INAIL - D.LVO 23/2/2000 N° 38 - PRIME ISTRUZIONI ISTITUTO

 

 

Si fa seguito a quanto precedentemente comunicato (cfr. nota supplemento n° 4 al Notiziario mensile n° 2/2000) per riepilogare qui di seguito le prime istruzioni impartite dall'INAIL in merito alla estensione dell'obbligo assicurativo ai lavoratori dell'area dirigenziale e ai lavoratori parasubordinati nonché relativamente alla denuncia all'INAIL del codice fiscale dei lavoratori contestualmente alla assunzione o alla risoluzione del rapporto di lavoro.

A)  Estensione dell'obbligo assicurativo ai dirigenti

La nuova normativa prevede, come è noto, la decorrenza dell'obbligo assicurativo dal 16 marzo 2000, la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi nell'importo pari al massimale di legge per la liquidazione delle rendite attualmente fissato in £ 39.709.000 annue e riferimenti classificativi e tassi di tariffa che dovranno essere determinati con apposito Decreto Ministeriale da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore del D.LVO 38/2000.

L'INAIL con le istruzioni in parola precisa che, sia pur con le riserve legate al successivo iter del provvedimento, possono ritenersi probabili i seguenti riferimenti tariffari:

·        voce ad hoc di nuova istituzione, per il personale di area dirigenziale che fa uso in via non occasionale di veicoli a motore personalmente condotti e/o effettua accessi in cantieri, opifici e simili; in tale voce è altresì compreso l'eventuale uso diretto di macchine da ufficio;

·        attuale voce 0813 (che assumerà una nuova numerazione) per il personale dell'area dirigenziale che utilizzi soltanto macchine da ufficio

Le istruzioni dell'Istituto contengono inoltre indicazioni operative per l'estensione del criterio di inquadramento succitato ai dirigenti già assicurati in data anteriore al 16 marzo 2000. Secondo tali indicazioni le imprese si dovranno attenere ai seguenti adempimenti:

 

 

Dirigenti assicurati su posizione assicurativa riferita anche ad altro personale

Nel caso l'impresa abbia assicurato il dirigente nell'ambito della posizione assicurativa riferita anche ad altro personale (ad esempio. per gli operai) dovrà provvedere al più presto a proporre istanza di riclassificazione  per il dirigente.  Tale adempimento potrà essere eseguito utilizzando il fac-simile allegato.

Dirigenti assicurati su posizione assicurativa per il rischio elettrico (0813)

In tale caso non è necessario inviare alcuna richiesta di riclassificazione

Per i dirigenti non assicurati alla data del 16 marzo 2000 dovrà invece essere presentata entro il 15 aprile 2000 denuncia di esercizio ai sensi dell'articolo 12 del T.U..

B) Estensione dell'obbligo assicurativo ai lavoratori parasubordinati

Si ricorda che l'obbligo assicurativo in parola riguarda i lavoratori parasubordinati individuati ai sensi dell'art. 49, c.2 lett. a del D.P.R. n. 917/1986 e che svolgono le attività indicate dall'art.1 del T.U. 30.6.1965 o che, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgono, in via non occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti. La nuova disciplina prevede, come è noto:

·        decorrenza dell'obbligo assicurativo dal 16 marzo 2000;

·        ripartizione del premio assicurativo nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente;

·        retribuzione imponibile comunque compresa nei limiti costituiti dal minimale e dal massimale per la liquidazione delle rendite (attualmente  pari rispettivamente a £ 21.382.000 e a £ 39.709.000);

·        tasso di tariffa applicabile pari a quello dell'impresa qualora l'attività svolta sia inserita nel ciclo produttivo oppure in caso contrario, individuato con riferimento all'attività effettivamente svolta.

L'INAIL con le istruzioni diramate precisa quanto segue:

1)   Il datore di lavoro deve provvedere tra l'altro al pagamento del premio nella misura integrale prevista (salva la successiva regolazione dei rapporti patrimoniali con il lavoratore parasubordinato); alle eventuali denunce di infortunio o di malattia professionale; alle registrazioni sui libri obbligatori anche dei lavoratori parasubordinati. Circa tale ultimo aspetto, l'Istituto ha avviato contatti con il Ministero del Lavoro per verificare la possibilità di adempimenti semplificati data la specificità dei rapporti in questione.

