A)
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DAL 1° OTTOBRE 1999
B)
LEGGE 297/82 - INDICE RIVALUTAZIONE T.F.R. MESE DI SETTEMBRE 1999
A)
Indennità di vacanza contrattuale dal 1° ottobre 1999
Il
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili
ed affini 5 luglio 1995, prorogato dall'accordo nazionale 11 giugno 1997, è
scaduto, come noto, il 30 giugno 1999.
Essendo
trascorsi tre mesi da tale ultima data, si registrano i presupposti per
l'applicazione del punto 2.5. del Protocollo Governo-Confindustria-Sindacati
del 23 luglio 1993, relativo all'indennità di vacanza contrattuale.
Si
riporta in allegato la tabella degli importi mensili ed orari delle
retribuzioni comprendenti tale indennità da valere dal 1° ottobre 1999,
calcolati, d'intesa con la Confindustria, applicando la percentuale dello 0,39%
(30% del tasso di inflazione programmato che il per il 1999 è fissato
nell'1,3%) sui minimi retributivi contrattuali più la ex indennità di
contingenza, così come previsto dal Protocollo citato.
Per
quanto riguarda gli operai discontinui si chiarisce che i valori orari sono
stati ottenuti applicando l'aumento percentuale dello 0,39% alla somma dei
minimi contrattuali orari e della ex indennità di contingenza oraria previsti
per tali lavoratori.
Naturalmente
per gli operai discontinui ai quali si applicano i minimi di paga base degli
operai di produzione, l'importo orario dell'indennità in oggetto è uguale a
quello previsto per gli stessi operai di produzione.
Sempre
in allegato vengono riportati anche gli importi dell'indennità di vacanza
contrattuale per gli apprendisti.
Si
ricorda che l'indennità di vacanza contrattuale è un elemento provvisorio della
retribuzione e cesserà di essere erogata dalla decorrenza dell'accordo di
rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.
L'indennità
in parola esplica i propri effetti su tutti gli istituti contrattuali e di
legge ed è imponibile ai fini contributivi e fiscali.
Per
quanto attiene al costo della mano d'opera si deve rinviare ulteriormente
l'elaborazione dello stesso in quanto si è in attesa della pubblicazione del
Decreto interministeriale che proroga, per l'anno 1999, la nota riduzione
contributiva dell'11,50%.
Si
fa peraltro riserva di inviare la relativa tabella non appena in grado di poter
procedere alla sua determinazione.
B)
Legge 297/82 - Indice rivalutazione T.F.R. mese di settembre 1999
L'Istat
ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati per il mese di settembre 1999 è risultato pari al 109,7.
Pertanto
dal rapporto tra l'indice del mese di dicembre 1998 e quello di settembre 1999
risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di
settembre 1999 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31
dicembre 1998 è pari a:
1,022350