LAVORI
PUBBLICI - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE RELATIVO AI BANDI DI GARA PUBBLICATI DAL 1 MARZO 2000
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 2000 - Supplemento Ordinario n. 35/L -
è stato pubblicato, quale D.P.R. n. 34 del 25 gennaio 2000, il
"Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli
esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni". In esso vengono definite le
regole del nuovo sistema di qualificazione delle imprese di costruzione che
prescinde totalmente dal vecchia iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori, ora
soppresso.
Il
provvedimento è entrato in vigore il 1° marzo 2000, dopo la mancata conversione
in legge del D.L. 30.12.1999, n. 502, scaduto per decorrenza dei termini il 28
febbraio u.s.. A questo riguardo, si fa presente che la sanatoria degli effetti
del D.L. non convertito potrebbe aver luogo nell'ambito dell'iter approvativo
del d.d.l. n. 4339.
Nel
regolamento è stato previsto un "periodo transitorio", diversificato
nel tempo, per il quale vengono dettati i requisiti che le imprese devono ogni
volta dichiarare di possedere per partecipare ad una gara. Secondo i meccanismi
già sinora vigenti l'amministrazione appaltante verificherà la sussistenza dei
requisiti sulla base di quanto dichiarato da ciascuna impresa; provvederà poi,
in sede di gara, a sorteggiare il 10% delle imprese ammesse cui chiedere, come
pure all'aggiudicatario ed al secondo concorrente, la produzione della relativa
documentazione.
Con
la presente nota si intende fornire una prima, e per quanto possibile concisa,
indicazione contenente le informazioni necessarie per partecipare
nell'immediato futuro agli appalti pubblici. Per quanto riguarda tutte le
tematiche connesse alle attestazioni che le SOA (Società Organismi di
Attestazione) rilasceranno dopo il loro accreditamento, pertanto non
immediatamente, si rinvia alla ampia ed articolata circolare elaborata dall'ANCE
e riprodotta integralmente sul Notiziario n. 3/2000 di prossima spedizione.
Nella medesima circolare saranno ugualmente illustrati i requisiti richiesti in
termini diversi per la partecipazione agli appalti pubblici dopo il 31 dicembre
2000 e fino a tutto il 2001. Sulla stessa rivista è stato pubblicato il testo
del D.P.R. 34/2000 e la prima circolare ministeriale di commento.
I
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
AGLI
APPALTI PUBBLICI
Il
Regolamento specifica che per la partecipazione agli appalti dovranno sempre
essere dimostrati due tipologie di requisiti.
I
primi sono i requisiti generali:
sempre
identici indipendentemente dalla tipologia e dall'entità del lavoro cui si
partecipa, sono autodichiarati in sede di domanda di partecipazione, ovvero di
offerta, nel caso di asta pubblica. Si tratta di requisiti sostanzialmente
analoghi a quelli attualmente richiesti dalle direttive comunitarie per la
partecipazione alle gare di appalto (inesistenza di sentenze definitive di
condanna per reati che incidono sulla moralità professionale; insussistenza di
fallimento o procedura concorsuale in corso; regolarità contributiva e
regolarità con il pagamento di imposte e tasse; assenza di errore grave
nell'esecuzione di lavori pubblici; inesistenza di false dichiarazioni sul
possesso di requisiti per l'ammissione agli appalti).
Ad
essi si aggiungono, però, ulteriori requisiti, quali: l'inesistenza di
violazione alle norme sulla sicurezza del lavoro; l'assenza di procedimenti in
corso per l'applicazione di "misure antimafia"; la cittadinanza
italiana o di altro Stato della UE o la residenza in Italia per stranieri
appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità; l'iscrizione nel
registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
I
secondi sono i requisiti di ordine speciale:
che
il nuovo Regolamento diversifica a seconda di tre classi di importo degli
appalti come appresso specificato.
1)
lavori di importo pari o inferiore a lire 290.440.500 (150.000 Euro)
In
questo ambito le regole non presentano sostanziali differenze rispetto al D.L.
n. 502. Esse sono caratterizzate dal fatto che l'attestato SOA non sarà mai
obbligatorio, nemmeno a far data dal gennaio 2002. Dunque, per questi appalti
la qualificazione si svolgerà sempre direttamente in gara, ad opera dei
committenti.
