A)
C.C.N.L. 5 LUGLIO 1995 - ORARIO DI LAVORO PER I MESI DI DICEMBRE 1999 E GENNAIO
2000
B)
TRATTAMENTO ECONOMICO INTEGRATIVO DI MALATTIA, MALATTIA PROFESSIONALE E
INFORTUNIO - IMPORTI IN VIGORE DAL 6 DICEMBRE 1999
C)
LEGGE 297/82 - INDICE RIVALUTAZIONE T.F.R. MESE DI OTTOBRE 1999
A)
Orario di lavoro per i mesi di Dicembre 1999 e Gennaio 2000
OPERAI
DI PRODUZIONE
L'art.
5 del c.c.n.l. 5-7-95 stabilisce alla lettera B) le modalità di fruizione dei
riposi annui. Il godimento dei riposi viene attuato mediante il ricorso a
permessi individuali e con la determinazione dell'orario in 35 ore settimanali
per un periodo di 8 settimane consecutive a decorrere dal primo lunedì del mese
di dicembre.
Pertanto
a far data da lunedì 6 dicembre p.v. e sino al 30 gennaio 2000 l'orario di
lavoro di cantiere è fissato in 35 ore settimanali.
Naturalmente
per il predetto arco temporale (6 dicembre1999-30 gennaio 2000) l'eventuale intervento della Cassa
Integrazione Guadagni competerà nel limite di 35 ore settimanali,
indipendentemente dall'orario di lavoro adottato.
Il
trattamento retributivo delle ore di cui si tratta è compreso nella ben nota
percentuale CAPE (23,45%). L'impresa è tenuta peraltro ad anticipare il
trattamento economico relativo alle ore di permesso. Detta anticipazione va
effettuata nel limite dell'accantonamento complessivo maturato da ciascun
dipendente e non ancora versato alla CAPE e con le già note modalità.
OPERAI
ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI
Per
i lavoratori addetti a lavori discontinui l'orario di lavoro per le otto
settimane consecutive decorrenti dal 6 dicembre 1999 è ridotto,
rispettivamente, a 45 ed a 55 ore settimanali.
Il
criterio di anticipazione del trattamento economico per le ore di riposo è
analogo a quello degli operai di produzione.
IMPIEGATI
ADDETTI AI LAVORI DI CANTIERE
Il
citato c.c.n.l. 5 luglio 1995 prevede, anche per gli impiegati addetti ai
lavori di cantiere, modalità di fruizione dei riposi annui identiche a quelle
degli operai.
Parte
dei riposi in parola verranno goduti con la determinazione dell'orario di
lavoro in 35 ore settimanali per il
periodo di tempo già specificato. Quindi anche per i dipendenti di cui si
tratta, per 8 settimane consecutive a partire da lunedì 6 dicembre 1999 e sino
al 30 gennaio 2000, l'orario è fissato in 35 ore settimanali.
Il
trattamento economico delle ore di permesso è assolto dall'impresa con il
pagamento della normale retribuzione dovuta, senza procedere pertanto ad alcuna
decurtazione della retribuzione mensile per le ore di riposo.
B)
Trattamento economico di malattia, malattia professionale e infortunio-Importi
dal 6 dicembre 1999
In
relazione alla determinazione dell'orario di lavoro in 35 ore settimanali con
decorrenza 6 dicembre 1999, il trattamento economico dovuto dall'impresa ai
sensi delle vigenti disposizioni di contratto in caso di malattia, malattia
professionale e/o infortunio, va ragguagliato alle 35 ore settimanali. Pertanto
si invia, in allegato, la tabella riportante detti trattamenti a valere dalla
precitata data del 6 dicembre 1999.
C)
Legge 297/82 - Indice rivalutazione T.F.R. mese di ottobre 1999
C)
Legge 297/82 - Indice di rivalutazione T.F.R. mese di ottobre 1999
L'Istat
ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati per il mese di ottobre 1999 è risultato pari a 109,9.
Pertanto
dal rapporto tra l'indice del mese di dicembre 1998 e quello di ottobre 1999
risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di
ottobre 1999 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31
dicembre 1998 è pari a:
1,024988