APPALTI PUBBLICI - NUOVE PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE - DECRETO LEGGE DEL 30.12.1999 n. 502

 

 

 

 

Il 29 dicembre 1999 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge riguardante la qualificazione nazionale delle imprese di costruzione - pubblicato in G.U n. 305 del 30/12/1999 - che, a partire dall'1.1.2000 e fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento sulla qualificazione, disciplina le regole per l'accesso alle gare di lavori pubblici, regole necessarie perché il sistema basato sull'ANC è cessato con il 31.12.1999.

I contenuti del decreto legge riguardano la sola fase transitoria, che prepara all'avvio del nuovo sistema di qualificazione.

Destinatari delle regole del decreto legge sono tutti i soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2 della legge n. 109/94. Si tratta di un provvedimento che nei 60 giorni di vigenza, anticipa per la sola parte transitoria sostanzialmente le medesime disposizioni del futuro regolamento, in attesa che quest'ultimo completi il suo iter.

 

 

LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DAL 1° GENNAIO 2000

 

1. Il riferimento all'entità dei lavori da realizzare

Il decreto legge dispone che, a partire dal 1° gennaio 2000, la partecipazione alle gare di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 Euro (pari a L. 290.440.500) avvenga sulla base dell'"ANC congelato" e di requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi rapportati all'entità della gara.

 

 

 

2. Tre fasce di importo per i nuovi bandi e le tipologie dei requisiti

Le regole di accesso alle gare sono articolate secondo tre fasce di importo degli interventi e precisamente:

- lavori da 0 a 150.000 Euro (pari a L. 290.440.500);

- lavori da 150.000 Euro  a 5 milioni di DSP (pari a L. 10.374.850.000);

- lavori pari o superiori a 5 milioni di DSP.

I requisiti richiedibili nei bandi pubblicati a far data dal 1° gennaio 2000 e da presentare direttamente in gara sono:

· requisiti di ordine generale: valgono per tutte e tre le fasce di importo e consistono nell'autodichiarazione o nell'attestazione diretta, mediante certificato, della inesistenza delle cause di esclusione dalla gara (insussistenza sentenze di condanna, fallimento, ecc.), di cui all'art. 24 della direttiva 93/37/CEE e all'art. 18 del D.L.gvo n. 406/91;

· certificato ANC - ovvero dichiarazione sostitutiva - necessita solo per la seconda e la terza fascia ed è richiesto ai soggetti già in possesso di iscrizione all'ANC al 31.12.1999; il certificato è valido anche se non è stato revisionato.

Per i soggetti privi di iscrizione all'ANC e fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento, è possibile la partecipazione alle gare fino a un miliardo di lire  dimostrando direttamente alla stazione appaltante il doppio dei requisiti valevoli per la II fascia (cifra d'affari in lavori, lavori in categoria, costo del personale, dotazione stabile di attrezzatura).

 

3. Requisiti di ordine speciale

In qualsiasi caso i requisiti richiesti sono rapportati all'importo a base di gara, vanno autodichiarati e devono essere comprovati dall'impresa in sede di verifica a campione ai sensi dell'art. 10, comma 1 quater della legge n. 109/94 e successive modificazioni.

Per la fascia di lavori di importo compreso tra 0 e 150.000 Euro (pari a L. 290.440.500) i requisiti speciali di carattere tecnico organizzativo sono riferiti all'ultimo quinquennio e consistono in:

· cifra d'affari in lavori, eseguita direttamente dall'impresa: almeno pari ai lavori da realizzare;

· costo complessivo del personale dipendente: almeno pari al 15% della cifra d'affari in lavori eseguita dall'impresa, salvo riduzione "convenzionale" (il meccanismo "convenzionale" significa, che l'importo della cifra d'affari posseduta dall'impresa viene abbattuta, nel caso di insufficienza del costo del personale, fino a ristabilire le proporzioni richieste. La cifra così rideterminata vale ai fini della partecipazione alla gara);

· adeguata attrezzatura tecnica: concernente attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico da dichiararsi, fornendo un elenco con le opportune indicazioni;

 

 

 

· limitatamente ai soli lavori di scavo archeologico e ai lavori su immobili oggetto della legislazione per i beni culturali e ambientali, lavori in categoria eseguiti nell'ultimo triennio: almeno pari all'importo dei lavori da eseguire.

