LAVORI PUBBLICI - DOPO LA GARA DEVE ESSERE CONSENTITO L'ACCESSO AI DOCUMENTI PRESENTATI DAI CONCORRENTI

(T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 27 settembre 1996, n. 1448)

 

Poiché deve ritenersi sussistente in capo ad una ditta esclusa da una procedura concorsuale, quella posizione legittimante differenziata a richiedere gli atti del procedimento di gara, è illegittimo il diniego all'accesso opposto dalla stazione appaltante per asseriti motivi di riservatezza, atteso che, tra l'altro, una volta conclusasi la procedura concorsuale, i documenti prodotti dalle ditte partecipanti assumono, per così dire, rilevanza esterna, con conseguente esclusione di qualsivoglia lesione alla sfera privata ed alla riservatezza (nella specie la ricorrente, avendo proposto ricorso avverso il provvedimento di esclusione dalla gara per anomalia dell'offerta, aveva richiesto, ai fini della propria tutela giuridizionale, copia della documentazione di gara presentata dalle altre ditte concorrenti).