LEGGE
8 MARZO 2000 N° 53 - CONGEDI PARENTALI -
NUOVE
NORME: - TUTELA DELLA MATERNITA'
-
CONGEDI PER CAUSE ED EVENTI PARTICOLARI
-
CONGEDI PER FORMAZIONE
La
legge 8 marzo 2000, n.53 interviene, in vario modo, sugli articoli 1, 2, 4, 7,
10, 15, L.30 dicembre 1971, n. 1204 (sulla "Tutela delle lavoratrici
madri"), sugli artt. 6 e 7, L.9 dicembre 1977, n. 903 (sulla "Parità
di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro") nonché sull'art.
33, L.5 febbraio 1992, n. 104 ("Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"),
modificando, sotto diversi profili, il diritto alla astensione obbligatoria per
maternità, alla astensione facoltativa post-partum, alle assenze per malattia
del bambino, ed ai c.d. riposi giornalieri per allattamento.
La
citata legge "53" invece, innova nella parte in cui introduce nel
nostro ordinamento i congedi per eventi e cause particolari e formazione.
Qui
di seguito si illustrano i punti di più diretto ed immediato interesse per le
imprese.
ASTENSIONE
OBBLIGATORIA PER MATERNITA'
Parto
prematuro - L'astensione obbligatoria in esame, originariamente fissata
dall'art. 4, L. n. 1204/1971 nei due mesi precedenti la data presunta del
parto, nonché nei tre mesi a questo successivi, viene ora rimodulata in
funzione della data effettiva del parto stesso, ogniqualvolta quest'ultimo
avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. In tal caso, infatti, i
giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti
al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, mantenendo così inalterata
la durata complessiva del periodo di godimento (5 mesi).
A
tal fine la lavoratrice dovrà presentare, entro 30 gg. dalla data effettiva del
parto, il certificato attestante la data dell'evento.
Flessibilità
dell'astensione obbligatoria - Fermo
restando la durata complessiva di astensione obbligatoria (5 mesi) la
lavoratrice ha diritto a posticipare l'ingresso nel periodo di astensione
obbligatoria pre-parto portandolo non oltre l'inizio del mese precedente la
data presunta del parto stesso. I restanti 4 mesi di godimento della astensione
in questione si concentreranno nel periodo successivo l'evento considerato.
Presupposto
indispensabile per l'esercizio di tale facoltà è l'attestazione da parte del
medico specialista del S.S.N. (o con esso convenzionato) e del medico
competente di cui al d.lgs n. 626/1994 che tale opzione non arrechi pregiudizio
alla salute della gestante e del nascituro.
Astensione
obbligatoria del padre lavoratore
L'art. 13 riconosce al padre lavoratore il diritto ad astenersi nei
primi 3 mesi dalla nascita del figlio, soltanto in caso di morte o di grave
infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento
esclusivo del bambino al padre.
Ai
fini dell'esercizio del diritto di cui sopra il lavoratore dovrà presentare al
proprio datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni sopra
esposte.
Il
periodo di astensione obbligatoria in esame varrà, anche per il padre
lavoratore, agli stessi fini già riconosciuti alla lavoratrice madre dall'art.
6, L. n. 1204/1971 (computo nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti,
compresi quelli relativi alla 13ª mensilità o alla gratifica natalizia e alle
ferie) e sarà sostenuto dal trattamento economico già previsto per la
lavoratrice madre e pari all'80% della retribuzione (a carico dell'INPS).
Posto
che la disciplina in esame riconosce al padre lavoratore il diritto
"individuale" alla astensione obbligatoria post-partum (sia pure nei
limiti sopra richiamati) viene, in favore dello stesso, esteso il divieto di
licenziamento già previsto per la lavoratrice madre relativamente al periodo di
astensione obbligatoria post-partum e fino al compimento di un anno di età del
bambino.
ASTENSIONE
FACOLTATIVA e MALATTIA DEL BAMBINO
Vengono
riformulati l'art. 7, L. n. 1204/1971 e l'art. 7, L. n. 903/1977 regolanti, per
il periodo successivo al parto, l'assenza dal lavoro per astensione facoltativa
e per malattia del bambino.
