A) INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DAL 1° OTTOBRE 1999

B) LEGGE 297/82 - INDICE RIVALUTAZIONE T.F.R. MESE DI SETTEMBRE 1999

 

 

A) Indennità di vacanza contrattuale dal 1° ottobre 1999

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 5 luglio 1995, prorogato dall'accordo nazionale 11 giugno 1997, è scaduto, come noto, il 30 giugno 1999.

Essendo trascorsi tre mesi da tale ultima data, si registrano i presupposti per l'applicazione del punto 2.5. del Protocollo Governo-Confindustria-Sindacati del 23 luglio 1993, relativo all'indennità di vacanza contrattuale.

Si riporta in allegato la tabella degli importi mensili ed orari delle retribuzioni comprendenti tale indennità da valere dal 1° ottobre 1999, calcolati, d'intesa con la Confindustria, applicando la percentuale dello 0,39% (30% del tasso di inflazione programmato che il per il 1999 è fissato nell'1,3%) sui minimi retributivi contrattuali più la ex indennità di contingenza, così come previsto dal Protocollo citato.

Per quanto riguarda gli operai discontinui si chiarisce che i valori orari sono stati ottenuti applicando l'aumento percentuale dello 0,39% alla somma dei minimi contrattuali orari e della ex indennità di contingenza oraria previsti per tali lavoratori.

Naturalmente per gli operai discontinui ai quali si applicano i minimi di paga base degli operai di produzione, l'importo orario dell'indennità in oggetto è uguale a quello previsto per gli stessi operai di produzione.

Sempre in allegato vengono riportati anche gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale per gli apprendisti.

Si ricorda che l'indennità di vacanza contrattuale è un elemento provvisorio della retribuzione e cesserà di essere erogata dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'indennità in parola esplica i propri effetti su tutti gli istituti contrattuali e di legge ed è imponibile ai fini contributivi e fiscali.

Per quanto attiene al costo della mano d'opera si deve rinviare ulteriormente l'elaborazione dello stesso in quanto si è in attesa della pubblicazione del Decreto interministeriale che proroga, per l'anno 1999, la nota riduzione contributiva dell'11,50%.

Si fa peraltro riserva di inviare la relativa tabella non appena in grado di poter procedere alla sua determinazione.

 

B) Legge 297/82 - Indice rivalutazione T.F.R. mese di settembre 1999

L'Istat ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di settembre 1999 è risultato pari al 109,7.

Pertanto dal rapporto tra l'indice del mese di dicembre 1998 e quello di settembre 1999 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di settembre 1999 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 1998 è pari a:

 

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