A)
PREMIO ANNUO IMPIEGATI
B)
LEGGE 297/82-T.F.R.-INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI MAGGIO 1999
A)
Premio annuo impiegati
Entro
il 30 giugno p.v., secondo quanto previsto dall'art.65 del vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro, deve essere corrisposto agli impiegati il
premio annuo. Il premio è da calcolarsi nella misura di una mensilità. Tale
mensilità va computata considerando le voci di stipendio normalmente erogate,
con esclusione peraltro dell'importo di £ 20.000= riconosciuto a titolo di
E.D.R. ex prot. 31 luglio 1992.
Agli
impiegati, che al 30 giugno 1999 non avessero maturato un anno intero di
anzianità di servizio, dovrà essere corrisposta una frazione del premio
proporzionale ai mesi di servizio prestati presso l'impresa. Non deve essere
computata la frazione di mese non superiore a 15 giorni.
a)
Contributi previdenziali
L'ammontare
del premio è soggetto a contribuzione previdenziale.
Si
ricorda che la decontribuzione opera anche sull'Elemento Economico Territoriale
corrisposto con la 14^ mensilità.
b)
Ritenute Irpef
Il
"Premio" va sottoposto a ritenute I.R.PE.F.. Peraltro l'importo dello
stesso non va cumulato con la retribuzione del periodo di paga per la
determinazione della relativa aliquota di tassazione. E' anche il caso di
ricordare che non si devono riconoscere le usuali detrazioni di imposta.
B)
Legge 297/82 - Indice rivalutazione mese di maggio 1999
L'Istat
ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati per il mese di maggio 1999 è risultato pari a 109,2.
.
Pertanto
dal rapporto tra l'indice del mese di dicembre 1998 e quello di maggio 1999
risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di
maggio1999 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31
dicembre 1998 è pari a:
1,013882