A) ELEZIONI REGIONALI DEL 16 APRILE 2000 - LAVORATORI ADDETTI AI SEGGI ELETTORALI - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

 

B) CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO - PROCEDURA DI INFRAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA - CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO

 

C) NUOVA DISCIPLINA LEGISLATIVA DEL PART-TIME - D.LVO 25/2/2000 N. 61

 

D) LEGGE 297/82 - INDICE DI RIVALUTAZIONE T.F.R. MESE DI MARZO 2000

 

 

 

A) ELEZIONI REGIONALI DEL 16 APRILE 2000 - LAVORATORI ADDETTI AI SEGGI ELETTORALI - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

In relazione alle elezioni Regionali del 16 aprile 2000 si ritiene opportuno riepilogare la normativa concernente il trattamento economico da riconoscere ai lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli  uffici elettorali.

La legge 69/92,che disciplina tale normativa, stabilisce che i lavoratori addetti alle operazioni più sopra indicate "hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali"

Tale disposizione legislativa comporta quindi che ai lavoratori impiegati presso i seggi elettorali debba essere riconosciuto, in aggiunta alla ordinaria retribuzione, lo specifico trattamento economico anche per i giorni festivi e non lavorativi (sabato) cadenti nel periodo di svolgimento delle consultazioni elettorali.

Le operazioni elettorali si sono svolte come segue:

a) le operazioni preparatorie si sono svolte nella giornata di sabato 15 aprile

b) le operazioni di voto si sono svolte unicamente nella giornata di domenica 16 aprile dalle ore 7 alle ore 22;

c) le operazioni di spoglio hanno avuto inizio subito dopo la chiusura dei seggi  e sono state ultimate entro le 24 ore successive e perciò entro le ore 22 della  giornata di lunedì 17 aprile.

Pertanto dato lo svolgimento di dette operazioni nelle giornate di sabato 15, domenica 16 e lunedì 17 aprile 2000, considerata la ripartizione dell'orario di lavoro su cinque giorni la settimana, la giornata lavorativa è quella di lunedì 17 aprile 2000.

Per tale giornata il trattamento economico che dovrà essere riconosciuto ai lavoratori di cui si parla è determinato nella stessa misura della retribuzione che avrebbero percepito in caso di prestazione lavorativa e quindi per i dipendenti con qualifica di operaio nell'importo corrispondente a 8 ore giornaliere di retribuzione comprensiva dell'accantonamento CAPE.  Per i dipendenti con qualifica di impiegato il trattamento economico relativo a tale giornata risulta già compreso nella normale retribuzione mensile.

Per quanto attiene le giornate di sabato 15 e domenica 16 aprile 2000 ai sensi delle disposizioni legislative citate, agli operai è dovuto un importo corrispondente alla retribuzione di 8 ore giornaliere, senza effettuare alcun accantonamento verso la Cassa edile. Parimenti agli impiegati, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, va corrisposto per ogni giornata di che trattasi l'importo del relativo trattamento economico, quantificabile in 8/173esimi della retribuzione medesima.

Per le giornate in parola la legge prevede l'alternativa di un riposo compensativo in luogo delle "specifiche quote retributive" appena illustrate.

Va infine precisato che i lavoratori interessati sono tenuti a produrre, oltre alla copia del certificato di chiamata agli uffici elettorali, anche l'attestato firmato dal presidente del seggio, con l'indicazione delle giornate di presenza e dell'orario di chiusura delle operazioni di scrutinio. Per i lavoratori che assolvono l'incarico di presidente la certificazione potrà essere vistata dal vice presidente.

 

B) CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO - PROCEDURA DI INFRAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA - CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO

La Commissione Europea ha concluso la procedura avviata nei confronti dello Stato italiano in merito agli aiuti concessi dallo stesso per interventi a favore dell'occupazione. In particolare tale decisione ha sancito la incompatibilità, con la normativa comunitaria, dei benefici previdenziali previsti dalla legislazione italiana in caso di assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro. Il Governo italiano ha peraltro proposto ricorso avverso la pronuncia in parola.

