A) I.N.A.I.L. - RETRIBUZIONI PRESUNTE AI FINI RATA ANTICIPO 2000 - COMUNICAZIONE TASSI PREMIO ANNO 2000

B) APPRENDISTATO - COMUNICAZIONE DATI ALLA PROVINCIA - CODICE CONTRATTO

C) ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE - DECONTRIBUZIONE - OPERAZIONI DI CONGUAGLIO

D) LEGGE 297/1982 - TFR - INDICE RIVALUTAZIONE NOVEMBRE 1999

 

A) INAIL - RETRIBUZIONI PRESUNTE AI FINI RATA ANTICIPO 2000 COMUNICA-

ZIONE TASSI PREMIO ANNO 2000

Retribuzioni presunte ai fini rata anticipo 2000

Le modalità per la determinazione delle retribuzioni presunte cui fare riferimento per il pagamento della rata anticipo premio prevedono, come è noto, che l'ammontare delle retribuzioni stesse sia pari a quelle effettive denunciate per l'anno precedente. Pertanto per l'anno 2000 le retribuzioni presunte da assumere ai fini del calcolo della rata di anticipo sono quelle denunciate per l'anno 1999. Si ricorda peraltro che qualora il datore di lavoro preveda di erogare nell'anno cui si riferisce il pagamento anticipato, retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente deve inviare motivata comunicazione all'INAIL. Il termine, entro il quale deve essere inviata all'Istituto tale eventuale comunicazione, è fissato al 16 febbraio 2000. Si sottolinea infine che è opportuno che l'istanza di cui trattasi sia presentata a mezzo raccomandata A/R.

Comunicazione Tassi premio anno 2000

L'INAIL invierà, entro il mese di dicembre, alle aziende il modulo recante la comunicazione del tasso di premio applicato e degli elementi considerati per la sua determinazione. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, avverso la notifica dell'Istituto il datore di lavoro potrà proporre alternativamente opposizione alla locale sede INAIL oppure ricorso. Tali impugnative vanno inoltrate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione INAIL di cui si parla.

 

B) APPRENDISTATO - COMUNICAZIONE DATI ALLA PROVINCIA - CODICE CONTRATTO

Si fa riferimento alla precedente nota inviata in materia (cfr. nota suppl. n° 3 al Notiziario 11/99) per informare che la Regione con successiva comunicazione ha indicato quale codice contratto da riportare nel quadro Dati apprendista il codice 085 in luogo della precedente dizione Edili Industria.

               

C) ELEMENTO  ECONOMICO  TERRITORIALE - DECONTRIBUZIONE - OPERA-

ZIONI DI CONGUAGLIO

 

Come è noto (cfr. precedenti note informative in materia) le imprese devono procedere al conguaglio di fine anno per la determinazione della quota di decontribuzione dello Elemento Economico Territoriale corrisposto nell'anno secondo la previsione del contratto collettivo provinciale 15.4.1998.

Le citate operazioni devono essere eseguite applicando, su base annua, la nota formula: X= R+E

                     51

Si ricorda peraltro che:

- il regime della decontribuzione opera entro il tetto del 2% della retribuzione imponibile corrisposta nell'anno solare 1999 (a tale fine viene indicato il valore 51 nella formula);

- la retribuzione imponibile (indicata con R nella formula) è quella costituita da tutte le voci retributive corrisposte nell'anno, dalla maggiorazione CAPE 23,45% e dalla quota imponibile del 15% dei contributi alla CAPE medesima (1,544%). In sede di conguaglio concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile dell'anno 1999 anche le voci non fisse che non fossero state prese in considerazione per il calcolo mensile.

- il valore di E da riportare nella formula è pari all'importo dell'E.E.T. corrisposto nel 1999 senza la relativa maggiorazione CAPE (ricompresa totalmente nella R)

- il risultato della formula, cioè la lettera X, costituisce l'importo massimo annuo de- contribuibile dell'E.E.T. 

Ricavato il tetto massimo decontribuibile è quindi necessario procedere al confronto tra il tetto stesso e quanto è stato corrisposto nell'anno 1999 a titolo di E.E.T. onde ottenere l'importo decontribuibile annuo. Il valore dell'E.E.T., da confrontare con il citato tetto, deve a questo fine essere maggiorato della relativa percentuale CAPE 23,45%. Ottenuto l'importo decontribuibile annuo, è quindi necessario verificare se la decontribuzione attuata in corso d'anno sia inferiore o superiore a quella spettante. A seguito di tale verifica si deve procedere alle relative operazioni di conguaglio contributivo  mediante i seguenti adempimenti da attuare con la denuncia mensile DM 10/2: 

 

1) l'importo annuo da decontribuire è superiore alla somma degli importi decontribuiti mensilmente: in questo caso le aziende decontribuiranno l'ulteriore quota portandola in detrazione dalla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia di conguaglio e assoggetteranno al contributo del 10% di solidarietà la quota stessa, indicando il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro "B" del mod. DM10/2 preceduto dalla dizione "CONG. 10% DL 67/97" e dal codice "M931". Nessun dato dovrà essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "giornate" e "retribuzioni".

Dovrà essere rimborsata al lavoratore la quota del contributo a suo carico trattenuta in misura superiore nel corso dell'anno.

 

2)  l'importo annuo  da  decontribuire  è  inferiore  alla  somma degli importi decontribuiti  mensilmente: in questo caso le aziende sommeranno alla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia di conguaglio la quota dell'E.E.T. che non è stata assoggettata a contribuzione ordinaria e provvederanno a recuperare il contributo di solidarietà già versato sulla quota stessa, riportando il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro "D" del modello di denuncia, preceduto dalla dizione "REC 10%  DL67/97" e dal codice  "L931".

In questo caso dovrà essere trattenuta al lavoratore la quota contributiva a suo carico non trattenuta in corso d'anno.

               

Le citate operazioni di conguaglio possono essere effettuate, oltre che con la denuncia del mese di dicembre 1999, anche con quella del mese di gennaio 2000 (scadenza 16 febbraio 2000). In tale seconda ipotesi le imprese, oltre alle diciture e codici di cui al punto 1) o 2), dovranno indicare  sul modello di denuncia quanto di seguito specificato:

a) se nel corso del 1999 si è decontribuita una quota di EET inferiore a quella spettante, l'importo che ha determinato la riduzione dell'imponibile contributivo del mese di gennaio 2000 dovrà essere indicato nel quadro "B" con il codice DOOO

b) se nel corso del 1999 si è decontribuita una quota di EET superiore a quella spettante, l'importo che ha determinato l'aumento dell'imponibile contributivo del mese di gennaio 2000 dovrà essere indicato nel quadro "B" con il codice AOOO.  

 

C)  LEGGE 297/82 - INDICE RIVALUTAZIONE T.F.R. MESE DI NOVEMBRE 1999

L'Istat ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di novembre 1999 è risultato pari a 110,3.

Pertanto dal rapporto tra l'indice di dicembre 1998 e quelle di novembre 1999 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di novembre 1999 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 1998 è pari a:

 

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