INAIL - D.LVO 23/2/2000 N°
38 - PRIME ISTRUZIONI ISTITUTO
Si fa seguito a quanto
precedentemente comunicato (cfr. nota supplemento n° 4 al Notiziario mensile n°
2/2000) per riepilogare qui di seguito le prime istruzioni impartite dall'INAIL
in merito alla estensione dell'obbligo assicurativo ai lavoratori dell'area
dirigenziale e ai lavoratori parasubordinati nonché relativamente alla denuncia
all'INAIL del codice fiscale dei lavoratori contestualmente alla assunzione o
alla risoluzione del rapporto di lavoro.
A) Estensione
dell'obbligo assicurativo ai dirigenti
La nuova normativa
prevede, come è noto, la decorrenza dell'obbligo assicurativo dal 16 marzo
2000, la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi
nell'importo pari al massimale di legge per la liquidazione delle rendite
attualmente fissato in £ 39.709.000 annue e riferimenti classificativi e tassi
di tariffa che dovranno essere determinati con apposito Decreto Ministeriale da
emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore del D.LVO 38/2000.
L'INAIL con le istruzioni
in parola precisa che, sia pur con le riserve legate al successivo iter del
provvedimento, possono ritenersi probabili i seguenti riferimenti tariffari:
·
voce ad hoc di nuova
istituzione, per il personale di area dirigenziale che fa uso in via non
occasionale di veicoli a motore personalmente condotti e/o effettua accessi in
cantieri, opifici e simili; in tale voce è altresì compreso l'eventuale uso
diretto di macchine da ufficio;
·
attuale voce 0813 (che
assumerà una nuova numerazione) per il personale dell'area dirigenziale che
utilizzi soltanto macchine da ufficio
Le istruzioni
dell'Istituto contengono inoltre indicazioni operative per l'estensione del
criterio di inquadramento succitato ai dirigenti già assicurati in data
anteriore al 16 marzo 2000. Secondo tali indicazioni le imprese si dovranno
attenere ai seguenti adempimenti:
Dirigenti assicurati su
posizione assicurativa riferita anche ad altro personale
Nel caso l'impresa abbia
assicurato il dirigente nell'ambito della posizione assicurativa riferita anche
ad altro personale (ad esempio. per gli operai) dovrà provvedere al più presto
a proporre istanza di riclassificazione
per il dirigente. Tale
adempimento potrà essere eseguito utilizzando il fac-simile allegato.
Dirigenti assicurati su
posizione assicurativa per il rischio elettrico (0813)
In tale caso non è
necessario inviare alcuna richiesta di riclassificazione
Per i dirigenti non
assicurati alla data del 16 marzo 2000 dovrà invece essere presentata entro
il 15 aprile 2000 denuncia di esercizio ai sensi dell'articolo 12 del T.U..
B) Estensione
dell'obbligo assicurativo ai lavoratori parasubordinati
Si ricorda che l'obbligo
assicurativo in parola riguarda i lavoratori parasubordinati individuati ai
sensi dell'art. 49, c.2 lett. a del D.P.R. n. 917/1986 e che svolgono le
attività indicate dall'art.1 del T.U. 30.6.1965 o che, per l'esercizio delle
proprie mansioni, si avvalgono, in via non occasionale, di veicoli a motore
personalmente condotti. La nuova disciplina prevede, come è noto:
·
decorrenza dell'obbligo
assicurativo dal 16 marzo 2000;
·
ripartizione del premio
assicurativo nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del
committente;
·
retribuzione imponibile
comunque compresa nei limiti costituiti dal minimale e dal massimale per la
liquidazione delle rendite (attualmente
pari rispettivamente a £ 21.382.000 e a £ 39.709.000);
·
tasso di tariffa
applicabile pari a quello dell'impresa qualora l'attività svolta sia inserita
nel ciclo produttivo oppure in caso contrario, individuato con riferimento
all'attività effettivamente svolta.
L'INAIL con le istruzioni
diramate precisa quanto segue:
1) Il datore
di lavoro deve provvedere tra l'altro al pagamento del premio nella misura
integrale prevista (salva la successiva regolazione dei rapporti patrimoniali
con il lavoratore parasubordinato); alle eventuali denunce di infortunio o di
malattia professionale; alle registrazioni sui libri obbligatori anche dei
lavoratori parasubordinati. Circa tale ultimo aspetto, l'Istituto ha avviato
contatti con il Ministero del Lavoro per verificare la possibilità di
adempimenti semplificati data la specificità dei rapporti in questione.