Il Ministro del Lavoro, in attesa dell'esito dell'anzidetto ricorso, ha precisato che, nel frattempo, le assunzioni con contratto di formazione e lavoro sono possibili solo nelle ipotesi di seguito elencate:

- in caso di assunzione di giovani fino a 32 anni a condizione di creare un incremento netto di nuovi posti di lavoro rispetto all'organico;

 

ovvero

- in caso di assunzione di giovani fino a 25 anni, limite di età elevato a 29 anni per i laureati;

ovvero

- in caso di assunzione di disoccupati in cerca di occupazione da almeno 12 mesi.

Ad avviso del Ministero, nelle ultime due ipotesi, non essendo richiesto un incremento occupazionale netto, l'assunzione può avvenire anche in relazione a posti di lavoro liberatisi a seguito di dimissioni o di pensionamento.

Il Ministero ha inoltre confermato che restano valide le condizioni relative alla trasformazione di almeno il 60% dei contratti di formazione e lavoro scaduti nel biennio precedente ed al divieto di stipula per i datori di lavoro che abbiano effettuato riduzioni di personale nell'anno precedente.

 

C) NUOVA DISCIPLINA LEGISLATIVA DEL PART-TIME - D.LVO 25/2/2000 N. 61

 

La Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20/3/2000 ha pubblicato il testo del D.Lvo 25/2/2000 n. 61 che detta la nuova disciplina legislativa del lavoro a tempo parziale. Il provvedimento è in vigore dal 5 aprile 2000. Nel far riserva di pubblicare sul prossimo numero del Notiziario mensile una più completa illustrazione dei contenuti del decreto si evidenziano qui di seguito gli aspetti di più diretto interesse.

Tipo di contratto

Il contratto part time può essere di tipo orizzontale (riduzione giornaliera dell'orario) o di tipo verticale (attività a tempo pieno limitatamente a periodi determinati, settimana, mese o anno).

Contratto a termine

I contratti part time possono essere stipulati anche a tempo determinato.

Forma del contratto

Il contratto part time va stipulato per iscritto e comunicato entro 30 giorni alla Direzione provinciale del lavoro.

La mancanza della forma scritta determina, su richiesta del lavoratore, la trasformazione del contratto in rapporto di lavoro a tempo pieno dalla data in cui la mancanza della scrittura sia giuridicamente accertata.

La mancata o tardiva comunicazione alla suddetta Direzione provinciale del lavoro è soggetta a una sanzione amministrativa pari a lire 30.000 per ciascun lavoratore interessato e per ogni giorno di ritardo.

Contenuto

Il contratto part-time deve contenere la durata e la collocazione temporale dell'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

La mancata o indeterminata indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale non comporta nullità del contratto e il lavoratore può, se l'omissione riguarda la durata, richiedere che il contratto si trasformi a tempo pieno.

Lavoro supplementare

L'articolo 1 identifica il lavoro supplementare come quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro ridotto ed entro il limite del tempo pieno. Il lavoratore part-time può essere adibito a lavoro supplementare ma tale ricorso deve essere disciplinato dai contratti collettivi di lavoro. In attesa di tale regolamentazione il ricorso a lavoro supplementare è consentito nella misura del 10% dell'orario concordato.

Comunicazione alle RSA

I contratti part-time e l'eventuale lavoro supplementare devono essere comunicati, con cadenza annuale, alle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti.

Trasformazione del contratto da tempo pieno a part-time

La trasformazione del contratto da tempo pieno a part-time deve risultare da atto scritto, redatto su richiesta del lavoratore con l'assistenza di un componente della Rsa; in mancanza deve essere convalidato presso la Direzione provinciale del lavoro.

Conteggio dei lavoratori part-time

I part-time si contano in proporzione rispetto a tutte le ipotesi in cui la legge o il Ccnl renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, con esclusione delle disposizioni riportate al titolo III (attività sindacale) dello Statuto dei lavoratori.

Disposizioni in materia previdenziale

Sul piano previdenziale il D.Lvo conferma le previgenti norme in materia.

 

D) LEGGE 297/82 - INDICE DI RIVALUTAZIONE T.F.R. MESE DI MARZO 2000

L'Istat ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di marzo 2000 è risultato pari a 111,3

Pertanto dal rapporto tra l'indice di dicembre 1999 e quello di marzo 2000 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di marzo 2000 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 1999 è pari a:

 

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