A) C.C.N.L. 5 LUGLIO 1995 - ORARIO DI LAVORO PER I MESI DI DICEMBRE 1999 E GENNAIO 2000

B) TRATTAMENTO ECONOMICO INTEGRATIVO DI MALATTIA, MALATTIA PROFESSIONALE E INFORTUNIO - IMPORTI IN VIGORE DAL 6 DICEMBRE 1999

C) LEGGE 297/82 - INDICE RIVALUTAZIONE T.F.R. MESE DI OTTOBRE 1999

 

 

A) Orario di lavoro per i mesi di Dicembre 1999 e Gennaio 2000

 

OPERAI DI PRODUZIONE

L'art. 5 del c.c.n.l. 5-7-95 stabilisce alla lettera B) le modalità di fruizione dei riposi annui. Il godimento dei riposi viene attuato mediante il ricorso a permessi individuali e con la determinazione dell'orario in 35 ore settimanali per un periodo di 8 settimane consecutive a decorrere dal primo lunedì del mese di dicembre.

Pertanto a far data da lunedì 6 dicembre p.v. e sino al 30 gennaio 2000 l'orario di lavoro di cantiere è fissato in 35 ore settimanali.

Naturalmente per il predetto arco temporale (6 dicembre1999-30 gennaio 2000)    l'eventuale intervento della Cassa Integrazione Guadagni competerà nel limite di 35 ore settimanali, indipendentemente dall'orario di lavoro adottato.

Il trattamento retributivo delle ore di cui si tratta è compreso nella ben nota percentuale CAPE (23,45%). L'impresa è tenuta peraltro ad anticipare il trattamento economico relativo alle ore di permesso. Detta anticipazione va effettuata nel limite dell'accantonamento complessivo maturato da ciascun dipendente e non ancora versato alla CAPE e con le già note modalità.

 

OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI

Per i lavoratori addetti a lavori discontinui l'orario di lavoro per le otto settimane consecutive decorrenti dal 6 dicembre 1999 è ridotto, rispettivamente, a 45 ed a 55 ore settimanali.

 

Il criterio di anticipazione del trattamento economico per le ore di riposo è analogo a quello degli operai di produzione.

               

IMPIEGATI ADDETTI AI LAVORI DI CANTIERE

Il citato c.c.n.l. 5 luglio 1995 prevede, anche per gli impiegati addetti ai lavori di cantiere, modalità di fruizione dei riposi annui identiche a quelle degli operai.

Parte dei riposi in parola verranno goduti con la determinazione dell'orario di lavoro  in 35 ore settimanali per il periodo di tempo già specificato. Quindi anche per i dipendenti di cui si tratta, per 8 settimane consecutive a partire da lunedì 6 dicembre 1999 e sino al 30 gennaio 2000, l'orario è fissato in 35 ore settimanali.

 

Il trattamento economico delle ore di permesso è assolto dall'impresa con il pagamento della normale retribuzione dovuta, senza procedere pertanto ad alcuna decurtazione della retribuzione mensile per le ore di riposo.

                                                                                                                           

B) Trattamento economico di malattia, malattia professionale e infortunio-Importi dal 6 dicembre 1999

In relazione alla determinazione dell'orario di lavoro in 35 ore settimanali con decorrenza 6 dicembre 1999, il trattamento economico dovuto dall'impresa ai sensi delle vigenti disposizioni di contratto in caso di malattia, malattia professionale e/o infortunio, va ragguagliato alle 35 ore settimanali. Pertanto si invia, in allegato, la tabella riportante detti trattamenti a valere dalla precitata data del 6 dicembre 1999.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                C) Legge 297/82 - Indice rivalutazione T.F.R. mese di ottobre 1999

C) Legge 297/82 - Indice di rivalutazione T.F.R. mese di ottobre 1999

L'Istat ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di ottobre 1999 è risultato pari a 109,9.

Pertanto dal rapporto tra l'indice del mese di dicembre 1998 e quello di ottobre 1999 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di ottobre 1999 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 1998 è pari a:

1,024988