ACCORDO 29 GENNAIO 2000 - RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

 

 

In data 29-1-2000 tra l'A.N.C.E. e le Organizzazioni Sindacali è stato siglato il verbale di accordo per il rinnovo del c.c.n.l. 5-7-1995.

L'accordo contiene numerose innovazioni particolarmente in materia di orario di lavoro, straordinari, riposi annui e conseguenti variazioni nella contribuzione alla Cassa Edile, flessibilità del rapporto di lavoro e apprendistato, oltre evidentemente la determinazione dei nuovi minimi di salario e stipendio.

Di tutti gli argomenti con questa nota informativa si intende dare le prime sintetiche indicazioni con la più ampia riserva di nuovi ed esaurienti chiarimenti. All'uopo è fissata una riunione informativa presso la Sede del Collegio per il giorno 24 febbraio 2000 alle ore 15,00.

Orario di lavoro

Non è più prevista la riduzione a 35 ore settimanali per il periodo invernale. Ciò comporta la fissazione dell'orario di lavoro a 40 ore settimanali per tutti i periodi dell'anno e l'aumento delle ore di permesso individuale.

Permessi individuali

In relazione a quanto sopra accennato i permessi individuali passano da 48 ad 88 ore annue (maturazione di 1 ora ogni 20 ore di lavoro prestato).

Lavoro straordinario

Per un necessario adeguamento alle norme legislative in materia, sono state abolite le 150 ore di lavoro supplementare così come regolate dall'art. 20 del c.c.n.l. 5-7-1995. Sono stabiliti i seguenti limiti per il lavoro straordinario: 250 ore annue con un massimo di 80 ore trimestrali.

Contribuzione alla Cassa Edile

Dal 1° ottobre 2000 è prevista l'erogazione diretta in busta paga della percentuale del 4,95% relativa ai riposi annui ed alla riduzione dell'orario di lavoro. Di conseguenza, sempre dal 1° ottobre 2000, la percentuale di maggiorazione per la Cassa Edile passa al 18,50% (Accantonamento al netto 14,20%).

Flessibilità

Sono state dettate norme per il ricorso ai contratti di lavoro temporaneo, ai contratti a tempo determinato ed al distacco della mano d'opera.

Il ricorso ai vari istituti di cui si parla è peraltro subordinato al verificarsi di precise condizioni in assenza delle quali detto ricorso è da considerarsi fuori dalle norme contrattuali ed, in alcuni casi, illegittimo.

La materia, ampiamente innovativa, avrà bisogno per alcuni aspetti dell'intervento di Ministro del lavoro che ANCE ed Organizzazioni Sindacali si sono impegnate a chiedere congiutamente.

Si consigliano le imprese ad astenersi per il momento dal ricorso agli istituti in parola in attesa dei chiarimenti esaustivi che verranno forniti nella programmata riunione del 24 febbraio 2000..

Apprendistato

Si è deciso l'allungamento del rapporto di apprendistato, per operai ed impiegati, fino al limite massimo stabilito dalla legge in 4 anni. Restano da chiarire e da stabilire norme di raccordo tra la nuova e la vecchia disciplina con riguardo specialmente agli apprendisti già in servizio alla data del 29 gennaio 2000.

Nuovi minimi

Sono previsti aumenti dei minimi di salario e stipendio. Gli aumenti verranno corrisposti in due tranches con decorrenza 1° gennaio 2000 e 1° gennaio 2001. In allegato si riportano le tabelle delle retribuzioni in vigore dal 1° gennaio 2000.

Con i nuovi minimi cessa l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale. Determinando gli arretrati per il mese di gennaio, devono quindi essere scontati gli importi che a detto titolo sono stati erogati per lo stesso mese.

L'elaborazione del costo della mano d'opera sarà effettuato nel corrente mese di febbraio.

 

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SI RICORDA LA RIUNIONE PRESSO GLI UFFICI DEL COLLEGIO DEL GIORNO 24 FEBBRAIO 2000 ALLE ORE 15.