LEGGE
N. 297/82 - INDICE RIVALUTAZIONE MESE MARZO 1999
L'art.5
della legge 29.5.1982, n.297, dispone che le aziende procedano alla
rivalutazione dell'importo del trattamento di fine rapporto maturato al 31
dicembre di ogni anno.-
Detta
operazione di rivalutazione monetaria viene effettuata sempre al 31 dicembre
sul trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato per ogni dipendente al
31 dicembre dell'anno precedente e deve essere effettuata comunque nel mese nel
quale si risolve eventualmente il rapporto di lavoro, se anteriore alla fine dell'anno.
A
questo fine l'Istituto centrale di statistica
procede, in ogni mese, alla determinazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati onde poter effettuare il raffronto necessario per il calcolo
dell'indice di rivalutazione monetaria utile per tutti i mesi dell'anno.
Nel
mese di marzo 1999 detto indice è risultato pari a 108,6 ( base 1995=100 ).
Pertanto dal raffronto tra l'indice del mese di dicembre 1998 e quello di marzo
1999 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese
di marzo 1999 del trattamento di fine rapporto, maturato ed accantonato al 31
dicembre 1998 è pari a:
1,007219