A)
I.N.A.I.L. - RETRIBUZIONI PRESUNTE AI FINI RATA ANTICIPO 2000 - COMUNICAZIONE
TASSI PREMIO ANNO 2000
B)
APPRENDISTATO - COMUNICAZIONE DATI ALLA PROVINCIA - CODICE CONTRATTO
C)
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE - DECONTRIBUZIONE - OPERAZIONI DI CONGUAGLIO
D)
LEGGE 297/1982 - TFR - INDICE RIVALUTAZIONE NOVEMBRE 1999
A)
INAIL - RETRIBUZIONI PRESUNTE AI FINI RATA ANTICIPO 2000 COMUNICA-
ZIONE
TASSI PREMIO ANNO 2000
Retribuzioni
presunte ai fini rata anticipo 2000
Le
modalità per la determinazione delle retribuzioni presunte cui fare riferimento
per il pagamento della rata anticipo premio prevedono, come è noto, che
l'ammontare delle retribuzioni stesse sia pari a quelle effettive denunciate
per l'anno precedente. Pertanto per l'anno 2000 le retribuzioni presunte da
assumere ai fini del calcolo della rata di anticipo sono quelle denunciate per
l'anno 1999. Si ricorda peraltro che qualora il datore di lavoro preveda di
erogare nell'anno cui si riferisce il pagamento anticipato, retribuzioni
inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente deve inviare
motivata comunicazione all'INAIL. Il termine, entro il quale deve essere
inviata all'Istituto tale eventuale comunicazione, è fissato al 16 febbraio
2000. Si sottolinea infine che è opportuno che l'istanza di cui trattasi sia
presentata a mezzo raccomandata A/R.
Comunicazione
Tassi premio anno 2000
L'INAIL
invierà, entro il mese di dicembre, alle aziende il modulo recante la
comunicazione del tasso di premio applicato e degli elementi considerati per la
sua determinazione. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, avverso la
notifica dell'Istituto il datore di lavoro potrà proporre alternativamente
opposizione alla locale sede INAIL oppure ricorso. Tali impugnative vanno
inoltrate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione INAIL di cui si
parla.
B)
APPRENDISTATO - COMUNICAZIONE DATI ALLA PROVINCIA - CODICE CONTRATTO
Si
fa riferimento alla precedente nota inviata in materia (cfr. nota suppl. n° 3
al Notiziario 11/99) per informare che la Regione con successiva comunicazione
ha indicato quale codice contratto da riportare nel quadro Dati apprendista il
codice 085 in luogo della precedente dizione Edili Industria.
C)
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE - DECONTRIBUZIONE - OPERA-
ZIONI
DI CONGUAGLIO
Come
è noto (cfr. precedenti note informative in materia) le imprese devono
procedere al conguaglio di fine anno per la determinazione della quota di
decontribuzione dello Elemento Economico Territoriale corrisposto nell'anno
secondo la previsione del contratto collettivo provinciale 15.4.1998.
Le
citate operazioni devono essere eseguite applicando, su base annua, la nota
formula: X= R+E
51
Si
ricorda peraltro che:
-
il regime della decontribuzione opera entro il tetto del 2% della retribuzione
imponibile corrisposta nell'anno solare 1999 (a tale fine viene indicato il
valore 51 nella formula);
-
la retribuzione imponibile (indicata con R nella formula) è quella costituita
da tutte le voci retributive corrisposte nell'anno, dalla maggiorazione CAPE
23,45% e dalla quota imponibile del 15% dei contributi alla CAPE medesima
(1,544%). In sede di conguaglio concorrono alla determinazione della
retribuzione imponibile dell'anno 1999 anche le voci non fisse che non fossero
state prese in considerazione per il calcolo mensile.
-
il valore di E da riportare nella formula è pari all'importo dell'E.E.T.
corrisposto nel 1999 senza la relativa maggiorazione CAPE (ricompresa
totalmente nella R)
-
il risultato della formula, cioè la lettera X, costituisce l'importo massimo
annuo de- contribuibile dell'E.E.T.
Ricavato
il tetto massimo decontribuibile è quindi necessario procedere al confronto tra
il tetto stesso e quanto è stato corrisposto nell'anno 1999 a titolo di E.E.T.
onde ottenere l'importo decontribuibile annuo. Il valore dell'E.E.T., da
confrontare con il citato tetto, deve a questo fine essere maggiorato della
relativa percentuale CAPE 23,45%. Ottenuto l'importo decontribuibile annuo, è
quindi necessario verificare se la decontribuzione attuata in corso d'anno sia
inferiore o superiore a quella spettante. A seguito di tale verifica si deve
procedere alle relative operazioni di conguaglio contributivo mediante i seguenti adempimenti da attuare
con la denuncia mensile DM 10/2:
1)
l'importo annuo da decontribuire è superiore alla somma degli importi
decontribuiti mensilmente: in questo caso le aziende decontribuiranno
l'ulteriore quota portandola in detrazione dalla retribuzione imponibile del
mese cui si riferisce la denuncia di conguaglio e assoggetteranno al contributo
del 10% di solidarietà la quota stessa, indicando il relativo importo in uno
dei righi in bianco del quadro "B" del mod. DM10/2 preceduto dalla
dizione "CONG. 10% DL 67/97" e dal codice "M931". Nessun
dato dovrà essere indicato nelle caselle "numero dipendenti",
"giornate" e "retribuzioni".
Dovrà
essere rimborsata al lavoratore la quota del contributo a suo carico trattenuta
in misura superiore nel corso dell'anno.
2) l'importo annuo da decontribuire è
inferiore alla somma degli importi decontribuiti mensilmente: in questo caso le aziende
sommeranno alla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia
di conguaglio la quota dell'E.E.T. che non è stata assoggettata a contribuzione
ordinaria e provvederanno a recuperare il contributo di solidarietà già versato
sulla quota stessa, riportando il relativo importo in uno dei righi in bianco
del quadro "D" del modello di denuncia, preceduto dalla dizione
"REC 10% DL67/97" e dal
codice "L931".
In
questo caso dovrà essere trattenuta al lavoratore la quota contributiva a suo
carico non trattenuta in corso d'anno.
Le
citate operazioni di conguaglio possono essere effettuate, oltre che con la
denuncia del mese di dicembre 1999, anche con quella del mese di gennaio 2000
(scadenza 16 febbraio 2000). In tale seconda ipotesi le imprese, oltre alle
diciture e codici di cui al punto 1) o 2), dovranno indicare sul modello di denuncia quanto di seguito
specificato:
a)
se nel corso del 1999 si è decontribuita una quota di EET inferiore a quella spettante,
l'importo che ha determinato la riduzione dell'imponibile contributivo del mese
di gennaio 2000 dovrà essere indicato nel quadro "B" con il codice
DOOO
b)
se nel corso del 1999 si è decontribuita una quota di EET superiore a quella
spettante, l'importo che ha determinato l'aumento dell'imponibile contributivo
del mese di gennaio 2000 dovrà essere indicato nel quadro "B" con il
codice AOOO.
C) LEGGE 297/82 - INDICE RIVALUTAZIONE T.F.R.
MESE DI NOVEMBRE 1999
L'Istat
ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati per il mese di novembre 1999 è risultato pari a 110,3.
Pertanto
dal rapporto tra l'indice di dicembre 1998 e quelle di novembre 1999 risulta
che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di novembre
1999 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre
1998 è pari a:
1,029014