A)
INPS - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - LIVELLI DI REDDITO PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2000 - 30 GIUGNO 2001
B)
PREMIO ANNUO IMPIEGATI
C) LEGGE 297/82 - T.F.R. - INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI MAGGIO 2000
A)
INPS - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - LIVELLI DI REDDITO PER IL PERIODO 1°
LUGLIO 2000 - 30 GIUGNO 2001
L'INPS,
con circolare n° 113 del 14 giugno 2000, ha comunicato i limiti di reddito
familiare ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo
familiare valevoli per il periodo 1°
luglio 2000-30 giugno 2001.
Tali
limiti risultano incrementati, rispetto a quelli precedentemente in vigore, in
ragione del 1,6% (variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati rilevata dall'Istat).
La
circolare fornisce sia le fasce reddituali da applicare ai nuclei familiari con
figli sia quelle relative a nuclei senza figli.
I
lavoratori dipendenti che hanno diritto alla corresponsione dell'assegno per il
nucleo familiare, al fine della percezione dello stesso per il periodo
decorrente dal 1°luglio 2000, sono tenuti a presentare, al proprio datore di
lavoro, la modulistica (ANF/DIP) attestante la composizione del nucleo
familiare e del relativo reddito. Il reddito familiare da dichiarare è quello
dell'anno 1999.
Si
sottolinea infine che nessuna variazione è intervenuta per le misure degli
assegni e che pertanto gli importi degli stessi sono quelli noti ed in vigore
dal 1° gennaio 1998.
In
allegato si inviano le tabelle indicanti le fasce reddituali valevoli per il
periodo 1° luglio 2000-30 giugno 2001.
B)
PREMIO ANNUO IMPIEGATI
Entro
il 30 giugno p.v., secondo quanto previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro, deve essere corrisposto agli impiegati il premio annuo. Il
premio è da calcolarsi nella misura di una mensilità. Tale mensilità va
computata considerando le voci di stipendio normalmente erogate, con esclusione
peraltro dell'importo di £. 20.000= riconosciuto a titolo di E.D.R. ex prot. 31
luglio 1992.
Agli
impiegati, che al 30 giugno 2000 non avessero maturato un anno intero di
anzianità di servizio, dovrà essere corrisposta una frazione del premio
proporzionale ai mesi di servizio prestati presso l'Impresa. Non deve essere
computata la frazione di mese non superiore a 15 giorni.
a)
Contributi previdenziali
L'ammontare
del premio è soggetto a contribuzione previdenziale.
Si
ricorda che la decontribuzione opera anche sull'Elemento Economico Territoriale
corrisposto
con la 14ª mensilità.
b)
Ritenute Irpef
Il
"Premio" va sottoposto a ritenute I.R.PE.F.. Peraltro l'importo dello
stesso non va cumulato con la retribuzione del periodo di paga per la
determinazione della relativa aliquota di tassazione. E' anche il caso di
ricordare che non si devono riconoscere le usuali detrazioni di imposta.
C)
LEGGE 297/82 - T.F.R. - INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI MAGGIO 2000
L'Istat
ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati per il mese di maggio 2000 è risultato pari a 111,7.
Pertanto
dal rapporto tra l'indice di dicembre 1999 e quello di maggio 2000 risulta che
il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di maggio 2000 del
trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 1999 è pari
a
1,015082