INDIVIDUAZIONE
DEL LIMITE DI ANOMALIA DELLE OFFERTE -
CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. 19/5/1997
Il Ministero dei Lavori Pubblici ha emanato la Circolare 19 maggio
1997 prot. 1578/ul relativa all'applicazione del decreto ministeriale 28
/4/1997, che individua la soglia di anomalia delle offerte, ai sensi dell'art.
21, comma 1 bis, della legge n. 109/94. Nel pubblicare il testo della
circolare, si nota che essa affronta, in particolare, le questioni di diritto
transitorio. Il testo del D.M. 28/4/97 e relativo commento è stato pubblicato
sul Notiziario n. 5/97.
MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI
UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE
Prot. 1578/ul
Roma 19 maggio 1997
Oggetto:
D.M. 28/4/97 per la individuazione del limite di anomalia delle offerte nelle
gare di appalto (art. 21 - comma 1 bis - legge 109/94 e successive
modificazioni ed integrazioni) pubblicato sulla G.U. 8/5/97, n. 105 -
Circolare.
Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 28 aprile 1997 (G.U.
n. 105 dell'8 maggio 1997) è stata data piena operatività all'art. 21, comma 1
bis, della legge quadro in materia di lavori pubblici.
Sulla base del criterio fissato dal provvedimento, le stazioni
appaltanti potranno individuare il limite legale di presunzione assoluta di
anomalia delle offerte per gli appalti sotto la soglia di rilievo comunitario,
e procedere pertanto alla conseguente loro esclusione automatica, ovvero
potranno individuare negli appalti superiori alla predetta soglia le offerte da
sottoporre alla verifica, in contraddittorio con le imprese, ai sensi dell'art.
30 della Direttiva 93/37/CEE.
Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 1092/1985, che prevede una vacatio
di quindici giorni dalla pubblicazione per provvedimenti strettamente necessari
per l'applicazione di atti aventi forza di legge, l'entrata in vigore del
Decreto Ministeriale coincide con il 22 maggio 1997; sono dunque soggetti alla
sua disciplina tutte le gare di appalto i cui bandi siano pubblicati dopo tale
data.
Per quanto riguarda le gare bandite antecedentemente, si
richiamano i criteri di cui alla circolare n. 1092/UL del 3/4/1997.
Esse gare continuano ad essere regolate dai rispettivi bandi e
dalle relative lettere di invito, che costituiscono la disciplina speciale
della procedura.
In particolare, per le gare indette dopo la decadenza per mancata
conversione del Decreto Legge 670/1996 l'eventuale richiamo operato nei bandi e
nelle lettere di invito all'art. 21 della legge 109/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni deve intendersi riferito alla norma nel testo al
momento vigente; in tal caso, la valutazione delle offerte in termini di
anomalia non può essere condotta alla stregua del Decreto Ministeriale 28
aprile 1997, e non può portare dunque alla esclusione automatica nelle gare
sotto soglia.
Qualora tuttavia le stazioni appaltanti ritenessero opportuno e
conveniente assoggettare la procedura alla sopravvenuta disciplina, il relativo
potere potrebbe essere esercitato a condizione che non sia scaduto il termine
di presentazione delle offerte e che non siano ancora pervenute offerte. Ciò
per l'ovvia considerazione che la regola che presiede la valutazione
dell'anomalia è nell'ottica della scelta di impresa elemento condizionante la
formulazione dei ribassi.
Se pertanto nei bandi e nelle lettere di invito è fatto richiamo
all'art. 21 della legge 109/1994 e se non è ancora scaduto il termine per la
presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti possono inviare formale
comunicazione alle imprese invitate con avvertenza che la valutazione dei
ribassi ai fini dell'anomalia sarà condotta ai sensi del D.M. 28 aprile 1997 e
con le conseguenze di legge.