In
particolare, i requisiti speciali richiesti per questa fascia sono i seguenti:
a)
importo complessivo dei lavori eseguiti, direttamente, nel quinquennio: almeno
pari all'importo del contratto da stipulare;
b)
costo sostenuto nel quinquennio per il personale dipendente: almeno pari al 15%
dell'importo complessivo dei lavori da affidare;
c)
attrezzatura tecnica: adeguata ai lavori da eseguire.
2)
lavori di importo superiore a lire 290.440.500, ma inferiore a lire 10.374.830.909
(5 milioni di DSP, ovvero Diritto Speciale di Prelievo, unità di misura usata
nel caso di appalti pubblici a livello sovra-comunitario).
I
requisiti speciali richiesti per questa fascia sono i seguenti:
a)
consistenza della cifra di affari quinquennale in lavori: almeno pari a
1,75 volte l'importo dell'appalto da
affidare;
b)
importo complessivo dei lavori eseguiti nel quinquennio ricadenti nella
categoria prevalente oggetto dell'appalto almeno pari al 40% dell'importo
dell'appalto da affidare per gli appalti di importo fino a L. 6.776.945.000
(pari a 3.500.000 EURO); almeno pari al 60% dell'importo dell'appalto da
affidare per gli appalti di importo superiore a L. 6.776.945.00 ed inferiore a
L. 10.374.830.909 ;
c)
entità del costo nel quinquennio del personale dipendente almeno pari al 15%
dell'importo dei lavori da affidare, di cui almeno il 40% riferito al personale
operaio; in alternativa, almeno pari al 10% dei lavori da affidare, di cui
almeno l'80% riferito al personale tecnico laureato o diplomato;
d)
dotazione stabile di attrezzatura tecnica, calcolata nel quinquennio; gli
ammortamenti ed i canoni di locazione finanziaria o di noleggio devono essere
almeno pari a 1% dei lavori da affidare
3)
lavori di importo pari o superiore a L. 10.374.830.909 (5 milioni di DSP)
I
requisiti speciali richiesti per questa fascia sono i seguenti:
a)
consistenza della cifra di affari quinquennale in lavori: almeno pari a 2,50
volte l'importo dell'appalto da affidare;
b)
importo complessivo nel quinquennio dei lavori realizzati nella categoria
prevalente oggetto dell'appalto: almeno pari al 60% dell'importo dell'appalto
da affidare;
c)
importi unitari di lavori realizzati nel quinquennio nella categoria prevalente,
e più precisamente 1 lavoro almeno pari al 30% di quello dell'appalto da
affidare, oppure somma di 2 lavori almeno pari al 40% di quello dell'appalto da
affidare, oppure somma di 3 lavori almeno pari al 50% di quello dell'appalto da
affidare.
Si
precisa, altresì, che, qualora il concorrente sia una associazione temporanea
di imprese o un consorzio, il singolo lavoro (ovvero ognuno dei due o dei tre
lavori) deve essere stato eseguito integralmente da una qualsiasi delle imprese
associate e non può essere oggetto di ulteriori frazionamenti tra gli associati
ai fini del raggiungimento dei requisiti necessari per concorrere.
d)
entità del costo nel quinquennio del personale dipendente almeno pari al 15%
dell'importo del lavoro da affidare, di cui almeno il 40% riferito al personale
operaio o, in alternativa, pari al 10%
dell'importo del lavoro da affidare, di cui almeno l'80% riferito al personale
tecnico laureato o diplomato;
e)
dotazione stabile di attrezzatura tecnica, calcolata nel quinquennio; gli ammortamenti
ed i canoni di locazione finanziaria o di noleggio devono essere almeno pari a
1% dei lavori da affidare.
COMPROVA
DEI REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE
Il
Regolamento vieta alle stazioni appaltanti di richiedere ai concorrenti la
dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi
da quelli previsti nel Regolamento stesso.
I
requisiti devono essere dichiarati dai concorrenti in sede di gara, al momento
della domanda di partecipazione, ovvero dell'offerta, e sono comprovati in sede
di verifica a campione.
