MOD.770/99  - DICHIAZIONE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI, E DEI PREMI ASSICURATIVI RELATIVI ALL' ANNO 1998

 

 

Le persone fisiche (titolari di partita IVA) residenti nel territorio dello Stato, le società di capitale (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato e le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato sono tenute a presentare autonoma dichiarazione Mod. 770/99 in qualità di sostituti d'imposta se nel 1998 hanno corrisposto a più di 20 percipienti somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps e/o premi assicurativi dovuti all'Inail.

Il Modello 770/99 si presenta agli uffici postali, agli sportelli bancari tra il 3 e il 31 maggio 1999.

La trasmissione telematica della dichiarazione deve essere effettuata entro il 30 settembre 1999.

Se i soggetti di cui sopra, in qualità di sostituti di imposta, hanno invece effettuato ritenute a non più di 20 percipienti, devono presentare il "770" unitamente al Modello Unico 99 ed alle scadenze previste per il medesimo.

Per completezza di informazione si ricorda che il Modello Unico 99 deve essere presentato dalle persone fisiche (titolari di partita IVA), dalle società di persone e dalle società di capitale tenute a presentare una o più delle dichiarazioni "redditi", "IVA", "Irap" e "sostituti di imposta".

In questo caso, si sottolinea che dovranno essere utilizzati solo i quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione in forma unificata. Ne consegue che il frontespizio del "770" non dovrà essere inserito, poiché i dati identificativi del sostituto e quelli riepilogativi della dichiarazione sono riportati nel frontespizio del Modello Unico '99.

Le scadenze per la presentazione unificata dei due modelli di cui si parla sono:

Persone fisiche

Il modello si presenta dal 3 maggio al 2 agosto 1999 agli uffici postali, agli sportelli bancari e agli intermediari abilitati. La trasmissione telematica della dichiarazione deve essere effettuata entro il 2 novembre 1999.

Società di persone

Il modello si presenta dal 3 maggio al 2 agosto 1999 agli uffici postali, agli sportelli bancari, agli intermediari abilitati. La trasmissione telematica della dichiarazione deve essere effettuata entro il 2 novembre 1999.

Società di capitale

Il modello si presenta agli uffici postali, agli sportelli bancari, agli intermediari abilitati entro:

- un mese dall'approvazione del bilancio, per le società tenute all'approvazione dello stesso;

- sei mesi dalla fine del periodo di imposta, per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio.

Gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica incaricati della trasmissione stessa sono tenuti all'invio telematico delle dichiarazioni entro:

- due mesi dall'approvazione del bilancio, per le società tenute all'approvazione dello stesso;

- sette mesi dalla fine del periodo di imposta, per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio.

 

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Il Modello 770 presenta, nella parte relativa ai redditi di lavoro dipendente, alcune importanti novità  introdotte al fine di consentire l'adempimento agli obblighi di denuncia dei dati contributivi, fiscali ed assicurativi in un'unica dichiarazione secondo le previsioni del D.Lvo n° 241/97. Infatti, all'usuale dichiarazione ai fini fiscali delle somme e dei valori soggetti a ritenuta alla fonte corrisposti ai lavoratori dipendenti, sono stati aggiunti i dati contributivi che sino allo scorso anno venivano denunciati all'INPS con il mod. 01/M, nonché i dati relativi al personale soggetto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che in precedenza venivano comunicati all'INAIL con la denuncia nominativa degli assicurati.

Nel sottolineare che tutti i dati da indicare nel modello in parola, sia fiscali che contributivi e assicurativi, si riferiscono all'anno 1998, si illustrano qui di seguito le sezioni interessate dalle precitate novità.

 

QUADRO SA "REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI "

Il quadro è articolato in sezioni distinte e raccoglie, oltre ai dati fiscali, anche i dati relativi alla contribuzione INPS e alla denuncia degli assicurati INAIL.

SEZIONE "DATI IDENTIFICATIVI"

Punto 8 "cittadinanza": va indicata, nel caso di lavoratore avente cittadinanza straniera. Il codice relativo al paese estero è rilevabile nella Tabella SG - Elenco dei paesi esteri -, posta nell'Appendice delle istruzioni di compilazione del modello 770/99.

