MOD.770/99 - DICHIAZIONE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA DELLE
RITENUTE, DEI CONTRIBUTI, E DEI PREMI ASSICURATIVI RELATIVI ALL' ANNO 1998
Le
persone fisiche (titolari di partita IVA) residenti nel territorio dello Stato,
le società di capitale (società per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel
territorio dello Stato e le società di persone (società semplici, in nome
collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato sono
tenute a presentare autonoma dichiarazione Mod. 770/99 in qualità di sostituti
d'imposta se nel 1998 hanno corrisposto a più di 20 percipienti somme o valori
soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali
dovuti all'Inps e/o premi assicurativi dovuti all'Inail.
Il
Modello 770/99 si presenta agli uffici postali, agli sportelli bancari tra il 3
e il 31 maggio 1999.
La
trasmissione telematica della dichiarazione deve essere effettuata entro il 30
settembre 1999.
Se
i soggetti di cui sopra, in qualità di sostituti di imposta, hanno invece
effettuato ritenute a non più di 20 percipienti, devono presentare il
"770" unitamente al Modello Unico 99 ed alle scadenze previste per il
medesimo.
Per
completezza di informazione si ricorda che il Modello Unico 99 deve essere
presentato dalle persone fisiche (titolari di partita IVA), dalle società di
persone e dalle società di capitale tenute a presentare una o più delle
dichiarazioni "redditi", "IVA", "Irap" e
"sostituti di imposta".
In
questo caso, si sottolinea che dovranno essere utilizzati solo i quadri
occorrenti per la presentazione della dichiarazione in forma unificata. Ne
consegue che il frontespizio del "770" non dovrà essere inserito,
poiché i dati identificativi del sostituto e quelli riepilogativi della
dichiarazione sono riportati nel frontespizio del Modello Unico '99.
Le
scadenze per la presentazione unificata dei due modelli di cui si parla sono:
Persone
fisiche
Il
modello si presenta dal 3 maggio al 2 agosto 1999 agli uffici postali, agli
sportelli bancari e agli intermediari abilitati. La trasmissione telematica
della dichiarazione deve essere effettuata entro il 2 novembre 1999.
Società
di persone
Il
modello si presenta dal 3 maggio al 2 agosto 1999 agli uffici postali, agli
sportelli bancari, agli intermediari abilitati. La trasmissione telematica
della dichiarazione deve essere effettuata entro il 2 novembre 1999.
Società
di capitale
Il
modello si presenta agli uffici postali, agli sportelli bancari, agli intermediari
abilitati entro:
-
un mese dall'approvazione del bilancio, per le società tenute all'approvazione
dello stesso;
-
sei mesi dalla fine del periodo di imposta, per i soggetti non tenuti
all'approvazione del bilancio.
Gli
intermediari abilitati alla trasmissione telematica incaricati della
trasmissione stessa sono tenuti all'invio telematico delle dichiarazioni entro:
-
due mesi dall'approvazione del bilancio, per le società tenute all'approvazione
dello stesso;
-
sette mesi dalla fine del periodo di imposta, per i soggetti non tenuti
all'approvazione del bilancio.
---ooo---
Il
Modello 770 presenta, nella parte relativa ai redditi di lavoro dipendente,
alcune importanti novità introdotte al
fine di consentire l'adempimento agli obblighi di denuncia dei dati
contributivi, fiscali ed assicurativi in un'unica dichiarazione secondo le
previsioni del D.Lvo n° 241/97. Infatti, all'usuale dichiarazione ai fini
fiscali delle somme e dei valori soggetti a ritenuta alla fonte corrisposti ai
lavoratori dipendenti, sono stati aggiunti i dati contributivi che sino allo
scorso anno venivano denunciati all'INPS con il mod. 01/M, nonché i dati
relativi al personale soggetto all'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro che in precedenza venivano comunicati all'INAIL con la denuncia
nominativa degli assicurati.
Nel
sottolineare che tutti i dati da indicare nel modello in parola, sia fiscali
che contributivi e assicurativi, si riferiscono all'anno 1998, si illustrano
qui di seguito le sezioni interessate dalle precitate novità.
QUADRO
SA "REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI "
Il
quadro è articolato in sezioni distinte e raccoglie, oltre ai dati fiscali,
anche i dati relativi alla contribuzione INPS e alla denuncia degli assicurati
INAIL.
