INAIL:
AUTOLIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2000-ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE
SI
riepilogano qui di seguito gli adempimenti che dovranno essere posti in essere
entro il termine del 16 febbraio 2000
in ordine alle operazioni connesse alla autoliquidazione dei premi assicurativi
INAIL relativi all'anno 1999 (regolazione del premio) ed all'anno 2000
(anticipo rata premio).
DICHIARAZIONE
RETRIBUZIONI ANNO 1999
1)
Presentazione della dichiarazione anno 1999
La
dichiarazione in parola deve essere presentata all'INAIL entro il 16 febbraio
2000. L'assolvimento dell'obbligo, oltre che mediante la presentazione della
stessa presso la competente sede INAIL oppure a mezzo invio raccomandata A.R.,
potrà essere eseguito presso la sede del Collegio. Infatti nel giorno
sottoindicato e nelle fasce orarie precisate sarà possibile consegnare la predetta
dichiarazione ad un funzionario dell'INAIL presente presso la Sede del Collegio
e che rilascerà debita ricevuta per tale adempimento.
IL
servizio in parola sarà svolto nella giornata di mercoledì 16 febbraio 2000
dalle ore 9 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00
Per
le imprese che presentano la dichiarazione in parola mediante supporto
informatico la consegna deve essere invece effettuata presso la sede INAIL.
2)
Modalità di redazione della dichiarazione
La
dichiarazione delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell'anno
1999 dovrà essere effettuata utilizzando l'apposito modello di denuncia (10 SM)
inviato alle imprese dall'INAIL. Per quanto attiene alle modalità di redazione
della dichiarazione in parola, salvo quanto più sotto precisato, in merito alle
retribuzioni da denunciare per i dipendenti con qualifica di
"dirigente" si rinvia alle precedenti note informative. Si ricorda
peraltro che i campi relativi ai dati statistici devono essere
obbligatoriamente compilati e che in assenza di dati va indicata la cifra O, in
quanto la mancata compilazione dei citati campi comporta l'applicazione della
nota sanzione amministrativa.
Retribuzione
per i dipendenti con qualifica di dirigente
Il
Consiglio di Amministrazione dell'INAIL con delibera n. 7 del 13 gennaio 2000,
in attesa della approvazione del decreto legislativo di attuazione della legge delega n.144/99, ha disposto che ai
fini dalla autoliquidazione 1999/2000 per i lavoratori con qualifica
dirigenziale e assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali la retribuzione da assumere per il calcolo del premio sia
stabilita nell'importo pari al massimale in vigore per la liquidazione delle
rendite di cui all'art.116 del T.U. 1124/65. Pertanto, secondo le indicazioni
operative fornite dalla Direzione Centrale Rischi dell'Istituto con nota del 19
gennaio u.s., l'imponibile da denunciare per i lavoratori in parola e su cui
calcolare il premio per il 1999 (regolazione) e per il 2000 (anticipo) risulta
pari a £ 39.709.000=
Retribuzione
convenzionale per i soci di imprese industriali che prestano attività manuale o
di sovraintendenza
La
retribuzione convenzionale giornaliera da inserire nelle retribuzioni dell'anno
1999 per i soci di ogni tipo di società che prestino opera manuale o di
sovraintendenza, per gli associati in partecipazione di cui all'art.2549 e
segg. del codice civile che prestino opera manuale o di sovraintendenza e per
il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini,
gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza
retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di sovraintendenza al
lavoro manuale dei dipendenti è fissata
per l'anno 1999 nell'importo di £ 73.000= (cfr. Notiziario mensile n° 3/99
)
Retribuzione
per i dipendenti occupati a tempo parziale.
La
determinazione dell'imponibile contributivo cui fare riferimento ai fini del
calcolo del premio dovuto in caso di rapporto a tempo parziale, comporta, come
è noto, il ragguaglio della retribuzione imponibile alle ore di lavoro
effettivamente prestate. Pertanto l'applicazione della norma in parola dovrà
essere eseguita come segue:
1)
Calcolo della retribuzione tabellare
Tale
importo si ottiene dividendo la retribuzione minima annua (con esclusione
quindi di altri istituti contrattuali quali ad esempio contingenza, scatti di
anzianità, indennità territoriale ecc.), prevista dal vigente c.c.n.l. per i
lavoratori della stessa categoria lavoranti a orario pieno, per la durata annua
espressa in ore della stessa prestazione. Si precisa che la retribuzione annua
deve essere calcolata con riferimento anche alla 13° e 14° ed eventuale 15°
mensilità per gli impiegati ed alla maggiorazione del 23,45% per gli operai.
2)
Raffronto tra la retribuzione tabellare oraria ed il minimale orario
Calcolata
la retribuzione tabellare oraria come più sopra specificato bisogna procedere
al raffronto fra tale retribuzione ed il minimale orario fissato per i rapporti
par-time per l'anno 1999 in £ 10.121,10, al fine di individuare quello di
maggior importo.
