A)
ELEZIONI REGIONALI DEL 16 APRILE 2000 - LAVORATORI ADDETTI AI SEGGI ELETTORALI
- TRATTAMENTO RETRIBUTIVO
B)
CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO - PROCEDURA DI INFRAZIONE DA PARTE DELLA
COMMISSIONE EUROPEA - CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO
C)
NUOVA DISCIPLINA LEGISLATIVA DEL PART-TIME - D.LVO 25/2/2000 N. 61
D)
LEGGE 297/82 - INDICE DI RIVALUTAZIONE T.F.R. MESE DI MARZO 2000
A)
ELEZIONI REGIONALI DEL 16 APRILE 2000 - LAVORATORI ADDETTI AI SEGGI ELETTORALI
- TRATTAMENTO RETRIBUTIVO
In
relazione alle elezioni Regionali del 16 aprile 2000 si ritiene opportuno
riepilogare la normativa concernente il trattamento economico da riconoscere ai
lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali.
La
legge 69/92,che disciplina tale normativa, stabilisce che i lavoratori addetti
alle operazioni più sopra indicate "hanno diritto al pagamento di
specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile,
ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi
eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni
elettorali"
Tale
disposizione legislativa comporta quindi che ai lavoratori impiegati presso i
seggi elettorali debba essere riconosciuto, in aggiunta alla ordinaria
retribuzione, lo specifico trattamento economico anche per i giorni festivi e
non lavorativi (sabato) cadenti nel periodo di svolgimento delle consultazioni
elettorali.
Le
operazioni elettorali si sono svolte come segue:
a)
le operazioni preparatorie si sono svolte nella giornata di sabato 15 aprile
b)
le operazioni di voto si sono svolte unicamente nella giornata di domenica 16
aprile dalle ore 7 alle ore 22;
c)
le operazioni di spoglio hanno avuto inizio subito dopo la chiusura dei
seggi e sono state ultimate entro le 24
ore successive e perciò entro le ore 22 della
giornata di lunedì 17 aprile.
Pertanto
dato lo svolgimento di dette operazioni nelle giornate di sabato 15, domenica
16 e lunedì 17 aprile 2000, considerata la ripartizione dell'orario di lavoro
su cinque giorni la settimana, la giornata lavorativa è quella di lunedì 17
aprile 2000.
Per
tale giornata il trattamento economico che dovrà essere riconosciuto ai
lavoratori di cui si parla è determinato nella stessa misura della retribuzione
che avrebbero percepito in caso di prestazione lavorativa e quindi per i
dipendenti con qualifica di operaio nell'importo corrispondente a 8 ore
giornaliere di retribuzione comprensiva dell'accantonamento CAPE. Per i dipendenti con qualifica di impiegato
il trattamento economico relativo a tale giornata risulta già compreso nella
normale retribuzione mensile.
Per
quanto attiene le giornate di sabato 15 e domenica 16 aprile 2000 ai sensi
delle disposizioni legislative citate, agli operai è dovuto un importo
corrispondente alla retribuzione di 8 ore giornaliere, senza effettuare alcun
accantonamento verso la Cassa edile. Parimenti agli impiegati, in aggiunta alla
normale retribuzione mensile, va corrisposto per ogni giornata di che trattasi
l'importo del relativo trattamento economico, quantificabile in 8/173esimi
della retribuzione medesima.
Per
le giornate in parola la legge prevede l'alternativa di un riposo compensativo
in luogo delle "specifiche quote retributive" appena illustrate.
Va
infine precisato che i lavoratori interessati sono tenuti a produrre, oltre
alla copia del certificato di chiamata agli uffici elettorali, anche
l'attestato firmato dal presidente del seggio, con l'indicazione delle giornate
di presenza e dell'orario di chiusura delle operazioni di scrutinio. Per i
lavoratori che assolvono l'incarico di presidente la certificazione potrà
essere vistata dal vice presidente.
B)
CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO - PROCEDURA DI INFRAZIONE DA PARTE DELLA
COMMISSIONE EUROPEA - CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO
La
Commissione Europea ha concluso la procedura avviata nei confronti dello Stato
italiano in merito agli aiuti concessi dallo stesso per interventi a favore
dell'occupazione. In particolare tale decisione ha sancito la incompatibilità,
con la normativa comunitaria, dei benefici previdenziali previsti dalla
legislazione italiana in caso di assunzione di lavoratori con contratto di
formazione e lavoro. Il Governo italiano ha peraltro proposto ricorso avverso
la pronuncia in parola.