SEZIONE
"DATI IDENTIFICATIVI"
Punto
8 "cittadinanza": va indicata, nel caso di lavoratore avente
cittadinanza straniera. Il codice relativo al paese estero è rilevabile nella
Tabella SG - Elenco dei paesi esteri -, posta nell'Appendice delle istruzioni
di compilazione del modello 770/99.
Punto
9 "qualifica": vanno indicati i dati relativi all'assicurato,
utilizzando i codici previsti nelle cinque sezioni della Tabella SD -
Qualifica.
In
particolare, va indicato:
nel
campo a, la qualifica assicurativa;
nel
campo b e c, le condizioni contrattuali;
nel
campo d, la categoria particolare;
nel
campo e, l'ulteriore categoria rilevante ai fini Inail.
Di
seguito si riportano i codici da indicare nei succitati campi:
a)
Qualifica Assicurativa
Operaio:
codice 1
Impiegato:
codice 2
Lavoratore
Quadro: codice Q
Dirigente:
codice 3
Apprendista
non soggetto INAIL: codice 4
Apprendista
soggetto INAIL: codice 5
Apprendista
qualificato operaio (Art. 21 Legge 56/87): codice W
Apprendista
qualificato impiegato (Art. 21 Legge 56/87):
codice R
b)
Tempo pieno / Tempo parziale
Tempo
pieno: codice F
Tempo
parziale: codice P
c)
Tempo determinato o indeterminato
Tempo
indeterminato: codice I
Tempo
determinato o contratto a termine: codice O
In
merito alla compilazione del campo in parola si evidenzia che i lavoratori
apprendisti vanno considerati a tempo indeterminato mentre i lavoratori con
contratto di formazione e lavoro sono da considerare a tempo determinato.
d)
Categorie particolari
Tale
campo rileva per il settore solo per i lavoratori all'estero. Il codice da
indicare per tali lavoratori è: L
e)
Ulteriori categorie ai fini INAIL
Si
precisa che tale ultimo campo deve essere compilato solo se sono dovuti premi
assicurativi INAIL per i soci di imprese industriali.
Punti
da 10 a 12: va indicato il domicilio fiscale del percipiente e/o assicurato
alla data del 31 dicembre 1998 o, se precedente, a quella di cessazione del
rapporto.
SEZIONE
"DATI FISCALI"
In
tale sezione sono stati inseriti alcuni nuovi punti. Di seguito si riportano
tali nuovi punti con i relativi dati che devono essere indicati.
-
18: va indicato l'importo dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati che
possono fruire delle detrazioni per lavoro dipendente, già esposto al punto 1
del CUD;
-
19: va indicato l'importo dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
che non possono fruire delle detrazioni per lavoro dipendente, già
eventualmente esposto nel punto 2 del CUD;
-
28: va indicato l'importo dell'addizionale regionale dell'IRPEF determinato dal
datore di lavoro in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di
fine rapporto, già esposto nel punto 20 del CUD;
-
30: va indicato l'importo del contribuito straordinario per l'Europa restituito
al lavoratore, già esposto nel punto 70 del CUD;
-
31: va indicato l'importo del contributo straordinario per l'Europa
eventualmente da restituire nel corso del 1999, già esposto nel punto 71 del
CUD;
-
34: va indicato l'importo delle ritenute che, a causa dell'eventuale incapienza
della retribuzione sulla quale è stato compiuto il conguaglio di fine anno, il
dipendente ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a febbraio
1999, già esposto nel punto 51 del CUD;
-
35: va indicato l'importo dell'addizionale regionale che, a causa di eventuale
incapienza della retribuzione sulla quale è stato compiuto il conguaglio di
fine anno, il dipendente ha chiesto di trattenere nei periodi di paga
successivi a febbraio 1999, già esposto nel punto 51 del CUD;
-
36: va indicato l'importo complessivo degli oneri per i quali è stata
riconosciuta la detrazione di imposta per oneri di cui all'articolo 13 bis
T.U.I.R.. Si tratta della somma degli importi esposti nei punti da 52 a 62 del
CUD;
-
37: va indicato l'importo complessivo degli oneri deducibili che non hanno
concorso alla formazione del reddito imponibile. Si devono sommare gli importi
esposti nei punti da 63 a 69 del CUD;
-
39 - 45: vanno compilati nel caso in cui nell'importo dei redditi indicati nei
punti 18 e 19 siano compresi redditi corrisposti da altri soggetti, quali ad
esempio: indennità erogate dall'INPS o dall'INAIL, redditi corrisposti da terzi
e da questi comunicati al datore di lavoro o che il dipendente ha chiesto di
includere nelle operazioni di conguaglio (per es. CAPE). I punti in parola
vanno compilati anche nel diverso caso di cessione dei rami di azienda , di
scissione parziale, e comunque in tutte le ipotesi in cui si è verificato un
passaggio di dipendenti per effetto di una operazione che non ha comportato né
l'estinzione del precedente sostituto di imposta né l'interruzione del rapporto
di lavoro.