Punto 9 "qualifica": vanno indicati i dati relativi all'assicurato, utilizzando i codici previsti nelle cinque sezioni della Tabella SD - Qualifica.

In particolare, va indicato:

nel campo a, la qualifica assicurativa;

nel campo b e c, le condizioni contrattuali;

nel campo d, la categoria particolare;

nel campo e, l'ulteriore categoria rilevante ai fini Inail.

Di seguito si riportano i codici da indicare nei succitati campi:

a) Qualifica Assicurativa

Operaio: codice 1

Impiegato: codice 2

Lavoratore Quadro: codice Q

Dirigente: codice  3

Apprendista non soggetto INAIL: codice 4

Apprendista soggetto INAIL: codice 5

Apprendista qualificato operaio (Art. 21 Legge 56/87): codice W

Apprendista qualificato impiegato (Art. 21  Legge 56/87): codice R

b) Tempo pieno / Tempo parziale

Tempo pieno: codice F

Tempo parziale: codice P

c) Tempo determinato o indeterminato

Tempo indeterminato: codice I

Tempo determinato o contratto a termine: codice O

In merito alla compilazione del campo in parola si evidenzia che i lavoratori apprendisti vanno considerati a tempo indeterminato mentre i lavoratori con contratto di formazione e lavoro sono da considerare a tempo determinato.

d) Categorie particolari

Tale campo rileva per il settore solo per i lavoratori all'estero. Il codice da indicare per tali lavoratori è: L

e) Ulteriori categorie ai fini INAIL

Si precisa che tale ultimo campo deve essere compilato solo se sono dovuti premi assicurativi INAIL per i soci di imprese industriali.

Punti da 10 a 12: va indicato il domicilio fiscale del percipiente e/o assicurato alla data del 31 dicembre 1998 o, se precedente, a quella di cessazione del rapporto.

SEZIONE "DATI FISCALI"

In tale sezione sono stati inseriti alcuni nuovi punti. Di seguito si riportano tali nuovi punti con i relativi dati che devono essere indicati.

- 18: va indicato l'importo dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati che possono fruire delle detrazioni per lavoro dipendente, già esposto al punto 1 del CUD;

- 19: va indicato l'importo dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non possono fruire delle detrazioni per lavoro dipendente, già eventualmente esposto nel punto 2 del CUD;

- 28: va indicato l'importo dell'addizionale regionale dell'IRPEF determinato dal datore di lavoro in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, già esposto nel punto 20 del CUD;

- 30: va indicato l'importo del contribuito straordinario per l'Europa restituito al lavoratore, già esposto nel punto 70 del CUD;

- 31: va indicato l'importo del contributo straordinario per l'Europa eventualmente da restituire nel corso del 1999, già esposto nel punto 71 del CUD;

- 34: va indicato l'importo delle ritenute che, a causa dell'eventuale incapienza della retribuzione sulla quale è stato compiuto il conguaglio di fine anno, il dipendente ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a febbraio 1999, già esposto nel punto 51 del CUD;

- 35: va indicato l'importo dell'addizionale regionale che, a causa di eventuale incapienza della retribuzione sulla quale è stato compiuto il conguaglio di fine anno, il dipendente ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a febbraio 1999, già esposto nel punto 51 del CUD;

- 36: va indicato l'importo complessivo degli oneri per i quali è stata riconosciuta la detrazione di imposta per oneri di cui all'articolo 13 bis T.U.I.R.. Si tratta della somma degli importi esposti nei punti da 52 a 62 del CUD;

- 37: va indicato l'importo complessivo degli oneri deducibili che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile. Si devono sommare gli importi esposti nei punti da 63 a 69 del CUD;

- 39 - 45: vanno compilati nel caso in cui nell'importo dei redditi indicati nei punti 18 e 19 siano compresi redditi corrisposti da altri soggetti, quali ad esempio: indennità erogate dall'INPS o dall'INAIL, redditi corrisposti da terzi e da questi comunicati al datore di lavoro o che il dipendente ha chiesto di includere nelle operazioni di conguaglio (per es. CAPE). I punti in parola vanno compilati anche nel diverso caso di cessione dei rami di azienda , di scissione parziale, e comunque in tutte le ipotesi in cui si è verificato un passaggio di dipendenti per effetto di una operazione che non ha comportato né l'estinzione del precedente sostituto di imposta né l'interruzione del rapporto di lavoro.

