1)
ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE ALL'IRPEF
2)
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE E DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE OPERATE DAI SOSTITUTI
DI IMPOSTA A TITOLO DI ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF
1)
ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE ALL'IRPEF
L'articolo
1 del Decreto legislativo n°360/1998 come modificato dall'art. 12 della legge
n°133/1999 ha istituito l'addizionale comunale e provinciale all'I.R.PE.F..
L'addizionale
in parola è costituita da:
a)
un aliquota base definita "di compartecipazione", uguale per tutto
il territorio nazionale e la cui
percentuale è da stabilirsi con uno o più decreti interministeriali. Tale
aliquota, che comprende sia la parte destinata ai Comuni che quella destinata
alle Province, non comporta un aumento del prelievo in quanto è prevista una contestuale pari riduzione delle
aliquote I.R.PE.F.. Per l'anno 1999 il Ministero delle Finanze non ha emanato
il decreto con il quale viene fissata l'aliquota base in parola e pertanto la
stessa non verrà applicata.
b)
un aliquota, facoltativa e aggiuntiva, il cui ammontare viene deliberato dai
singoli Comuni e che comporta , diversamente da quanto previsto per quella di
base, un aumento della tassazione. La possibilità di "maggiorare" la
suddetta aliquota di compartecipazione è attribuita ai soli Comuni non anche
alle Province. I Comuni peraltro
possono assumere le apposite deliberazioni anche nel caso in cui non sia stato
adottato il decreto ministeriale che fissa la predetta aliquota base.
Sui
supplementi ordinari n° 184 alla Gazzetta Ufficiale n° 246 del 19 ottobre 1999
e n° 224 alla Gazzetta Ufficiale n° 298 del 21 dicembre 1999 sono stati
pubblicati gli elenchi dei Comuni che, al momento in cui si forma la presente
nota, si sono avvalsi della facoltà di
deliberare l'aliquota aggiuntiva di cui al precedente punto b). Pertanto i
contribuenti aventi domicilio fiscale in uno dei Comuni ricompresi nell'elenco
dovranno versare, per il 1999, l'addizionale comunale secondo le aliquote
stabilite dai singoli Comuni. I Comuni della provincia di Brescia che hanno deliberato l'addizionale, sono
elencati qui di seguito.
Comuni
che hanno deliberato la misura dello 0,2%
ACQUAFREDDA,
BARBARIGA, BORNO, CEVO, DARFO BOARIO TERME, GIANICO, ISORELLA, MALONNO, PIAN
CAMUNO, PROVAGLIO D'ISEO, SABBIO CHIESE, VALVESTINO, e VIONE.
Comuni
che hanno deliberato la misura dello 0,15%
CARPENEDOLO
e SALE MARASINO
Relativamente
ai redditi di lavoro dipendente e assimilati l'addizionale è determinata dal
sostituto di imposta (Impresa),
all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno
o di fine rapporto se antecedente. Si ritiene di sottolineare che le imprese
devono tenere in considerazione il Comune dove ha domicilio fiscale il
dipendente.
L'articolo
6, comma 12, della legge finanziaria per il 2000 dispone che ai fini della
determinazione e dell'effettuazione delle ritenute a titolo di addizionale
comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati valgono le regole
stabilite per l'addizionale regionale. Pertanto la stessa deve essere calcolata
sul reddito complessivo determinato ai fini del conguaglio per l'Irpef, al
netto, quindi, degli oneri deducibili e
non è dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata.
Al
momento non risultano pubblicati altri Comuni che abbiano deliberato
l'addizionale. Sarà cura dello Scrivente fornire l'elenco dei Comuni che vi
provvederanno in date successive non appena detto elenco sia pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale.
Si
consigliano peraltro le aziende di assumere direttamente notizie contattando le
Amministrazioni Comunali dove i dipendenti hanno domicilio fiscale.
2)
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE E DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE OPERATE DAI SOSTITUTI
DI IMPOSTA A TITOLO DI ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF
Il
Ministero delle Finanze con circolare n° 247/E del 29 dicembre 1999 ha fornito
chiarimenti operativi cui i sostituti
di imposta si dovranno attenere al fine di effettuare e versare le ritenute in oggetto dovute sui redditi da lavoro
dipendente e assimilati. In particolare il Ministero precisa che, in base alle
disposizioni contenute nell'articolo 1 comma 4 lettera r) del decreto
legislativo correttivo dell'Irap, l'addizionale regionale all'Irpef deve essere
calcolata dal sostituto di imposta in occasione delle operazioni di conguaglio
ed il relativo importo va trattenuto e versato ratealmente. La prima rata deve
essere trattenuta nel mese successivo a quello nel quale vengono eseguite le
predette operazioni. Il numero delle rate è variabile in relazione al mese nel
quale il conguaglio è stato operato e precisamente:
11
rate se il conguaglio è effettuato nel mese di dicembre
10
rate se il conguaglio è effettuato nel mese di gennaio
9 rate se il conguaglio è effettuato nel
mese di febbraio
In
caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d'anno deve essere invece
operata la trattenuta in un'unica soluzione.
Per
quanto attiene l'addizionale comunale e provinciale all'Irpef il Ministero
conferma che per i redditi da lavoro dipendente i sostituti di imposta
determineranno, tratterranno e verseranno l'addizionale in parola con le
medesime modalità previste per l'addizionale regionale. Pertanto nel rinviare a
quanto specificato nel punto 1) della presente nota circa i contribuenti tenuti
al versamento della addizionale comunale all'Irpef si indicano qui di seguito i
dati da riportare sul Mod.F24 ai fini del versamento del tributo.
Codice
tributo: 3816 (addizionale all'I.R.PE.F. enti locali sostituto di imposta) dovrà essere indicato nella sottosezione
della sezione 4-Regioni ed enti locali senza compilare la casella codice posta
a sinistra della predetta sezione 4.
Il
periodo di riferimento è l'anno cui si riferisce l'imposta indicato nella forma
AAAA
Il
versamento è unico anche se l'imposta si riferisce a lavoratori domiciliati in
comuni diversi
Infine
si sottolinea che la circolare dispone che le suindicate nuove modalità trovano
applicazione sin dalle operazioni di conguaglio afferenti l'anno 1999.