RIFORMA COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - LEGGE 68/99

ISTRUZIONI OPERATIVE MINISTRO DEL TESORO

 

Si fa seguito a quanto comunicato in materia (cfr. nota supplemento n. 4 al Notiziario n. 12/99) per riepilogare le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la circolare n° 4/2000. Tali ulteriori istruzioni operative sono state emanate dal predetto Dicastero al fine di consentire l'applicazione della nuova legge secondo criteri omogenei nel periodo di transizione tra la vecchia e la nuova normativa.

Base di computo e quota di riserva

La circolare ministeriale precisa che ai fini del calcolo della quota d'obbligo, dal numero complessivo dei dipendenti in forza sono esclusi:

- le persone disabili e gli altri riservatari occupati ai sensi della legge n. 68;

- i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto non superiore a 9 mesi;

- i soci di cooperative di produzione e lavoro;

- i dirigenti;

- i contrattisti di formazione e lavoro;

- gli apprendisti,

- gli addetti con rapporto di lavoro temporaneo in corso presso l'impresa utilizzatrice;

- i lavoratori assunti per attività da svolgersi esclusivamente all'estero, per la durata di tale attività;

- i lavoratori divenuti inabili in costanza di servizio, con riduzione delle capacità lavorativa in misura pari o superiore al sessanta per cento, a condizione che l'inabilità non sia stata determinata dall'inadempimento del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale.

Momento dell'insorgenza dell'obbligo per i datori di lavoro da 15 a 35 dipendenti

Come noto, tra i soggetti obbligati ad assolvere gli obblighi in materia, la legge n. 68 ha incluso anche i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, l'obbligo si manifesta solo in caso di nuova assunzione.

Il Ministro, con circolare n. 77 aveva già avuto modo di precisare che l'obbligo insorge in caso di nuova assunzione aggiuntiva rispetto all'organico. Con la circolare da ultimo diramata, viene precisato che non si considerano nuove assunzioni - e pertanto non fanno insorgere l'obbligo - quelle effettuate:

a) per la sostituzione dei lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza del lavoratore sostituito;

b) per la sostituzione di lavoratori cessati dal servizio, purchè la sostituzione sia effettuata nel termine di sessanta giorni dalla cessazione. Conseguentemente è confermato che nel caso di turn-over non si ha una nuova assunzione, in quanto non si ha incremento dell'organico dell'impresa. E' posta, tuttavia, la condizione che la sostituzione venga operata entro i 60 giorni successivi alla cessazione;

c) ai sensi della legge n. 68, cioè le assunzioni di disabili e degli altri riservatari contemplati dalla legge stessa.

Inoltre il Ministero, ha precisato che, in presenza di una nuova assunzione (nell'accezione sopra precisata), l'inserimento del lavoratore disabile può essere differito in un arco temporale di 12 mesi, decorrenti dalla data della nuova assunzione. In altre parole, in caso di nuova assunzione il datore di lavoro che occupa da 15 a 35 dipendenti non è obbligato ad assolvere immediatamente l'obbligo di riserva, ma può differire l'adempimento fino ad un massimo di 12 mesi dalla data dell'assunzione stessa.

Questa regola subisce tuttavia un temperamento nel caso in cui, prima dell'assunzione del lavoratore disabile, l'azienda effettui una seconda nuova assunzione. In questa situazione, l'azienda è tenuta ad assumere il lavoratore disabile contestualmente alla seconda assunzione, anche se non sono ancora decorsi i 12 mesi. In questo caso l'azienda, entro 60 giorni dalla data della seconda assunzione, deve inoltrare la richiesta di avviamento presentando il prospetto informativo previsto dall'art. 9, comma 6 della legge. Le modalità ed i contenuti del prospetto sono quelle stabilite con decreto del Ministero del Lavoro 22 novembre 1999.

Sospensione temporanea degli obblighi

L'art. 3, comma 5 della legge individua i casi tassativi in cui è prevista la sospensione temporanea degli obblighi di riserva.

In particolare la sospensione è disposta nelle seguenti situazioni: - cassa integrazione guadagni straordinaria; - amministrazione controllata; - contratto di solidarietà; - apertura della procedura di mobilità; - apertura della procedura di licenziamento collettivo.

L'accesso alla sospensione opera automaticamente. Per beneficiare della sospensione, è sufficiente inviare al competente servizio della Provincia la semplice comunicazione, alla quale deve essere allegata la copia del provvedimento amministrativo che riconosce la sussistenza di una delle condizioni richiamate.

E' da intendere che per quanto concerne le procedure di mobilità e di licenziamento collettivo non c'è un provvedimento amministrativo da allegare alla comunicazione, bensì ci sono le lettere formali dell'azienda di apertura della procedura stessa.

Nei casi di intervento della CIG straordinaria e di amministrazione controllata la  sospensione opera per un periodo pari alla durata degli interventi stessi.

Nell'attesa dell'adozione dei procedimenti amministrativi di ammissione ai predetti trattamenti, l'azienda può ugualmente chiedere al Servizio competente di fruire della sospensiva. Il Servizio competente può autorizzare la sospensione fino ad un massimo di tre mesi, rinnovabili una sola volta.

Per quanto concerne la mobilità ed i licenziamenti collettivi, la legge dispone che gli obblighi sono sospesi per la durata della relativa procedura e, ove la procedura termini con almeno 5 licenziamenti, per il periodo di un anno successivo ai licenziamenti.

