Per versamenti destinati a
diverse sedi INAIL, può essere utilizzato un unico modello di pagamento.
I
dati da indicare nella sezione INAIL del mod. F24 sono stati riportati
dall'Istituto in calce al modello 10SM inviato alle aziende.
Tali
dati dovranno essere quindi riportati nel surrichiamato modello nella sezione
riservata all'INAIL.
Nell'ipotesi
in cui l'autoliquidazione evidenzi un credito per l'anno 1998, il datore di
lavoro procederà preventivamente alla compensazione della "regolazione
passiva" con la rata anticipata 1999, indicando nello spazio previsto nel
modello F24 e denominato con la dicitura "importo a debito versati"
l'importo al netto della compensazione stessa.
In
presenza di crediti pregressi, l'impresa potrà procedere, altresì, alla
compensazione con l'importo dovuto da autoliquidazione a condizione che, come
per il passato, trasmetta all'INAIL la relativa domanda. Anche in questo caso
dovrà essere indicato nel campo "importo a debito versati", l'importo
al netto della compensazione.
Si
consiglia vivamente, al fine di evitare l'insorgere di contenzioso, di
verificare preventivamente con la sede INAIL competente l'esattezza dei
conteggi che hanno determinato il credito da compensare.
Nell'ipotesi
in cui, effettuate le compensazioni sopradescritte, risulti comunque un credito
nei confronti dell'INAIL, detto importo, che dovrà essere indicato nella
colonna "importi a credito compensati", potrà essere utilizzato a
compensazione di partite debitorie esposte in altre sezioni del modello F24
entro il termine della autoliquidazione.
Per
qualsiasi altra richiesta inoltrata dall'INAIL (premi, interessi, sanzioni
amministrative e/o civili) il relativo versamento dovrà essere effettuato, come
di consueto, tramite bollettino di C/C postale precompilato dall'Istituto.
-----------
000 ----------
Sempre
riguardo alla compilazione del mod. F24 l'INAIL precisa che:
a)
se l'azienda chiede la rateazione sia del premio INAL anticipato sia di altri
tributi, deve utilizzare due diversi mod. F24 (uno per l'INAIL ed uno per gli altri tributi).
b)
se l'azienda chiede la rateazione del solo premio anticipato INAIL utilizza un
unico mod. F24 senza naturalmente riempire il quadro 6 (perché la rateazione
INAIL è stata richiesta con il mod. 10SM).
B)
DENUNCIA NOMINATIVA LAVORATORI
ASSICURATI
L'opuscolo
guida per le operazioni di autoliquidazione 1998-1999 non contiene, a differenza
delle passate edizioni, le istruzioni relative alla denuncia nominativa dei
dipendenti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
Peraltro
non essendo tuttora intervenute modifiche alla disciplina attuale,
l'I.N.A.I.L., con circolare del 24/12/1998, conferma tutti i noti adempimenti
previsti dalla legge n. 63/1993.
La
stessa INAIL, in relazione a possibili variazioni del quadro normativo, si
riserva di emanare al riguardo una specifica nota di istruzioni.
Sarà
cura dello scrivente comunicare tempestivamente eventuali diverse
determinazioni dell'Istituto.