GIACENZA
DI TESORERIA -MODALITA' DI UTILIZZO PER GLI ENTI LOCALI
L'art.3 co. 214 della legge 662/96 (provvedimento collegato alla
finanziaria '97) stabilisce che i pagamenti dello Stato possano essere
accreditati agli enti locali, soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità
liquide nelle contabilità speciali o in conti correnti con il Tesoro, solo ad
avvenuto accertamento che le disponibilità sui conti citati si siano ridotte ad
un valore non superiore al 20% di quelle rilevate al 1/1/1997.
A seguito di questa disposizione vi sono stati casi in cui enti
locali, con disponibilità di cassa superiore al ricordato limite del 20%, non
hanno pagato lavori eseguiti, in quanto i relativi importi, a carico dello
Stato, non erano stati accreditati.
A questo proposito occorre ricordare che gli enti citati possono
disporre del complesso delle attività disponibili nei conti di tesoreria per il
pagamento di somme immediatamente esigibili, con l'onere di reintegrarle
attraverso gli accreditamenti della sezione di tesoreria provinciale, non
appena questi saranno disponibili, vale a dire quando il livello della
liquidità si sarà ridotto ad un valore inferiore al suddetto limite del 20%.
Questa facoltà è stata ribadita nella nota della Ragioneria generale dello
Stato del 15 maggio u.s..
Inoltre, l'art.38 del decreto legislativo n.77/95 consente
l'utilizzo di entrate specifiche per finanziare le spese correnti fino al
limite dell'anticipazione di tesoreria (che può rappresentare, al massimo, i
3/12 delle entrate accertate nel penultimo esercizio precedente), con il
vincolo di ricostituire le consistenze delle somme vincolate ed utilizzate.
Sono, però, esclusi da tale norma gli enti in stato di dissesto finanziario e
gli enti che non avessero ricostituito i fondi vincolati utilizzati in
precedenza.
Il Ministero dell'Interno ha emanato, il 7 aprile 1997, una
circolare, pubblicata sulla G.U. del 16 aprile 1997, che, al punto 6.3,
disciplina l'utilizzo dei trasferimenti erariali nei confronti degli enti
locali che abbiano un fondo di cassa costituito, in prevalenza, da entrate con
vincolo di destinazione.
Se, anche dopo aver disposto della facoltà concessa dal ricordato
art.38, le disponibilità continuassero ad eccedere il limite per ottenere i
trasferimenti erariali, questi enti potrebbero superare il limite dei 3/12 per
un importo massimo rappresentato dai trasferimenti di parte corrente, di volta
in volta, disponibili presso le tesorerie, e comunicati dal Ministero
dell'Interno.
Quest'ultima facoltà è concessa anche agli enti in dissesto
finanziario e a quelli che non abbiano ricostituito i fondi vincolati
utilizzati in precedenza, per i quali, invece, l'art.38 vieta il ricorso
all'anticipazione di tesoreria.
Il disposto delle norme citate consente di dare soluzioni ai
numerosi problemi sollevati. Gli enti locali, che presentano una situazione di
liquidità superiore al 20% delle disponibilità rilevate ad inizio d'anno,
possono onorare obbligazioni esigibili a valere sulla liquidità attualmente
disponibile.