INPS
- ART. 29 LEGGE 341/95 RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% PER L'ANNO 1999 - ISTRUZIONI OPERATIVE
Si
scioglie la riserva formulata con la precedente nota inviata in materia, per
informare che l'INPS, con la circolare n° 198 del 12 novembre 1999, ha dettato
le istruzioni operative per l'applicazione della riduzione contributiva
dell'11,50%, prevista dall'art. 29 della legge 341/95 e prorogata per l'anno
1999 dal Decreto Interministeriale 7 ottobre 1999. Si riepilogano qui di
seguito tali istruzioni.
ADEMPIMENTI
RELATIVI ALLA CONTRIBUZIONE CORRENTE
I
datori di lavoro interessati determineranno l'importo della contribuzione
dovuta all'INPS in base all'intera aliquota prevista senza operare alcuna
riduzione.
L'importo
della riduzione contributiva spettante per il mese cui si riferisce la denuncia
contributiva andrą esposto in uno dei righi in bianco del quadro "D"
del modello DM 10/2 preceduto dalla dicitura "Rid. ART.29,c.2 DL
244/95" e dal codice "L206"
RECUPERO
RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PERIODI PREGRESSI
Per
quanto attiene il recupero della riduzione contributiva in parola per i periodi
decorsi dal 1° gennaio 1999 la circolare, nel prevedere che tali operazioni di
conguaglio potranno essere effettuate dai datori di lavoro entro il 16 febbraio
2000, detta le modalitą operative cui attenersi. A tal fine i datori di lavoro
interessati, calcolato l'importo della riduzione contributiva spettante per i
mesi pregressi, indicheranno il medesimo importo in uno dei righi in bianco del
quadro "D" del modello DM 10/2 preceduto dalla dizione "ARR.
RID. ART.29,c 2 DL 244/95" e dal codice "L 207".
Si
riportano qui di seguito le aliquote di riferimento per il calcolo della
riduzione contributiva 11,50% in vigore dal 1° gennaio 1999.
Imprese
industriali con pił di 15 dipendenti
37,58%
- 23,81% (Fondo pensioni) =
13,77% base su
cui opera la
riduzione
contributiva
Imprese
industriali fino a 15 dipendenti
36,98%
- 23,81% (Fondo pensioni) =
13,17% base su
cui opera la
riduzione
contributiva
Imprese
artigiane
35,40%
- 23,81% ( Fondo pensioni) =
11,59% base su cui opera
la riduzione
contributiva
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