3)
Retribuzione da denunciare
Determinato
l'importo orario cui si dovrà fare riferimento lo stesso dovrà essere
moltiplicato per le ore comunque retribuite al dipendente con contratto
par-time ottenendo in tale modo la retribuzione da denunciare.
Riduzione
contributiva art. 29 legge 341/95
Come
è noto il beneficio contributivo in parola, spiega i propri effetti sino al 31
dicembre 1999 (cfr. nota suppl. n.
3 al Notiziario 10/99).
Alla
data odierna non risulta ancora varato il provvedimento legislativo di proroga.
Pertanto ai fini delle operazioni di autoliquidazione si dovrà tenere conto
della riduzione contributiva (11,50% del premio dovuto) solamente sulla
regolazione 1999.
L'importo
spettante a tale titolo andrà indicato nell'apposito campo sul modello 10 SM e
inoltre dovrà essere barrata la casella contrassegnata dalla lettera E.
Per
quanto attiene l'anno 2000, in assenza del provvedimento legislativo di
proroga, non si calcolerà la citata riduzione contributiva sulla rata anticipo
2000 rinviando pertanto la fruizione del beneficio alla prossima
autoliquidazione 2000/2001.
Premio
silicosi
Le
imprese tenute al versamento del premio supplementare per la silicosi
calcoleranno l'importo della riduzione contributiva anche su detto premio. Si
precisa che nell'apposito riquadro del mod. 10 SM dovrà essere indicato
l'importo della riduzione contributiva spettante sul premio per la silicosi
unitamente a quello spettante per l'assicurazione infortuni e relativo all'anno
1999.
Addizionale
1% art. 181
Si
sottolinea infine che l'addizionale 1% del premio di cui all'art. 181 T.U.
dovrà essere calcolata al netto della riduzione contributiva in parola.
Elemento
Economico Territoriale
Anche
ai fini INAIL opera il particolare regime della decontribuzione dell'importo
dell'Elemento Economico Territoriale stabilito con il contratto collettivo
provinciale 15 aprile 1998.
Si
sottolinea peraltro che all'INAIL non è dovuto alcun contributo di solidarietà.
Pertanto l'importo dell'Elemento economico territoriale erogato per il periodo
1° gennaio 1999 - 31 dicembre 1999 e assoggettato alla contribuzione INPS del
10% non deve essere sommato alle retribuzioni da denunciare ai fini del calcolo
del premio INAIL.
Si
precisa infine che detto importo non deve essere indicato in alcuna parte del
modello di denuncia 10 SM.
Autoliquidazione
premi 1999 - 2000
Entro
la surrichiamata data del 16 febbraio 2000 le imprese dovranno provvedere alla
operazione di autoconguaglio premi relativamente al saldo dovuto per l'anno
1999 ed all'anticipo per l'anno 2000. Le modalità della autoliquidazione sono
sostanzialmente identiche a quelle sino ad ora adottate. Si ricorda peraltro
che le retribuzioni presunte cui fare riferimento per la determinazione
dell'anticipo 2000 sono quelle effettivamente denunciate per l'anno 1999 salvo
importi inferiori che dovranno essere comunicati entro il termine del 16
febbraio 2000 alla competente sede INAIL.
Pagamento
rateale del premio sia di (saldo 1999 che di acconto 2000)
Come
è noto, secondo quanto previsto dalla legge 144/99, in occasione della
autoliquidazione 1999/2000 il datore di lavoro potrà fruire della rateazione in
quattro rate oltre che per il premio anticipato anche per quanto dovuto a
titolo di regolazione. Le rate di pari importo, dovranno essere versate alle
scadenze del 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre.
Le
somme relative alle scadenze successive alla prima rata dovranno essere
maggiorate di un tasso equivalente a quello medio dei titoli del debito
pubblico dell'anno precedente che dovrà essere indicato con uno specifico
decreto ministeriale. In attesa della determinazione di tale tasso, l'INAIL ha
stabilito, in via provvisoria, un tasso d'interesse del 2,50%.
Il
conguaglio, in base al saggio di interesse che sarà fissato, dovrà essere
effettuato secondo le istruzioni che l'Istituto diramerà e con il pagamento
della IV rata.
Al
fine di agevolare i datori di lavoro interessati a fruire della possibilità di
rateizzare il premio anticipato, l'Istituto in luogo della presentazione di
apposita istanza, ha introdotto due apposite caselle (SI) e (NO) nel modello 10
SM che verranno barrate in alternativa.
Nel
caso di rateazione per la compilazione del Mod. F24 si rinvia all'apposito
capitolo.
Norma
premiale per l'edilizia
Con
D.M. 21 gennaio 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1999 è
stato prorogato per l'anno 1999 il beneficio della riduzione del 10% del premio
dovuto.
Non
essendo stata prorogata tale agevolazione per l'anno 2000 ai fini delle
operazioni di autoliquidazione se ne dovrà tenere conto solo in sede di
regolazione premio per l'anno 1999.
