INAIL: AUTOLIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2000-ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE

 

 

SI riepilogano qui di seguito gli adempimenti che dovranno essere posti in essere entro il  termine del 16 febbraio 2000 in ordine alle operazioni connesse alla autoliquidazione dei premi assicurativi INAIL relativi all'anno 1999 (regolazione del premio) ed all'anno 2000 (anticipo rata premio).

DICHIARAZIONE RETRIBUZIONI ANNO 1999

1) Presentazione della dichiarazione anno 1999

La dichiarazione in parola deve essere presentata all'INAIL entro il 16 febbraio 2000. L'assolvimento dell'obbligo, oltre che mediante la presentazione della stessa presso la competente sede INAIL oppure a mezzo invio raccomandata A.R., potrà essere eseguito presso la sede del Collegio. Infatti nel giorno sottoindicato e nelle fasce orarie precisate sarà possibile consegnare la predetta dichiarazione ad un funzionario dell'INAIL presente presso la Sede del Collegio e che rilascerà debita ricevuta per tale adempimento.

IL servizio in parola sarà svolto nella giornata di mercoledì 16 febbraio 2000 dalle ore 9 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00

Per le imprese che presentano la dichiarazione in parola mediante supporto informatico la consegna deve essere invece effettuata presso la sede INAIL.

2) Modalità di redazione della dichiarazione

La dichiarazione delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell'anno 1999 dovrà essere effettuata utilizzando l'apposito modello di denuncia (10 SM) inviato alle imprese dall'INAIL. Per quanto attiene alle modalità di redazione della dichiarazione in parola, salvo quanto più sotto precisato, in merito alle retribuzioni da denunciare per i dipendenti con qualifica di "dirigente" si rinvia alle precedenti note informative. Si ricorda peraltro che i campi relativi ai dati statistici devono essere obbligatoriamente compilati e che in assenza di dati va indicata la cifra O, in quanto la mancata compilazione dei citati campi comporta l'applicazione della nota sanzione amministrativa.

Retribuzione per i dipendenti con qualifica di dirigente

Il Consiglio di Amministrazione dell'INAIL con delibera n. 7 del 13 gennaio 2000, in attesa della approvazione del decreto legislativo  di attuazione della legge delega n.144/99, ha disposto che ai fini dalla autoliquidazione 1999/2000 per i lavoratori con qualifica dirigenziale e assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali la retribuzione da assumere per il calcolo del premio sia stabilita nell'importo pari al massimale in vigore per la liquidazione delle rendite di cui all'art.116 del T.U. 1124/65. Pertanto, secondo le indicazioni operative fornite dalla Direzione Centrale Rischi dell'Istituto con nota del 19 gennaio u.s., l'imponibile da denunciare per i lavoratori in parola e su cui calcolare il premio per il 1999 (regolazione) e per il 2000 (anticipo) risulta pari a £ 39.709.000=

Retribuzione convenzionale per i soci di imprese industriali che prestano attività manuale o di sovraintendenza

La retribuzione convenzionale giornaliera da inserire nelle retribuzioni dell'anno 1999 per i soci di ogni tipo di società che prestino opera manuale o di sovraintendenza, per gli associati in partecipazione di cui all'art.2549 e segg. del codice civile che prestino opera manuale o di sovraintendenza e per il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di sovraintendenza al lavoro manuale dei dipendenti è fissata  per l'anno 1999 nell'importo di £ 73.000= (cfr. Notiziario mensile n° 3/99 )

Retribuzione per i dipendenti occupati a tempo parziale.

La determinazione dell'imponibile contributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto in caso di rapporto a tempo parziale, comporta, come è noto, il ragguaglio della retribuzione imponibile alle ore di lavoro effettivamente prestate. Pertanto l'applicazione della norma in parola dovrà essere eseguita come segue:

1) Calcolo della retribuzione tabellare

Tale importo si ottiene dividendo la retribuzione minima annua (con esclusione quindi di altri istituti contrattuali quali ad esempio contingenza, scatti di anzianità, indennità territoriale ecc.), prevista dal vigente c.c.n.l. per i lavoratori della stessa categoria lavoranti a orario pieno, per la durata annua espressa in ore della stessa prestazione. Si precisa che la retribuzione annua deve essere calcolata con riferimento anche alla 13° e 14° ed eventuale 15° mensilità per gli impiegati ed alla maggiorazione del 23,45% per gli operai.

2) Raffronto tra la retribuzione tabellare oraria ed il minimale orario

Calcolata la retribuzione tabellare oraria come più sopra specificato bisogna procedere al raffronto fra tale retribuzione ed il minimale orario fissato per i rapporti par-time per l'anno 1999 in £ 10.121,10, al fine di individuare quello di maggior importo.

