A)
IMPONIBILITA' FISCALE DELLA CONTRIBUZIONE VERSATA ALLA CASSA EDILE
B)
QUOTA NAZIONALE DI ADESIONE CONTRATTUALE - AUMENTO DAL 1° FEBBRAIO 1999
A)
Imponibilità fiscale della contribuzione versata alla Cassa Edile
Come
è noto il decreto legislativo n° 314/97 ha apportato significative modifiche
alla determinazione degli elementi che concorrono a formare il reddito da
lavoro dipendente ai fini contributivi e fiscali. Era rimasta insoluta per
tutto l'anno 1998 la questione relativa all'imponibilità ai fini IRPeF della
contribuzione alle Casse Edili.
In
data 23 dicembre 1998 il Ministero delle Finanze, a seguito di un intervento
dell'A.N.C.E. e delle Organizzazioni Sindacali, fece conoscere per le vie brevi
alcuni chiarimenti sull'argomento.
In
pratica il suddetto Dicastero dichiarò la non assoggettabilità a ritenuta
fiscale dei contributi relativi a APE, APES, SCUOLA EDILE E COMITATO PARITETICO
e, di conseguenza, confermò dal ° gennaio 1998, l'imponibilità del solo
contributo versato alla CAPE secondo le previsioni dell'art. 37 del vigente
c.c.n.l. 5/7/1955 (3%).
In
successive occasioni lo stesso Ministero ha dichiarato la non assoggettabilità
ai fini fiscali dei contributi dovuti per la fornitura del vestiario di lavoro
e, in generale, dei mezzi antinfortunistici e, per quanto riguarda il
contributo del 3% di cui sopra, la non assoggettabilità della quota del
medesimo destinata a prestazioni di carattere sanitario.
Malgrado
le insistenti richieste dell'A.N.C.E., a tutt'oggi il Ministero delle Finanze
non ha emanato la necessaria circolare che conferma gli indirizzi forniti per
la via breve.
Avvicinandosi
la scadenza (28-2-1999) per effettuare le operazioni di conguaglio fiscale del
1998, lo scrivente ritiene di dovere indicare alle Imprese la quota imponibile
IRPeF del contributo in parola nella misura dello 0,64% per i dipendenti
operai. (per i dipendenti impiegati 0,55%).
Le
misure imponibili di cui sopra derivano dal calcolo dell'incidenza percentuale
delle prestazioni a carattere non sanitario (assegni di studio, colonie ecc.)
alla quale, secondo quanto comunicato dal Ministero, si è sommata la quota del
contributo a carico del lavoratore (0,50% per
operai ed impiegati).
Tanto
per le operazioni di conguaglio 1998 quanto per la determinazione dell'imponibile
mensile a partire dal 1° gennaio 1999, la quota suindicata (0,64%) deve essere
calcolata sulle ore ordinarie denunciate alla C.A.P.E. (Per gli impiegati -
0,55% - il calcolo è riferito alla retribuzione mensile).
Si
fa tuttavia riserva di tempestive comunicazioni in relazione ad eventuali nuove
e diverse determinazioni del Ministero
delle Finanze.
Si
ritiene opportuno sottolineare che nulla è mutato per quanto attiene
l'imponibilità ai fini previdenziali delle contribuzioni versate alla C.A.P.E.
per i dipendenti operai che continuano ad essere sottoposte a tali fini nella
nota percentuale dell'1,544%.
B)
Quota Nazionale di adesione contrattuale - Aumento dal 1° febbraio 1999
In
data 10 febbraio 1999 tra l'ANCE ed i
Sindacati Nazionali è stato sottoscritto un accordo che, a partire dal 1°
febbraio 1999, ridetermina, aumentandola, la Quota nazionale di adesione
contrattuale.
Dalla
precitata data la quota in parola, a carico dei datori di lavoro e dei
lavoratori, passa dallo 0,988%
all'1,024%.
Di
conseguenza la Quota complessiva di adesione contrattuale (nazionale e
provinciale) passa dall'1,976% al 2,048%
(di cui 1,024% a carico dell'operaio).