APPALTI
PUBBLICI - NUOVE PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE - DECRETO LEGGE DEL
30.12.1999 n. 502
Il
29 dicembre 1999 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge
riguardante la qualificazione nazionale delle imprese di costruzione -
pubblicato in G.U n. 305 del 30/12/1999 - che, a partire dall'1.1.2000 e fino
all'entrata in vigore del nuovo regolamento sulla qualificazione, disciplina le
regole per l'accesso alle gare di lavori pubblici, regole necessarie perché il
sistema basato sull'ANC è cessato con il 31.12.1999.
I
contenuti del decreto legge riguardano la sola fase transitoria, che prepara
all'avvio del nuovo sistema di qualificazione.
Destinatari
delle regole del decreto legge sono tutti i soggetti aggiudicatori di cui
all'art. 2 della legge n. 109/94. Si tratta di un provvedimento che nei 60
giorni di vigenza, anticipa per la sola parte transitoria sostanzialmente le
medesime disposizioni del futuro regolamento, in attesa che quest'ultimo
completi il suo iter.
LA
PARTECIPAZIONE ALLE GARE DAL 1° GENNAIO 2000
1.
Il riferimento all'entità dei lavori da realizzare
Il
decreto legge dispone che, a partire dal 1° gennaio 2000, la partecipazione
alle gare di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 Euro (pari a L.
290.440.500) avvenga sulla base dell'"ANC congelato" e di requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi rapportati all'entità della gara.
2.
Tre fasce di importo per i nuovi bandi e le tipologie dei requisiti
Le
regole di accesso alle gare sono articolate secondo tre fasce di importo degli
interventi e precisamente:
-
lavori da 0 a 150.000 Euro (pari a L. 290.440.500);
-
lavori da 150.000 Euro a 5 milioni di
DSP (pari a L. 10.374.850.000);
-
lavori pari o superiori a 5 milioni di DSP.
I
requisiti richiedibili nei bandi pubblicati a far data dal 1° gennaio 2000 e da
presentare direttamente in gara sono:
·
requisiti di ordine generale: valgono per tutte e tre le fasce di importo e
consistono nell'autodichiarazione o nell'attestazione diretta, mediante
certificato, della inesistenza delle cause di esclusione dalla gara
(insussistenza sentenze di condanna, fallimento, ecc.), di cui all'art. 24
della direttiva 93/37/CEE e all'art. 18 del D.L.gvo n. 406/91;
·
certificato ANC - ovvero dichiarazione sostitutiva - necessita solo per la
seconda e la terza fascia ed è richiesto ai soggetti già in possesso di
iscrizione all'ANC al 31.12.1999; il certificato è valido anche se non è stato
revisionato.
Per
i soggetti privi di iscrizione all'ANC e fino all'entrata in vigore del nuovo
regolamento, è possibile la partecipazione alle gare fino a un miliardo di
lire dimostrando direttamente alla stazione
appaltante il doppio dei requisiti valevoli per la II fascia (cifra d'affari in
lavori, lavori in categoria, costo del personale, dotazione stabile di
attrezzatura).
3.
Requisiti di ordine speciale
In
qualsiasi caso i requisiti richiesti sono rapportati all'importo a base di
gara, vanno autodichiarati e devono essere comprovati dall'impresa in sede di
verifica a campione ai sensi dell'art. 10, comma 1 quater della legge n. 109/94
e successive modificazioni.
Per
la fascia di lavori di importo compreso tra 0 e 150.000 Euro (pari a L.
