RIFORMA
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - LEGGE 68/99
ISTRUZIONI
OPERATIVE MINISTRO DEL TESORO
Si
fa seguito a quanto comunicato in materia (cfr. nota supplemento n. 4 al
Notiziario n. 12/99) per riepilogare le indicazioni fornite dal Ministero del
Lavoro con la circolare n° 4/2000. Tali ulteriori istruzioni operative sono
state emanate dal predetto Dicastero al fine di consentire l'applicazione della
nuova legge secondo criteri omogenei nel periodo di transizione tra la vecchia
e la nuova normativa.
Base
di computo e quota di riserva
La
circolare ministeriale precisa che ai fini del calcolo della quota d'obbligo,
dal numero complessivo dei dipendenti in forza sono esclusi:
-
le persone disabili e gli altri riservatari occupati ai sensi della legge n.
68;
-
i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto non superiore a 9 mesi;
-
i soci di cooperative di produzione e lavoro;
-
i dirigenti;
-
i contrattisti di formazione e lavoro;
-
gli apprendisti,
-
gli addetti con rapporto di lavoro temporaneo in corso presso l'impresa
utilizzatrice;
-
i lavoratori assunti per attività da svolgersi esclusivamente all'estero, per
la durata di tale attività;
-
i lavoratori divenuti inabili in costanza di servizio, con riduzione delle
capacità lavorativa in misura pari o superiore al sessanta per cento, a
condizione che l'inabilità non sia stata determinata dall'inadempimento del
datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro,
accertato in sede giudiziale.
Momento
dell'insorgenza dell'obbligo per i datori di lavoro da 15 a 35 dipendenti
Come
noto, tra i soggetti obbligati ad assolvere gli obblighi in materia, la legge
n. 68 ha incluso anche i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti.
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, l'obbligo si manifesta solo in caso di nuova
assunzione.
Il
Ministro, con circolare n. 77 aveva già avuto modo di precisare che l'obbligo
insorge in caso di nuova assunzione aggiuntiva rispetto all'organico. Con la
circolare da ultimo diramata, viene precisato che non si considerano nuove
assunzioni - e pertanto non fanno insorgere l'obbligo - quelle effettuate:
a)
per la sostituzione dei lavoratori assenti con diritto alla conservazione del
posto, per la durata dell'assenza del lavoratore sostituito;
b)
per la sostituzione di lavoratori cessati dal servizio, purchè la sostituzione
sia effettuata nel termine di sessanta giorni dalla cessazione.
Conseguentemente è confermato che nel caso di turn-over non si ha una nuova
assunzione, in quanto non si ha incremento dell'organico dell'impresa. E'
posta, tuttavia, la condizione che la sostituzione venga operata entro i 60
giorni successivi alla cessazione;
c)
ai sensi della legge n. 68, cioè le assunzioni di disabili e degli altri
riservatari contemplati dalla legge stessa.
Inoltre
il Ministero, ha precisato che, in presenza di una nuova assunzione
(nell'accezione sopra precisata), l'inserimento del lavoratore disabile può
essere differito in un arco temporale di 12 mesi, decorrenti dalla data della
nuova assunzione. In altre parole, in caso di nuova assunzione il datore di
lavoro che occupa da 15 a 35 dipendenti non è obbligato ad assolvere
immediatamente l'obbligo di riserva, ma può differire l'adempimento fino ad un
massimo di 12 mesi dalla data dell'assunzione stessa.
Questa
regola subisce tuttavia un temperamento nel caso in cui, prima dell'assunzione
del lavoratore disabile, l'azienda effettui una seconda nuova assunzione. In
questa situazione, l'azienda è tenuta ad assumere il lavoratore disabile
contestualmente alla seconda assunzione, anche se non sono ancora decorsi i 12
mesi. In questo caso l'azienda, entro 60 giorni dalla data della seconda
assunzione, deve inoltrare la richiesta di avviamento presentando il prospetto
informativo previsto dall'art. 9, comma 6 della legge. Le modalità ed i
contenuti del prospetto sono quelle stabilite con decreto del Ministero del
Lavoro 22 novembre 1999.