"SEZIONE DATI PREVIDENZIALI"

Come accennato la nuova sezione racchiude le informazioni che sino al 1998 venivano fornite all'INPS tramite la denuncia delle retribuzioni mod. 01/M soppressa a seguito della disposta confluenza dei dati relativi nella dichiarazione annuale unificata.

Per quanto attiene i contenuti e le modalità di compilazione della sezione in parola, nel sottolineare che gli stessi sono quelli già noti per il mod. 01/M, si segnalano qui di seguito i dati più significativi da riportare nella sezione stessa.

Punto 62: "prov. lav.": deve essere indicata la sigla della provincia in cui il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Nel caso di variazione nel corso dell'anno, deve essere indicata l'ultima provincia di lavoro. Si precisa che, contrariamente a quanto previsto per la compilazione del modello 01/M, il punto va sempre compilato, anche se coincidente con la provincia della matricola aziendale. Se il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa all'estero, deve essere indicata la sigla "EE".

Punti 64: "competenze correnti" e 65 "altre competenze". Si precisa che la suddivisione delle retribuzioni in "competenze correnti" ed "altre competenze" è obbligatoria. In particolare:

- al  punto 64 deve essere indicato l'importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.).

- al punto 65 la novità inerisce l'inclusione del premio di risultato (ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE) di cui si dovrà indicare la sola parte eventualmente sottoposta ad ordinaria ed integrale contribuzione e non la parte che ha scontato il contributo di solidarietà del 10%.

Per quanto riguarda l'indennità sostitutiva del preavviso, che di norma non va inclusa nel punto 65, si rinvia a quanto più avanti specificato ai punti concernenti le retribuzioni particolari.

Punto 75:  "trasf. rapporto": deve essere barrata la casella solo nel caso in cui, nel corso dell'anno o ad inizio anno, il rapporto di lavoro sia stato trasformato da tempo parziale a tempo pieno o viceversa. Nel caso in cui la trasformazione del rapporto sia avvenuta nel corso dell'anno devono essere compilati due numeri d'ordine, uno per ciascun tipo di rapporto, barrando sempre la casella del punto 75.

Nel caso di rapporto a tempo parziale il numero delle settimane utili da indicare al successivo punto 76 deve essere determinato dividendo il numero delle ore complessive retribuite nell'anno solare per lavoro a tempo parziale per il numero delle ore che costituiscono l'orario settimanale previsto dal contratto di lavoro per i lavoratori a tempo pieno. Il quoziente risultante dall'operazione, eventualmente arrotondato all'unità superiore, costituisce il valore da riportare. Il dato deve essere fornito anche nel caso di lavoratore part-time cui venga erogata l'indennità di mancato preavviso, i cui dati sono riportati nella sezione retribuzioni particolari.

Punto 78: "accantonamento tfr spettante": deve essere indicato l'importo dell'accantonamento complessivamente spettante al lavoratore per l'anzianità lavorativa da questi maturata fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento della dichiarazione ovvero fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta nel corso dell'anno, al netto di quanto eventualmente erogato al lavoratore a titolo di anticipazione del trattamento stesso.

Punti 79-80-81: "coordinate assegni per il nucleo familiare": devono essere forniti i dati relativi alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. In particolare nel punto 79 va indicato il numero della tabella riferita alla composizione del nucleo familiare utilizzata per la determinazione dell'importo dell'assegno; nel punto 80 deve essere indicato il numero dei componenti il nucleo familiare del lavoratore; nel punto 81 deve essere indicato il numero progressivo che individua la fascia di reddito del nucleo familiare. I dati da esporre vanno riferiti al mese di dicembre 1998. Se il dipendente non ha percepito A.N.F. nel mese di dicembre, nei punti da 79 a 81 non deve essere inserito alcun dato. Se per il dipendente sono stati compilati più numeri d'ordine, le coordinate assegni familiari devono essere inserite nell'ultimo numero d'ordine.

Retribuzioni particolari.