2) Nel caso di
rapporti di collaborazione di durata inferiore all'anno i limiti di
retribuzione imponibile minima e massima andranno frazionati in tanti
dodicesimi per quanti sono i mesi o frazioni di mese previsti dal contratto;
3) Entro Il 15
aprile 2000 dovranno essere presentate dal datore di lavoro le denunce di
esercizio o di variazione di cui all'art.12 del T.U. 30.6.1965. Con le suddette
denunce andranno comunicati: i nominativi dei lavoratori parasubordinati, la
misura dei compensi pattuiti e la durata del rapporto di collaborazione.
C) Denuncia
istantanea del codice fiscale dei lavoratori alla instaurazione o cessazione del rapporto di lavoro
Il D.LVO n.38/2000 ha
introdotto a far data dal 16 marzo 2000, a carico dei datori di lavoro
l'obbligo di comunicare contestualmente alla data di assunzione, e per i
dipendenti già in forza al 16 marzo 2000,
di risoluzione del rapporto di lavoro, il codice fiscale del dipendente
interessato. Tale obbligo riguarda anche i lavoratori dell'area dirigenziale
nonché i lavoratori parasubordinati. La comunicazione deve essere effettuata lo
stesso giorno di effettivo inizio o cessazione della attività lavorativa.
La comunicazione deve contenere : codice fiscale, posizione assicurativa e
relativo contro codice dell'impresa e codice fiscale del lavoratore assunto o
cessato dal servizio nonché la data relativa di assunzione o cessazione.
L'INAIL ha comunicato che la denuncia in parola può essere effettuata secondo
le seguenti modalità:
·
tramite supporto
cartaceo utilizzando l'apposito
modulo predisposto dall'Istituto e riprodotto in allegato alla presente nota.
IL modulo può essere presentato alternativamente direttamente agli sportelli
INAIL o inviato tramite posta o telefax
a qualunque sede territoriale INAIL. I numeri di telefax dell'area datori di
lavoro della provincia di Brescia sono: BRESCIA 030/2434341 BRENO 0364/320808;
·
tramite posta
elettronica all'indirizzo
“dna@inail.it” L'accesso è consentito tutti i giorni per 24 ore al giorno. La
ricevuta dell'avvenuta comunicazione verrà inviata dall'INAIL per posta
ordinaria direttamente al recapito del datore di lavoro;
·
tramite call center telefonando al numero 16484. L'accesso è consentito
tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 18,00. La ricevuta della comunicazione
verrà inviata dall'INAIL per posta ordinaria direttamente al recapito del
datore di lavoro;
·
tramite supporti
informatici (dischetti magnetici,
CD) da presentare a qualsiasi sede territoriale INAIL.
Spett.le
I.N.A.I.L. – ISTITUTO
NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO
Sede di _________________
Via _____________________,
n. ____________
____________
Raccomandata
a.r.
La scrivente
_________________________________________, posizione assicurativa n.
___________, codice fiscale n. __________________________________, con sede in
____________________, Via ______________________, n. ___________
premesso
che
·
nella posizione
assicurativa citata, istituita ante 16 marzo 2000, è stato assicurato anche
personale dell'area dirigenziale, per il quale sono stati effettuati versamenti
di premi;
·
l'art. 4 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, prevede che per i lavoratori dell'area
dirigenziale, con effetto dal 16 marzo 2000, uno specifico regime tariffario in
via di definizione,
chiede
di riclassificare
l'attività del proprio personale dirigente, già assicurato nell'ambito della
posizione assicurativa indicata in premessa, estendendo allo stesso il nuovo
regime tariffario non appena questo sarà definito.
Agli effetti della
riclassificazione, comunica che il personale in parola, per lo svolgimento
delle proprie mansioni, __________________________ (1)
In fede.
Timbro
e Firma
_____________________
Data, __________________
Indicare, tra le seguenti,
il tipo di attività da riclassificare: “fa uso, in via non occasionale, di
veicoli a motore personalmente condotti” – “effettua, in via non occasionale,
accessi in cantieri, opifici e simili” – “fa altresì uso diretto di macchine da
ufficio”.