INDIVIDUAZIONE DEL LIMITE DI ANOMALIA DELLE OFFERTE  - CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. 19/5/1997

 

Il Ministero dei Lavori Pubblici ha emanato la Circolare 19 maggio 1997 prot. 1578/ul relativa all'applicazione del decreto ministeriale 28 /4/1997, che individua la soglia di anomalia delle offerte, ai sensi dell'art. 21, comma 1 bis, della legge n. 109/94. Nel pubblicare il testo della circolare, si nota che essa affronta, in particolare, le questioni di diritto transitorio. Il testo del D.M. 28/4/97 e relativo commento è stato pubblicato sul Notiziario n. 5/97.

 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI                     UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE

 

Prot. 1578/ul              Roma 19 maggio 1997

 

Oggetto: D.M. 28/4/97 per la individuazione del limite di anomalia delle offerte nelle gare di appalto (art. 21 - comma 1 bis - legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni) pubblicato sulla G.U. 8/5/97, n. 105 - Circolare.

 

Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 28 aprile 1997 (G.U. n. 105 dell'8 maggio 1997) è stata data piena operatività all'art. 21, comma 1 bis, della legge quadro in materia di lavori pubblici.

Sulla base del criterio fissato dal provvedimento, le stazioni appaltanti potranno individuare il limite legale di presunzione assoluta di anomalia delle offerte per gli appalti sotto la soglia di rilievo comunitario, e procedere pertanto alla conseguente loro esclusione automatica, ovvero potranno individuare negli appalti superiori alla predetta soglia le offerte da sottoporre alla verifica, in contraddittorio con le imprese, ai sensi dell'art. 30 della Direttiva 93/37/CEE.

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 1092/1985, che prevede una vacatio di quindici giorni dalla pubblicazione per provvedimenti strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge, l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale coincide con il 22 maggio 1997; sono dunque soggetti alla sua disciplina tutte le gare di appalto i cui bandi siano pubblicati dopo tale data.

Per quanto riguarda le gare bandite antecedentemente, si richiamano i criteri di cui alla circolare n. 1092/UL del 3/4/1997.

Esse gare continuano ad essere regolate dai rispettivi bandi e dalle relative lettere di invito, che costituiscono la disciplina speciale della procedura.

In particolare, per le gare indette dopo la decadenza per mancata conversione del Decreto Legge 670/1996 l'eventuale richiamo operato nei bandi e nelle lettere di invito all'art. 21 della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni deve intendersi riferito alla norma nel testo al momento vigente; in tal caso, la valutazione delle offerte in termini di anomalia non può essere condotta alla stregua del Decreto Ministeriale 28 aprile 1997, e non può portare dunque alla esclusione automatica nelle gare sotto soglia.

Qualora tuttavia le stazioni appaltanti ritenessero opportuno e conveniente assoggettare la procedura alla sopravvenuta disciplina, il relativo potere potrebbe essere esercitato a condizione che non sia scaduto il termine di presentazione delle offerte e che non siano ancora pervenute offerte. Ciò per l'ovvia considerazione che la regola che presiede la valutazione dell'anomalia è nell'ottica della scelta di impresa elemento condizionante la formulazione dei ribassi.

Se pertanto nei bandi e nelle lettere di invito è fatto richiamo all'art. 21 della legge 109/1994 e se non è ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti possono inviare formale comunicazione alle imprese invitate con avvertenza che la valutazione dei ribassi ai fini dell'anomalia sarà condotta ai sensi del D.M. 28 aprile 1997 e con le conseguenze di legge.