I.N.P.S.
- 1° GENNAIO 1999:
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ABOLIZIONE ONERI IMPROPRI
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LEGGE 341/95 - MANCATA PROROGA
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MIMIMALI DI CONTRIBUZIONE
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LIMITE DI RETRIBUZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'1% AI FINI
PENSIONISTICI
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CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - IMPORTO MASSIMALE
ABOLIZIONE
ONERI IMPROPRI
In
attuazione del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione ed a seguito
dell'entrata in vigore dal 16 gennaio scorso del Decreto sulla cosiddetta
carbon tax, sono soppressi gli oneri impropri a carico delle imprese industriali
secondo quanto previsto dall'art. 3, comma primo, della legge 23 dicembre 1998,
n.448.
Come
confermato per le vie brevi all'A.N.C.E. dai competenti uffici del Ministero
del tesoro e dalla Direzione Generale dell'INPS tale abrogazione decorre dal 1°
gennaio 1999.
I
contributi aboliti sono:
asili
nido 0,10%
Enaoli 0,16%
Tbc 0,21%
Secondo
quanto dettato all'art. 3 della legge citata, l'abolizione degli oneri
suindicati non interessa le imprese artigiane per le quali la riduzione
dovrebbe operare soltanto a partire dall'anno 2000. Questa interpretazione del
provvedimento abbisogna peraltro di esplicita conferma. Si fa quindi riserva di
comunicare le istruzioni che saranno diramate dall'INPS.
Si
ricorda (cfr. suppl. n° 3 al Notiziario 12/98) che, sempre dal 1° gennaio 1999,
è stato abolito il contributo 0,35% per la Gescal. Pertanto la riduzione degli
oneri per le sole aziende industriali è complessivamente di 0,82 punti
percentuali. Per le imprese artigiane, in attesa dei necessari chiarimenti,
opera la sola riduzione relativa all'abolizione del contributo 0,35% (Gescal).
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LEGGE
341/95 - MANCATA PROROGA
AL
MOMENTO IN CUI SI FORMA LA PRESENTE NOTA NON E' STATO EMANATO IL PROVVEDIMENTO
DI PROROGA DELL'ART. 29 DELLA LEGGE 341/95 (RIDUZIONE 11.50%) CHE HA PRODOTTO I
PROPRI EFFETTI FINO AL 31-12-1998.
IN
QUESTA SITUAZIONE SI CONSIGLIANO LE AZIENDE DI NON APPLICARE LA RIDUZIONE IN
PAROLA SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI GENNAIO 1999: LA RIDUZIONE POTRA' ESSERE
RECUPERATA, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI PROROGA, NEI MESI
SUCCESSIVI.
SI
FA RISERVA DI TEMPESTIVE COMUNICAZIONI AL RIGUARDO
MINIMALI
DI CONTRIBUZIONE DALL'1/1/1999
I
limiti giornalieri di retribuzione imponibile sono così determinati:
dirigenti £. 186.660
impiegati £ 67.474
operai £. 67.474
Il
minimale di contribuzione per gli operai e gli impiegati occupati a tempo
parziale è di £. 10.121.
ALIQUOTA
AGGIUNTIVA 1% - LIMITE RETRIBUZIONE DALL'1.1.1999
Come
è noto l'art. 3 della legge 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell'1%
posta a carico dei lavoratori e da calcolarsi sugli emolumenti eccedenti il
limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Con la circolare n°
15/99 l'INPS ha comunicato che tale limite è stato fissato per l'anno 1999 in
65.280.000=. Pertanto per l'anno stesso l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico
del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il
predetto limite e corrispondente alla retribuzione eccedente l'importo mensile
di £. 5.440.000= (rapportato a 12 mensilità).
CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI - IMPORTI DEL MASSIMALE
Come
è noto con legge 549/95 è stato disposto che i trattamenti di CIG ordinaria per
l'edilizia devono essere assoggettati alla disciplina dei tetti mensili.
La
Direzione Generale dell'INPS, con proprio messaggio del 19 gennaio 1999, ha
comunicato i nuovi importi del massimale mensile a valere dal 1° gennaio 1999.
I
trattamenti di CIG dalla predetta data del 1° gennaio 1999 non possono superare
i limiti mensili di seguito indicati.
1)
RETRIBUZIONI FINO A L. 3.080.098= (comprensive delle mensilità aggiuntive)
Importo
mensile lordo Importo
mensile al netto della
contribuzione
5,54%
1.423.713 1.344.839
Importo
mensile lordo Importo
mensile
maggiorato
del 20% al netto della
per
eventi meteorologici contribuzione
5,54%
1.708.456 1.613.807
2)
RETRIBUZIONI SUPERIORI A L. 3.080.098 (comprensive delle mensilità aggiuntive)
Importo
mensile lordo Importo
mensile al netto della
contribuzione
5,54%
1.711.166 1.616.367
Importo
mensile lordo Importo
mensile
maggiorato
del 20% al netto della
per
eventi meteorologici contribuzione
5,54%
2.053.399 1.939.641