3) Retribuzione da denunciare

Determinato l'importo orario cui si dovrà fare riferimento lo stesso dovrà essere moltiplicato per le ore comunque retribuite al dipendente con contratto par-time ottenendo in tale modo la retribuzione da denunciare.

Riduzione contributiva art. 29 legge 341/95

Come è noto il beneficio contributivo in parola, spiega i propri effetti sino al 31 dicembre 1999 (cfr. nota suppl. n.  3  al Notiziario 10/99).

Alla data odierna non risulta ancora varato il provvedimento legislativo di proroga. Pertanto ai fini delle operazioni di autoliquidazione si dovrà tenere conto della riduzione contributiva (11,50% del premio dovuto) solamente sulla regolazione 1999.

L'importo spettante a tale titolo andrà indicato nell'apposito campo sul modello 10 SM e inoltre dovrà essere barrata la casella contrassegnata dalla lettera E.

Per quanto attiene l'anno 2000, in assenza del provvedimento legislativo di proroga, non si calcolerà la citata riduzione contributiva sulla rata anticipo 2000 rinviando pertanto la fruizione del beneficio alla prossima autoliquidazione 2000/2001.

Premio silicosi

Le imprese tenute al versamento del premio supplementare per la silicosi calcoleranno l'importo della riduzione contributiva anche su detto premio. Si precisa che nell'apposito riquadro del mod. 10 SM dovrà essere indicato l'importo della riduzione contributiva spettante sul premio per la silicosi unitamente a quello spettante per l'assicurazione infortuni e relativo all'anno 1999.

Addizionale 1% art. 181

Si sottolinea infine che l'addizionale 1% del premio di cui all'art. 181 T.U. dovrà essere calcolata al netto della riduzione contributiva in parola.

Elemento Economico Territoriale

Anche ai fini INAIL opera il particolare regime della decontribuzione dell'importo dell'Elemento Economico Territoriale stabilito con il contratto collettivo provinciale 15 aprile 1998.

Si sottolinea peraltro che all'INAIL non è dovuto alcun contributo di solidarietà. Pertanto l'importo dell'Elemento economico territoriale erogato per il periodo 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 1999 e assoggettato alla contribuzione INPS del 10% non deve essere sommato alle retribuzioni da denunciare ai fini del calcolo del premio INAIL.

Si precisa infine che detto importo non deve essere indicato in alcuna parte del modello di denuncia 10 SM.

Autoliquidazione premi 1999 - 2000

Entro la surrichiamata data del 16 febbraio 2000 le imprese dovranno provvedere alla operazione di autoconguaglio premi relativamente al saldo dovuto per l'anno 1999 ed all'anticipo per l'anno 2000. Le modalità della autoliquidazione sono sostanzialmente identiche a quelle sino ad ora adottate. Si ricorda peraltro che le retribuzioni presunte cui fare riferimento per la determinazione dell'anticipo 2000 sono quelle effettivamente denunciate per l'anno 1999 salvo importi inferiori che dovranno essere comunicati entro il termine del 16 febbraio 2000 alla competente sede INAIL.

Pagamento rateale del premio sia di (saldo 1999 che di acconto 2000)

Come è noto, secondo quanto previsto dalla legge 144/99, in occasione della autoliquidazione 1999/2000 il datore di lavoro potrà fruire della rateazione in quattro rate oltre che per il premio anticipato anche per quanto dovuto a titolo di regolazione. Le rate di pari importo, dovranno essere versate alle scadenze del 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre.

Le somme relative alle scadenze successive alla prima rata dovranno essere maggiorate di un tasso equivalente a quello medio dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente che dovrà essere indicato con uno specifico decreto ministeriale. In attesa della determinazione di tale tasso, l'INAIL ha stabilito, in via provvisoria, un tasso d'interesse del 2,50%.

Il conguaglio, in base al saggio di interesse che sarà fissato, dovrà essere effettuato secondo le istruzioni che l'Istituto diramerà e con il pagamento della IV rata.

Al fine di agevolare i datori di lavoro interessati a fruire della possibilità di rateizzare il premio anticipato, l'Istituto in luogo della presentazione di apposita istanza, ha introdotto due apposite caselle (SI) e (NO) nel modello 10 SM che verranno barrate in alternativa.

Nel caso di rateazione per la compilazione del Mod. F24 si rinvia all'apposito capitolo.

Norma premiale per l'edilizia

Con D.M. 21 gennaio 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1999 è stato prorogato per l'anno 1999 il beneficio della riduzione del 10% del premio dovuto.

Non essendo stata prorogata tale agevolazione per l'anno 2000 ai fini delle operazioni di autoliquidazione se ne dovrà tenere conto solo in sede di regolazione premio per l'anno 1999.

Le imprese che hanno richiesto tale agevolazione per l'anno 1999 presentando quindi apposita istanza entro il 16 febbraio 1999, dovranno consegnare entro il 16 febbraio 2000 l'apposita dichiarazione rilasciata dal locale Comitato Paritetico Territoriale per l'anno 1999.

