A) IMPONIBILITA' FISCALE DELLA CONTRIBUZIONE VERSATA ALLA CASSA EDILE

B) QUOTA NAZIONALE DI ADESIONE CONTRATTUALE - AUMENTO DAL 1° FEBBRAIO 1999

 

 

A) Imponibilità fiscale della contribuzione versata alla Cassa Edile

 

Come è noto il decreto legislativo n° 314/97 ha apportato significative modifiche alla determinazione degli elementi che concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi e fiscali. Era rimasta insoluta per tutto l'anno 1998 la questione relativa all'imponibilità ai fini IRPeF della contribuzione alle Casse Edili.

In data 23 dicembre 1998 il Ministero delle Finanze, a seguito di un intervento dell'A.N.C.E. e delle Organizzazioni Sindacali, fece conoscere per le vie brevi alcuni chiarimenti sull'argomento.

In pratica il suddetto Dicastero dichiarò la non assoggettabilità a ritenuta fiscale dei contributi relativi a APE, APES, SCUOLA EDILE E COMITATO PARITETICO e, di conseguenza, confermò dal ° gennaio 1998, l'imponibilità del solo contributo versato alla CAPE secondo le previsioni dell'art. 37 del vigente c.c.n.l. 5/7/1955 (3%).

In successive occasioni lo stesso Ministero ha dichiarato la non assoggettabilità ai fini fiscali dei contributi dovuti per la fornitura del vestiario di lavoro e, in generale, dei mezzi antinfortunistici e, per quanto riguarda il contributo del 3% di cui sopra, la non assoggettabilità della quota del medesimo destinata a prestazioni di carattere sanitario.

Malgrado le insistenti richieste dell'A.N.C.E., a tutt'oggi il Ministero delle Finanze non ha emanato la necessaria circolare che conferma gli indirizzi forniti per la via breve.

Avvicinandosi la scadenza (28-2-1999) per effettuare le operazioni di conguaglio fiscale del 1998, lo scrivente ritiene di dovere indicare alle Imprese la quota imponibile IRPeF del contributo in parola nella misura dello 0,64% per i dipendenti operai. (per i dipendenti impiegati 0,55%).

Le misure imponibili di cui sopra derivano dal calcolo dell'incidenza percentuale delle prestazioni a carattere non sanitario (assegni di studio, colonie ecc.) alla quale, secondo quanto comunicato dal Ministero, si è sommata la quota del contributo a carico del lavoratore (0,50% per  operai ed impiegati).

Tanto per le operazioni di conguaglio 1998 quanto per la determinazione dell'imponibile mensile a partire dal 1° gennaio 1999, la quota suindicata (0,64%) deve essere calcolata sulle ore ordinarie denunciate alla C.A.P.E. (Per gli impiegati - 0,55% - il calcolo è riferito alla retribuzione mensile).

Si fa tuttavia riserva di tempestive comunicazioni in relazione ad eventuali nuove e diverse determinazioni  del Ministero delle Finanze.

Si ritiene opportuno sottolineare che nulla è mutato per quanto attiene l'imponibilità ai fini previdenziali delle contribuzioni versate alla C.A.P.E. per i dipendenti operai che continuano ad essere sottoposte a tali fini nella nota percentuale dell'1,544%.

 

B) Quota Nazionale di adesione contrattuale - Aumento dal 1° febbraio 1999

 

In data 10 febbraio 1999 tra l'ANCE  ed i Sindacati Nazionali è stato sottoscritto un accordo che, a partire dal 1° febbraio 1999, ridetermina, aumentandola, la Quota nazionale di adesione contrattuale.

Dalla precitata data la quota in parola, a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, passa dallo 0,988%  all'1,024%.

Di conseguenza la Quota complessiva di adesione contrattuale (nazionale e provinciale) passa dall'1,976% al 2,048%  (di cui  1,024%   a carico dell'operaio).