 

Per la fascia di lavori di importo compreso tra 150.000 Euro ( pari a L. 290.440.500) e 5  milioni di DSP  (pari a L. 10.374.850.000) i requisiti speciali di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo sono riferiti all'ultimo quinquennio e consistono in:

· cifra d'affari in lavori realizzata dall'impresa pari almeno a 1,75 volte l'importo a base di gara;

· lavori in categoria realizzati dall'impresa così articolati:

fino a 3,5 milioni di Euro, (pari a L. 6.776.945.000) pari almeno al 40% dell'importo a base di gara;

da 3,5 milioni di Euro a 5 milioni di DSP, (pari a L. 10.374.850.000) pari almeno al 60% dell'importo a base di gara;

· costo complessivo per il personale dipendente, pari almeno al 15% della cifra di affari in lavori posseduti dall'impresa, salvo abbattimento con il meccanismo "convenzionale"  (Vedi pag. 2);

· dotazione stabile di attrezzatura tecnica, pari almeno all'1% della cifra d'affari in lavori posseduta salvo abbattimento con il meccanismo "convenzionale";

· per la fascia di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di DSP (pari a L. 10.374.850.000) i requisiti speciali consistono negli stessi requisiti della fascia immediatamente inferiore (150.000 Euro - 5 milioni di DSP), ma per valori superiori a quelli ivi previsti per quanto riguarda la cifra d'affari in lavori e nella richiesta dell'ulteriore requisito dei c.d. "lavori di punta".

 

Più precisamente, i requisiti speciali sono riferiti all'ultimo quinquennio e consistono in:

· cifra d'affari in lavori realizzata dall'impresa, pari almeno a 2,5 volte l'importo a base di gara;

· lavori in categoria realizzati dall'impresa, pari almeno al 60% dell'importo a base di gara;

· lavori in categoria, cd. di punta, realizzati dall'impresa, pari almeno a:

30% dell'importo a base di gara, se comprovati con 1 lavoro;

40% dell'importo a base di gara, se comprovati con 2 lavori;

50% dell'importo a base di gara, se comprovati con 3 lavori;

· costo complessivo per il personale dipendente, pari almeno al 15% della cifra di affari in lavori, salvo abbattimento con il  meccanismo "convenzionale";

· dotazione stabile di attrezzatura tecnica, pari almeno all'1% della cifra d'affari in lavori posseduta, salvo abbattimento con il meccanismo "convenzionale".

 

 

 

 

4. Le categorie e le classifiche

Le categorie restano quelle sinora vigenti all'Albo e istituite con il  D.M. n. 304/98 (decreto Costa), senza alcuna modifica.

Non si pongono, pertanto, problemi di diritto transitorio.

 

Per quanto riguarda le classifiche, restano confermate le classifiche  dell'Albo Nazionale Costruttori di cui alla legge n. 768/86. Il valore convenzionale dell'illimitato continua ad essere pari a 24 miliardi.

 

5. Categoria prevalente ed opere subappaltabili-scorporabili

Strutture, impianti ed opere speciali

Il decreto legge mutua dal Regolamento Generale ex art. 3 della legge quadro - non ancora in vigore - le regole sulla categoria prevalente richiedibili in sede di bando, intendendo per prevalente la categoria (generale o specializzata) che identifica i lavori da eseguire e che ha importo economicamente più elevato.

Nel bando sono altresì indicate tutte le altre lavorazioni di cui si compone l'intervento, con i relativi importi e categorie, sempreché superino singolarmente il 10% del totale dell'intervento, ovvero i 150.000 Euro (pari a L. 290.440.500). Dette lavorazioni sono subappaltabili o affidabili a cottimo a scelta del concorrente, ovvero scorporabili, qualora siano state indicate come tali nel bando.

L'impresa aggiudicataria qualificata nella categoria prevalente, può eseguire direttamente tutte le lavorazioni che compongono l'opera in forza di detta sola qualificazione, ovvero può subappaltarle a imprese qualificate per eseguire specificatamente le lavorazioni medesime.

L'eccezione alla regola appena ricordata si verifica allorquando vi siano ulteriori lavorazioni rispetto alla categoria prevalente che appartengono a loro volta:

1. ad una categoria generale (es. OG 11)

2. all'elenco di cui all'art. 2 del decreto-legge, che identifica espressamente le strutture, gli impianti e le opere speciali.

 

Articolo 2 - D.L. 502 del 30/12/1999

(Categorie di opere generali e specializzate e strutture, impianti e opere speciali).

1. Omissis …

2. Omissis … si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere specializzate…:

a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;

b) l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;

c) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;

d) l'installazione, gestione e manutenzione di impianti peneumatici, di impianti antintrusione;

e) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;

f) i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;

g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;

h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;

i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;

l)              la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;

m) l'armamento ferroviario;

n) gli impianti per la trazione elettrica;

o) gli impianti di trattamento rifiuti;

p) gli impianti di potabilizzazione.

 

 

In tali casi l'impresa aggiudicataria iscritta all'ANC nella categoria prevalente, che non sia iscritta all'ANC specificatamente anche per dette ulteriori lavorazioni, non può eseguirle direttamente, ma deve obbligatoriamente subappaltarle a soggetti qualificati, ovvero dovrà partecipare alla gara in associazione c.d. verticale.

 

Detta associazione verticale sarà comunque obbligatoria qualora l'importo di ciascuna delle sopracitate lavorazioni "speciali" di cui all'art. 2 del Decreto Legge superi il 15% del totale dei lavori.

