INPS - ART. 29 LEGGE 341/95 RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50%  PER L'ANNO 1999 - ISTRUZIONI OPERATIVE

 

 

Si scioglie la riserva formulata con la precedente nota inviata in materia, per informare che l'INPS, con la circolare n° 198 del 12 novembre 1999, ha dettato le istruzioni operative per l'applicazione della riduzione contributiva dell'11,50%, prevista dall'art. 29 della legge 341/95 e prorogata per l'anno 1999 dal Decreto Interministeriale 7 ottobre 1999. Si riepilogano qui di seguito tali istruzioni.

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CONTRIBUZIONE CORRENTE

I datori di lavoro interessati determineranno l'importo della contribuzione dovuta all'INPS in base all'intera aliquota prevista senza operare alcuna riduzione.

L'importo della riduzione contributiva spettante per il mese cui si riferisce la denuncia contributiva andrą esposto in uno dei righi in bianco del quadro "D" del modello DM 10/2 preceduto dalla dicitura "Rid. ART.29,c.2 DL 244/95" e dal codice "L206"

 

RECUPERO RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PERIODI PREGRESSI

Per quanto attiene il recupero della riduzione contributiva in parola per i periodi decorsi dal 1° gennaio 1999 la circolare, nel prevedere che tali operazioni di conguaglio potranno essere effettuate dai datori di lavoro entro il 16 febbraio 2000, detta le modalitą operative cui attenersi. A tal fine i datori di lavoro interessati, calcolato l'importo della riduzione contributiva spettante per i mesi pregressi, indicheranno il medesimo importo in uno dei righi in bianco del quadro "D" del modello DM 10/2 preceduto dalla dizione "ARR. RID. ART.29,c 2 DL 244/95" e dal codice "L 207".

Si riportano qui di seguito le aliquote di riferimento per il calcolo della riduzione contributiva 11,50% in vigore dal 1° gennaio 1999.

Imprese industriali con pił di 15 dipendenti

 

37,58% - 23,81%  (Fondo pensioni)   =   13,77%   base   su   cui   opera  la  riduzione

                           contributiva

 

Imprese industriali fino a 15 dipendenti

 

36,98% - 23,81%  (Fondo pensioni)   =  13,17%   base   su   cui  opera   la   riduzione

                                                                                                          contributiva

 

Imprese artigiane

 

35,40% - 23,81% ( Fondo pensioni)   = 11,59%   base   su   cui   opera   la   riduzione

                         contributiva        

 

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