L'Istituto della sospensiva può operare oltre che per i lavoratori disabili, anche per le altre categorie protette indicate nell'art. 18, comma 2. Pertanto al ricorrere delle predette situazioni, gli obblighi sono sospesi per tutti i riservatari, disabili e non.

Compensazioni territoriali

Il procedimento è sostanzialmente uguale a quello della precedente disciplina del collocamento obbligatorio.

In virtù del nuovo assetto amministrativo derivante dal decentramento dei servizi per l'impiego, per fruire della compensazione i datori di lavoro presenteranno la domanda, con adeguate motivazioni, al servizio individuato dalla regione per le unità produttive interessate alla compensazione che siano ubicate nella regione stessa e, su tale domanda, il servizio sarà tenuto a valutarne l'ammissibilità ed a raccordare i servizi provinciali interessati.

In caso di unità produttive ubicate su più regioni la competenza resta attribuita alla Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro.

Esoneri parziali

Il comma 3 dell'art. 5 stabilisce che i datori di lavoro che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di disabili, possono chiedere di essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione, a condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo, pari a lire 25.000 per ciascuna unità non assunta e per ciascun giorno lavorativo.

In attesa dell'emanazione del regolamento che deve fissare le procedure relative agli esoneri, la circolare, al fine di consentire da subito l'operatività della disposizione, stabilisce modalità ed adempimenti per l'accesso all'istituto.

La domanda di esonero parziale, adeguatamente motivata, deve essere presentata:

- al Servizio per l'impiego territorialmente competente in relazione alla Sede dell'impresa;

- al Servizio per l'impiego territorialmente competente in relazione alla sede legale dell'impresa, se la domanda di esonero parziale interessa più unità produttive, ubicate in diverse province. In questo caso l'Ufficio ricevente provvede all'inoltro immediato della domanda ai Servizi competenti per ciascuna unità produttiva interessata, i quali concedono l'autorizzazione relativamente a tale unità.

Le speciali condizioni dell'attività che possono legittimare il provvedimento esonerativo, consistono, come nella previgente disciplina, nella faticosità della prestazione lavorativa, nella pericolosità connaturata al tipo di attività svolta dall'impresa, nella particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

L'esonero può essere concesso nella misura massima del 60 per cento della quota di riserva, e la sua concreta determinazione dipenderà dalla rilevanza delle caratteristiche dell'attività aziendale.

Dalla data di presentazione della domanda decorre l'obbligo del datore di lavoro di versare il contributo di lire 25.000 per ogni lavoratore non assunto e per ogni giornata lavorativa.

I criteri e le modalità di pagamento verranno fissati dalla Regione.

In attesa dell'adozione del provvedimento di esonero, il Servizio autorizza la sospensione parziale degli obblighi in misura pari a quella richiesta dall'azienda, comunque non superiore al 60 per cento.

Modalità di chiamata

L'art. 7, comma 1 stabilisce che le richieste sono nominative per:

- le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti (obbligo di occupare un disabile);

- il 50 per cento delle assunzioni stabilite, nel caso di datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti (obbligo di occupare due disabili);

- il 60 per cento delle assunzioni previste, per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti (obbligo di occupare disabili in misura del 7%).

Con riferimento ai datori di lavoro che occupino riservatari assunti in base alle previgenti regole, si è posto il problema di individuare con quale criteri effettuare la ripartizione delle assunzioni agli effetti della chiamata numerica e nominativa.

Tale ripartizione si effettua avendo esclusivo riguardo alle assunzioni ancora da effettuare ai fini del completamento della misura dell'obbligo stabilita dalla legge n. 68.

Tuttavia, per le aziende che già occupano un numero di disabili almeno pari alla percentuale di assunzione da effettuarsi con chiamata numerica, le residue assunzioni possono essere effettuate con chiamata nominativa.

Obbligo di certificazione

La circolare chiarisce che, ai fini della partecipazione alle gare e degli obblighi di certificazione previsti dall'art. 17 della legge n.68/99, per i datori di lavoro che non sono in regola con gli obblighi di cui trattasi e che debbono partecipare ad una gara prima del 31 marzo 2000, ultimo giorno utile per la presentazione dei prospetti, è sufficiente la presentazione del suddetto prospetto per il rilascio contestuale, da parte del servizio per l'impiego, della prescritta certificazione.

Infatti, in tal caso opera la presunzione che tale atto dimostri l'intento da parte del datore di lavoro di voler ottemperare agli obblighi prescritti.

Ai fini della certificazione il Ministero ha chiarito all'A.N.C.E. per le vie brevi che i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni non sono tenuti, per la partecipazione alle gare, a presentare alcuna certificazione né sono tenuti ad inviare i prospetti, intendendosi sino al momento della nuova assunzione il loro obbligo sospeso. Peraltro il Servizio Provinciale competente (presso la Direzione Provinciale del Lavoro - Via Cefalonia n. 50 7° piano) rilascia la certificazione di regolarità alle imprese che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere nelle condizionii suddette.

In caso di partecipazione a gare di ambito nazionale, la prescritta certificazione dovrà essere richiesta al servizio del territorio ove ha sede legale l'impresa.

Disposizioni per il computo dei soggetti già assunti in base alla normativa precedentemente in vigore.

In via transitoria ed in attesa di una puntuale trattazione nel regolamento di esecuzione della legge n. 68/99 è ammesso, ai fini della copertura della quota di riserva obbligatoria, il computo di tutte le assunzioni obbligatorie effettuate secondo la disciplina previgente.