1) ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE ALL'IRPEF

2) MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE E DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE OPERATE DAI SOSTITUTI DI IMPOSTA A TITOLO DI ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

 

1) ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE ALL'IRPEF

L'articolo 1 del Decreto legislativo n°360/1998 come modificato dall'art. 12 della legge n°133/1999 ha istituito l'addizionale comunale e provinciale all'I.R.PE.F..

L'addizionale in parola è costituita da:

a) un aliquota base definita "di compartecipazione", uguale per tutto il      territorio nazionale e la cui percentuale è da stabilirsi con uno o più decreti interministeriali. Tale aliquota, che comprende sia la parte destinata ai Comuni che quella destinata alle Province, non comporta un aumento del prelievo  in quanto è prevista una contestuale pari riduzione delle aliquote I.R.PE.F.. Per l'anno 1999 il Ministero delle Finanze non ha emanato il decreto con il quale viene fissata l'aliquota base in parola e pertanto la stessa non verrà applicata.

b) un aliquota, facoltativa e aggiuntiva, il cui ammontare viene deliberato dai singoli Comuni e che comporta , diversamente da quanto previsto per quella di base, un aumento della tassazione. La possibilità di "maggiorare" la suddetta aliquota di compartecipazione è attribuita ai soli Comuni non anche alle Province.  I Comuni peraltro possono assumere le apposite deliberazioni anche nel caso in cui non sia stato adottato il decreto ministeriale che fissa la predetta aliquota base. 

Sui supplementi ordinari n° 184 alla Gazzetta Ufficiale n° 246 del 19 ottobre 1999 e n° 224 alla Gazzetta Ufficiale n° 298 del 21 dicembre 1999 sono stati pubblicati gli elenchi dei Comuni che, al momento in cui si forma la presente nota,  si sono avvalsi della facoltà di deliberare l'aliquota aggiuntiva di cui al precedente punto b). Pertanto i contribuenti aventi domicilio fiscale in uno dei Comuni ricompresi nell'elenco dovranno versare, per il 1999, l'addizionale comunale secondo le aliquote stabilite dai singoli Comuni. I Comuni della provincia di Brescia  che hanno deliberato l'addizionale, sono elencati qui di seguito.

Comuni che hanno deliberato la misura dello 0,2%

ACQUAFREDDA, BARBARIGA, BORNO, CEVO, DARFO BOARIO TERME, GIANICO, ISORELLA, MALONNO, PIAN CAMUNO, PROVAGLIO D'ISEO, SABBIO CHIESE, VALVESTINO, e VIONE.

Comuni che hanno deliberato la misura dello 0,15%

CARPENEDOLO e SALE MARASINO

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e assimilati l'addizionale è determinata dal sostituto di imposta (Impresa),  all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto se antecedente. Si ritiene di sottolineare che le imprese devono tenere in considerazione il Comune dove ha domicilio fiscale il dipendente.

L'articolo 6, comma 12, della legge finanziaria per il 2000 dispone che ai fini della determinazione e dell'effettuazione delle ritenute a titolo di addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati valgono le regole stabilite per l'addizionale regionale. Pertanto la stessa deve essere calcolata sul reddito complessivo determinato ai fini del conguaglio per l'Irpef, al netto,  quindi, degli oneri deducibili e non è dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata.

Al momento non risultano pubblicati altri Comuni che abbiano deliberato l'addizionale. Sarà cura dello Scrivente fornire l'elenco dei Comuni che vi provvederanno in date successive non appena detto elenco sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Si consigliano peraltro le aziende di assumere direttamente notizie contattando le Amministrazioni Comunali dove i dipendenti hanno domicilio fiscale.

2) MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE E DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE OPERATE DAI SOSTITUTI DI IMPOSTA A TITOLO DI ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Il Ministero delle Finanze con circolare n° 247/E del 29 dicembre 1999 ha fornito chiarimenti operativi  cui i sostituti di imposta si dovranno attenere al fine di effettuare  e versare le ritenute in oggetto dovute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati. In particolare il Ministero precisa che, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 1 comma 4 lettera r) del decreto legislativo correttivo dell'Irap, l'addizionale regionale all'Irpef deve essere calcolata dal sostituto di imposta in occasione delle operazioni di conguaglio ed il relativo importo va trattenuto e versato ratealmente. La prima rata deve essere trattenuta nel mese successivo a quello nel quale vengono eseguite le predette operazioni. Il numero delle rate è variabile in relazione al mese nel quale il conguaglio è stato operato e precisamente:

11 rate se il conguaglio è effettuato nel mese di dicembre

10 rate se il conguaglio è effettuato nel mese di gennaio

  9 rate se il conguaglio è effettuato nel mese di febbraio

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d'anno deve essere invece operata la trattenuta in un'unica soluzione.

Per quanto attiene l'addizionale comunale e provinciale all'Irpef il Ministero conferma che per i redditi da lavoro dipendente i sostituti di imposta determineranno, tratterranno e verseranno l'addizionale in parola con le medesime modalità previste per l'addizionale regionale. Pertanto nel rinviare a quanto specificato nel punto 1) della presente nota circa i contribuenti tenuti al versamento della addizionale comunale all'Irpef si indicano qui di seguito i dati da riportare sul Mod.F24 ai fini del versamento del tributo.

Codice tributo: 3816 (addizionale all'I.R.PE.F. enti locali sostituto di imposta)  dovrà essere indicato nella sottosezione della sezione 4-Regioni ed enti locali senza compilare la casella codice posta a sinistra della predetta sezione 4.

Il periodo di riferimento è l'anno cui si riferisce l'imposta indicato nella forma AAAA

Il versamento è unico anche se l'imposta si riferisce a lavoratori domiciliati in comuni diversi      

Infine si sottolinea che la circolare dispone che le suindicate nuove modalità trovano applicazione sin dalle operazioni di conguaglio afferenti l'anno 1999.