2)   Nel caso di rapporti di collaborazione di durata inferiore all'anno i limiti di retribuzione imponibile minima e massima andranno frazionati in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi o frazioni di mese previsti dal contratto;

3)   Entro Il 15 aprile 2000 dovranno essere presentate dal datore di lavoro le denunce di esercizio o di variazione di cui all'art.12 del T.U. 30.6.1965. Con le suddette denunce andranno comunicati: i nominativi dei lavoratori parasubordinati, la misura dei compensi pattuiti e la durata del rapporto di collaborazione.

 

 

C) Denuncia istantanea del codice fiscale dei lavoratori alla instaurazione o     cessazione del rapporto di lavoro

Il D.LVO n.38/2000 ha introdotto a far data dal 16 marzo 2000, a carico dei datori di lavoro l'obbligo di comunicare contestualmente alla data di assunzione, e per i dipendenti già in forza al 16 marzo 2000,  di risoluzione del rapporto di lavoro, il codice fiscale del dipendente interessato. Tale obbligo riguarda anche i lavoratori dell'area dirigenziale nonché i lavoratori parasubordinati. La comunicazione deve essere effettuata lo stesso giorno di effettivo inizio o cessazione della attività lavorativa. La comunicazione deve contenere : codice fiscale, posizione assicurativa e relativo contro codice dell'impresa e codice fiscale del lavoratore assunto o cessato dal servizio nonché la data relativa di assunzione o cessazione. L'INAIL ha comunicato che la denuncia in parola può essere effettuata secondo le seguenti modalità:

·        tramite supporto cartaceo utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Istituto e riprodotto in allegato alla presente nota. IL modulo può essere presentato alternativamente direttamente agli sportelli INAIL o inviato tramite posta  o telefax a qualunque sede territoriale INAIL. I numeri di telefax dell'area datori di lavoro della provincia di Brescia sono: BRESCIA 030/2434341 BRENO 0364/320808;

·        tramite posta elettronica all'indirizzo “dna@inail.it” L'accesso è consentito tutti i giorni per 24 ore al giorno. La ricevuta dell'avvenuta comunicazione verrà inviata dall'INAIL per posta ordinaria direttamente al recapito del datore di lavoro;

·        tramite call center telefonando al numero 16484. L'accesso è consentito tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 18,00. La ricevuta della comunicazione verrà inviata dall'INAIL per posta ordinaria direttamente al recapito del datore di lavoro;   

·        tramite supporti informatici (dischetti magnetici, CD) da presentare a qualsiasi sede territoriale INAIL.

 

Spett.le

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Sede di _________________

Via _____________________, n. ____________

____________ 

                                                                                                Raccomandata a.r.

 

La scrivente _________________________________________, posizione assicurativa n. ___________, codice fiscale n. __________________________________, con sede in ____________________, Via ______________________, n. ___________

premesso che

·        nella posizione assicurativa citata, istituita ante 16 marzo 2000, è stato assicurato anche personale dell'area dirigenziale, per il quale sono stati effettuati versamenti di premi;

·        l'art. 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, prevede che per i lavoratori dell'area dirigenziale, con effetto dal 16 marzo 2000, uno specifico regime tariffario in via di definizione,

chiede

di riclassificare l'attività del proprio personale dirigente, già assicurato nell'ambito della posizione assicurativa indicata in premessa, estendendo allo stesso il nuovo regime tariffario non appena questo sarà definito.

Agli effetti della riclassificazione, comunica che il personale in parola, per lo svolgimento delle proprie mansioni, __________________________ (1)

In fede.

 

 

                                                                                                            Timbro e Firma

                                                                                                _____________________

Data, __________________

 

Indicare, tra le seguenti, il tipo di attività da riclassificare: “fa uso, in via non occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti” – “effettua, in via non occasionale, accessi in cantieri, opifici e simili” – “fa altresì uso diretto di macchine da ufficio”.