LAVORI
PUBBLICI - DOPO LA GARA DEVE ESSERE CONSENTITO L'ACCESSO AI DOCUMENTI
PRESENTATI DAI CONCORRENTI
(T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 27 settembre 1996, n. 1448)
Poiché deve ritenersi sussistente in capo ad una ditta esclusa da
una procedura concorsuale, quella posizione legittimante differenziata a
richiedere gli atti del procedimento di gara, è illegittimo il diniego
all'accesso opposto dalla stazione appaltante per asseriti motivi di
riservatezza, atteso che, tra l'altro, una volta conclusasi la procedura
concorsuale, i documenti prodotti dalle ditte partecipanti assumono, per così
dire, rilevanza esterna, con conseguente esclusione di qualsivoglia lesione
alla sfera privata ed alla riservatezza (nella specie la ricorrente, avendo
proposto ricorso avverso il provvedimento di esclusione dalla gara per anomalia
dell'offerta, aveva richiesto, ai fini della propria tutela giuridizionale,
copia della documentazione di gara presentata dalle altre ditte concorrenti).