A) INPS - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - LIVELLI DI REDDITO PER IL      PERIODO 1° LUGLIO 2000 - 30 GIUGNO 2001

B) PREMIO ANNUO IMPIEGATI

C)  LEGGE 297/82 - T.F.R.  - INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI MAGGIO 2000

 

 

 

A) INPS - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - LIVELLI DI REDDITO PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2000 - 30 GIUGNO 2001

 

 

 

L'INPS, con circolare n° 113 del 14 giugno 2000, ha comunicato i limiti di reddito familiare ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare  valevoli per il periodo 1° luglio 2000-30 giugno 2001.

 

Tali limiti risultano incrementati, rispetto a quelli precedentemente in vigore, in ragione del 1,6% (variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'Istat).

 

La circolare fornisce sia le fasce reddituali da applicare ai nuclei familiari con figli sia quelle relative a nuclei senza figli.

 

I lavoratori dipendenti che hanno diritto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, al fine della percezione dello stesso per il periodo decorrente dal 1°luglio 2000, sono tenuti a presentare, al proprio datore di lavoro, la modulistica (ANF/DIP) attestante la composizione del nucleo familiare e del relativo reddito. Il reddito familiare da dichiarare è quello dell'anno 1999.

  

Si sottolinea infine che nessuna variazione è intervenuta per le misure degli assegni e che pertanto gli importi degli stessi sono quelli noti ed in vigore dal 1° gennaio 1998.

 

In allegato si inviano le tabelle indicanti le fasce reddituali valevoli per il periodo 1° luglio 2000-30 giugno 2001.

 

B) PREMIO ANNUO IMPIEGATI

 

Entro il 30 giugno p.v., secondo quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, deve essere corrisposto agli impiegati il premio annuo. Il premio è da calcolarsi nella misura di una mensilità. Tale mensilità va computata considerando le voci di stipendio normalmente erogate, con esclusione peraltro dell'importo di £. 20.000= riconosciuto a titolo di E.D.R. ex prot. 31 luglio 1992.

Agli impiegati, che al 30 giugno 2000 non avessero maturato un anno intero di anzianità di servizio, dovrà essere corrisposta una frazione del premio proporzionale ai mesi di servizio prestati presso l'Impresa. Non deve essere computata la frazione di mese non superiore a 15 giorni.

a) Contributi previdenziali

L'ammontare del premio è soggetto a contribuzione previdenziale.

Si ricorda che la decontribuzione opera anche sull'Elemento Economico Territoriale

corrisposto con la 14ª mensilità.

b) Ritenute Irpef

Il "Premio" va sottoposto a ritenute I.R.PE.F.. Peraltro l'importo dello stesso non va cumulato con la retribuzione del periodo di paga per la determinazione della relativa aliquota di tassazione. E' anche il caso di ricordare che non si devono riconoscere le usuali detrazioni di imposta.

 

C) LEGGE 297/82 - T.F.R. - INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI MAGGIO 2000

 

L'Istat ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di maggio 2000 è risultato pari a 111,7.

Pertanto dal rapporto tra l'indice di dicembre 1999 e quello di maggio 2000 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di maggio 2000 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 1999 è pari a

 

 

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