290.440.500) i requisiti speciali di carattere tecnico organizzativo sono
riferiti all'ultimo quinquennio e consistono in:
·
cifra d'affari in lavori, eseguita direttamente dall'impresa: almeno pari ai
lavori da realizzare;
·
costo complessivo del personale dipendente: almeno pari al 15% della cifra
d'affari in lavori eseguita dall'impresa, salvo riduzione
"convenzionale" (il meccanismo "convenzionale" significa,
che l'importo della cifra d'affari posseduta dall'impresa viene abbattuta, nel
caso di insufficienza del costo del personale, fino a ristabilire le
proporzioni richieste. La cifra così rideterminata vale ai fini della
partecipazione alla gara);
·
adeguata attrezzatura tecnica: concernente attrezzature, mezzi d'opera ed
equipaggiamento tecnico da dichiararsi, fornendo un elenco con le opportune
indicazioni;
·
limitatamente ai soli lavori di scavo archeologico e ai lavori su immobili
oggetto della legislazione per i beni culturali e ambientali, lavori in
categoria eseguiti nell'ultimo triennio: almeno pari all'importo dei lavori da
eseguire.
Per
la fascia di lavori di importo compreso tra 150.000 Euro ( pari a L.
290.440.500) e 5 milioni di DSP (pari a L. 10.374.850.000) i requisiti
speciali di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo sono
riferiti all'ultimo quinquennio e consistono in:
·
cifra d'affari in lavori realizzata dall'impresa pari almeno a 1,75 volte
l'importo a base di gara;
·
lavori in categoria realizzati dall'impresa così articolati:
fino
a 3,5 milioni di Euro, (pari a L. 6.776.945.000) pari almeno al 40%
dell'importo a base di gara;
da
3,5 milioni di Euro a 5 milioni di DSP, (pari a L. 10.374.850.000) pari almeno
al 60% dell'importo a base di gara;
·
costo complessivo per il personale dipendente, pari almeno al 15% della cifra
di affari in lavori posseduti dall'impresa, salvo abbattimento con il
meccanismo "convenzionale"
(Vedi pag. 2);
·
dotazione stabile di attrezzatura tecnica, pari almeno all'1% della cifra
d'affari in lavori posseduta salvo abbattimento con il meccanismo
"convenzionale";
·
per la fascia di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di DSP (pari a
L. 10.374.850.000) i requisiti speciali consistono negli stessi requisiti della
fascia immediatamente inferiore (150.000 Euro - 5 milioni di DSP), ma per
valori superiori a quelli ivi previsti per quanto riguarda la cifra d'affari in
lavori e nella richiesta dell'ulteriore requisito dei c.d. "lavori di
punta".
Più
precisamente, i requisiti speciali sono riferiti all'ultimo quinquennio e
consistono in:
·
cifra d'affari in lavori realizzata dall'impresa, pari almeno a 2,5 volte
l'importo a base di gara;
·
lavori in categoria realizzati dall'impresa, pari almeno al 60% dell'importo a
base di gara;
·
lavori in categoria, cd. di punta, realizzati dall'impresa, pari almeno a:
30%
dell'importo a base di gara, se comprovati con 1 lavoro;
40%
dell'importo a base di gara, se comprovati con 2 lavori;
50%
dell'importo a base di gara, se comprovati con 3 lavori;
·
costo complessivo per il personale dipendente, pari almeno al 15% della cifra
di affari in lavori, salvo abbattimento con il
meccanismo "convenzionale";
·
dotazione stabile di attrezzatura tecnica, pari almeno all'1% della cifra
d'affari in lavori posseduta, salvo abbattimento con il meccanismo
"convenzionale".
4.
Le categorie e le classifiche
Le
categorie restano quelle sinora vigenti all'Albo e istituite con il D.M. n. 304/98 (decreto Costa), senza alcuna
modifica.
Non
si pongono, pertanto, problemi di diritto transitorio.
Per
quanto riguarda le classifiche, restano confermate le classifiche dell'Albo Nazionale Costruttori di cui alla
legge n. 768/86. Il valore convenzionale dell'illimitato continua ad essere
pari a 24 miliardi.
5.
Categoria prevalente ed opere subappaltabili-scorporabili
Strutture,
impianti ed opere speciali
Il
decreto legge mutua dal Regolamento Generale ex art. 3 della legge quadro - non
ancora in vigore - le regole sulla categoria prevalente richiedibili in sede di
bando, intendendo per prevalente la categoria (generale o specializzata) che
identifica i lavori da eseguire e che ha importo economicamente più elevato.
