INAIL:      A) AUTOLIQUIDAZIONE PREMI ANNO 1999   - ADEMPIMENTI DELLE

    IMPRESE      

 

                B) DENUNCIA NOMINATIVA LAVORATORI ASSICURATI

 

 

 

A) AUTOLIQUIDAZIONE 1999

Come è noto, le operazioni di autoliquidazione premi 1998/1999 sono caratterizzate da alcune novità derivanti dalle modifiche introdotte da vigenti disposizioni di legge. (cfr. Notiziario mensile n°12/98). Il riferimento è alle previsioni di cui al decreto legislativo n°241/1997 circa la disciplina relativa ai versamenti unitari e alle relative compensazioni che, dal 1° gennaio 1999, si applicano anche per la contribuzione dovuta all'INAIL. Tali effetti innovativi riguardano essenzialmente:

a) l'anticipazione del termine unificato per tutti gli adempimenti posti a carico delle aziende (comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte 1999, dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 1998, regolazione attiva o passiva del premio 1998, calcolo del premio anticipato 1999). Tale termine è fissato dal decreto legislativo n°422/1998 al 16 febbraio 1999

b) la modalità di versamento, presso qualsiasi sportello bancario o postale, secondo il nuovo sistema unificato tramite il modello F24 dei soli premi da autoliquidazione anche se frazionati.

Restano invece invariate le modalità per:

· la denuncia retributiva e la quantificazione dei premi derivanti dalla autoliquidazione

· la compensazione dell'eventuale credito derivante dalla regolazione 1998 con il        premio anticipato 1999

· il frazionamento del premio anticipato 1999

· il versamento di qualsiasi altro importo, diverso dai premi risultanti da autoliquidazione, dovuto su richiesta dell'INAIL.

 

Si riepilogano qui di seguito gli adempimenti che dovranno essere posti in essere entro il citato termine del 16 febbraio 1999 in ordine alle operazioni connesse alla autoliquidazione dei premi assicurativi INAIL relativi all'anno 1998   (regolazione del premio) ed all'anno 1999 (anticipo rata premio).

DICHIARAZIONE RETRIBUZIONI ANNO 1998

1) Presentazione della dichiarazione anno 1998

    La dichiarazione in parola deve essere presentata all'INAIL entro il 16 febbraio 1999. L'assolvimento dell'obbligo, oltre che mediante la presentazione della stessa presso la competente sede INAIL oppure a mezzo invio raccomandata A.R., potrà essere eseguito presso la sede del Collegio. Infatti sarà possibile consegnare la predetta dichiarazione ad un funzionario dell'INAIL presente presso la Sede del Collegio e che rilascerà debita ricevuta per tale adempimento.

 

Il servizio in parola sarà svolto nella  giornata di martedì 16 febbraio 1999 dalle ore 9 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00.

 

2) Modalità di redazione della dichiarazione

    La dichiarazione delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell'anno 1998 dovrà essere effettuata utilizzando l'apposito modello di denuncia (10 SM) inviato alle imprese dall'INAIL. Per quanto attiene alle modalità di redazione della dichiarazione in parola, nel rinviare alle precedenti note informative, si ricorda che i campi relativi ai dati statistici devono essere obbligatoriamente compilati e che in assenza di dati va indicata la cifra O, in quanto la mancata compilazione dei citati campi comporta l'applicazione della nota sanzione amministrativa.

Retribuzione convenzionale per i soci di imprese industriali che prestano attività manuale o di sovraintendenza

La retribuzione convenzionale giornaliera da inserire nelle retribuzioni dell'anno 1998 per i soci di ogni tipo di società che prestino opera manuale o di sovraintendenza, per gli associati in partecipazione di cui all'art.2549 e segg. del codice civile che prestino opera manuale o di sovraintendenza e per il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di sovraintendenza al lavoro manuale dei dipendenti è fissata anche per l'anno 1998 nell'importo di £ 70.000 =

Retribuzione per i dipendenti occupati a tempo parziale.