Per
quanto concerne l'astensione facoltativa, l'art. 3, L. n. 53/2000 modifica la
vecchia disciplina conferendo alla madre ed al padre il diritto individuale a
tale astensione e per un periodo massimo, continuativo o frazionato, di 6 mesi
(ma complessivamente i genitori non possono eccedere il limite di 10 mesi), da
godere nei primi 8 anni di vita del bambino. Qualora il padre usufruisca di un
periodo di astensione non inferiore a 3 mesi, il limite massimo di cui sopra è
elevato a 7 mesi, portando, di conseguenza, a 11 mesi il periodo complessivo di
astensione facoltativa concesso ai genitori.
I
genitori possono godere di tale assenza anche contemporaneamente.
Qualora
vi sia un solo genitore, questo ha diritto ad un periodo di astensione non
superiore a 10 mesi.
Salvo
casi di oggettiva impossibilità, il diritto di cui sopra è esercitabile previo
preavviso al datore di lavoro, secondo
le modalità ed i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, non
inferiore a 15 gg..
Anche
il diritto alle assenze per malattia del bambino subisce modifiche di rilievo,
essendo anch'esso configurato quale diritto individuale riconosciuto a ciascun
genitore.
Per
quanto concerne la relativa durata, ferme le assenze illimitate concesse fino
al 3° anno di età del bambino dall'art. 7, comma 2, L. n. 1204/1971, per le
malattie dei bambini che hanno, invece, un'età compresa tra i 3 e gli 8 anni,
sono riconosciuti a ciascun genitore 5 gg. lavorativi annui.
L'assenza
deve essere giustificata dalla presentazione di un certificato rilasciato da un
medico specialista del S.S.N. o con esso convenzionato e non più, quindi, da un
medico di libera scelta della lavoratrice.
In
caso di malattia del bambino i genitori non possono assentarsi
contemporaneamente dal lavoro. Se la predetta malattia dà luogo a ricovero
ospedaliero, si interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da
parte del genitore.
Per
poter fruire del congedo per malattia del bambino, il lavoratore/trice devono
presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione ex art. 4, L. n.
15/1968, attestante che l'altro genitore non è in astensione dal lavoro negli
stessi giorni e per il medesimo motivo.
Come
già sotto la vigenza dell'art. 7, L. n. 1204/1971 resta confermato che i
periodi di astensione facoltativa e quelli per malattia del bambino sono
computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e
alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
Trattamenti
economici - Relativamente al
trattamento economico del periodo di astensione facoltativa, viene sul punto
modificato l'art. 15, L. n. 1204/1971 (cfr. art. 3, comma 4, legge in commento)
per adeguarlo alla nuova disciplina sostanziale introducendo, accanto alla già
prevista erogazione di una indennità pari al 30% della retribuzione e per un
periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi (coperto da contribuzione
figurativa), il seguente trattamento economico che vale nell'ipotesi in cui i
genitori, entro il 3° anno di vita del bambino, non abbiano fatto ricorso, o lo
abbiano fatto solo parzialmente, al periodo di 6 mesi di astensione
facoltativa:
·
un'indennità pari al 30% della retribuzione, fino al compimento dell'8° anno di
vita del bambino e, comunque per il restante periodo di astensione facoltativa,
nell'ipotesi in cui il reddito individuale del lavoratore/trice sia inferiore a
2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria. Il richiamato reddito individuale
viene determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali
per l'integrazione al minimo;
·
il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.
Per
quanto concerne le malattie del bambino, i relativi periodi di assenza
continuano a non essere retribuiti ed a non ricevere alcun trattamento
economico previdenziale.
Come
già sotto la vigenza della L. n. 1204 del 1971, le indennità giornaliere per
astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro sono corrisposte con gli
stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie.