Nel
bando sono altresì indicate tutte le altre lavorazioni di cui si compone l'intervento,
con i relativi importi e categorie, sempreché superino singolarmente il 10% del
totale dell'intervento, ovvero i 150.000 Euro (pari a L. 290.440.500). Dette
lavorazioni sono subappaltabili o affidabili a cottimo a scelta del
concorrente, ovvero scorporabili, qualora siano state indicate come tali nel
bando.
L'impresa
aggiudicataria qualificata nella categoria prevalente, può eseguire
direttamente tutte le lavorazioni che compongono l'opera in forza di detta sola
qualificazione, ovvero può subappaltarle a imprese qualificate per eseguire
specificatamente le lavorazioni medesime.
L'eccezione
alla regola appena ricordata si verifica allorquando vi siano ulteriori
lavorazioni rispetto alla categoria prevalente che appartengono a loro volta:
1.
ad una categoria generale (es. OG 11)
2.
all'elenco di cui all'art. 2 del decreto-legge, che identifica espressamente le
strutture, gli impianti e le opere speciali.
Articolo
2 - D.L. 502 del 30/12/1999
(Categorie
di opere generali e specializzate e strutture, impianti e opere speciali).
1.
Omissis …
2.
Omissis … si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti
opere specializzate…:
a)
il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il
restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
b)
l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti
idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di
lavanderia;
c)
l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori,
ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
d)
l'installazione, gestione e manutenzione di impianti peneumatici, di impianti
antintrusione;
e)
l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
f)
i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi
speciali;
g)
le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
h)
la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
i)
i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di
appoggio, i ritegni antisismici;
l) la fornitura e posa in opera di
strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
m)
l'armamento ferroviario;
n)
gli impianti per la trazione elettrica;
o)
gli impianti di trattamento rifiuti;
p)
gli impianti di potabilizzazione.
In
tali casi l'impresa aggiudicataria iscritta all'ANC nella categoria prevalente,
che non sia iscritta all'ANC specificatamente anche per dette ulteriori lavorazioni,
non può eseguirle direttamente, ma deve obbligatoriamente subappaltarle a
soggetti qualificati, ovvero dovrà partecipare alla gara in associazione c.d.
verticale.
Detta
associazione verticale sarà comunque obbligatoria qualora l'importo di ciascuna
delle sopracitate lavorazioni "speciali" di cui all'art. 2 del
Decreto Legge superi il 15% del totale dei lavori.
6.
Associazioni temporanee
Per
le ATI c.d. orizzontali, la capogruppo deve possedere almeno il 40% del totale
di ciascun requisito e le mandanti almeno il 10% del totale. Tuttavia, una
nuova previsione impone che la mandataria debba sempre possedere la maggioranza
dei requisiti rispetto a ciascun'altra impresa raggruppata.
7.
Contenuti e modalità di comprova dei requisiti speciali
Tutti
i requisiti vanno calcolati con riferimento al quinquennio antecedente la
pubblicazione del bando.
La
cifra di affari in lavori, relativa all'attività diretta e indiretta, viene
comprovata con:
·
attività diretta, tramite:
dichiarazione
IVA (per ditte individuali, società di persone, consorzi di cooperative,
consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), bilanci riclassificati, con
nota di deposito (per le società di capitali);
·
attività indiretta, tramite:
bilanci
riclassificati, con nota di deposito (per la quota di partecipazione
dell'impresa ai consorzi ex art. 2602 c.c., ai GEIE e alle società operative,
se detti soggetti hanno fatturato direttamente alla stazione appaltante, ma non
hanno ricevuto fatture per lavori dai consorziati).
I
lavori eseguiti vanno sempre comprovati con i certificati della stazione
appaltante che specificano il buon esito e la regolarità dei lavori.
Il
costo per il personale dipendente è composto, da retribuzioni, stipendi,
contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza.