"SEZIONE
DATI PREVIDENZIALI"
Come
accennato la nuova sezione racchiude le informazioni che sino al 1998 venivano
fornite all'INPS tramite la denuncia delle retribuzioni mod. 01/M soppressa a
seguito della disposta confluenza dei dati relativi nella dichiarazione annuale
unificata.
Per
quanto attiene i contenuti e le modalità di compilazione della sezione in
parola, nel sottolineare che gli stessi sono quelli già noti per il mod. 01/M,
si segnalano qui di seguito i dati più significativi da riportare nella sezione
stessa.
Punto
62: "prov. lav.": deve essere indicata la sigla della provincia in
cui il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Nel caso di variazione
nel corso dell'anno, deve essere indicata l'ultima provincia di lavoro. Si
precisa che, contrariamente a quanto previsto per la compilazione del modello
01/M, il punto va sempre compilato, anche se coincidente con la provincia della
matricola aziendale. Se il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa
all'estero, deve essere indicata la sigla "EE".
Punti
64: "competenze correnti" e 65 "altre competenze". Si
precisa che la suddivisione delle retribuzioni in "competenze
correnti" ed "altre competenze" è obbligatoria. In particolare:
-
al punto 64 deve essere indicato
l'importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia
intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.).
-
al punto 65 la novità inerisce l'inclusione del premio di risultato (ELEMENTO
ECONOMICO TERRITORIALE) di cui si dovrà indicare la sola parte eventualmente
sottoposta ad ordinaria ed integrale contribuzione e non la parte che ha
scontato il contributo di solidarietà del 10%.
Per
quanto riguarda l'indennità sostitutiva del preavviso, che di norma non va
inclusa nel punto 65, si rinvia a quanto più avanti specificato ai punti
concernenti le retribuzioni particolari.
Punto
75: "trasf. rapporto": deve
essere barrata la casella solo nel caso in cui, nel corso dell'anno o ad inizio
anno, il rapporto di lavoro sia stato trasformato da tempo parziale a tempo
pieno o viceversa. Nel caso in cui la trasformazione del rapporto sia avvenuta
nel corso dell'anno devono essere compilati due numeri d'ordine, uno per
ciascun tipo di rapporto, barrando sempre la casella del punto 75.
Nel
caso di rapporto a tempo parziale il numero delle settimane utili da indicare
al successivo punto 76 deve essere determinato dividendo il numero delle ore
complessive retribuite nell'anno solare per lavoro a tempo parziale per il
numero delle ore che costituiscono l'orario settimanale previsto dal contratto
di lavoro per i lavoratori a tempo pieno. Il quoziente risultante
dall'operazione, eventualmente arrotondato all'unità superiore, costituisce il
valore da riportare. Il dato deve essere fornito anche nel caso di lavoratore
part-time cui venga erogata l'indennità di mancato preavviso, i cui dati sono
riportati nella sezione retribuzioni particolari.
Punto
78: "accantonamento tfr spettante": deve essere indicato l'importo
dell'accantonamento complessivamente spettante al lavoratore per l'anzianità
lavorativa da questi maturata fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento
della dichiarazione ovvero fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro,
se questa è intervenuta nel corso dell'anno, al netto di quanto eventualmente
erogato al lavoratore a titolo di anticipazione del trattamento stesso.
Punti
79-80-81: "coordinate assegni per il nucleo familiare": devono essere
forniti i dati relativi alla corresponsione dell'assegno per il nucleo
familiare. In particolare nel punto 79 va indicato il numero della tabella
riferita alla composizione del nucleo familiare utilizzata per la
determinazione dell'importo dell'assegno; nel punto 80 deve essere indicato il
numero dei componenti il nucleo familiare del lavoratore; nel punto 81 deve
essere indicato il numero progressivo che individua la fascia di reddito del
nucleo familiare. I dati da esporre vanno riferiti al mese di dicembre 1998. Se
il dipendente non ha percepito A.N.F. nel mese di dicembre, nei punti da 79 a
81 non deve essere inserito alcun dato. Se per il dipendente sono stati
compilati più numeri d'ordine, le coordinate assegni familiari devono essere
inserite nell'ultimo numero d'ordine.
