LEGGE
SULLO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA (LEGGE “BASSANINI-2”)
Nel supplemento ordinario
n. 98/L della G.U. n. 113 del 17 maggio 1997, è stata pubblicata la legge 15
maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".
Si ritiene utile fornire alcune indicazioni sui contenuti della
nuova normativa di specifico interesse del nostro settore in attesa di
ulteriori approfondimenti.
Art. 1
Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il
Governo è delegato ad adottare con regolamenti, previo parere delle Commissioni
parlamentari, misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione
amministrativa.
Il regolamento deve conformarsi ai seguenti principi :
eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai
soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi ; ampliamento
delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli
interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni ; modificazione
delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi al
fine di evitare ritardi conseguenti alle misure di semplificazione.
Art. 5
Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza dei Consigli comunali,
provinciali e regionali.
Co.
5
Viene modificato l'articolo 32 della legge 142/90 concernente le
competenze dei Consigli comunali aggiungendo a queste anche l'approvazione dei
piani particolareggiati e dei piani di recupero.
Art. 6
Disposizioni in materia di personale.
Co.
2 - lett. f
Viene modificato l'art. 51 della legge 142/90 relativo
all'organizzazione degli Uffici comunali affidando ai Dirigenti la competenza
al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni edilizie previa
approvazione del regolamento sull'ordinamento degli Uffici.
Co.
4
È consentito al di fuori della dotazione organica stipulare
contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni. Tali
contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.
Co.
10
Il Sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
e il Presidente della Provincia possono nominare un direttore generale al di
fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.
Co.
13
L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro
ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa ad un atto di
pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla
costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici
dell'Amministrazione qualora abbiano redatto i progetti o gli strumenti di
pianificazione.
Art.
11 Competenze del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
Ad integrazione dell'art. 6 della legge 109/94 e successive
modifiche è disposto che il Consiglio Superiore dei lavori pubblici esprima il
parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto, decorso
tale termine si configura il silenzio-assenso.
Art.
12 Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica.
Co.
1-4
I commi 1 - 4 dettano disposizioni in materia di alienazione degli
immobili di proprietà degli enti locali.
In particolare il comma 1 precisa che le disposizioni della legge
560/93 (più nota come legge per la vendita degli immobili degli IACP) non si
applicano agli immobili urbani degli enti territoriali che non abbiano finalità
di edilizia residenziale pubblica (ai quali invece deve ritenersi si applichi
la legge 560 cit.).
Agli immobili urbani con destinazione non residenziale e a quelli
sottoposti alla tutela della legge 1089/39, si applica, in caso di vendita e di
locazione, la prelazione a favore dei conduttori di cui agli artt. 39 e 40
della legge 392/78.
I commi 2, 3 e 4 prevedono che per le alienazioni dei propri
immobili, i comuni possono procedere anche in deroga alle norme di cui alla
legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento
approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonchè alle norme sulla
contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali
dell'ordinamento giuridico-contabile, secondo disposizioni da fissare in
apposito regolamento comunale.
Inoltre è stabilito che le alienazioni degli immobili sottoposti a
vincolo dalla legge 1089/39 possano avvenire anche in deroga alle disposizioni
del titolo III della stessa legge 1089 (disciplina della prelazione a favore
dello Stato).
Co.
5 e 6
Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge n.
1089/1939 concernenti sia l'edilizia pubblica che quella privata sui beni di
interesse storico e artistico sono rilasciate entro il termine di novanta
giorni dalla richiesta. Il termine può essere sospeso una sola volta per la
richiesta di chiarimenti, elementi integrativi di giudizio o accertamenti
tecnici. Decorso il termine, previa diffida a provvedere nei successivi trenta
giorni, si configura il silenzio-assenso. Nei confronti dei responsabili del
ritardo è promosso il procedimento disciplinare.
Art.
17 Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività
amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo.
1.
Conferenza dei servizi
La norma apporta modifiche all'articolo 14 della legge 241/90
sulla conferenza dei servizi. Nella prima riunione della conferenza le
amministrazioni partecipanti fissano il termine entro cui pervenire ad una
decisione. In caso di decorso del termine l'amministrazione che ha indetto la
conferenza procede come di seguito :
- nel caso una amministrazione abbia espresso motivato disssenso,
l'amministrazione procedente può comunicare al Presidente del Consiglio dei
Ministri ( nell'ipotesi di amministrazioni statali) o al Presidente della
Regione ed ai Sindaci ( nella ipotesi di amministrazioni locali) la decisione
di conclusione positiva.Tale determinazione diviene esecutiva se il Presidente
del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione o i Sindaci non la sospendano entro trenta
giorni dal ricevimento;
- nel caso il motivato dissenso sia espresso da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale,
storico-artistica o alla salute dei cittadini, l'amministrazione procedente se
non vi è stata precedentemente valutazione di impatto ambientale negativa può
richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del
Consiglio dei Ministri.
