PROTEZIONE
DEI GIOVANI SUL LAVORO - NUOVE DISPOSIZIONI - DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO
1999, N.345
Sulla
Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1999, n.237, è stato pubblicato il decreto
legislativo 4 agosto 1999, n.345, recante "Attuazione della direttiva
94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro". Il decreto è
entrato in vigore il 23 ottobre 1999.
Il
provvedimento adegua la vigente legislazione sul lavoro minorile alle
prescrizioni dettate dalla disciplina comunitaria e apporta ampi interventi
modificativi e correttivi alla legge 17 ottobre 1967, n.977, sulla "Tutela
del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti".
Si
illustrano i principali contenuti.
L'art.3,
sostituisce l'art.1 della legge n. 977 e ne amplia l'ambito di applicazione. La
vecchia legge si applicava ai minori alle dipendenze dei datori di lavoro, vale
a dire occupati con contratto di lavoro subordinato. La nuova si applica più in
genere ai minori degli anni 18 "che hanno un contratto o un rapporto di
lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti". La legge non
precisa tuttavia cosa si debba intendere per rapporto di tipo
"speciale".
Il
comma 2 dell'art.3 in esame, contiene le definizioni di:
-
"bambino", vale a dire il minore che non ha ancora compiuto i 15 anni
di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico;
-
"adolescente", cioè il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni e
che non è più soggetto all'obbligo scolastico. Si tratta del minore di età che
ha adempiuto all'obbligo di istruzione.
L'art.
5 riformula l'art.3 della legge e stabilisce l'età minima per l'ammissione al
lavoro. Il minore può essere adibito al lavoro solo dopo la conclusione del
periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può avere età inferiore ai 15
anni compiuti. Alla luce delle nuove definizioni introdotte dal decreto
legislativo ne consegue che:
a)
è vietato occupare al lavoro, anche di tipo "speciale", i
"bambini";
b)
possono essere ammessi al lavoro gli "adolescenti", cioè i minori di
età compresa tra i 15 e 18 anni, non più soggetti all'obbligo scolastico.
L'art.
7 riformula l'art. 6 della legge. La norma individua, con rinvio all'allegato 1
di nuova introduzione, le lavorazioni, i processi e i lavori ai quali è vietato
adibire gli adolescenti.
Con
la riserva di pubblicare integralmente il citato allegato sul prossimo numero
del Notiziario, si elencano qui di seguito le lavorazioni di più diretto
interesse per il settore.
Lavorazioni
che espongono ai seguenti agenti:
Agenti
fisici:
rumori
con esposizione superiore al valore previsto dall'art. 42, comma 1, del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n.277.
Agenti
chimici:
sostanze
e preparati classificati nocivi e comportanti rischi descritti dalle seguenti
frasi
-
può provocare sensibilizzazione mediante inalazione;
-
può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle;
sostanze
e preparati classificati irritanti e comportanti rischi descritti dalle
seguenti frasi:
-
può provocare sensibilizzazione mediante inalazione;
-
può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle;
-
piombo e composti;
-
amianto.
Processi
e lavori:
-
lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle armature esterne
ed interne delle costruzioni;
-
lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art.
268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547;
-
lavorazione di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del
materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra
dei mezzi meccanici, di taglio dei massi;
-
lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in
genere;
-
lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di
taglio, frantumazione;
-
lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno;
-
lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili;
-
condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con
propulsione meccanica nonché dei lavori di pulizia e di servizio dei motori e
degli organi di trasmissione che sono in moto;
-
pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione;
-
lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri
strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi.
Il
comma 2 prevede i casi nei quali gli adolescenti possono svolgere le attività
vietate: tali attività sono consentite esclusivamente per motivi didattici o di
formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa. Tale
svolgimento è subordinato alla sorveglianza di formatori che abbiano competenza
anche in materia di prevenzione e di protezione ed al rispetto di tutte le
condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.
L'art.
8 riscrive l'art.7 della legge. La norma introduce l'obbligo del datore di
lavoro, che occupi minori degli anni 18, di effettuare la valutazione dei
rischi, di cui all'art. 4, decreto legislativo n.626/1994, avendo riguardo ad
una serie ben individuata di parametri.
La
valutazione dei rischi deve essere effettuata prima di adibire i minori al
lavoro, e successivamente ad ogni modifica rilevante delle condizioni di
lavoro.