Retribuzioni
particolari.
Nei
campi vanno indicati i dati relativi a particolari categorie di lavoratori o a
particolari tipi di retribuzione. Per quanto di interesse per il settore tale
campo va compilato nel caso sia stata corrisposta al lavoratore l'indennità
sostitutiva del preavviso. In tale circostanza devono essere fornite le
seguenti informazioni, sia nel caso in cui il corrispondente periodo si
collochi integralmente nell'anno solare considerato, sia nel caso in cui il
periodo stesso abbia termine nell'anno successivo;
- nel punto 83 o 92 "tipo" va
indicato il codice "P";
- nei punti 84 e 85 oppure 93 e 94 "data
iniziale" e "data finale", va indicato il periodo coperto
dall'indennità sostitutiva di preavviso;
- nel punto 86 o 95 "retribuzione"
va indicato l'importo dell'indennità (l'importo non va sommato nel punto 65
"altre competenze");
- nel punto 87 o 96 "sett. Retrib."
va indicato il numero delle settimane cui il compenso stesso si riferisce.
Nel
caso di indennità erogata ai superstiti a seguito della cessazione del rapporto
di lavoro per morte del lavoratore, il relativo ammontare, assoggettato a
contribuzione, va riportato nel punto 65 "altre competenze".
Qualora
il decesso del lavoratore intervenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro,
ma nell'arco temporale corrispondente al periodo di preavviso e il datore di
lavoro ne venga a conoscenza, il periodo fino al decesso va indicato nelle
"retribuzioni particolari", mentre l'indennità sostitutiva del preavviso
erogata per il periodo posteriore al decesso va riportata nel punto 65
"altre competenze".
Accredito
di contribuzioni figurative
I
punti da 101 a 112 sono predisposti per consentire all'INPS la disponibilità
degli elementi utili per l'accredito, a favore dei lavoratori, del numero delle
settimane e delle retribuzioni riconoscibili figurativamente ai fini del
diritto e della misura della pensione, in relazione agli eventi di malattia o
infortunio, malattia Legge 88/87, maternità e integrazione salariale.
Relativamente
alla maternità sono riconoscibili figurativamente:
-
i periodi di astensione obbligatoria,
-
i periodi di astensione facoltativa di cui all'art. 7, comma 1, Legge 1204/71,
-
i prolungamenti dell'estensione facoltativa per malattia del bambino di età
inferiore a 3 anni di cui all'articolo 7, comma 2, Legge 1204/71,
-
il prolungamento dell'astensione facoltativa di cui all'art. 33, comma 1, Legge
5 febbraio 1992, n.104 (prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione
facoltativa per minori con handicap).
Per
la compilazione dei predetti punti, devono essere osservate le disposizioni
seguenti.
Nel
punto 101 "totale annuo settimane a retribuzione ridotta" deve essere
indicato il totale annuo delle settimane di calendario (domenica-sabato)
caratterizzate da una retribuzione ridotta (anche per un solo giorno) soltanto
per uno dei seguenti eventi:
- malattia ed infortunio sul lavoro, anche se
di durata inferiore a 7 giorni;
- malattia specifica L. n. 88 del 1987;
- maternità;
- cassa integrazione guadagni (ordinaria e
straordinaria);
- donazione di sangue L. n. 107 del 1990.
Il
numero delle settimane ridotte indicate nel punto 101 costituisce un "di
cui" del numero delle settimane indicate nel punto 66.
Nel
punto 102 "retribuzioni ridotte" deve essere indicato l'importo
complessivo annuo delle retribuzioni corrisposte nelle settimane indicate nel
punto precedente (punto 101). Nell'importo in parola non devono essere
computate le indennità di malattia e maternità, le indennità di cui alla L. n.
88 del 1987 e le integrazioni salariali, anticipate per conto dell'Inps.
Anche
l'importo complessivo delle retribuzioni ridotte costituisce una parte
dell'ammontare complessivo delle "Competenze correnti" indicate nel
punto 64
Nel
punto 103 "differenza retribuzioni
da accreditare per CIG" deve essere indicato, per i periodi di sospensione
e/o riduzione dell'orario di lavoro che cadono nell'anno di riferimento della
denuncia e per i quali sia stata autorizzata la corresponsione della integrazione
salariale, l'ammontare complessivo delle retribuzioni che sarebbero spettate al
lavoratore se nello stesso periodo avesse lavorato normalmente, escludendo le
somme corrisposte dal datore di lavoro nei periodi anzidetti e assoggettate a
contribuzione obbligatoria.