Le
imprese che hanno richiesto tale agevolazione per l'anno 1999 presentando
quindi apposita istanza entro il 16 febbraio 1999, dovranno consegnare entro il
16 febbraio 2000 l'apposita dichiarazione rilasciata dal locale Comitato
Paritetico Territoriale per l'anno 1999.
Le
aziende che hanno richiesto tale beneficio per l'anno 1999 dovranno attenersi
per le operazioni di conguaglio alle seguenti istruzioni INAIL.
Conguaglio
1999
·
calcolare il premio comprensivo dell'eventuale supplemento per la
silicosi/asbestosi;
·
detrarre l'agevolazione dell'11,50% prevista dalla legge 8 agosto n. 341 e
successive modificazioni;
·
applicare sul premio così risultante, la ulteriore riduzione del 10% che andrà
a sommarsi, qualora spettante, alla riduzione del 5% prevista dalla norma
premiale ex D.M. 18 marzo 1996;
·
calcolare infine sul premio così depurato l'addizionale Anmil (1%);
·
detrarre dall'importo definito ai sensi dei punti precedenti quanto già versato
in fase di acconto 99.
Norma
premiale D.M. 1996
Si
ricorda che le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e titolari dal 1°
gennaio 1997 di posizione assicurativa INAIL da almeno un biennio possono fruire
di una riduzione del 5% del premio dovuto (Cfr. nota suppl. n.3 al Notiziario
n° 1/97).
Anche
tale norma scade con il 31 dicembre 1999 e pertanto l'agevolazione in parola
per i datori di lavoro che ne hanno richiesto l'applicazione per l'anno 1999
con l'apposita istanza presentata entro il 16 febbraio 1999, dovrà essere
applicata solo sulla regolazione 1999.
Il
beneficio è cumulabile con la riduzione del 10% di cui si è detto sopra e per
quanto attiene alle modalità operative che dovranno essere eseguite dal datore
di lavoro in sede di autoliquidazione si rinvia a quanto suesposto.
Modalità
di compilazione della sezione 5 mod. F24
Nella
sezione Inail del modello F24 sono previste 3 righe. I datori di lavoro che
hanno più di una posizione assicurativa, devono indicare gli importi relativi a
ciascuna posizione assicurativa nel rigo corrispondente.
Se
le righe della sezione INAIL di un modello F24 non sono sufficienti, gli utenti
devono utilizzare ulteriori modelli che sono da considerare a sé stanti in
termini di saldo e versamento e/o presentazione. Per versamenti destinati a
diverse sedi INAIL, può essere utilizzato un unico modello di pagamento.
I
dati da indicare nella sezione INAIL del mod. F24 sono stati riportati
dall'Istituto in calce al modello 10 SM inviato alle aziende.
Tali
dati dovranno essere quindi riportati nel surrichiamato modello nella sezione
riservata all'INAIL.
Nell'ipotesi
in cui l'autoliquidazione evidenzi un credito per l'anno 1999, il datore di
lavoro procederà preventivamente alla compensazione della "regolazione
passiva" con la rata anticipata 2000, indicando nello spazio previsto nel
modello F24 e denominato con la dicitura "importo a debito versati"
l'importo al netto della compensazione stessa.
In
presenza di crediti pregresssi, l'impresa potrà procedere, alla compensazione
con l'importo dovuto da autoliquidazione a condizione che, come per il passato,
trasmetta all'INAIL la relativa domanda. Anche in questo caso dovrà essere
indicato nel campo "importo a debito versati", l'importo al netto
della compensazione.
Si
consiglia vivamente, al fine di evitare l'insorgere di contenzioso, di
verificare preventivamente con la sede INAIL competente l'esattezza dei
conteggi che hanno determinato il credito da compensare.
Nell'ipotesi
in cui, effettuate le compensazioni sopradescritte, risulti comunque un credito
nei confronti dell'INAIL, detto importo, che dovrà essere indicato nella
colonna "importi a credito compensati", potrà essere utilizzato a
compensazione di partite debitorie esposte in altre sezioni del modello F24
entro il termine della autoliquidazione.
ooooo
Sempre
riguardo alla compilazione del mod. F24 l'INAIL precisa che:
a)
se l'azienda chiede la rateazione sia del premio INAIL anticipato sia di altri
tributi, deve utilizzare due diversi mod. F24 (uno per l'INAIL ed uno per gli
altri tributi).
b)
se l'azienda chiede la rateazione del solo premio anticipato INAIL utilizza un
unico mod. F24 senza naturalmente riempire il quadro 6 (perché la rateazione
INAIL è stata richiesta con il mod. 10 SM).
ooooo
Il
Consiglio di Amministrazione dell'INAIL ha stabilito, con delibera assunta il
26 gennaio 2000 che, in occasione della autoliquidiazione 1999/2000, i datori
di lavoro potranno procedere ad una riduzione del 5% da calcolarsi sull'importo
del premio netto dovuto quale rata anticipo 2000. La delibera in parola è stata
trasmessa al Ministero del Lavoro per la necessaria approvazione e pertanto si
fa riserva di fornire le necessarie indicazioni operative per fruire
dell'agevolazione non appena verranno diramate dagli organi competenti.