I.N.P.S.
- IMPRESE INDUSTRIALI: SOPPRESSIONE ONERI IMPROPRI DALL'1.1.1999 -
CONTRIBUZIONE APPRENDISTI
Si
fa seguito a quanto precedentemente comunicato in materia (cfr. nota
supplemento n. 2 al Notiziario mensile n. 1/99) per informare che la Direzione
Generale dell'INPS, con circolare n° 23 del febbraio 1999, ha diramato
istruzioni applicative circa la soppressione degli oneri impropri, prevista
dalla legge n° 448/1998 per le sole imprese industriali. Come è noto la norma
in parola ha disposto la soppressione con decorrenza 1° gennaio 1999, dei
seguenti contributi:
Asili
nido 0,10%
Ex
ENAOLI 0,16%
T.B.C. 0,21%
L'Istituto
con la nota surrichiamata conferma quanto già indicato dal Collegio e
precisamente che detta soppressione opera per le aziende artigiane soltanto dal
1° gennaio 2000.
Le
istruzioni INPS inoltre dettano i criteri cui le imprese industriali si
dovranno attenere per il recupero della contribuzione eventualmente versata in
più nel mese di gennaio 1999. Tali operazioni potranno essere effettuate entro
il 16 maggio p.v. e a tale fine i datori di lavoro interessati potranno
recuperare la differenza contributiva versata in più riportando il relativo
importo in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2
facendolo precedere dal codice di nuova istituzione "R850" e dalla
dicitura "Rec. Contr. Ex art. 3, c.1. 448/98".
Contribuzione
apprendisti
L'INPS
con la suddetta circolare comunica infine gli importi della contribuzione fissa
dovuta per i lavoratori con qualifica di apprendista.
Le
nuove misure, decurtate della quota T.B.C. ed in vigore dal 1° gennaio 1999,
risultano essere:
Apprendisti
soggetti all'INAIL £.
4.980 settimanali
Apprendisti
non soggetti all'INAIL £.
4.800 settimanali
Per
le imprese artigiane il contributo resta fissato nell'importo di £. 32
settimanali.
Si
ricorda che l'importo a carico dell'apprendista resta fermo nella misura del
5,54%.