Le aziende che hanno richiesto tale beneficio per l'anno 1999 dovranno attenersi per le operazioni di conguaglio alle seguenti istruzioni INAIL.

Conguaglio 1999

· calcolare il premio comprensivo dell'eventuale supplemento per la silicosi/asbestosi;

· detrarre l'agevolazione dell'11,50% prevista dalla legge 8 agosto n. 341 e successive modificazioni;

· applicare sul premio così risultante, la ulteriore riduzione del 10% che andrà a sommarsi, qualora spettante, alla riduzione del 5% prevista dalla norma premiale ex D.M. 18 marzo 1996;

· calcolare infine sul premio così depurato l'addizionale Anmil (1%);

· detrarre dall'importo definito ai sensi dei punti precedenti quanto già versato in fase di acconto 99.

Norma premiale D.M. 1996

Si ricorda che le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e titolari dal 1° gennaio 1997 di posizione assicurativa INAIL da almeno un biennio possono fruire di una riduzione del 5% del premio dovuto (Cfr. nota suppl. n.3 al Notiziario n° 1/97).

Anche tale norma scade con il 31 dicembre 1999 e pertanto l'agevolazione in parola per i datori di lavoro che ne hanno richiesto l'applicazione per l'anno 1999 con l'apposita istanza presentata entro il 16 febbraio 1999, dovrà essere applicata solo sulla regolazione 1999.

Il beneficio è cumulabile con la riduzione del 10% di cui si è detto sopra e per quanto attiene alle modalità operative che dovranno essere eseguite dal datore di lavoro in sede di autoliquidazione si rinvia a quanto suesposto.

 

Modalità di compilazione della sezione 5 mod. F24

Nella sezione Inail del modello F24 sono previste 3 righe. I datori di lavoro che hanno più di una posizione assicurativa, devono indicare gli importi relativi a ciascuna posizione assicurativa nel rigo corrispondente.

Se le righe della sezione INAIL di un modello F24 non sono sufficienti, gli utenti devono utilizzare ulteriori modelli che sono da considerare a sé stanti in termini di saldo e versamento e/o presentazione. Per versamenti destinati a diverse sedi INAIL, può essere utilizzato un unico modello di pagamento.

I dati da indicare nella sezione INAIL del mod. F24 sono stati riportati dall'Istituto in calce al modello 10 SM inviato alle aziende.

Tali dati dovranno essere quindi riportati nel surrichiamato modello nella sezione riservata all'INAIL.

Nell'ipotesi in cui l'autoliquidazione evidenzi un credito per l'anno 1999, il datore di lavoro procederà preventivamente alla compensazione della "regolazione passiva" con la rata anticipata 2000, indicando nello spazio previsto nel modello F24 e denominato con la dicitura "importo a debito versati" l'importo al netto della compensazione stessa.

In presenza di crediti pregresssi, l'impresa potrà procedere, alla compensazione con l'importo dovuto da autoliquidazione a condizione che, come per il passato, trasmetta all'INAIL la relativa domanda. Anche in questo caso dovrà essere indicato nel campo "importo a debito versati", l'importo al netto della compensazione.

Si consiglia vivamente, al fine di evitare l'insorgere di contenzioso, di verificare preventivamente con la sede INAIL competente l'esattezza dei conteggi che hanno determinato il credito da compensare.

Nell'ipotesi in cui, effettuate le compensazioni sopradescritte, risulti comunque un credito nei confronti dell'INAIL, detto importo, che dovrà essere indicato nella colonna "importi a credito compensati", potrà essere utilizzato a compensazione di partite debitorie esposte in altre sezioni del modello F24 entro il termine della autoliquidazione.

ooooo

Sempre riguardo alla compilazione del mod. F24 l'INAIL precisa che:

a) se l'azienda chiede la rateazione sia del premio INAIL anticipato sia di altri tributi, deve utilizzare due diversi mod. F24 (uno per l'INAIL ed uno per gli altri tributi).

b) se l'azienda chiede la rateazione del solo premio anticipato INAIL utilizza un unico mod. F24 senza naturalmente riempire il quadro 6 (perché la rateazione INAIL è stata richiesta con il mod. 10 SM).

ooooo

 

Il Consiglio di Amministrazione dell'INAIL ha stabilito, con delibera assunta il 26 gennaio 2000 che, in occasione della autoliquidiazione 1999/2000, i datori di lavoro potranno procedere ad una riduzione del 5% da calcolarsi sull'importo del premio netto dovuto quale rata anticipo 2000. La delibera in parola è stata trasmessa al Ministero del Lavoro per la necessaria approvazione e pertanto si fa riserva di fornire le necessarie indicazioni operative per fruire dell'agevolazione non appena verranno diramate dagli organi competenti.