Permangono
dubbi sulle possibili modalità di documentazione di alcuni requisiti. Cercando
peraltro di delineare soluzioni pratiche cui attenersi si possono fornire le
seguenti indicazioni.
A)
Cifra d'affari in lavori
1)
per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i
consorzi stabili, con copie delle dichiarazioni annuali IVA o Modello Unico,
corredate da ricevuta di presentazione. In particolare, occorre prendere in
considerazione l'importo della voce "volume di affari", decurtata
dell'importo della voce "cessioni di beni ammortizzabili e passaggi
interni".
2)
Per le società di capitali e le società cooperative il requisito è comprovato
con la presentazione di copia dei bilanci annuali riclassificati in base alle
norme del codice civile (artt. 2324 e seguenti), che hanno recepito le
direttive europee, corredato dalla nota che ne attesti l'avvenuto deposito. In
particolare, la cifra di affari è pari all'importo indicato alla voce
"valore della produzione" del conto economico.
B)
Lavori eseguiti
Il
periodo di riferimento, tanto per i lavori in categoria, quanto per i lavori
singoli, è individuato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, salvo per i lavori di dighe, impianti per la produzione di
energia elettrica ed impianti per la trasformazione e distribuzione
dell'energia elettrica, per i quali è prevista una specifica normativa.
Per
quanto riguarda, invece, categoria ed importo dei lavori eseguiti, si ricorda che
per i lavori eseguiti per committenti pubblici o comunque tenuti al rispetto
della legge quadro l'importo è costituito dalla somma contabilizzata.
L'attribuzione della categoria viene effettuata con riferimento alla categoria
prevalente richiesta nel bando di gara.
Per
i lavori eseguiti per conto di committenti privati, l'importo e la categoria
sono desunti dal contratto. L'intero importo del contratto viene valutato
nella categoria prevalente.
Per
i lavori eseguiti in proprio l'importo viene calcolato facendo riferimento a
parametri fisici valutati sulla base di indici ufficiali. Particolari criteri
sono indicati nel caso di edilizia abitativa (art. 25, comma 4).
La
documentazione a comprova del requisito, è costituita da:
per
i lavori eseguiti per committenti pubblici: dal certificato di esecuzione
rilasciato dal committente e, per esso, dal responsabile del procedimento, in
conformità allo schema allegato al Regolamento (e perciò riprodotto sul
Notiziario 3/2000), attinente, tra l'altro, al buon esito dei lavori stessi.
Per i lavori su beni culturali e ambientali occorre anche una specifica
attestazione di buon esito della Autorità preposta alla tutela del bene (di
regola, la Soprintendenza). Con una disposizione di carattere generale, il
Regolamento fa salvi, in ogni caso, i certificati rilasciati prima della sua
entrata in vigore.
Per
i lavori eseguiti per conto di committenti privati e per i lavori in proprio la
documentazione è costituita da dichiarazioni corredate da:
-
concessione edilizia (ove richiesta) con allegata copia autentica del progetto
approvato;
-
copia del contratto stipulato (ovviamente solo nel caso di lavori su
committenza; se non sia stato stipulato formale contratto di appalto, si
ritiene che possano essere prodotti altri atti e documenti attestanti la
volontà negoziale, quali lettere di commessa o buoni d'ordine);
-
copia delle fatture corrispondenti ai lavori eseguiti;
-
copia del certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori,
ossia una attestazione che i lavori sono stati realizzati (non necessariamente
ultimati) regolarmente e con buon esito, sul modello di quanto previsto per i
lavori pubblici.
C)
Attrezzatura tecnica
Consiste
nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento
tecnico in proprietà, in locazione finanziaria o in noleggio; almeno la metà
del valore minimo richiesto (1% dell'importo dei lavori da affidare) deve
essere costituito dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria;
L'ammortamento
è comprovato:
dalle
ditte individuali e società di persone: con la dichiarazione dei redditi
(rispettivamente modello 740 e modello 750, ovvero Modello Unico).
In
particolare, il dato relativo all'ammortamento è rilevabile, a seconda dei
modelli di dichiarazione, dal prospetto di determinazione del reddito ai fini
IRPEF, o dal prospetto dei dati di bilancio, ovvero dal prospetto dei dati
rilevanti ai fini della applicazione dei parametri e degli studi di settore.