Nei campi vanno indicati i dati relativi a particolari categorie di lavoratori o a particolari tipi di retribuzione. Per quanto di interesse per il settore tale campo va compilato nel caso sia stata corrisposta al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso. In tale circostanza devono essere fornite le seguenti informazioni, sia nel caso in cui il corrispondente periodo si collochi integralmente nell'anno solare considerato, sia nel caso in cui il periodo stesso abbia termine nell'anno successivo;

-  nel punto 83 o 92 "tipo" va indicato il codice "P";

-  nei punti 84 e 85 oppure 93 e 94 "data iniziale" e "data finale", va indicato il periodo coperto dall'indennità sostitutiva di preavviso;

-  nel punto 86 o 95 "retribuzione" va indicato l'importo dell'indennità (l'importo non va sommato nel punto 65 "altre competenze");

-  nel punto 87 o 96 "sett. Retrib." va indicato il numero delle settimane cui il compenso stesso si riferisce.

Nel caso di indennità erogata ai superstiti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore, il relativo ammontare, assoggettato a contribuzione, va riportato nel punto 65 "altre competenze".

Qualora il decesso del lavoratore intervenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ma nell'arco temporale corrispondente al periodo di preavviso e il datore di lavoro ne venga a conoscenza, il periodo fino al decesso va indicato nelle "retribuzioni particolari", mentre l'indennità sostitutiva del preavviso erogata per il periodo posteriore al decesso va riportata nel punto 65 "altre competenze".

Accredito di contribuzioni figurative

I punti da 101 a 112 sono predisposti per consentire all'INPS la disponibilità degli elementi utili per l'accredito, a favore dei lavoratori, del numero delle settimane e delle retribuzioni riconoscibili figurativamente ai fini del diritto e della misura della pensione, in relazione agli eventi di malattia o infortunio, malattia Legge 88/87, maternità e integrazione salariale.

Relativamente alla maternità sono riconoscibili figurativamente:

- i periodi di astensione obbligatoria,

- i periodi di astensione facoltativa di cui all'art. 7, comma 1, Legge 1204/71,

- i prolungamenti dell'estensione facoltativa per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni di cui all'articolo 7, comma 2, Legge 1204/71,

- il prolungamento dell'astensione facoltativa di cui all'art. 33, comma 1, Legge 5 febbraio 1992, n.104 (prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa per minori con handicap).

Per la compilazione dei predetti punti, devono essere osservate le disposizioni seguenti.

Nel punto 101 "totale annuo settimane a retribuzione ridotta" deve essere indicato il totale annuo delle settimane di calendario (domenica-sabato) caratterizzate da una retribuzione ridotta (anche per un solo giorno) soltanto per uno dei seguenti eventi:

-  malattia ed infortunio sul lavoro, anche se di durata inferiore a 7 giorni;

-  malattia specifica L. n. 88 del 1987;

 

-  maternità;

-  cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria);

-  donazione di sangue L. n. 107 del 1990.

Il numero delle settimane ridotte indicate nel punto 101 costituisce un "di cui" del numero delle settimane indicate nel punto 66.

Nel punto 102 "retribuzioni ridotte" deve essere indicato l'importo complessivo annuo delle retribuzioni corrisposte nelle settimane indicate nel punto precedente (punto 101). Nell'importo in parola non devono essere computate le indennità di malattia e maternità, le indennità di cui alla L. n. 88 del 1987 e le integrazioni salariali, anticipate per conto dell'Inps.

Anche l'importo complessivo delle retribuzioni ridotte costituisce una parte dell'ammontare complessivo delle "Competenze correnti" indicate nel punto 64

Nel punto 103  "differenza retribuzioni da accreditare per CIG" deve essere indicato, per i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro che cadono nell'anno di riferimento della denuncia e per i quali sia stata autorizzata la corresponsione della integrazione salariale, l'ammontare complessivo delle retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore se nello stesso periodo avesse lavorato normalmente, escludendo le somme corrisposte dal datore di lavoro nei periodi anzidetti e assoggettate a contribuzione obbligatoria.

Nei punti 104, 106, 108 e 110 "sett. 1" devono essere indicate, distintamente per la malattia o infortunio, per la maternità, per la malattia di cui alla L. n. 88 del 1987, e per la CIG, il numero totale annuo delle settimane intere di calendario (da domenica a sabato) per le quali il lavoratore non ha percepito alcuna retribuzione dal datore di lavoro.