La conferenza dei servizi può essere convocata anche per l'esame
di interessi coinvolti in più procedimenti reciprocamente connessi.
La conferenza dei servizi è obbligatoria nei casi in cui la
programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di
opere pubbliche o programmi operativi siano di importo iniziale superiore a 30
miliardi e si richieda l'intervento di più amministrazioni.
La nuova disposizione prevede, altresì, che la conferenza dei
servizi, prevista dal DPR n. 383/94 per le opere pubbliche di interesse
statale, può essere convocata prima o durante l'accertamento di conformità.
Quando l'accertamento abbia dato esito positivo la conferenza
approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione della conferenza
stessa.
2.
Accordo di programma
Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche, anche ricompresi
nei patti territoriali, per le quali siano immediatamente utilizzabili i
relativi finanziamenti l'approvazione dell'accordo di programma, di cui
all'art. 27 legge 142/90, comporta la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza che cessa di avere efficacia se le opere non hanno
avuto inizio entro tre anni.
3.
Pareri
Co.
24
Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1 del D.L. n. 29/1993 sono tenuti a rendere i pareri obbligatori
entro quarantacinque giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia espresso esigenze
istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente procedere senza il
parere.
4.
Pareri del Consiglio di Stato
Co.
25,26 e 27
Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria
soltanto per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli
ministri, per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica e sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni
predisposti da uno o più ministri.
Tale parere deve essere reso nel termine di quarantacinque giorni
dalla richiesta, decorso il termine l'amministrazione può procedere
indipendentemente da questo.
5.
Controllo di legittimità
Co.
32
Il controllo di legittimità, esclusa ogni valutazione di merito,
sugli atti amministrativi della Regione si esercita sui regolamenti, esclusi
quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei Consigli
regionali, e sugli atti costituenti adempimento degli obblighi comunitari.
Co.
33
Il controllo preventivo di
legittimità sugli atti degli enti locali si esercita esclusivamente sugli
statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del Consiglio, esclusi quelli
relativi all'autonomia organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione.
6.
Commissari ad acta
Co.
45
I Comuni o le Provincie che invitati a provvedere entro congruo
termine ritardano o omettono di compiere atti obbligatori per legge sono
sostituiti da Commissari ad acta che provvedono entro sessanta giorni.
7.
Società miste
Co.
51-58
I Comuni, le Province e gli altri Enti Locali possono, con atto
unilaterale, trasformare le aziende speciali in società per azioni o scinderle
per destinare un ramo aziendale a società di nuova costituzione.
Di conseguenza all'articolo 22 della legge 142/90 la lettera e),
relativa alle società per azioni per l'erogazione di servizi pubblici, viene
modificata nel senso di prevedere che siano costituite o partecipate dall'ente
titolare del pubblico servizio.
Inoltre, le partecipazioni degli Enti Locali nelle società possono
essere alienate anche al fine della costituzione delle società miste, previste
dall'articolo 12 della legge 23/12/1992 n. 498, per l'esercizio di servizi
pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento
del servizio nonchè per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di
interesse pubblico.
Co.59
Le città metropolitane e i Comuni possono costituire società per
azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in
attuazione degli strumenti urbanistici.
Si devono prevedere procedure ad evidenza pubblica per la scelta
degli azionisti privati. Le aree necessarie per gli interventi possono essere
acquisite consensualmente o mediante procedure espropriative. Le aree sono
individuate con delibera comunale che ha la valenza di dichiarazione di
pubblica utilità anche per quelle non interessate da opere pubbliche.
Le aree di proprietà degli enti locali possono essere attribuite
alle società a titolo di concessione.
8.
Segretario comunale e provinciale
Co.
67
Il segretario viene scelto fra gli iscritti in un Albo, al quale
si accede per concorso, dal Sindaco e dal Presidente della Provincia, dai quali
dipende funzionalmente.
9.
Parcheggi
Co.90
I parcheggi, di cui all'articolo 9 della legge 122/89, da
realizzarsi nel sottosuolo o nei locali al piano terreno dei fabbricati possono
essere realizzati da parte dei proprietari anche nel sottosuolo di aree
pertinenziali esterne al fabbricato purchè non in contrasto con i piani urbani
del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e
compatibilmente con la tutela dei corpi idrici.