La
documentazione deve essere accompagnata da una autocertificazione (si presume
in carta libera con copia di documento di identità) del legale rappresentante
dalla quale risulti la quota dell'importo di ammortamenti sopra indicato
riferibile all'attrezzatura tecnica, della quale dovranno essere fornite anche
le essenziali indicazioni identificative.
Qualora
dalla dichiarazione dei redditi non risultino dati relativi agli ammortamenti,
la comprova sarà fornita mediante autocertificazione corredata da copia del
libro dei beni ammortizzabili, vidimato.
dalle
società di capitali, consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e
consorzi stabili: con i bilanci, corredati da nota di deposito.
In
particolare, occorre fare riferimento alla voce del conto economico
"ammortamento delle immobilizzazioni materiali". La quota relativa
all'attrezzatura tecnica potrà essere individuata attraverso il "prospetto
dei movimenti delle immobilizzazioni per voce" risultante nella nota
integrativa di cui all'art. 2427 cod. civ..
Qualora
la nota integrativa non contenga tale voce, la quota relativa alle attrezzature
è attestata mediante autocertificazione del legale rappresentante (si presume
in carta libera con copia di documento di identità), verificabile dalla
stazione appaltante mediante richiesta di copia del libro dei beni
ammortizzabili, vidimato. In ogni caso l'autocertificazione dovrà contenere le
essenziali indicazioni identificative dei beni.
I
canoni di locazione finanziaria e di noleggio sono comprovati:
mediante
i relativi contratti, sia in ordine al loro ammontare, che in ordine alla loro
temporizzazione.
Qualora
non venga raggiunta la percentuale richiesta vi è la possibilità di far
riferimento in parte a beni già ammortizzati.
D)
Costo del personale
a)
per le imprese individuali e le società di persone il valore è rilevabile, a
seconda dei modelli di dichiarazione utilizzati, nel "prospetto di
determinazione dei redditi ai fini IRPEF", o nel "prospetto dei dati
e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo", ovvero
nel "prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri
e degli studi di settore".
In
mancanza di tali dati nella dichiarazione, la comprova del costo complessivo è
data da autocertificazione (si presume in carta libera con copia di documento
di identità) del legale rappresentante, corredata da documentazione INPS. Anche
la ripartizione del costo tra personale operaio o personale tecnico laureato o
diplomato è comprovata da autocertificazione da cui risulti il numero medio di
dipendenti, diviso per categorie.
Ai
fini della determinazione del costo del personale vanno considerati i seguenti
elementi: per le imprese artigiane: la retribuzione del titolare; per le
imprese individuali e le società di persone: il valore della retribuzione del
titolare e dei soci, pari a cinque volte il valore della retribuzione
convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.
b)
per le società di capitali, consorzi di cooperative, consorzi di imprese
artigiane e consorzi stabili il costo complessivo del personale è comprovato
con i bilanci e relativa nota di deposito. Il dato risulta dalla voce
"costi per il personale" del conto economico.
La
ripartizione del costo tra personale operaio o personale tecnico laureato o
diplomato risulta dalla nota integrativa (punto 15), laddove è indicato il
numero medio dei dipendenti ripartito per categorie e da autocertificazione del
legale rappresentante sulla consistenza dell'organico.
Secondo
la circolare ministeriale la autocertificazione circa la consistenza dell'organico
è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante, mediante
richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL o Cassa
Edile.
PERIODO
DOCUMENTABILE
Come
già detto, tutti i requisiti sono riferiti al quinquennio anteriore alla data
di pubblicazione del bando di gara.
Tuttavia
poiché i requisiti relativi alla cifra di affari, attrezzature e costo del
personale debbono essere dimostrati con i bilanci depositati o documentazione
fiscale, aventi delle scadenze temporali fissate per legge, occorrerà tener
conto dei periodi in cui tali documenti sono effettivamente utilizzabili, con
la conseguenza che il quinquennio documentabile non sarà esattamente
corrispondente a quello antecedente al bando di gara e cioè nell'immediato sarà
individuabile nel periodo 1994-1998.
