ACCORDO
29 GENNAIO 2000 - RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
In
data 29-1-2000 tra l'A.N.C.E. e le Organizzazioni Sindacali è stato siglato il
verbale di accordo per il rinnovo del c.c.n.l. 5-7-1995.
L'accordo
contiene numerose innovazioni particolarmente in materia di orario di lavoro,
straordinari, riposi annui e conseguenti variazioni nella contribuzione alla
Cassa Edile, flessibilità del rapporto di lavoro e apprendistato, oltre
evidentemente la determinazione dei nuovi minimi di salario e stipendio.
Di
tutti gli argomenti con questa nota informativa si intende dare le prime
sintetiche indicazioni con la più ampia riserva di nuovi ed esaurienti
chiarimenti. All'uopo è fissata una riunione informativa presso la Sede del
Collegio per il giorno 24 febbraio 2000 alle ore 15,00.
Orario
di lavoro
Non
è più prevista la riduzione a 35 ore settimanali per il periodo invernale. Ciò
comporta la fissazione dell'orario di lavoro a 40 ore settimanali per tutti i periodi
dell'anno e l'aumento delle ore di permesso individuale.
Permessi
individuali
In
relazione a quanto sopra accennato i permessi individuali passano da 48 ad 88
ore annue (maturazione di 1 ora ogni 20 ore di lavoro prestato).
Lavoro
straordinario
Per
un necessario adeguamento alle norme legislative in materia, sono state abolite
le 150 ore di lavoro supplementare così come regolate dall'art. 20 del c.c.n.l.
5-7-1995. Sono stabiliti i seguenti limiti per il lavoro straordinario: 250 ore
annue con un massimo di 80 ore trimestrali.
Contribuzione
alla Cassa Edile
Dal
1° ottobre 2000 è prevista l'erogazione diretta in busta paga della percentuale
del 4,95% relativa ai riposi annui ed alla riduzione dell'orario di lavoro. Di
conseguenza, sempre dal 1° ottobre 2000, la percentuale di maggiorazione per la
Cassa Edile passa al 18,50% (Accantonamento al netto 14,20%).
Flessibilità
Sono
state dettate norme per il ricorso ai contratti di lavoro temporaneo, ai
contratti a tempo determinato ed al distacco della mano d'opera.
Il
ricorso ai vari istituti di cui si parla è peraltro subordinato al verificarsi
di precise condizioni in assenza delle quali detto ricorso è da considerarsi
fuori dalle norme contrattuali ed, in alcuni casi, illegittimo.
La
materia, ampiamente innovativa, avrà bisogno per alcuni aspetti dell'intervento
di Ministro del lavoro che ANCE ed Organizzazioni Sindacali si sono impegnate a
chiedere congiutamente.
Si
consigliano le imprese ad astenersi per il momento dal ricorso agli istituti in
parola in attesa dei chiarimenti esaustivi che verranno forniti nella
programmata riunione del 24 febbraio 2000..
Apprendistato
Si
è deciso l'allungamento del rapporto di apprendistato, per operai ed impiegati,
fino al limite massimo stabilito dalla legge in 4 anni. Restano da chiarire e
da stabilire norme di raccordo tra la nuova e la vecchia disciplina con
riguardo specialmente agli apprendisti già in servizio alla data del 29 gennaio
2000.
Nuovi
minimi
Sono
previsti aumenti dei minimi di salario e stipendio. Gli aumenti verranno
corrisposti in due tranches con decorrenza 1° gennaio 2000 e 1° gennaio 2001.
In allegato si riportano le tabelle delle retribuzioni in vigore dal 1° gennaio
2000.
Con
i nuovi minimi cessa l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale.
Determinando gli arretrati per il mese di gennaio, devono quindi essere
scontati gli importi che a detto titolo sono stati erogati per lo stesso mese.
L'elaborazione
del costo della mano d'opera sarà effettuato nel corrente mese di febbraio.
ooooo
SI
RICORDA LA RIUNIONE PRESSO GLI UFFICI DEL COLLEGIO DEL GIORNO 24 FEBBRAIO 2000
ALLE ORE 15.