Nei
punti 104, 106, 108 e 110 "sett. 1" devono essere indicate,
distintamente per la malattia o infortunio, per la maternità, per la malattia
di cui alla L. n. 88 del 1987, e per la CIG, il numero totale annuo delle
settimane intere di calendario (da domenica a sabato) per le quali il
lavoratore non ha percepito alcuna retribuzione dal datore di lavoro.
Tali
ipotesi si verificano solamente nei casi di maternità e/o di intervento a zero ore della CIG.
Le
settimane indicate nei punti in trattazione non devono essere comprese fra
quelle indicate al punto 66 "sett. Retrib." e le giornate relative
alle "sett. 1" non devono essere comprese tra quelle indicate al
punto 67 "GG. Retrib.".
I
mesi interamente non retribuiti dal datore di lavoro devono essere barrati al
punto 69 (mesi totalmente non retribuiti).
Nel
suddetto numero di settimane (sett. 1) non devono essere computate quelle in
cui sono state retribuite anche solo festività non godute e quelle relative a
malattie e infortuni di durata inferiore a 7 giorni.
Nei
punti 105, 107, 109 e 111 "sett. 2" devono essere indicate, in
corrispondenza di ognuno dei precitati eventi, il numero totale annuo delle
settimane caratterizzate da una retribuzione ridotta nel senso specificato a
proposito della compilazione dei punti 101 e 102 (settimane retribuite solo per
alcuni giorni ovvero retribuite anche per l'intero arco ma in misura ridotta).
Nel caso di malattia o infortunio, il punto 105 deve essere compilato solamente
se l'evento ha durata pari o superiore a 7 giorni.
Il
punto 112 "donat. sangue L. 107/90" deve essere compilato per tutti i
lavoratori ai quali compete l'accredito figurativo ai sensi dell'art. 1 della
L. 13 luglio 1967, n. 584, nel testo sostituito dall'art. 13 della L. 4 maggio
1990 n. 107, indicando il numero delle settimane nelle quali c'è stata una
riduzione di retribuzione dovuta ad assenza per donazione di sangue. Nel caso
in esame devono essere compilati anche i punti 101 e 102.
Infine
si sottolinea che nel caso di eventi accreditabili figurativamente verificatisi nel corso di un rapporto
part-time, le annotazioni nei punti da 101 a 112 devono essere fatte senza
tenere conto del particolare tipo di rapporto.
"SEZIONE
DATI ASSICURATIVI"
Tale
sezione sostituisce la denuncia nominativa degli assicurati all'INAIL. La
compilazione dei punti di tale casella dovrà essere effettuata come segue:
-
113 e 114 devono essere compilati con l'indicazione del numero della posizione
assicurativa e del relativo controcodice nella quale è compreso il lavoratore
cui si riferisce la dichiarazione;
-
117 e 118 devono essere compilati con l'indicazione del numero di posizione
assicurativa e relativo controcodice nel caso il lavoratore assicurato abbia
svolto, nel corso del 1998, attività lavorative riconducibili a due diverse
posizioni assicurative (per esempio sia passato dall'attività di produzione
allo svolgimento di mansioni impiegatizie, che lo espongano al rischio
elettrico). In questo caso nei punti 113 e 114 dovrà essere indicato il numero
di posizione assicurativa e relativo controcodice riferiti all'attività di
produzione e nei punti 117 e 118 il numero di posizione assicurativa e relativo
controcodice riferiti al rischio elettrico;
-
115, 116, 119 e 120 devono essere compilati con l'indicazione della data di
inizio e data di fine dell'attività lavorativa solo se il soggetto assicurato
ha prestato attività lavorativa per un periodo inferiore all'anno solare (ad
esempio per cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 1998 o in caso di
cessazione dell'attività dell'impresa nel medesimo anno).
Il
quadro in parola deve essere compilato anche per soggetti assicurati che non
hanno un rapporto di subordinazione con l'azienda, e che pertanto non
percepiscono redditi di lavoro dipendente ed assimilati, come, ad esempio, il
socio che non sia anche lavoratore dipendente.
Ovviamente
per i soggetti assicurati all'INAIL ma che non siano anche lavoratori
subordinati non dovranno essere compilate le sezioni "dati fiscali" e
"dati previdenziali ed assistenziali". Dovrà essere compilata la
sezione "dati identificativi", ma nel punto 9 "qualifica"
dovrà essere riempito il solo campo "e". Se il soggetto assicurato è
un socio di imprese industriali nel campo in parola dovrà indicarsi il codice
E.