La
norma introduce l'obbligo per il datore di lavoro che occupa minori degli anni
18 di fornire l'adeguata informazione sulla sicurezza, prevista dall'art. 21
del decreto legislativo n.626/1994, oltre che al lavoratore minore anche a chi
esercita la potestà genitoriale.
L'art.
9 sostituisce l'art.8 della legge. La norma dispone in tema di visite mediche
preventive e periodiche. Al riguardo è confermato che:
-
gli adolescenti prima di essere ammessi al lavoro devono essere sottoposti a
visita medica preventiva, al fine di accertare la loro idoneità all'attività
lavorativa cui sono destinati;
-
ad intervalli non superiori all'anno deve essere accertato il permanere
dell'idoneità del minore allo svolgimento dell'attività lavorativa cui è
addetto.
Tanto
la visita preventiva quanto le periodiche devono essere rischieste dal datore
di lavoro, a proprie spese. Le visite mediche sono demandate all'Azienda
sanitaria locale territorialmente competente.
L'esito
deve essere comprovato da apposito certificato.
Il
medico deve comunicare per iscritto il giudizio di idoneità/inidoneità del
minore al datore di lavoro, al minore stesso e a coloro che esercitano la
potestà genitoriale. Chi esercita tale potestà può richiedere al medico copia
della documentazione sanitaria.
Il
minore risultato inidoneo ad un determinato lavoro, non può continuare a
svolgere il medesimo lavoro.
L'ultimo
comma dell'art. 8 dispone, infine, che le disposizioni dei commi precedenti non
si applicano agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette a
sorveglianza sanitaria prevista dal Titolo I, capo IV, del decreto legislativo
n.626/1994. In questo caso la competenza alla effettuazione delle visite
mediche preventiva e periodiche sui minori e del "medico competente".
La periodicità delle visite è quella prevista per la lavorazione cui
l'adolescente è adibito.
Gli
artt. 10 e 11 riscrivono rispettivamente gli artt. 15 e 17 della legge.
Concernono il divieto di lavoro notturno, le relative deroghe, nonché la
definizione di "notte".
Al
riguardo è innanzitutto confermato il divieto di adibire i minori di anni 18 a
lavoro notturno. Per notte si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive,
che comprende l'intervallo tra le 22 e le 6, ovvero tra le 23 e le 7.
In
deroga al divieto, gli adolescenti che hanno compiuto i 16 anni,
eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, possono essere adibiti
al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il
funzionamento dell'azienda, purchè concorrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
-
deve trattarsi di un lavoro temporaneo e che non ammetta ritardi;
-
non devono essere disponibili lavoratori adulti, e
-
devono essere concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre
settimane.
Quando,
in presenza congiunta delle condizioni predette, l'azienda adibisca
l'adolescente, che abbia compiuto i 16 anni, al lavoro notturno deve darne
immediata comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro precisando: - i
nominativi dei minori interessati; - le condizioni che integrano la forza
maggiore; - le ore di lavoro (effettuate di notte).
L'art.
13 riscrive gli ultimi due commi dell'art. 22 della legge, concernente il
riposo settimanale. La norma stabilisce che i minori di anni 18 devono fruire
di almeno due giorni di riposo settimanale, possibilmente consecutivi e
comprendenti la domenica.
L'art.14
riformula l'apparato sanzionatorio di cui all'art. 26 della legge.
Il
legislatore non ha proceduto ad ulteriori depenalizzazioni delle violazioni
alle norme della legge n. 977 rispetto a quelle attuate con i decreti
legislativi n. 566/1994 e n. 758/1994.
Le
varie inosservanze delle disposizioni di legge continuano a configurare in
parte reati contravvenzionali puniti con l'arresto fino a sei mesi, o
alternativamente con l'arresto non superiore a sei mesi o con l'ammenda fino a
dieci milioni, in parte violazioni amministrative punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da uno a cinque milioni, o fino a cinque milioni.
Non
hanno subito modifiche, tranne che di carattere meramente definitorio, le
disposizioni in materia di orario di lavoro (art. 18) di riposi intermedi (art.
20 e 21) e di ferie annuali (art. 23), in quanto risultavano già in linea con
le disposizioni della direttiva comunitaria.
Il
testo del decreto comprensivo degli allegati 1 e 2, sono a disposizione delle
Aziende presso gli Uffici del Collegio. Si fa comunque riserva di pubblicazione
sul prossimo numero del Notiziario.