La determinazione dell'imponibile contributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto in caso di rapporto a tempo parziale, comporta, come è noto, il ragguaglio della retribuzione imponibile alle ore di lavoro effettivamente prestate. Pertanto l'applicazione della norma in parola dovrà essere eseguita come segue:

1) Calcolo della retribuzione tabellare

    Tale importo si ottiene dividendo la retribuzione minima annua  (con esclusione quindi di altri istituti contrattuali quali ad esempio contingenza, scatti di anzianità, indennità territoriale ecc.), prevista dal vigente c.c.n.l. per i lavoratori della stessa categoria lavoranti a orario pieno, per la durata annua espressa in ore della stessa prestazione. Si precisa che la retribuzione annua deve essere calcolata con riferimento anche alla 13° e 14° ed eventuale 15° mensilità.

2) Raffronto tra la retribuzione tabellare oraria ed il minimale orario

    Calcolata la retribuzione tabellare oraria come più sopra specificato bisogna procedere al raffronto fra tale retribuzione ed il minimale orario fissato per i rapporti par-time per l'anno 1998 in £. 9.942,30, al fine di individuare quello di maggior importo.

3) Retribuzione da denunciare

    Determinato l'importo orario cui si dovrà fare riferimento lo stesso dovrà essere moltiplicato per le ore comunque retribuite al dipendente con contratto par-time ottenendo in tale modo la retribuzione da denunciare.

Riduzione contributiva art. 29 legge 341/95

Come è noto il beneficio contributivo in parola, spiega i propri effetti sino al 31 dicembre 1998.

Alla data odierna non risulta ancora varato il provvedimento legislativo di proroga, provvedimento che secondo notizie fornite in via breve dall'ANCE dovrebbe essere approvato nei prossimi giorni e comunque entro termini molto stretti per gli adempimenti nei confronti dell'INAIL. Pertanto ai fini delle operazioni di autoliquidazione si dovrà tenere conto della riduzione contributiva (11,50% del premio dovuto) solamente sulla regolazione 1998.

L'importo spettante a tale titolo andrà indicato nell'apposito campo sul modello 10 SM e inoltre dovrà essere barrata la casella contrassegnata dalla lettera E.

Per quanto attiene l'anno 1999, in assenza del provvedimento legislativo di proroga, non si calcolerà la citata riduzione contributiva sulla rata anticipo 1999 rinviando pertanto la fruizione del beneficio alla prossima autoliquidazione 1999/2000.

Premio silicosi

Le imprese tenute al versamento del premio supplementare per la silicosi calcoleranno l'importo della riduzione contributiva anche su detto premio. Si precisa che nell' apposito riquadro del mod. 10SM dovrà essere indicato l'importo della riduzione contributiva spettante sul premio per la silicosi unitamente a quello spettante per l'assicurazione infortuni e relativo all'anno 1998.

Addizionale 1% art. 181

Si sottolinea infine che l'addizionale 1% del premio di cui all'art. 181 T.U. dovrà essere calcolata al netto della riduzione contributiva in parola.

Elemento Economico Territoriale

Anche ai fini INAIL opera il particolare regime della decontribuzione dell'importo dell'Elemento Economico Territoriale stabilito con il contratto collettivo provinciale 15 aprile 1998.

Si sottolinea peraltro che all'INAIL non è dovuto alcun contributo di solidarietà. Pertanto l'importo dell'Elemento economico territoriale erogato per il periodo 1° aprile 1998 - 31 dicembre 1998 e assoggettato alla contribuzione INPS del 10% non deve essere sommato alle retribuzioni da denunciare ai fini del calcolo del premio INAIL.

Si precisa infine che detto importo non deve essere indicato in alcuna parte del modello di denuncia 10 SM.