Tale
situazione non si verifica per i requisiti dimostrabili con altri documenti la
cui esistenza non è condizionata da particolari scadenze. Ciò vale in
particolare per i certificati dei lavori eseguiti.
LA
QUALIFICAZIONE E I LAVORI ESEGUITI IN SUBAPPALTO
Si
ricorda che, ai soli specifici fini della qualificazione, vale ancora la regola
del passato, per cui l'appaltatore principale può utilizzare per la
qualificazione solo una parte dei lavori subappaltati.
In
particolare, l'impresa aggiudicataria dei lavori può utilizzare il 100%
dell'importo dei lavori appaltati soltanto se l'importo di quelli subappaltati
non superi il 40% (ridotto al 30% per i lavori di finiture in materiali lignei,
plastici, metallici, vetrosi, di natura edile, di natura tecnica, barriere
stradali, demolizioni, pavimentazioni). Ove dette percentuali siano superate,
l'importo complessivo dei lavori utilizzabile dall'impresa aggiudicataria viene
decurtato della quota eccedente le percentuali anzidette, con l'eccezione dei
lavori su immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali che possono essere utilizzati ai fini della qualificazione solo ed
esclusivamente dall'impresa che li ha effettivamente eseguiti
L'impresa
subappaltatrice può utilizzare, invece, l'importo pieno delle lavorazioni da
essa eseguite.
LE
REGOLE PER REDIGERE I BANDI DI GARA
Per
redigere i bandi di gara, le nuove regole disposte espressamente dal
Regolamento sono solo tre. Occorre, in particolare, indicare:
a)
l'importo complessivo dell'opera;
b)
la categoria prevalente e la relativa classifica, secondo le nuove categorie e
classifiche: la categoria prevalente è quella di importo più elevato rispetto a
ciascuna di quelle costituenti l'intervento;
c)
tutte le restanti lavorazioni, diverse dalla categoria prevalente, aventi
singolo importo superiore al 10% del totale, ovvero superiore a 150.000 Euro
(lire 290.440.500), che sono sempre e comunque sia scorporabili sia
subappaltabili.
L'individuazione
delle "categorie diverse dalla categoria prevalente" è definita in relazione
alla parte dell'opera, come sopra quantitativamente caratterizzata, che trovi
autonoma considerazione tra le categorie di cui all'allegato A del Regolamento.
Va
sottolineato come il soggetto qualificato per la sola categoria prevalente sia
abilitato ad eseguire direttamente tutte le lavorazioni di importo inferiore ai
limiti quantitativi prestabiliti, qualunque sia la categoria di appartenenza di
queste ultime (salvo i casi in cui è necessaria una specifica qualificazione,
resa indispensabile da altre norme particolari, es: L.46/90).
Viceversa
è insufficiente la qualificazione nella sola categoria prevalente per eseguire
direttamente anche, oltre i limiti sopra ricordati al punto c), le lavorazioni
a "qualificazione obbligatoria" (quasi tutte, con l'eccezione di:
lavori di finiture in materiali lignei, plastici, metallici, vetrosi, di natura
edile, di natura tecnica, barriere stradali, demolizioni, pavimentazioni).
Tali
lavorazioni dovranno pertanto essere eseguite da soggetti qualificati, in
regime di associazione temporanea o di subappalto.
I
REQUISITI DELLE IMPRESE IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA
Ai
fini della determinazione dei requisiti delle imprese riunite, rimane valida la
normativa previgente sulle associazioni temporanee di tipo orizzontale e verticale.
Più
precisamente:
-
nel caso di associazioni temporanee di tipo orizzontale, si riconfermano i
valori minimi del 40% e 10% dei requisiti che debbono possedere rispettivamente
la capogruppo e ciascuna mandante, fermo restando che, comunque, l'associazione
deve coprire la totalità dei valori richiesti per i requisiti;
-
nel caso di associazioni temporanee di tipo verticale si ribadisce che i
requisiti prescritti per l'impresa singola debbono essere posseduti dalla
capogruppo nella categoria prevalente e dalle mandanti nelle categorie
scorporate per i corrispondente singoli importi.
-
rimane la possibilità di partecipazione alle A.T.I. delle cosiddette imprese
"cooptate".