Detto
requisito va comprovato:
·
con il bilancio riclassificato, con nota di deposito, per le società di
capitali; con idonea documentazione negli altri casi (modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati
all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa Edile);
·
con una certificazione sostitutiva dell'impresa sulla consistenza
dell'organico, distinto nelle varie qualifiche (dirigenti, quadri, impiegati,
operai).
La
dotazione stabile di attrezzature riguarda le attrezzature, i mezzi d'opera e
l'equipaggiamento tecnico posseduto o detenuto dall'impresa, a titolo di
proprietà, locazione finanziaria o noleggio.
In
particolare rilevano a tali effetti tutti i beni strumentali (per natura o per
destinazione) utilizzati per l'esercizio dell'attività (impianti, macchinari,
mezzi d'opera, ecc.).
Nel
computo rientrano per almeno la metà del requisito stesso gli ammortamenti e i
canoni di leasing; la restante metà può essere costituita da canoni di
noleggio.
Si
rileva, infine, che con riferimento ai beni di proprietà già completamente
ammortizzati e che continuano ad essere utilizzabili nell'attività produttiva è
stabilito che si assuma convenzionalmente un ulteriore valore utile al fine del
computo del requisito. Esso è dato dal medesimo valore dell'ammortamento già
adottato, ma per un periodo pari solo alla metà dell'originaria durata del
piano già concluso, computato a quote costanti (es.ammortamento concluso di 100
milioni in cinque anni, vale, per ulteriori due anni e mezzo, con quota annuale
pari a 20 milioni).
Ai
fini della comprova del requisito è previsto che gli ammortamenti debbano
risultare dalle dichiarazioni dei redditi per le ditte individuali e per le
società di persone, dai bilanci riclassificati, con nota di deposito, in tutti
gli altri casi.
La
dichiarazione dei redditi va corredata da autocertificazione, al fine di
evidenziare espressamente la quota degli ammortamenti relativi alla sola
attrezzatura tecnica.
Per
la comprova dei beni in leasing e in noleggio la norma nulla prescrive.
8.
Qualificazione e lavori subappaltati
Ai
fini dell'attestazione dei lavori eseguiti e documentati con i certificati
della stazione appaltante, sono
utilizzabili anche i lavori subappaltati.
I
limiti quantitativi utili per l'appaltatore principale sono, l'importo
complessivo dei lavori se il lavoro subappaltato non supera il 30% dell'importo
dell'intero appalto.
L'unica
novità è data dal fatto che il succitato 30% sale al 40% nel caso di
lavorazioni appartenenti alle strutture, impianti e opere speciali di cui
all'articolo 2 del Decreto legge.
9.
Certificazione di sistema di qualità - elementi di sistema di qualità
In
vigenza del decreto legge non sono richiedibili da parte delle stazioni
appaltanti ai concorrenti né il certificato di sistema di qualità di cui alle
norme UNI EN ISO 9000, né la dichiarazione del possesso di elementi di sistema
qualità.
I
concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità
usufruiscono, comunque, dei benefici previsti dall'art. 11, comma 4 della legge
109/94, di riduzione della cauzione provvisoria e di quella definitiva.
10.
Disposizioni finali
E'
previsto che i certificati ANC,
ancorché non revisionati, siano utilizzabili ai fini della partecipazione alle
gare.
Il
31 dicembre 1999 rappresenta la data limite per l'effettiva iscrizione all'Albo
Nazionale Costruttori.
Per
le richieste di modificazione del certificato ANC che non incidono sulla
qualificazione (es.: variazione di ragione sociale, variazione di
rappresentanza legale, trasformazione della forma giuridica dell'impresa) è
possibile comprovare in gara l'intervenuta modificazione.
Nel
periodo di vigenza del decreto e fino all'entrata in vigore del Regolamento di
qualificazione, non possono partecipare alle gare le imprese che hanno fatto
richiesta di recupero di iscrizione ma non hanno ottenuto il relativo
certificato.