Autoliquidazione premi 1998 - 1999

Entro la surrichiamata data del 16 febbraio 1999 le imprese dovranno provvedere alla operazione di autoconguaglio premi relativamente al saldo dovuto per l'anno 1998 ed all'anticipo per l'anno 1999. Le modalità della autoliquidazione sono sostanzialmente identiche a quelle sino ad ora adottate. Si ricorda peraltro che le retribuzioni presunte cui fare riferimento per la determinazione dell'anticipo 1999 sono quelle effettivamente denunciate per l'anno 1998 salvo importi inferiori che dovranno essere comunicati entro il termine del 16-2-1999 alla competente sede INAIL.

Pagamento rateale del premio anticipato per il 1999

Come è noto la legge 449/1997 consente al datore di lavoro il pagamento del premio anticipato (acconto 1999) anziché in una unica soluzione in quattro rate di pari importo da versarsi alle scadenze del 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre.

Le somme relative alle scadenze successive alla prima rata dovranno essere maggiorate di un tasso equivalente a quello medio dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente che dovrà essere indicato con uno specifico decreto ministeriale. In attesa della determinazione di tale tasso, l'INAIL ha stabilito, in via provvisoria, un tasso d'interesse del 2,50%.

Il conguaglio, in base al saggio di interesse che sarà fissato, dovrà essere effettuato secondo le istruzioni che l'Istituto diramerà e con il pagamento della IV rata.

Si ricorda che il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato in unica soluzione entro il 16 febbraio 1999.

Al fine di agevolare i datori di lavoro interessati a fruire della possibilità di rateizzare il premio anticipato, l'Istituto in luogo della presentazione di apposita istanza, ha introdotto due apposite caselle (SI) e (NO) nel modello 10 SM che vanno barrate in alternativa in caso di richiesta di rateazione dell'anticipo 1999 o in caso contrario.

Nel caso di rateazione per la compilazione del Mod. F24 si rinvia all'apposito capitolo.

Norma premiale per l'edilizia

Con D.M. 21 gennaio 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1999        è stato prorogato per l'anno 1999 il beneficio della riduzione del 10% del premio dovuto.

Per poter fruire della agevolazione per l'anno 1999 deve essere inoltrata alla competente sede INAIL entro il 16 febbraio 1999 apposita istanza corredata dalla dichiarazione rilasciata dal locale Comitato Paritetico Territoriale.

Le aziende che entro il 20 febbraio 1998 hanno richiesto l'agevolazione contributiva in parola dovranno eseguire per lo stesso anno 1998 il conguaglio secondo le seguenti istruzioni INAIL.

Conguaglio 1998

· calcolare il premio comprensivo dell'eventuale supplemento per la silicosi/asbestosi;

· detrarre l'agevolazione dell'11.50% prevista dalla legge 8 agosto n. 341 e successive modificazioni;

· applicare sul premio così risultante, la ulteriore riduzione del 10% che andrà a sommarsi, qualora spettante, alla riduzione del 5% prevista dalla norma premiale ex D.M. 18 marzo 1996;

· calcolare infine sul premio così depurato l'addizionale Anmil (1%);

· detrarre dall'importo definito ai sensi dei punti precedenti quanto già versato in fase di acconto 98.

Anticipo 1999

Si seguono le medesime modalità richiamate per il conguaglio 1998, salvo sospendere fino a nuova comunicazione (vedi pag. 3 punto 3) l'operazione di detrazione dell'11,50%.

Norma premiale D.M. 18 marzo 1996

Si ricorda che le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e titolari dal 1° gennaio 1997 di posizione assicurativa INAIL da almeno un biennio possono fruire di una riduzione del 5% del premio dovuto (Cfr. nota suppl. n. 3 al Notiziario n° 1/97). Tale agevolazione è riconosciuta  previa presentazione entro il 16 febbraio 1999 di apposita istanza con la quale il datore di lavoro dichiara di aver adempiuto, alle scadenze fissate, alle disposizioni in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro secondo le previsioni di cui ai Decreti legislativi 626/94 e 242/96. Il beneficio è cumulabile con la riduzione del 10% di cui si è detto sopra e per quanto attiene alle modalità operative che dovranno essere seguite dal datore di lavoro in sede di autoliquidazione si rinvia a quanto suesposto.

