A)
I.N.P.S.:1) DATI STATISTICI DA RIPORTARE SUL MOD.DM 10/2 DAL
MESE DI GENNAIO 2000
2) CONTRIBUZIONE CIG PER
IMPIEGATI- DICHIARAZIONE
DELLE IMPRESE PER L'ANNO
2000
3) IMPRESE ARTIGIANE
RIDUZIONE ONERI IMPROPRI DAL
1° GENNAIO 2000
B)
I.R.PE.F. - DETRAZIONI D'IMPOSTA - SCAGLIONI E ALIQUOTE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2000
A)
I.N.P.S.
1)
Dati statistici da riportare sul mod. dm 10/2 dal mese di gennaio 2000
L'Inps
ha istituito alcuni codici, aventi finalità statistiche, che dovranno essere
riportati sul modello DM 10/2 con decorrenza relativa alle denuce afferenti il
mese di gennaio 2000 e da presentare quindi entro il 16 febbraio 2000.In
particolare l'Istituto, con la circolare n°220 del 20 dicembre 1999, comunica
che mensilmente e dalla predetta decorrenza i datori di lavoro indicheranno in
uno dei righi in bianco dei quadri " B-C" del mod. DM 10/2 le seguenti
denominazioni e codici:
n.ro
dipendenti di sesso maschile codice
MAOO
n.ro
dipendenti di sesso femminile codice FEOO
n.ro
dipendenti non retribuiti codice NROO
Nessun
dato dovrà essere riportato nelle caselle " giornate- retribuzioni e somme
a debito"
L'Inps
precisa che con riferimento ai nuovi codici " MAOO e FEOO " il campo
da compilare è solo quello relativo al numero dei dipendenti distinti per sesso
e dovrà comprendere tutti i lavoratori retribuiti e non retribuiti occupati in
azienda. L'Istituto chiarisce inoltre che nel quadro A del mod. DM10/2 deve
comunque essere esposto il totale dei dipendenti in forza all'impresa, anche se
non retribuiti nel mese. Pertanto con il nuovo codice "NROO" si dovrà
indicare il numero dei lavoratori , già compresi nel quadro "A", non
retribuiti nel mese e per i quali non sono stati effettuati versamenti
contributivi.
2)
Contribuzione cig per impiegati dichiarazione delle imprese per l'anno 2000
L'INPS,
al fine di consentire l'individuazione delle imprese che hanno diritto all'applicazione
della aliquota contributiva C.I.G. nella misura ridotta dell'1,90% per i
dipendenti impiegati, richiede una dichiarazione di responsabilità da
presentarsi entro il mese di gennaio da parte delle aziende che hanno avuto in
forza, nel corso dell'anno precedente, un numero medio di lavoratori inferiore
o pari a 50.La dichiarazione in parola che dovrà quindi essere presentata dalle
imprese interessate entro il corrente mese di gennaio al fine della determinazione della contribuzione ridotta per
l'anno 2000, potrà essere redatta secondo lo schema allegato alla presente.
3)
Imprese artigiane riduzione oneri impropri dal 1 gennaio 2000
Come
è noto (cfr. nota suppl.n. 2 al notiziario mensile n.2/99) con decorrenza 1°
gennaio 2000 opera anche per le imprese artigiane la riduzione di alcuni oneri
impropri stabilita dalla legge 448/98. Pertanto dalla precitata data del 1°
gennaio 2000 anche per le imprese artigiane vengono soppressi i seguenti
contributi:
0,10% Asili nido
0,21% T.B.C.
0,16% Ex ENAOLI
B) I.R.PE.F. - DETRAZIONI D'IMPOSTA - SCAGLIONI
E ALIQUOTE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2000
Sul
supplemento Ordinario n. 227/L alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n.302
è stata pubblicata la legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2000)".
Di
seguito sono illustrate le modifiche in tema di aliquote e detrazioni d'imposta
introdotte dall'art.6 della citata legge con i primi chiarimenti applicativi
diramati dal Ministero delle Finanze con circolare n. 247/E del 29 dicembre
1999.
1)
Aliquote (art. 11 T.U.I.R.)
L'art.
6, comma 1 lettera b) della legge riduce di un punto percentuale, dal 26,5% al
25,5% la misura dell'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito. La
riduzione opera a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Restano, invece, invariate le misure dei rimanenti
quattro scaglioni di reddito.
Per
effetto dell'intervenuta modifica, dal 1° gennaio 2000 le aliquote d'imposta
per scaglioni di reddito sono quelle indicate nella seguente Tabella
Reddito Aliquota
(scaglioni
in migliaia di lire)
Fino
a 15.000 18,5%
Oltre 15.000 fino a 30.000 25,5%
Oltre 30.000 fino a 60.000 33,5%
Oltre 60.000 fino a 135.000 39,5%
Oltre 135.000 45,5%
2)
Detrazioni d'imposta per familiari a carico (art. 12, comma 1, lett. b)
T.U.I.R.)
L'art.
6, comma 1, lett. c), della legge eleva, con effetto dal 1° gennaio 2000,
l'importo annuo delle detrazioni per familiari a carico, previste dall'art. 12,
comma 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986.
In
particolare la detrazione in parola è determinata nelle misure annue che
seguono.
a)
Per figli a carico e per le altre persone a carico di cui all'art. 433 c.c.:
L.
408.000= annue.
b)
Per i figli a carico di età inferiore a tre anni:
gli
importi annui delle detrazioni indicati al punto a) sono ulteriormente
incrementati di Lire 240.000= annue.
Pertanto,
con effetto dal 1° gennaio 2000, per ciascun figlio di età inferiore a tre
anni, compete, complessivamente, una detrazione annua pari a Lire 648.000=.
3)
Detrazioni per redditi di lavoro dipendente (art. 13, comma 1, T.U.I.R.)
L'art.
6, comma 1, lett. d), della legge ha aumentato, con effetto dal 1° gennaio
2000, la misura delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente limitatamente
alle prime sei fasce di reddito. Le misure in vigore dalla richiamata data del
1° gennaio 2000 sono le seguenti: