PART-TIME
- AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE - D.M. 12 APRILE 2000 -
La
Gazzetta Ufficiale n° 128 del 3 giugno 2000 ha pubblicato il testo del D.M. 12
aprile 2000 recante "Agevolazioni contributive per i contratti di lavoro a
tempo indeterminato e parziale".
Il
decreto, emanato in attuazione delle previsioni di cui alla legge n° 451/94 e
del D.lvo 61/2000, stabilisce i benefici contributivi in favore dei datori di
lavoro che provvedano ad effettuare dalla data di entrata in vigore del decreto
(3 giugno 2000) e sino al 30 giugno
2000 assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato e parziale
purchè tali assunzioni comportino un incremento degli organici esistenti.
Si
illustrano qui di seguito i contenuti del provvedimento in parola.
CONDIZIONI
PER ACCEDERE AI BENEFICI
a)
Il contratto di lavoro deve essere stipulato sin dall'inizio a tempo
indeterminato e parziale
b)
la relativa assunzione deve avvenire nell'arco temporale più sopra indicato e
precisamente dal 3 giugno 2000 al 30 giugno 2000
c)
il contratto deve essere stipulato con soggetti privi di occupazione
(inoccupati e disoccupati)
d)
l'assunzione con contratto part-time deve comportare un incremento degli
organici esistenti. A tale fine il calcolo dovrà essere effettuato con
riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti la stipula del
contratto.
Le
agevolazioni in esame potranno essere riconosciute anche per i contratti
stipulati successivamente al 30 giugno 2000 e comunque entro il 31 dicembre
2000 subordinatamente peraltro ad apposita autorizzazione della Commissione
delle Comunità Europee. Sul punto vale
pertanto la riserva di successive informazioni.
MISURA
DELLA AGEVOLAZIONE E SUA DURATA
L'articolo
1 del decreto prevede la riduzione della aliquota contributiva I.V.S. in
relazione a tre diverse fasce di orario di lavoro settimanale e precisamente:
-
7 punti percentuali se l'orario di lavoro settimanale è pari o superiore a 20
ore e sino a 24 ore
-
10 punti percentuali se l'orario di lavoro settimanale è superiore a 24 ore e
sino a 28 ore
-
13 punti percentuali se l'orario di lavoro settimanale è superiore a 28 ore e
fino a 32 ore
Le
predette fasce sono individuate con riferimento alla media delle prestazioni su
base annua.
L'agevolazione
è riconosciuta per un triennio per ciascuno dei contratti ammessi.
NUMERO
MASSIMO DEI CONTRATTI PART-TIME CHE POSSONO GODERE DEI BENEFICI
L'articolo
2 individua il numero massimo dei contratti di lavoro part-time per i quali
possono essere concessi i benefici contributivi in parola e cioè:
per
le imprese che occupano sino a 250 dipendenti: non più del 20% dei contratti
part-time, fermo restando comunque il riconoscimento per almeno 1 contratto.
MODALITA'
PER LA RICHIESTA DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI
L'articolo
3 detta la procedura cui i datori di lavoro interessati devono attenersi per
fruire delle agevolazioni stabilite dal decreto. In particolare i datori di
lavoro interessati dovranno presentare alla sede provinciale dell'INPS,
territorialmente competente, apposita domanda che deve contenere:
-
il numero dei contratti che si intendono stipulare nell'ambito dei limiti sopra
descritti
-
le informazioni utili ai fini dell'eventuale applicazione dei criteri di
priorità che si precisano più sotto.
La
sede INPS competente decide entro 20
giorni dalla presentazione della domanda, ed ammette ai benefici nell'ambito
delle risorse disponibili. Tali risorse sono pari a 200 miliardi ad anno per
gli anni 2000, 2001 e 2002.
CRITERI
DI PRIORITA'
Nel
caso le risorse destinate alla provincia risultino insufficienti, l'INPS
concede i benefici secondo l'ordine dei seguenti criteri di priorità:
-
data di presentazione o invio della domanda
-
contratti stipulati con soggetti di età sino a 25 anni
-
contratti stipulati con donne che abbiano uno o più figli in minore età o
soggetti disabili conviventi.
ADEMPIMENTI
DEL DATORE DI LAVORO E DELL'INPS
Il
datore di lavoro entro 15 giorni dall'ammissione alle agevolazioni, deve
presentare alla sede provinciale dell'INPS competente i contratti di lavoro
part-time stipulati nel periodo di interesse.
L'INPS,
ai fini della applicazione della agevolazione stessa, verifica la sussistenza
dei requisiti richiesti dal decreto in esame, nonché l'osservanza del contratto
collettivo applicato. L'Istituto inoltre predispone e trasmette alla Direzione
provinciale del lavoro - Sezione ispezione del lavoro competente per territorio
un elenco dei datori di lavoro ammessi ai benefici.