Ambito
soggettivo di applicazione dell'art. 7, L. n. 1204/1971, nuovo testo - L'art. 3 della nuova disciplina modifica
anche l'art. 1, della L. 1204 del 1971 introducendo una nuova disposizione
diretta a modificare l'ambito soggettivo di applicazione degli istituti
relativi all'astensione facoltativa dal lavoro ed alle assenze per malattia del
bambino.
I
diritti di cui sopra sono ora riconosciuti "anche se l'altro genitore non
ne ha diritto", ovverosia anche se non è lavoratore/trice subordinato;
condizione che, sotto la vigenza della vecchia disciplina, costituiva invece la
premessa di fondo per la concessione, in alternativa, al padre lavoratore di
taluni diritti riconosciuti alla lavoratrice subordinata.
Ciò
comporta che, con l'entrata in vigore della L. n. 53/2000, il lavoratore
subordinato potrà accedere alla astensione facoltativa, nonché alle assenze per
malattia del bambino (e, come si dirà più avanti, ai c.d. permessi per
allattamento ex art. 10, L. n. 1204/1971 ed a quelli ex art. 33, L. n. 104/1992, sull'assistenza ai portatori
di handicap) anche se il coniuge è libera professionista, collaboratrice coordinata
e continuativa, casalinga, disoccupata.
Genitori
adottivi o affidatari - Le nuove
disposizioni sull'astensione facoltativa e sui permessi per malattia del
bambino trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi ed
affidatari,
Tuttavia,
precisa la L. n. 53/2000 (cfr. art. 3, comma 5), qualora all'atto dell'adozione
o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i 6 e i 12 anni, il
diritto alla astensione facoltativa può essere esercitato solo nei 3 primi anni
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
RIPOSI
GIORNALIERI EX ART. 10, L. 1204/1971
I
periodi di riposo in esame, c.d. per allattamento, vengono riconosciuti anche
al padre lavoratore (cfr. art. 13, comma 1) ma solo nelle seguenti ipotesi:
·
nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
·
in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
·
nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.
In
caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati (quindi mai più di
4 ore giornaliere) e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo
comma dell'art. 10, L. n. 1204/1971 possono essere utilizzate anche dal padre.
A
tali periodi, i quali conservano l'indennità economica prima prevista solo a
favore delle lavoratrici dall'art. 8, L. n. 903/1977 (anticipata dal datore di
lavoro e posta a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente
assicuratore), viene ora assicurata anche la contribuzione figurativa.
CONGEDI
PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI
L'articolo
4 della disciplina in commento regola le assenze dal lavoro per i casi di
decesso o di documentata grave infermità nonché quelle per gravi e documentati
motivi familiari.
Permesso
per decesso o documentata grave infermità - Un permesso retribuito di 3 giorni
lavorativi all'anno è concesso nel caso in cui gli eventi in esame riguardino
il coniuge, un parente entro il secondo grado, il convivente (purchè la stabile
convivenza risulti da certificazione anagrafica).
In
caso di documentata grave infermità ed in alternativa ai 3 gg. di permesso, il
lavoratore/trice possono concordare con il datore di lavoro modalità diverse di
espletamento dell'attività lavorativa.
Congedo
per gravi e documentati motivi familiari - In presenza di tali, documentati,
eventi il lavoratore/trice ha diritto ad un periodo di congedo non retribuito -
continuativo o frazionato - non superiore a 2 anni.
Alcune
di queste patologie verranno individuate nel d.m. che, entro 60 gg. dalla data
di entrata in vigore della legge, verrà emanato dal Ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e per le pari
opportunità.
Con
il richiamato decreto si dovrà altresì provvedere:
·
alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi previsti dall'art. 4
in esame;
·
alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla
sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti per i quali è
concesso il permesso retribuito di cui sopra.
Durante
il periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, il dipendente
conserva il posto di lavoro ma non può svolgere alcun tipo di attività
lavorativa.
Il
congedo in esame non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini
previdenziali.
CONGEDI
PER FORMAZIONE
Il
diritto ai congedi per formazione è riconosciuto dall'art. 5 unicamente ai
dipendenti che abbia almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa
azienda.