Tali ipotesi si verificano solamente nei casi di maternità  e/o di intervento a zero ore della CIG.

Le settimane indicate nei punti in trattazione non devono essere comprese fra quelle indicate al punto 66 "sett. Retrib." e le giornate relative alle "sett. 1" non devono essere comprese tra quelle indicate al punto 67 "GG. Retrib.".

I mesi interamente non retribuiti dal datore di lavoro devono essere barrati al punto 69 (mesi totalmente non retribuiti).

Nel suddetto numero di settimane (sett. 1) non devono essere computate quelle in cui sono state retribuite anche solo festività non godute e quelle relative a malattie e infortuni di durata inferiore a 7 giorni.

Nei punti 105, 107, 109 e 111 "sett. 2" devono essere indicate, in corrispondenza di ognuno dei precitati eventi, il numero totale annuo delle settimane caratterizzate da una retribuzione ridotta nel senso specificato a proposito della compilazione dei punti 101 e 102 (settimane retribuite solo per alcuni giorni ovvero retribuite anche per l'intero arco ma in misura ridotta). Nel caso di malattia o infortunio, il punto 105 deve essere compilato solamente se l'evento ha durata pari o superiore a 7 giorni.

Il punto 112 "donat. sangue L. 107/90" deve essere compilato per tutti i lavoratori ai quali compete l'accredito figurativo ai sensi dell'art. 1 della L. 13 luglio 1967, n. 584, nel testo sostituito dall'art. 13 della L. 4 maggio 1990 n. 107, indicando il numero delle settimane nelle quali c'è stata una riduzione di retribuzione dovuta ad assenza per donazione di sangue. Nel caso in esame devono essere compilati anche i punti 101 e 102.

Infine si sottolinea che nel caso di eventi accreditabili figurativamente  verificatisi nel corso di un rapporto part-time, le annotazioni nei punti da 101 a 112 devono essere fatte senza tenere conto del particolare tipo di rapporto.

 

"SEZIONE DATI ASSICURATIVI"

Tale sezione sostituisce la denuncia nominativa degli assicurati all'INAIL. La compilazione dei punti di tale casella dovrà essere effettuata come segue:

- 113 e 114 devono essere compilati con l'indicazione del numero della posizione assicurativa e del relativo controcodice nella quale è compreso il lavoratore cui si riferisce la dichiarazione;

- 117 e 118 devono essere compilati con l'indicazione del numero di posizione assicurativa e relativo controcodice nel caso il lavoratore assicurato abbia svolto, nel corso del 1998, attività lavorative riconducibili a due diverse posizioni assicurative (per esempio sia passato dall'attività di produzione allo svolgimento di mansioni impiegatizie, che lo espongano al rischio elettrico). In questo caso nei punti 113 e 114 dovrà essere indicato il numero di posizione assicurativa e relativo controcodice riferiti all'attività di produzione e nei punti 117 e 118 il numero di posizione assicurativa e relativo controcodice riferiti al rischio elettrico;

- 115, 116, 119 e 120 devono essere compilati con l'indicazione della data di inizio e data di fine dell'attività lavorativa solo se il soggetto assicurato ha prestato attività lavorativa per un periodo inferiore all'anno solare (ad esempio per cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 1998 o in caso di cessazione dell'attività dell'impresa nel medesimo anno). 

Il quadro in parola deve essere compilato anche per soggetti assicurati che non hanno un rapporto di subordinazione con l'azienda, e che pertanto non percepiscono redditi di lavoro dipendente ed assimilati, come, ad esempio, il socio che non sia anche lavoratore dipendente.

Ovviamente per i soggetti assicurati all'INAIL ma che non siano anche lavoratori subordinati non dovranno essere compilate le sezioni "dati fiscali" e "dati previdenziali ed assistenziali". Dovrà essere compilata la sezione "dati identificativi", ma nel punto 9 "qualifica" dovrà essere riempito il solo campo "e". Se il soggetto assicurato è un socio di imprese industriali nel campo in parola dovrà indicarsi il codice E.