INAIL RIORDINO - DECRETO LEGISLATIVO 23 FEBBRAIO
2000 N. 38
La
Gazzetta Ufficiale n° 50 del 1° marzo 2000 ha pubblicato il testo del
D.Lvo n° 38 concernente
"Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17
maggio 1999, n° 144".
Il
provvedimento entra il vigore il 16
marzo 2000.
Con
riserva d'illustrazione completa dei contenuti del provvedimento, di seguito si
fornisce una sintesi delle principali novità di più diretto interesse delle
imprese.
Pluralità
di gestione separate e tariffe dei premi
Nell'ambito
della gestione industria sono introdotte, ai fini tariffari, con effetto dal 1°
gennaio 2000, quattro gestioni separate: industria, artigianato, terziario, ed
altre attività non rientranti nelle precedenti.
La
classificazione del datore di lavoro in una delle nuove gestioni avverrà
secondo i criteri di classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali di
cui all'art. 49, legge n. 88/89.
Alle
quattro gestioni corrisponderanno quattro distinte tariffe dei premi, che
saranno approvate con decreto interministeriale, su delibera del Consiglio di
amministrazione dell'Istituto.
Le
tariffe avranno validità triennale e saranno soggette a periodico
aggiornamento.
Lavoratori
dell'area dirigenziale
Il
decreto legislativo estende, con effetto dalla data di entrata in vigore,
l'obbligo dell'assicurazione I.N.A.I.L. ai lavoratori appartenenti all'area
dirigenziale anche se per gli stessi il contratto o la legge prevedano forme di
tutela con polizze privatistiche.
La
retribuzione utile ai fini contributivi e risarcitivi è ragguagliata al
massimale per la liquidazione delle rendite di cui all'art. 116, comma 3, del
D.P.R. n. 1124/1965.
Il
tasso verrà determinato con decreto interministeriale da adottarsi entro 3 mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
I
premi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo per i dirigenti già soggetti all'assicurazione INAIL conservano la
loro efficacia, e dunque non possono essere ripetuti.
Per
l'anno 1999, e fino all'entrata in vigore del decreto legislativo, per i
rapporti assicurativi già anteriormente instaurati, la retribuzione
convenzionale da assumere per il calcolo del premio è pari a Lire 39.709.000.
Ove
si siano verificati infortuni o malattie professionali che comportino l'obbligo
per l'I.N.A.I.L. di corrispondere prestazioni per periodi precedenti l'entrata
in vigore del decreto legislativo, il rapporto assicurativo retroagirà alla
data dell'evento indennizzato.
In
sede di prima applicazione, la denuncia all'I.N.A.I.L. per i lavoratori in
parola deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo e quindi entro il 15 aprile 2000.
Lavoratori
parasubordinati
Dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo l'assicurazione obbligatoria
è estesa anche ai lavoratori parasubordinati indicati all'art. 49, comma 2,
lett. a) T.U.I.R., (ad esempio: amministratori, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
ecc.).
L'estensione
opera se i lavoratori in parola:
·
svolgano alcuna delle attività protette per le quali l'art. 1 del D.P.R. n.
1124 prevede l'obbligo assicurativo, oppure
·
si avvalgono per lo svolgimento di dette attività, in via non occasionale, di
veicoli a motore personalmente condotti.
Agli
effetti dell'assicurazione I.N.A.I.L., il committente deve provvedere a tutti
gli adempimenti che il D.P.R. n. 1124/1965 pone a carico del datore di lavoro
(ad esempio: registrazioni sui libri matricola, presenza e paga, denunce di
infortunio o malattia professionale all'istituto e, limitatamente agli infortuni,
anche all'autorità di pubblica sicurezza).
Il
premio assicurativo è ripartito, al pari della contribuzione I.N.P.S., per 2/3
a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore.
La
base imponibile per il computo del premio è costituita dai compensi
effettivamente percepiti, entro il limite del massimale per la liquidazione
delle rendite di cui all'art. 116, comma 3, D.P.R. n. 1124/1965.
Il
tasso di premio è quello stesso applicato alla lavorazione esercita
dall'azienda, se l'attività del collaboratore è inserita nel ciclo produttivo;
in caso contrario, è il tasso corrispondente all'attività effettivamente svolta
dal collaboratore medesimo.
In
sede di prima applicazione la denuncia lavori dei collaboratori deve essere
presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo e cioè entro il 15 aprile 2000.
Lavoratori
italiani operanti in Paesi extracomunitari
Le
nuove tariffe dei premi previste per la generalità degli assicurati troveranno
applicazione anche ai lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari.
Cesserà, quindi, di aver applicazione l'apposita tariffa approvata con decreto
ministeriale 2 febbraio 1988, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. c), legge n.
398/1987.
Infortunio
in itinere
L'assicurazione
obbligatoria è estesa per legge anche all'infortunio in itinere. La disciplina
legislativa ora introdotta recepisce sostanzialmente gli orientamenti di una
giurisprudenza consolidata, che è venuta via via riconoscendo l'"occasione
di lavoro" ad una serie sempre più numerosa di accadimenti che possono
occorrere nel tragitto casa-lavoro e viceversa.
L'art.
12 stabilisce che l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi:
·
durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a
quello di lavoro;
·
durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore
ha più rapporti di lavoro;
·
durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di
consumazione abituale dei pasti, se non è presente un servizio di mensa
aziendale.
Gli
incidenti che si verifichino nei predetti percorsi sono ricompresi
nell'assicurazione, e dunque indennizzati, se non si sono verificate
interruzioni o deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro, o comunque non
necessitate.
L'interruzione
o la deviazione sono necessitate quando sono dovute a causa di forza maggiore,
ad esigenze essenziali ed improrogabili, o all'adempimento di obblighi
penalmente rilevanti.
L'infortunio
in itinere è risarcito anche se si è verificato a bordo di mezzo di trasporto
privato, purchè l'uso di tale mezzo sia necessitato.
L'assicurazione
non opera qualora gli infortuni siano direttamente cagionati dall'abuso di
alcolici e di psicofarmaci, o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed
allucinogeni. Inoltre l'assicurazione non opera se il conducente del mezzo è
sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.
Danno
biologico
L'art.
13 riconduce nell'assicurazione obbligatoria anche l'indennizzo del danno
biologico.
Questo
danno è definito, in via sperimentale, come la lesione all'integrità
psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona.
Il
danno biologico sarà indennizzato dall'I.N.A.I.L. con riferimento agli
infortuni sul lavoro e alle malattie professionali verificatisi o denunciati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di
approvazione "delle apposite tabelle" per la valutazione delle
menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica. Tale decreto
deve essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo.
Le
prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura
indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
Per
il risarcimento del danno biologico da parte dell'I.N.A.I.L. è stabilita una
franchigia del 5%.
Dal
6 al 15% di grado di menomazione è erogato un unico indennizzo in forma
capitale.
Dal
16 al 100% sono erogati due distinti indennizzi in rendita: l'uno va a
ristorare l'assicurato del danno biologico, l'altro delle conseguenze
patrimoniali della lesione.
Codice
fiscale dei lavoratori
L'art.
14, comma 2, introduce un nuovo adempimento a carico dei datori di lavoro. In
particolare stabilisce l'obbligo di comunicare all'I.N.A.I.L. il codice fiscale
dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all'instaurazione
del rapporto di lavoro o alla sua cessazione.
L'omissione
o l'errata comunicazione è punita con la sanzione amministrativa di Lire
100.000 per ogni lavoratore interessato.
L'obbligo
decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo e cioè dal 16
marzo 2000.