Sospensione
temporanea degli obblighi
L'art.
3, comma 5 della legge individua i casi tassativi in cui è prevista la
sospensione temporanea degli obblighi di riserva.
In
particolare la sospensione è disposta nelle seguenti situazioni: - cassa
integrazione guadagni straordinaria; - amministrazione controllata; - contratto
di solidarietà; - apertura della procedura di mobilità; - apertura della
procedura di licenziamento collettivo.
L'accesso
alla sospensione opera automaticamente. Per beneficiare della sospensione, è
sufficiente inviare al competente servizio della Provincia la semplice
comunicazione, alla quale deve essere allegata la copia del provvedimento
amministrativo che riconosce la sussistenza di una delle condizioni richiamate.
E'
da intendere che per quanto concerne le procedure di mobilità e di
licenziamento collettivo non c'è un provvedimento amministrativo da allegare
alla comunicazione, bensì ci sono le lettere formali dell'azienda di apertura
della procedura stessa.
Nei
casi di intervento della CIG straordinaria e di amministrazione controllata
la sospensione opera per un periodo
pari alla durata degli interventi stessi.
Nell'attesa
dell'adozione dei procedimenti amministrativi di ammissione ai predetti
trattamenti, l'azienda può ugualmente chiedere al Servizio competente di fruire
della sospensiva. Il Servizio competente può autorizzare la sospensione fino ad
un massimo di tre mesi, rinnovabili una sola volta.
Per
quanto concerne la mobilità ed i licenziamenti collettivi, la legge dispone che
gli obblighi sono sospesi per la durata della relativa procedura e, ove la
procedura termini con almeno 5 licenziamenti, per il periodo di un anno
successivo ai licenziamenti.
L'Istituto
della sospensiva può operare oltre che per i lavoratori disabili, anche per le
altre categorie protette indicate nell'art. 18, comma 2. Pertanto al ricorrere
delle predette situazioni, gli obblighi sono sospesi per tutti i riservatari,
disabili e non.
Compensazioni
territoriali
Il
procedimento è sostanzialmente uguale a quello della precedente disciplina del
collocamento obbligatorio.
In
virtù del nuovo assetto amministrativo derivante dal decentramento dei servizi
per l'impiego, per fruire della compensazione i datori di lavoro presenteranno
la domanda, con adeguate motivazioni, al servizio individuato dalla regione per
le unità produttive interessate alla compensazione che siano ubicate nella
regione stessa e, su tale domanda, il servizio sarà tenuto a valutarne
l'ammissibilità ed a raccordare i servizi provinciali interessati.
In
caso di unità produttive ubicate su più regioni la competenza resta attribuita
alla Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro.
Esoneri
parziali
Il
comma 3 dell'art. 5 stabilisce che i datori di lavoro che, per le speciali
condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di
disabili, possono chiedere di essere parzialmente esonerati dall'obbligo di
assunzione, a condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili un contributo esonerativo, pari a lire 25.000 per ciascuna unità non
assunta e per ciascun giorno lavorativo.
In
attesa dell'emanazione del regolamento che deve fissare le procedure relative
agli esoneri, la circolare, al fine di consentire da subito l'operatività della
disposizione, stabilisce modalità ed adempimenti per l'accesso all'istituto.
La
domanda di esonero parziale, adeguatamente motivata, deve essere presentata:
-
al Servizio per l'impiego territorialmente competente in relazione alla Sede
dell'impresa;
-
al Servizio per l'impiego territorialmente competente in relazione alla sede
legale dell'impresa, se la domanda di esonero parziale interessa più unità
produttive, ubicate in diverse province. In questo caso l'Ufficio ricevente
provvede all'inoltro immediato della domanda ai Servizi competenti per ciascuna
unità produttiva interessata, i quali concedono l'autorizzazione relativamente
a tale unità.
