INAIL  RIORDINO - DECRETO LEGISLATIVO 23 FEBBRAIO 2000 N. 38

 

 

La Gazzetta Ufficiale n°  50 del  1° marzo 2000 ha pubblicato il testo del D.Lvo n° 38      concernente "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n° 144".

Il provvedimento  entra il vigore il 16 marzo 2000.

Con riserva d'illustrazione completa dei contenuti del provvedimento, di seguito si fornisce una sintesi delle principali novità di più diretto interesse delle imprese.

Pluralità di gestione separate e tariffe dei premi

Nell'ambito della gestione industria sono introdotte, ai fini tariffari, con effetto dal 1° gennaio 2000, quattro gestioni separate: industria, artigianato, terziario, ed altre attività non rientranti nelle precedenti.

La classificazione del datore di lavoro in una delle nuove gestioni avverrà secondo i criteri di classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 49, legge n. 88/89.

Alle quattro gestioni corrisponderanno quattro distinte tariffe dei premi, che saranno approvate con decreto interministeriale, su delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Le tariffe avranno validità triennale e saranno soggette a periodico aggiornamento.

Lavoratori dell'area dirigenziale

Il decreto legislativo estende, con effetto dalla data di entrata in vigore, l'obbligo dell'assicurazione I.N.A.I.L. ai lavoratori appartenenti all'area dirigenziale anche se per gli stessi il contratto o la legge prevedano forme di tutela con polizze privatistiche.

La retribuzione utile ai fini contributivi e risarcitivi è ragguagliata al massimale per la liquidazione delle rendite di cui all'art. 116, comma 3, del D.P.R. n. 1124/1965.

Il tasso verrà determinato con decreto interministeriale da adottarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

I premi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per i dirigenti già soggetti all'assicurazione INAIL conservano la loro efficacia, e dunque non possono essere ripetuti.

Per l'anno 1999, e fino all'entrata in vigore del decreto legislativo, per i rapporti assicurativi già anteriormente instaurati, la retribuzione convenzionale da assumere per il calcolo del premio è pari a Lire 39.709.000.

Ove si siano verificati infortuni o malattie professionali che comportino l'obbligo per l'I.N.A.I.L. di corrispondere prestazioni per periodi precedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo, il rapporto assicurativo retroagirà alla data dell'evento indennizzato.

In sede di prima applicazione, la denuncia all'I.N.A.I.L. per i lavoratori in parola deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo e quindi entro il 15 aprile 2000.

Lavoratori parasubordinati

Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo l'assicurazione obbligatoria è estesa anche ai lavoratori parasubordinati indicati all'art. 49, comma 2, lett. a) T.U.I.R., (ad esempio: amministratori,  titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ecc.).

L'estensione opera se i lavoratori in parola:

· svolgano alcuna delle attività protette per le quali l'art. 1 del D.P.R. n. 1124 prevede l'obbligo assicurativo, oppure

· si avvalgono per lo svolgimento di dette attività, in via non occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti.

Agli effetti dell'assicurazione I.N.A.I.L., il committente deve provvedere a tutti gli adempimenti che il D.P.R. n. 1124/1965 pone a carico del datore di lavoro (ad esempio: registrazioni sui libri matricola, presenza e paga, denunce di infortunio o malattia professionale all'istituto e, limitatamente agli infortuni, anche all'autorità di pubblica sicurezza).

Il premio assicurativo è ripartito, al pari della contribuzione I.N.P.S., per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore.

La base imponibile per il computo del premio è costituita dai compensi effettivamente percepiti, entro il limite del massimale per la liquidazione delle rendite di cui all'art. 116, comma 3, D.P.R. n. 1124/1965.

Il tasso di premio è quello stesso applicato alla lavorazione esercita dall'azienda, se l'attività del collaboratore è inserita nel ciclo produttivo; in caso contrario, è il tasso corrispondente all'attività effettivamente svolta dal collaboratore medesimo.

In sede di prima applicazione la denuncia lavori dei collaboratori deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo e cioè entro il 15 aprile 2000.

Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari

Le nuove tariffe dei premi previste per la generalità degli assicurati troveranno applicazione anche ai lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari. Cesserà, quindi, di aver applicazione l'apposita tariffa approvata con decreto ministeriale 2 febbraio 1988, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. c), legge n. 398/1987.

Infortunio in itinere

L'assicurazione obbligatoria è estesa per legge anche all'infortunio in itinere. La disciplina legislativa ora introdotta recepisce sostanzialmente gli orientamenti di una giurisprudenza consolidata, che è venuta via via riconoscendo l'"occasione di lavoro" ad una serie sempre più numerosa di accadimenti che possono occorrere nel tragitto casa-lavoro e viceversa.

L'art. 12 stabilisce che l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi:

· durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;

· durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;

· durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, se non è presente un servizio di mensa aziendale.

Gli incidenti che si verifichino nei predetti percorsi sono ricompresi nell'assicurazione, e dunque indennizzati, se non si sono verificate interruzioni o deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro, o comunque non necessitate.

L'interruzione o la deviazione sono necessitate quando sono dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili, o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

L'infortunio in itinere è risarcito anche se si è verificato a bordo di mezzo di trasporto privato, purchè l'uso di tale mezzo sia necessitato.

L'assicurazione non opera qualora gli infortuni siano direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci, o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni. Inoltre l'assicurazione non opera se il conducente del mezzo è sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.

Danno biologico

L'art. 13 riconduce nell'assicurazione obbligatoria anche l'indennizzo del danno biologico.

Questo danno è definito, in via sperimentale, come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona.

Il danno biologico sarà indennizzato dall'I.N.A.I.L. con riferimento agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di approvazione "delle apposite tabelle" per la valutazione delle menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica. Tale decreto deve essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.

Per il risarcimento del danno biologico da parte dell'I.N.A.I.L. è stabilita una franchigia del 5%.

Dal 6 al 15% di grado di menomazione è erogato un unico indennizzo in forma capitale.

Dal 16 al 100% sono erogati due distinti indennizzi in rendita: l'uno va a ristorare l'assicurato del danno biologico, l'altro delle conseguenze patrimoniali della lesione.

Codice fiscale dei lavoratori

L'art. 14, comma 2, introduce un nuovo adempimento a carico dei datori di lavoro. In particolare stabilisce l'obbligo di comunicare all'I.N.A.I.L. il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione.

L'omissione o l'errata comunicazione è punita con la sanzione amministrativa di Lire 100.000 per ogni lavoratore interessato.

L'obbligo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo e cioè dal 16 marzo 2000.