A) I.N.P.S.:1) DATI STATISTICI DA RIPORTARE SUL MOD.DM 10/2 DAL   

                      MESE DI GENNAIO 2000

                  2) CONTRIBUZIONE CIG PER IMPIEGATI- DICHIARAZIONE

                      DELLE IMPRESE PER L'ANNO 2000

                  3) IMPRESE ARTIGIANE RIDUZIONE ONERI IMPROPRI DAL

                      1° GENNAIO 2000

 

B) I.R.PE.F. - DETRAZIONI D'IMPOSTA - SCAGLIONI E ALIQUOTE A DECORRERE         DAL 1° GENNAIO 2000

 

A) I.N.P.S.

1) Dati statistici da riportare sul mod. dm 10/2 dal mese di gennaio 2000

L'Inps ha istituito alcuni codici, aventi finalità statistiche, che dovranno essere riportati sul modello DM 10/2 con decorrenza relativa alle denuce afferenti il mese di gennaio 2000 e da presentare quindi entro il 16 febbraio 2000.In particolare l'Istituto, con la circolare n°220 del 20 dicembre 1999, comunica che mensilmente e dalla predetta decorrenza i datori di lavoro indicheranno in uno dei righi in bianco dei quadri " B-C" del mod. DM 10/2 le seguenti denominazioni e codici:

n.ro dipendenti di sesso maschile  codice MAOO

n.ro dipendenti di sesso femminile codice FEOO

n.ro dipendenti non retribuiti  codice NROO

Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle " giornate- retribuzioni e somme a debito"

L'Inps precisa che con riferimento ai nuovi codici " MAOO e FEOO " il campo da compilare è solo quello relativo al numero dei dipendenti distinti per sesso e dovrà comprendere tutti i lavoratori retribuiti e non retribuiti occupati in azienda. L'Istituto chiarisce inoltre che nel quadro A del mod. DM10/2 deve comunque essere esposto il totale dei dipendenti in forza all'impresa, anche se non retribuiti nel mese. Pertanto con il nuovo codice "NROO" si dovrà indicare il numero dei lavoratori , già compresi nel quadro "A", non retribuiti nel mese e per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi.

2) Contribuzione cig per impiegati dichiarazione delle imprese per l'anno 2000

L'INPS, al fine di consentire l'individuazione delle imprese che hanno diritto all'applicazione della aliquota contributiva C.I.G. nella misura ridotta dell'1,90% per i dipendenti impiegati, richiede una dichiarazione di responsabilità da presentarsi entro il mese di gennaio da parte delle aziende che hanno avuto in forza, nel corso dell'anno precedente, un numero medio di lavoratori inferiore o pari a 50.La dichiarazione in parola che dovrà quindi essere presentata dalle imprese interessate entro il corrente mese di gennaio  al fine della determinazione della contribuzione ridotta per l'anno 2000, potrà essere redatta secondo lo schema allegato alla presente.

3) Imprese artigiane riduzione oneri impropri dal 1 gennaio 2000

Come è noto (cfr. nota suppl.n. 2 al notiziario mensile n.2/99) con decorrenza 1° gennaio 2000 opera anche per le imprese artigiane la riduzione di alcuni oneri impropri stabilita dalla legge 448/98. Pertanto dalla precitata data del 1° gennaio 2000 anche per le imprese artigiane vengono soppressi i seguenti contributi:

0,10%  Asili nido

0,21%  T.B.C.

0,16%   Ex ENAOLI          

                

B)  I.R.PE.F. - DETRAZIONI D'IMPOSTA - SCAGLIONI E ALIQUOTE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2000

Sul supplemento Ordinario n. 227/L alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n.302 è stata pubblicata la legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)".

Di seguito sono illustrate le modifiche in tema di aliquote e detrazioni d'imposta introdotte dall'art.6 della citata legge con i primi chiarimenti applicativi diramati dal Ministero delle Finanze con circolare n. 247/E del 29 dicembre 1999.

1) Aliquote (art. 11 T.U.I.R.)

L'art. 6, comma 1 lettera b) della legge riduce di un punto percentuale, dal 26,5% al 25,5% la misura dell'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito. La riduzione opera a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Restano,  invece, invariate le misure dei rimanenti quattro scaglioni di reddito.

Per effetto dell'intervenuta modifica, dal 1° gennaio 2000 le aliquote d'imposta per scaglioni di reddito sono quelle indicate nella seguente Tabella

 

 

                                                                Reddito                                                                                    Aliquota

                                                (scaglioni in migliaia di lire)

Fino a                      15.000                                     18,5%

Oltre         15.000     fino a       30.000       25,5%

Oltre         30.000   fino a         60.000     33,5%

Oltre         60.000   fino a         135.000   39,5%

Oltre         135.000                                   45,5%

 

2) Detrazioni d'imposta per familiari a carico (art. 12, comma 1, lett. b) T.U.I.R.)

L'art. 6, comma 1, lett. c), della legge eleva, con effetto dal 1° gennaio 2000, l'importo annuo delle detrazioni per familiari a carico, previste dall'art. 12, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986.

In particolare la detrazione in parola è determinata nelle misure annue che seguono.

a) Per figli a carico e per le altre persone a carico di cui all'art. 433 c.c.:

L. 408.000= annue.

b) Per i figli a carico di età inferiore a tre anni:

gli importi annui delle detrazioni indicati al punto a) sono ulteriormente incrementati di Lire 240.000= annue.

Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2000, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni, compete, complessivamente, una detrazione annua pari a Lire 648.000=.

3) Detrazioni per redditi di lavoro dipendente (art. 13, comma 1, T.U.I.R.)

L'art. 6, comma 1, lett. d), della legge ha aumentato, con effetto dal 1° gennaio 2000, la misura delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente limitatamente alle prime sei fasce di reddito. Le misure in vigore dalla richiamata data del 1° gennaio 2000 sono le seguenti: