COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO - LEGGE 12/3/99 N. 68 - PRIME INDICAZIONI MINISTERO DEL LAVORO -
Il
Ministero del Lavoro con le circolari
76/99 e 77/99, ha fornito le prime indicazioni interpretative di alcune
disposizioni contenute nella legge n. 68/99 concernente la riforma del
collocamento obbligatorio, legge che come è noto entra in vigore il 18 gennaio
2000 (cfr. Notiziario n. 5/99 e n. 6/99). Nel far riserva di pubblicare sul
prossimo Notiziario mensile il testo delle circolari in parola si sottolineano,
qui di seguito gli aspetti di più diretto interesse per le imprese.
Base
di computo
Ai
fini della determinazione del numero dei disabili da assumere, si devono
escludere dalla base di computo dei dipendenti in forza i seguenti soggetti:
·
gli avviati ai sensi della legge sul collocamento obbligatorio (disabili ed
altri riservatari)
·
lavoratori assunti a tempo determinato con contratto non superiore a 9 mesi
·
i soci di cooperative di produzione e lavoro
·
i dirigenti
·
i contrattisti di formazione e lavoro
·
gli apprendisti
·
i contrattisti di reinserimento
I
lavoratori assunti a tempo indeterminato part-time si computano per la quota di
orario effettivamente svolto. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono
considerate unità.
Le
predette esclusioni operano anche agli effetti della determinazione della base
di computo per la riserva a favore di orfani e coniugi superstiti, prevista, in
attesa di una disciplina "ad hoc", dall'art. 18, comma 2 della legge
n.68.
Riservatari
già assunti
Altra
importante conferma concerne il computo, agli effetti della copertura delle
quote d'obbligo introdotte dalla legge di riforma n. 68, dei soggetti che alla
data di entrata in vigore della nuova legge (18 gennaio 2000) saranno alle
dipendenze dell'impresa in quanto assunti in base alla "vecchia"
disciplina del collocamento obbligatorio.
Al
riguardo l'art.18, comma 1 della legge n. 68 stabilisce che "i soggetti
già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti
in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle
aliquote della presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento
dell'obbligo stabilito dalla stessa".
Il
Ministero precisa che l'operazione di computo deve effettuarsi prescindendo
dalle vecchie categorie di appartenenza dei soggetti già assunti.
Sul
punto peraltro sono in corso approfondimenti a livello Ministeriale e si fa
riserva di ulteriori comunicazioni e chiarimenti.
Aziende
che occupano da 15 a 35 dipendenti
Come
noto, con effetto dal 18 gennaio 2000, la disciplina del collocamento
obbligatorio è estesa ai datori di lavoro pubblici e privati che occupano da 15
a 35 dipendenti.
Queste
aziende di minori dimensioni sono tenute ad assumere un lavoratore disabile.
L'art.
3, comma 2, stabilisce che per le aziende private delle dimensioni in parola
l'obbligo si applica "solo in caso di nuove assunzioni".
Al
riguardo il Ministero precisa che l'obbligo insorge in caso di nuova assunzione
aggiuntiva rispetto all'organico dell'impresa.
Non
si ha pertanto nuova assunzione nel caso di tourn-over, cioè nel caso di
sostituzione di personale che cessa dalla sua attività, e neppure nel caso di
trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
Deve trattarsi di una assunzione che comporti un effettivo incremento
dell'organico dell'Impresa. E' quindi da ritenere che non si abbia nuova assunzione
- in quanto non è aggiuntiva rispetto all'organico aziendale - neppure nel caso
di assunzione a termine in sostituzione di lavoratore avente diritto alla
conservazione del posto di lavoro.
Familiari
e vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
E'
consentita l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio anche dei
familiari e delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui
alla legge n. 407/98.
Sul
punto, l'abrogazione, ad opera dell'art. 22, legge n. 68/1999, dell'art. 14
della legge n. 302/1990, aveva creato una situazione di incertezza circa la
computabilità di tali soggetti già in forza a copertura della aliquota
d'obbligo di cui alla nuova legge.
Aggiornamento
degli elenchi
I
compiti di tenuta ed aggiornamento degli elenchi degli aventi diritto al
collocamento obbligatorio sono trasferiti alle Province e con essi è trasferita
la gestione delle procedure di iscrizione e di avviamento al lavoro.
Richieste
autorizzazione all'esonero parziale e di sospensione degli obblighi
Anche
per i procedimenti relativi alle richieste di autorizzazione di sospensione
degli obblighi occupazionali e di esonero parziale la competenza è passata, con
effetto dalla data di trasferimento di funzioni e compiti in materia di mercato
del lavoro, alle Province territorialmente competenti rispetto all'unità
produttiva interessata. Le relative domande devono, pertanto, essere presentate
ai servizi della Provincia. Il ricorso amministrativo avverso le decisioni
della Provincia può essere inoltrato all'organo gerarchicamente sovraordinato,
cioè alla Regione. Le Direzioni Provinciali del Lavoro continueranno ad
istruire le domande presentate fino a tale data.
Si
evidenzia che dal 18 gennaio 2000 sia gli esoneri parziali che le sospensioni
degli obblighi occupazionali riceveranno una nuova disciplina contenuta
rispettivamente negli artt. 5 e 3, comma 5 della legge n. 68/1999. In
particolare: per gli esoneri parziali è atteso il decreto che disciplinerà il
relativo procedimento di autorizzazione (l'esonero, nella misura in cui sarà
concesso, comporterà l'obbligo dell'impresa di versare un contributo
esonerativo pari a Lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun
lavoratore disabile non occupato); per la sospensione degli obblighi la nuova
legge prevede i casi tassativi (C.I.G.S., Mobilità e contratti di solidarietà)
in presenza dei quali gli obblighi di riserva restano sospesi e la relativa
durata della sospensione. Con effetto dal 18 gennaio 2000 cesserà quindi di
trovare applicazione la circolare n. 64/1996, che ha consentito alle Direzioni
Provinciali del Lavoro margini di apprezzamento discrezionale nella concessione
della sospensione a fronte di situazioni di crisi dell'impresa non sfociata in
provvedimenti ufficiali.
Per
quanto concerne le compensazioni territoriali, fino all'entrata in vigore della
nuova legge, restano nella competenza statale. La circolare prevede, tuttavia,
la possibilità di riconsiderare questa soluzione all'entrata in vigore della
legge di riforma.
Si
fa peraltro riserva di ulteriori informazioni circa gli altri aspetti della
legge in parola nonché dei relativi adempimenti in esito anche ai necessari
chiarimenti che verranno diramati dai competenti Organi.