PART-TIME - AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE - D.M. 12 APRILE 2000 -

 

La Gazzetta Ufficiale n° 128 del 3 giugno 2000 ha pubblicato il testo del D.M. 12 aprile 2000 recante "Agevolazioni contributive per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale".

Il decreto, emanato in attuazione delle previsioni di cui alla legge n° 451/94 e del D.lvo 61/2000, stabilisce i benefici contributivi in favore dei datori di lavoro che provvedano ad effettuare dalla data di entrata in vigore del decreto (3  giugno 2000) e sino al 30 giugno 2000 assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato e parziale purchè tali assunzioni comportino un incremento degli organici esistenti.

Si illustrano qui di seguito i contenuti del provvedimento in parola.

CONDIZIONI PER ACCEDERE AI BENEFICI

a) Il contratto di lavoro deve essere stipulato sin dall'inizio a tempo indeterminato e parziale

b) la relativa assunzione deve avvenire nell'arco temporale più sopra indicato e precisamente dal 3 giugno 2000 al 30 giugno 2000

c) il contratto deve essere stipulato con soggetti privi di occupazione (inoccupati e disoccupati)

d) l'assunzione con contratto part-time deve comportare un incremento degli organici esistenti. A tale fine il calcolo dovrà essere effettuato con riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti la stipula del contratto.

Le agevolazioni in esame potranno essere riconosciute anche per i contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2000 e comunque entro il 31 dicembre 2000 subordinatamente peraltro ad apposita autorizzazione della Commissione delle Comunità Europee. Sul  punto vale pertanto la riserva di successive informazioni.

MISURA DELLA AGEVOLAZIONE E SUA DURATA

L'articolo 1 del decreto prevede la riduzione della aliquota contributiva I.V.S. in relazione a tre diverse fasce di orario di lavoro settimanale e precisamente:

- 7 punti percentuali se l'orario di lavoro settimanale è pari o superiore a 20 ore e sino a 24 ore

- 10 punti percentuali se l'orario di lavoro settimanale è superiore a 24 ore e sino a 28 ore

- 13 punti percentuali se l'orario di lavoro settimanale è superiore a 28 ore e fino a 32 ore

Le predette fasce sono individuate con riferimento alla media delle prestazioni su base annua.

L'agevolazione è riconosciuta per un triennio per ciascuno dei contratti ammessi.

NUMERO MASSIMO DEI CONTRATTI PART-TIME CHE POSSONO GODERE DEI BENEFICI

L'articolo 2 individua il numero massimo dei contratti di lavoro part-time per i quali possono essere concessi i benefici contributivi in parola e cioè:

per le imprese che occupano sino a 250 dipendenti: non più del 20% dei contratti part-time, fermo restando comunque il riconoscimento per almeno 1 contratto.

MODALITA' PER LA RICHIESTA DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI

L'articolo 3 detta la procedura cui i datori di lavoro interessati devono attenersi per fruire delle agevolazioni stabilite dal decreto. In particolare i datori di lavoro interessati dovranno presentare alla sede provinciale dell'INPS, territorialmente competente, apposita domanda che deve contenere:

- il numero dei contratti che si intendono stipulare nell'ambito dei limiti sopra descritti

- le informazioni utili ai fini dell'eventuale applicazione dei criteri di priorità che si precisano più sotto.

La sede INPS competente decide  entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, ed ammette ai benefici nell'ambito delle risorse disponibili. Tali risorse sono pari a 200 miliardi ad anno per gli anni 2000, 2001 e 2002.

CRITERI DI PRIORITA'

Nel caso le risorse destinate alla provincia risultino insufficienti, l'INPS concede i benefici secondo l'ordine dei seguenti criteri di priorità:

- data di presentazione o invio della domanda

- contratti stipulati con soggetti di età sino a 25 anni

- contratti stipulati con donne che abbiano uno o più figli in minore età o soggetti disabili  conviventi.

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO E DELL'INPS

Il datore di lavoro entro 15 giorni dall'ammissione alle agevolazioni, deve presentare alla sede provinciale dell'INPS competente i contratti di lavoro part-time stipulati nel periodo di interesse.

L'INPS, ai fini della applicazione della agevolazione stessa, verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dal decreto in esame, nonché l'osservanza del contratto collettivo applicato. L'Istituto inoltre predispone e trasmette alla Direzione provinciale del lavoro - Sezione ispezione del lavoro competente per territorio un elenco dei datori di lavoro ammessi ai benefici.