LAVORI
PUBBLICI - ILLEGITTIMITÀ DELLA CLAUSOLA CHE PRESCRIVE LA FIRMA AUTENTICA IN
CALCE ALLA DICHIARAZIONE CIRCA I FUTURI SUBAPPALTI
(T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 12 luglio 1996, n. 1989)
Atteso che la mancata autenticazione della firma apposta in calce
alla dichiarazione degli eventuali lavori da subappaltare, non può ritenersi
coperta da riserva di potestà amministrativa alla luce sia delle disposizioni
contenute nella legge n. 15 del 1968, che dell'obbligo posto a carico della
P.A. di non aggravare il procedimento amministrativo in danno dei privati, deve
pertanto ritenersi illegittima la clausola del bando che prescrive la necessità
di detta autentica: conseguentemente, previa disapplicazione della predetta
clausola, si ritengono sussistenti gli estremi di cui all'art. 21 della legge
n. 1034 del 1971, per disporre la sospensione incidentale degli impugnati
provvedimenti di esclusione dalla gara della ricorrente e dall'aggiudicazione
della stessa alla controinteressata.