 

6. Associazioni temporanee

Per le ATI c.d. orizzontali, la capogruppo deve possedere almeno il 40% del totale di ciascun requisito e le mandanti almeno il 10% del totale. Tuttavia, una nuova previsione impone che la mandataria debba sempre possedere la maggioranza dei requisiti rispetto a ciascun'altra impresa raggruppata.

 

7. Contenuti e modalità di comprova dei requisiti speciali

Tutti i requisiti vanno calcolati con riferimento al quinquennio antecedente la pubblicazione del bando.

La cifra di affari in lavori, relativa all'attività diretta e indiretta, viene comprovata con:

· attività diretta, tramite:

dichiarazione IVA (per ditte individuali, società di persone, consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), bilanci riclassificati, con nota di deposito (per le società di capitali);

· attività indiretta, tramite:

bilanci riclassificati, con nota di deposito (per la quota di partecipazione dell'impresa ai consorzi ex art. 2602 c.c., ai GEIE e alle società operative, se detti soggetti hanno fatturato direttamente alla stazione appaltante, ma non hanno ricevuto fatture per lavori dai consorziati).

 

 

 

I lavori eseguiti vanno sempre comprovati con i certificati della stazione appaltante che specificano il buon esito e la regolarità dei lavori.

 

Il costo per il personale dipendente è composto, da retribuzioni, stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza.

Detto requisito va comprovato:

· con il bilancio riclassificato, con nota di deposito, per le società di capitali; con idonea documentazione negli altri casi  (modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa Edile);

· con una certificazione sostitutiva dell'impresa sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche (dirigenti, quadri, impiegati, operai).

 

La dotazione stabile di attrezzature riguarda le attrezzature, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico posseduto o detenuto dall'impresa, a titolo di proprietà, locazione finanziaria o noleggio.

In particolare rilevano a tali effetti tutti i beni strumentali (per natura o per destinazione) utilizzati per l'esercizio dell'attività (impianti, macchinari, mezzi d'opera, ecc.).

Nel computo rientrano per almeno la metà del requisito stesso gli ammortamenti e i canoni di leasing; la restante metà può essere costituita da canoni di noleggio.

Si rileva, infine, che con riferimento ai beni di proprietà già completamente ammortizzati e che continuano ad essere utilizzabili nell'attività produttiva è stabilito che si assuma convenzionalmente un ulteriore valore utile al fine del computo del requisito. Esso è dato dal medesimo valore dell'ammortamento già adottato, ma per un periodo pari solo alla metà dell'originaria durata del piano già concluso, computato a quote costanti (es.ammortamento concluso di 100 milioni in cinque anni, vale, per ulteriori due anni e mezzo, con quota annuale pari a 20 milioni).

Ai fini della comprova del requisito è previsto che gli ammortamenti debbano risultare dalle dichiarazioni dei redditi per le ditte individuali e per le società di persone, dai bilanci riclassificati, con nota di deposito, in tutti gli altri casi.

La dichiarazione dei redditi va corredata da autocertificazione, al fine di evidenziare espressamente la quota degli ammortamenti relativi alla sola attrezzatura tecnica.

Per la comprova dei beni in leasing e in noleggio la norma nulla prescrive.

 

8. Qualificazione e lavori subappaltati

Ai fini dell'attestazione dei lavori eseguiti e documentati con i certificati della stazione appaltante,  sono utilizzabili anche i lavori subappaltati.

I limiti quantitativi utili per l'appaltatore principale sono, l'importo complessivo dei lavori se il lavoro subappaltato non supera il 30% dell'importo dell'intero appalto.

L'unica novità è data dal fatto che il succitato 30% sale al 40% nel caso di lavorazioni appartenenti alle strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 2 del Decreto legge.

 

 

9. Certificazione di sistema di qualità - elementi di sistema di qualità

In vigenza del decreto legge non sono richiedibili da parte delle stazioni appaltanti ai concorrenti né il certificato di sistema di qualità di cui alle norme UNI EN ISO 9000, né la dichiarazione del possesso di elementi di sistema qualità.

I concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità usufruiscono, comunque, dei benefici previsti dall'art. 11, comma 4 della legge 109/94, di riduzione della cauzione provvisoria e di quella definitiva.

 

10. Disposizioni finali

E' previsto che  i certificati ANC, ancorché non revisionati, siano utilizzabili ai fini della partecipazione alle gare.

Il 31 dicembre 1999 rappresenta la data limite per l'effettiva iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori.

Per le richieste di modificazione del certificato ANC che non incidono sulla qualificazione (es.: variazione di ragione sociale, variazione di rappresentanza legale, trasformazione della forma giuridica dell'impresa) è possibile comprovare in gara l'intervenuta modificazione.

Nel periodo di vigenza del decreto e fino all'entrata in vigore del Regolamento di qualificazione, non possono partecipare alle gare le imprese che hanno fatto richiesta di recupero di iscrizione ma non hanno ottenuto il relativo certificato.