COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - LEGGE 12/3/99 N. 68 - PRIME INDICAZIONI MINISTERO DEL LAVORO -

 

Il Ministero del Lavoro con le circolari  76/99 e 77/99, ha fornito le prime indicazioni interpretative di alcune disposizioni contenute nella legge n. 68/99 concernente la riforma del collocamento obbligatorio, legge che come è noto entra in vigore il 18 gennaio 2000 (cfr. Notiziario n. 5/99 e n. 6/99). Nel far riserva di pubblicare sul prossimo Notiziario mensile il testo delle circolari in parola si sottolineano, qui di seguito gli aspetti di più diretto interesse per le imprese.

Base di computo

Ai fini della determinazione del numero dei disabili da assumere, si devono escludere dalla base di computo dei dipendenti in forza i seguenti soggetti:

· gli avviati ai sensi della legge sul collocamento obbligatorio (disabili ed altri riservatari)

· lavoratori assunti a tempo determinato con contratto non superiore a 9 mesi

· i soci di cooperative di produzione e lavoro

· i dirigenti

· i contrattisti di formazione e lavoro

· gli apprendisti

· i contrattisti di reinserimento

I lavoratori assunti a tempo indeterminato part-time si computano per la quota di orario effettivamente svolto. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

Le predette esclusioni operano anche agli effetti della determinazione della base di computo per la riserva a favore di orfani e coniugi superstiti, prevista, in attesa di una disciplina "ad hoc", dall'art. 18, comma 2 della legge n.68.

Riservatari già assunti

Altra importante conferma concerne il computo, agli effetti della copertura delle quote d'obbligo introdotte dalla legge di riforma n. 68, dei soggetti che alla data di entrata in vigore della nuova legge (18 gennaio 2000) saranno alle dipendenze dell'impresa in quanto assunti in base alla "vecchia" disciplina del collocamento obbligatorio.

Al riguardo l'art.18, comma 1 della legge n. 68 stabilisce che "i soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote della presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa".

Il Ministero precisa che l'operazione di computo deve effettuarsi prescindendo dalle vecchie categorie di appartenenza dei soggetti già assunti.

Sul punto peraltro sono in corso approfondimenti a livello Ministeriale e si fa riserva di ulteriori comunicazioni e chiarimenti.

Aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti

Come noto, con effetto dal 18 gennaio 2000, la disciplina del collocamento obbligatorio è estesa ai datori di lavoro pubblici e privati che occupano da 15 a 35 dipendenti.

Queste aziende di minori dimensioni sono tenute ad assumere un lavoratore disabile.

L'art. 3, comma 2, stabilisce che per le aziende private delle dimensioni in parola l'obbligo si applica "solo in caso di nuove assunzioni".

Al riguardo il Ministero precisa che l'obbligo insorge in caso di nuova assunzione aggiuntiva rispetto all'organico dell'impresa.

Non si ha pertanto nuova assunzione nel caso di tourn-over, cioè nel caso di sostituzione di personale che cessa dalla sua attività, e neppure nel caso di trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. Deve trattarsi di una assunzione che comporti un effettivo incremento dell'organico dell'Impresa. E' quindi da ritenere che non si abbia nuova assunzione - in quanto non è aggiuntiva rispetto all'organico aziendale - neppure nel caso di assunzione a termine in sostituzione di lavoratore avente diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Familiari e vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

E' consentita l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio anche dei familiari e delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge n. 407/98.

Sul punto, l'abrogazione, ad opera dell'art. 22, legge n. 68/1999, dell'art. 14 della legge n. 302/1990, aveva creato una situazione di incertezza circa la computabilità di tali soggetti già in forza a copertura della aliquota d'obbligo di cui alla nuova legge.

Aggiornamento degli elenchi

I compiti di tenuta ed aggiornamento degli elenchi degli aventi diritto al collocamento obbligatorio sono trasferiti alle Province e con essi è trasferita la gestione delle procedure di iscrizione e di avviamento al lavoro.

Richieste autorizzazione all'esonero parziale e di sospensione degli obblighi

Anche per i procedimenti relativi alle richieste di autorizzazione di sospensione degli obblighi occupazionali e di esonero parziale la competenza è passata, con effetto dalla data di trasferimento di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, alle Province territorialmente competenti rispetto all'unità produttiva interessata. Le relative domande devono, pertanto, essere presentate ai servizi della Provincia. Il ricorso amministrativo avverso le decisioni della Provincia può essere inoltrato all'organo gerarchicamente sovraordinato, cioè alla Regione. Le Direzioni Provinciali del Lavoro continueranno ad istruire le domande presentate fino a tale data.

Si evidenzia che dal 18 gennaio 2000 sia gli esoneri parziali che le sospensioni degli obblighi occupazionali riceveranno una nuova disciplina contenuta rispettivamente negli artt. 5 e 3, comma 5 della legge n. 68/1999. In particolare: per gli esoneri parziali è atteso il decreto che disciplinerà il relativo procedimento di autorizzazione (l'esonero, nella misura in cui sarà concesso, comporterà l'obbligo dell'impresa di versare un contributo esonerativo pari a Lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato); per la sospensione degli obblighi la nuova legge prevede i casi tassativi (C.I.G.S., Mobilità e contratti di solidarietà) in presenza dei quali gli obblighi di riserva restano sospesi e la relativa durata della sospensione. Con effetto dal 18 gennaio 2000 cesserà quindi di trovare applicazione la circolare n. 64/1996, che ha consentito alle Direzioni Provinciali del Lavoro margini di apprezzamento discrezionale nella concessione della sospensione a fronte di situazioni di crisi dell'impresa non sfociata in provvedimenti ufficiali.

Per quanto concerne le compensazioni territoriali, fino all'entrata in vigore della nuova legge, restano nella competenza statale. La circolare prevede, tuttavia, la possibilità di riconsiderare questa soluzione all'entrata in vigore della legge di riforma.

Si fa peraltro riserva di ulteriori informazioni circa gli altri aspetti della legge in parola nonché dei relativi adempimenti in esito anche ai necessari chiarimenti che verranno diramati dai competenti Organi.