I.N.P.S. - 1° GENNAIO 1999:

- ABOLIZIONE ONERI IMPROPRI

- LEGGE 341/95 - MANCATA PROROGA

- MIMIMALI DI CONTRIBUZIONE

- LIMITE DI RETRIBUZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'1% AI FINI PENSIONISTICI

- CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - IMPORTO MASSIMALE

 

 

ABOLIZIONE ONERI IMPROPRI

In attuazione del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione ed a seguito dell'entrata in vigore dal 16 gennaio scorso del Decreto sulla cosiddetta carbon tax, sono soppressi gli oneri impropri a carico delle imprese industriali secondo quanto previsto dall'art. 3, comma primo, della legge 23 dicembre 1998, n.448.

Come confermato per le vie brevi all'A.N.C.E. dai competenti uffici del Ministero del tesoro e dalla Direzione Generale dell'INPS tale abrogazione decorre dal 1° gennaio 1999.

I contributi aboliti sono:

asili nido   0,10%

Enaoli                      0,16%

Tbc                          0,21%

Secondo quanto dettato all'art. 3 della legge citata, l'abolizione degli oneri suindicati non interessa le imprese artigiane per le quali la riduzione dovrebbe operare soltanto a partire dall'anno 2000. Questa interpretazione del provvedimento abbisogna peraltro di esplicita conferma. Si fa quindi riserva di comunicare le istruzioni che saranno diramate dall'INPS.

Si ricorda (cfr. suppl. n° 3 al Notiziario 12/98) che, sempre dal 1° gennaio 1999, è stato abolito il contributo 0,35% per la Gescal. Pertanto la riduzione degli oneri per le sole aziende industriali è complessivamente di 0,82 punti percentuali. Per le imprese artigiane, in attesa dei necessari chiarimenti, opera la sola riduzione relativa all'abolizione del contributo 0,35% (Gescal).

 

 

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LEGGE 341/95 - MANCATA PROROGA

 

AL MOMENTO IN CUI SI FORMA LA PRESENTE NOTA NON E' STATO EMANATO IL PROVVEDIMENTO DI PROROGA DELL'ART. 29 DELLA LEGGE 341/95 (RIDUZIONE 11.50%) CHE HA PRODOTTO I PROPRI EFFETTI FINO AL 31-12-1998.

IN QUESTA SITUAZIONE SI CONSIGLIANO LE AZIENDE DI NON APPLICARE LA RIDUZIONE IN PAROLA SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI GENNAIO 1999: LA RIDUZIONE POTRA' ESSERE RECUPERATA, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI PROROGA, NEI MESI SUCCESSIVI.

SI FA RISERVA DI TEMPESTIVE COMUNICAZIONI AL RIGUARDO

 

MINIMALI DI CONTRIBUZIONE DALL'1/1/1999

I limiti giornalieri di retribuzione imponibile sono così determinati:

dirigenti    £.             186.660

impiegati  £              67.474

operai      £.             67.474

Il minimale di contribuzione per gli operai e gli impiegati occupati a tempo parziale è di £. 10.121.

ALIQUOTA AGGIUNTIVA 1% - LIMITE RETRIBUZIONE DALL'1.1.1999

Come è noto l'art. 3 della legge 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell'1% posta a carico dei lavoratori e da calcolarsi sugli emolumenti eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Con la circolare n° 15/99 l'INPS ha comunicato che tale limite è stato fissato per l'anno 1999 in 65.280.000=. Pertanto per l'anno stesso l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite e corrispondente alla retribuzione eccedente l'importo mensile di £. 5.440.000= (rapportato a 12 mensilità).

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - IMPORTI DEL MASSIMALE

Come è noto con legge 549/95 è stato disposto che i trattamenti di CIG ordinaria per l'edilizia devono essere assoggettati alla disciplina dei tetti mensili.

La Direzione Generale dell'INPS, con proprio messaggio del 19 gennaio 1999, ha comunicato i nuovi importi del massimale mensile a valere dal 1° gennaio 1999.

I trattamenti di CIG dalla predetta data del 1° gennaio 1999 non possono superare i limiti mensili di seguito indicati.

1) RETRIBUZIONI FINO A L. 3.080.098= (comprensive delle mensilità aggiuntive)

Importo mensile lordo               Importo mensile al netto della

                                contribuzione 5,54%

      1.423.713                  1.344.839

Importo mensile lordo               Importo mensile

maggiorato del 20% al netto della

per eventi meteorologici           contribuzione 5,54%

1.708.456         1.613.807

2) RETRIBUZIONI SUPERIORI A L. 3.080.098 (comprensive delle mensilità aggiuntive)

Importo mensile lordo               Importo mensile al netto della

                                contribuzione 5,54%

                       1.711.166                 1.616.367

Importo mensile lordo               Importo mensile

maggiorato del 20% al netto della

per eventi meteorologici           contribuzione 5,54%

       2.053.399                 1.939.641