Con
la previsione in parola si concede, "nell'arco dell'intera vita
lavorativa", un periodo non retribuito, continuativo o frazionato, di
sospensione del rapporto non superiore a 11 mesi.
Congedo
per formazione è quello finalizzato al:
·
completamento della scuola dell'obbligo;
·
al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma
universitario o di laurea;
·
alla partecipazione ed attività formative diverse da quelle poste in essere o
finanziate dal datore di lavoro.
Restano
ferme le disposizioni contenute nell'art. 10, L. 20 maggio 1970, n. 300, in
favore dei lavoratori studenti.
Tale
periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le
ferie, con la malattia e con altri congedi.
La
grave e documentata infermità, sopravvenuta durante il congedo in esame, dà
luogo alla interruzione dello stesso se rientrante nelle patologie individuate
dal d.m. di cui sopra, ed a condizione che sia stata comunicata per iscritto al
datore di lavoro.
In
caso di comprovate esigenze organizzative il datore di lavoro può non
accogliere la richiesta di congedo ovvero differirne l'accoglimento.
Prolungamento
dell'età pensionabile - I lavoratori
che usufruiscono di tali congedi possono, a richiesta, prolungare il rapporto
di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni
concernenti l'età di pensionamento obbligatoria.
La
richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non
inferiore a 6 mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento.
ULTERIORI
DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA' con riferimento al
contratto a tempo determinato
In
proposito, l'art. 10 dispone che:
·
l'assunzione a tempo determinato di lavoratori in sostituzione di quelli in
astensione obbligatoria o facoltativa può essere anticipata fino ad un mese
rispetto all'inizio del periodo di astensione;
·
per le aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto
a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria,
facoltativa, ovvero per malattia del bambino, è concesso, per i contributi a
carico del datore di lavoro, uno sgravio contributivo del 50% fino al
compimento di 1 anno di età del bambino e per 1 anno dall'accoglienza del
minore adottato o in affidamento.
DISPOSIZIONI
VARIE
Sono
estese al padre lavoratore tutte le norme in materia di conservazione del posto
di lavoro, licenziamento e dimissioni negli stessi termini già previsti per la
lavoratrice.
Anticipazione
del trattamento di fine rapporto - Il
T.F.R. può essere anticipato anche ai fini delle spese da sostenere durante i
periodi di godimento dell'astensione facoltativa, dei congedi per formazione e
per formazione continua.
Modifiche
alla L. 5 febbraio 1992, n. 104 sui diritti delle persone handicappate - L'art. 19 introduce alcune modifiche
all'art. 33 della L. n. 104 del 1992, regolante le agevolazioni concesse ai
genitori di minori con handicap ed agli handicappati maggiorenni, dirette per
lo più a ridefinire talune modalità di accesso alle predette agevolazioni,
piuttosto che ad introdurre nuove ipotesi di astensione dal lavoro. Per i
permessi mensili viene in aggiunta garantita la contribuzione figurativa.
L'art.
20, invece, modifica l'ambito di applicazione dell'art. 33, nel testo rivisto
dalla L. n. 53/2000, estendendolo anche alle ipotesi in cui "l'altro
genitore non ne abbia diritto" nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori,
con rapporto di lavoro pubblico e privato, che assistono con continuità e in
via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di
handicap, ancorchè non convivente.
ooo
DATA
DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - APPLICABILITA' ALLE SITUAZIONI IN CORSO -
DISCIPLINA DI ATTUAZIONE
In
assenza di una espressa indicazione normativa, è da ritenersi che la legge n.
53 del 2000 - entrata in vigore il 28 marzo 2000 - si applica anche nei
confronti dei genitori i quali, avendo minori di età inferiore agli 8 anni,
abbiano goduto solo in parte o non abbiano goduto affatto, del periodo di
astensione facoltativa (6 mesi) già concesso dalla L. n. 1204 del 1971.
La
disciplina in esame, tuttavia, potrà ritenersi pienamente operativa, in ogni
sua parte, solo allorquando verranno emanati i necessari e già previsti decreti
ministeriali.