Le
speciali condizioni dell'attività che possono legittimare il provvedimento
esonerativo, consistono, come nella previgente disciplina, nella faticosità
della prestazione lavorativa, nella pericolosità connaturata al tipo di
attività svolta dall'impresa, nella particolare modalità di svolgimento
dell'attività lavorativa.
L'esonero
può essere concesso nella misura massima del 60 per cento della quota di
riserva, e la sua concreta determinazione dipenderà dalla rilevanza delle
caratteristiche dell'attività aziendale.
Dalla
data di presentazione della domanda decorre l'obbligo del datore di lavoro di
versare il contributo di lire 25.000 per ogni lavoratore non assunto e per ogni
giornata lavorativa.
I
criteri e le modalità di pagamento verranno fissati dalla Regione.
In
attesa dell'adozione del provvedimento di esonero, il Servizio autorizza la
sospensione parziale degli obblighi in misura pari a quella richiesta
dall'azienda, comunque non superiore al 60 per cento.
Modalità
di chiamata
L'art.
7, comma 1 stabilisce che le richieste sono nominative per:
-
le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35
dipendenti (obbligo di occupare un disabile);
-
il 50 per cento delle assunzioni stabilite, nel caso di datori di lavoro che
occupano da 36 a 50 dipendenti (obbligo di occupare due disabili);
-
il 60 per cento delle assunzioni previste, per i datori di lavoro che occupano
più di 50 dipendenti (obbligo di occupare disabili in misura del 7%).
Con
riferimento ai datori di lavoro che occupino riservatari assunti in base alle
previgenti regole, si è posto il problema di individuare con quale criteri
effettuare la ripartizione delle assunzioni agli effetti della chiamata
numerica e nominativa.
Tale
ripartizione si effettua avendo esclusivo riguardo alle assunzioni ancora da
effettuare ai fini del completamento della misura dell'obbligo stabilita dalla
legge n. 68.
Tuttavia,
per le aziende che già occupano un numero di disabili almeno pari alla
percentuale di assunzione da effettuarsi con chiamata numerica, le residue
assunzioni possono essere effettuate con chiamata nominativa.
Obbligo
di certificazione
La
circolare chiarisce che, ai fini della partecipazione alle gare e degli
obblighi di certificazione previsti dall'art. 17 della legge n.68/99, per i
datori di lavoro che non sono in regola con gli obblighi di cui trattasi e che
debbono partecipare ad una gara prima del 31 marzo 2000, ultimo giorno utile
per la presentazione dei prospetti, è sufficiente la presentazione del suddetto
prospetto per il rilascio contestuale, da parte del servizio per l'impiego,
della prescritta certificazione.
Infatti,
in tal caso opera la presunzione che tale atto dimostri l'intento da parte del
datore di lavoro di voler ottemperare agli obblighi prescritti.
Ai
fini della certificazione il Ministero ha chiarito all'A.N.C.E. per le vie
brevi che i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno
effettuato nuove assunzioni non sono tenuti, per la partecipazione alle gare, a
presentare alcuna certificazione né sono tenuti ad inviare i prospetti,
intendendosi sino al momento della nuova assunzione il loro obbligo sospeso.
Peraltro il Servizio Provinciale competente (presso la Direzione Provinciale
del Lavoro - Via Cefalonia n. 50 7° piano) rilascia la certificazione di
regolarità alle imprese che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere nelle
condizionii suddette.
In
caso di partecipazione a gare di ambito nazionale, la prescritta certificazione
dovrà essere richiesta al servizio del territorio ove ha sede legale l'impresa.
Disposizioni
per il computo dei soggetti già assunti in base alla normativa precedentemente
in vigore.
In
via transitoria ed in attesa di una puntuale trattazione nel regolamento di
esecuzione della legge n. 68/99 è ammesso, ai fini della copertura della quota
di riserva obbligatoria, il computo di tutte le assunzioni obbligatorie
effettuate secondo la disciplina previgente.