Il
Ministro del Lavoro, in attesa dell'esito dell'anzidetto ricorso, ha precisato
che, nel frattempo, le assunzioni con contratto di formazione e lavoro sono
possibili solo nelle ipotesi di seguito elencate:
-
in caso di assunzione di giovani fino a 32 anni a condizione di creare un
incremento netto di nuovi posti di lavoro rispetto all'organico;
ovvero
-
in caso di assunzione di giovani fino a 25 anni, limite di età elevato a 29
anni per i laureati;
ovvero
-
in caso di assunzione di disoccupati in cerca di occupazione da almeno 12 mesi.
Ad
avviso del Ministero, nelle ultime due ipotesi, non essendo richiesto un
incremento occupazionale netto, l'assunzione può avvenire anche in relazione a
posti di lavoro liberatisi a seguito di dimissioni o di pensionamento.
Il
Ministero ha inoltre confermato che restano valide le condizioni relative alla
trasformazione di almeno il 60% dei contratti di formazione e lavoro scaduti
nel biennio precedente ed al divieto di stipula per i datori di lavoro che
abbiano effettuato riduzioni di personale nell'anno precedente.
C)
NUOVA DISCIPLINA LEGISLATIVA DEL PART-TIME - D.LVO 25/2/2000 N. 61
La
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20/3/2000 ha pubblicato il testo del D.Lvo
25/2/2000 n. 61 che detta la nuova disciplina legislativa del lavoro a tempo
parziale. Il provvedimento è in vigore dal 5 aprile 2000. Nel far riserva di
pubblicare sul prossimo numero del Notiziario mensile una più completa
illustrazione dei contenuti del decreto si evidenziano qui di seguito gli
aspetti di più diretto interesse.
Tipo
di contratto
Il
contratto part time può essere di tipo orizzontale (riduzione giornaliera
dell'orario) o di tipo verticale (attività a tempo pieno limitatamente a
periodi determinati, settimana, mese o anno).
Contratto
a termine
I
contratti part time possono essere stipulati anche a tempo determinato.
Forma
del contratto
Il
contratto part time va stipulato per iscritto e comunicato entro 30 giorni alla
Direzione provinciale del lavoro.
La
mancanza della forma scritta determina, su richiesta del lavoratore, la
trasformazione del contratto in rapporto di lavoro a tempo pieno dalla data in
cui la mancanza della scrittura sia giuridicamente accertata.
La
mancata o tardiva comunicazione alla suddetta Direzione provinciale del lavoro
è soggetta a una sanzione amministrativa pari a lire 30.000 per ciascun
lavoratore interessato e per ogni giorno di ritardo.
Contenuto
Il
contratto part-time deve contenere la durata e la collocazione temporale
dell'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e
all'anno.
La
mancata o indeterminata indicazione della durata della prestazione lavorativa e
della collocazione temporale non comporta nullità del contratto e il lavoratore
può, se l'omissione riguarda la durata, richiedere che il contratto si
trasformi a tempo pieno.
Lavoro
supplementare
L'articolo
1 identifica il lavoro supplementare come quello corrispondente alle
prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro ridotto ed entro il
limite del tempo pieno. Il lavoratore part-time può essere adibito a lavoro
supplementare ma tale ricorso deve essere disciplinato dai contratti collettivi
di lavoro. In attesa di tale regolamentazione il ricorso a lavoro supplementare
è consentito nella misura del 10% dell'orario concordato.
Comunicazione
alle RSA
I
contratti part-time e l'eventuale lavoro supplementare devono essere
comunicati, con cadenza annuale, alle rappresentanze sindacali aziendali, ove
esistenti.
Trasformazione
del contratto da tempo pieno a part-time
La
trasformazione del contratto da tempo pieno a part-time deve risultare da atto
scritto, redatto su richiesta del lavoratore con l'assistenza di un componente
della Rsa; in mancanza deve essere convalidato presso la Direzione provinciale
del lavoro.
Conteggio
dei lavoratori part-time
I
part-time si contano in proporzione rispetto a tutte le ipotesi in cui la legge
o il Ccnl renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, con
esclusione delle disposizioni riportate al titolo III (attività sindacale)
dello Statuto dei lavoratori.
Disposizioni
in materia previdenziale
Sul
piano previdenziale il D.Lvo conferma le previgenti norme in materia.
D)
LEGGE 297/82 - INDICE DI RIVALUTAZIONE T.F.R. MESE DI MARZO 2000
L'Istat
ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati per il mese di marzo 2000 è risultato pari a 111,3
Pertanto
dal rapporto tra l'indice di dicembre 1999 e quello di marzo 2000 risulta che
il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di marzo 2000 del
trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 1999 è pari
a:
1,009864