Modalità di compilazione della sezione 5 mod. F24

Nella sezione Inail del modello F24 sono previste 3 righe. I datori di lavoro che hanno più di una posizione assicurativa, devono indicare gli importi relativi a ciascuna posizione assicurativa nel rigo corrispondente.

Se le righe della sezione INAIL di un modello F24 non sono sufficienti, gli utenti devono utilizzare ulteriori modelli che sono da considerare a sé stanti in termini di saldo e versamento e/o presentazione. Per versamenti destinati a diverse sedi INAIL, può essere utilizzato un unico modello di pagamento.

I dati da indicare nella sezione INAIL del mod. F24 sono stati riportati dall'Istituto in calce al modello 10SM inviato alle aziende.

Tali dati dovranno essere quindi riportati nel surrichiamato modello nella sezione riservata all'INAIL.

Nell'ipotesi in cui l'autoliquidazione evidenzi un credito per l'anno 1998, il datore di lavoro procederà preventivamente alla compensazione della "regolazione passiva" con la rata anticipata 1999, indicando nello spazio previsto nel modello F24 e denominato con la dicitura "importo a debito versati" l'importo al netto della compensazione stessa.

In presenza di crediti pregressi, l'impresa potrà procedere, altresì, alla compensazione con l'importo dovuto da autoliquidazione a condizione che, come per il passato, trasmetta all'INAIL la relativa domanda. Anche in questo caso dovrà essere indicato nel campo "importo a debito versati", l'importo al netto della compensazione.

Si consiglia vivamente, al fine di evitare l'insorgere di contenzioso, di verificare preventivamente con la sede INAIL competente l'esattezza dei conteggi che hanno determinato il credito da compensare.

Nell'ipotesi in cui, effettuate le compensazioni sopradescritte, risulti comunque un credito nei confronti dell'INAIL, detto importo, che dovrà essere indicato nella colonna "importi a credito compensati", potrà essere utilizzato a compensazione di partite debitorie esposte in altre sezioni del modello F24 entro il termine della autoliquidazione.

 

Per qualsiasi altra richiesta inoltrata dall'INAIL (premi, interessi, sanzioni amministrative e/o civili) il relativo versamento dovrà essere effettuato, come di consueto, tramite bollettino di C/C postale precompilato dall'Istituto.

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Sempre riguardo alla compilazione del mod. F24 l'INAIL precisa che:

a) se l'azienda chiede la rateazione sia del premio INAL anticipato sia di altri tributi, deve utilizzare due diversi mod. F24 (uno per  l'INAIL ed uno per gli altri tributi).

b) se l'azienda chiede la rateazione del solo premio anticipato INAIL utilizza un unico mod. F24 senza naturalmente riempire il quadro 6 (perché la rateazione INAIL è stata richiesta con il mod. 10SM).

 

B) DENUNCIA NOMINATIVA LAVORATORI  ASSICURATI

L'opuscolo guida per le operazioni di autoliquidazione 1998-1999 non contiene, a differenza delle passate edizioni, le istruzioni relative alla denuncia nominativa dei dipendenti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Peraltro non essendo tuttora intervenute modifiche alla disciplina attuale, l'I.N.A.I.L., con circolare del 24/12/1998, conferma tutti i noti adempimenti previsti dalla legge n. 63/1993.

La stessa INAIL, in relazione a possibili variazioni del quadro normativo, si riserva di emanare al riguardo una specifica nota di istruzioni.

Sarà cura dello scrivente comunicare tempestivamente eventuali diverse determinazioni dell'Istituto.