A)
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO LEGGE N°68/1999:
1)
Circolare Ministero del Lavoro n° 41 del 26/6/2000 - Ulteriori indicazioni
applicative
2)
Compensazioni Territoriali - Circolare Ministero del Lavoro n° 36 del 6/6/2000
B)
INPS - RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA MATERNITA' DELLO 0,20% DAL 1° LUGLIO
2000 - COSTO DELLA MANO D'OPERA
A)
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
1)
Circolare Ministero del Lavoro n° 41 del 26/6/2000 - Ulteriori indicazioni
applicative
Il
Ministro del Lavoro con la circolare in oggetto ha fornito ulteriori e
importanti chiarimenti concernenti l'applicazione delle innovative disposizioni
introdotte dalla legge 68/1999 in materia di collocamento obbligatorio.
Si
riepilogano qui di seguito i punti trattati dalla circolare in parola e di più
diretto interesse.
Datori
di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti - Chiarimenti in ordine alle nuove
assunzioni, che determinano l'insorgenza dell'obbligo.
Come
è noto i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti sono tenuti, ai
sensi dell'art. 3 della legge 68/99, ad avere alle proprie dipendenze un
lavoratore disabile. Il Ministero del Lavoro con circolare n° 4/2000 aveva
precisato che l'obbligo in parola sorge solamente in caso di nuova assunzione
aggiuntiva rispetto all'organico dell'azienda ed aveva individuato le nuove
assunzioni che non comportavano l'obbligo di collocare il disabile (cfr. nota
supplemento n° 4 al Notiziario n° 1/2000).
Il
predetto Dicastero, recependo in tal senso le istanze inoltrate anche dall'ANCE,
ha ulteriormente specificato con la nota in commento, che comunque non fanno
scattare l'obbligo dell'assunzione del disabile le assunzioni effettuate dalle
imprese in oggetto con contratto di formazione e lavoro, apprendistato nonché
le assunzioni con contratto a tempo determinato non superiore a nove mesi.
La
circolare ministeriale prevede inoltre ai fini dell'insorgenza dell'obbligo
occupazionale del disabile quanto segue:
-
le trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro e
di apprendistato vanno considerate nuove assunzioni se riferite a contratti
stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 68/1999 (18 gennaio 2000)
E'
evidente pertanto che le trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti di
formazione e lavoro, di apprendistato e dei contratti a termine riferite a
contratti instaurati sotto il previgente regime non sono da considerarsi quali
nuove assunzioni.
Infine
la circolare in merito all'obbligo in esame dispone che tale obbligo viene meno
nel caso in cui la nuova assunzione sia seguita dalle repentine dimissioni del
nuovo assunto o dalla cessazione dal servizio nei 60 giorni successivi di altro
dipendente che non sia stato oggetto di
sostituzione. In tali casi infatti viene ripristinato l'organico preesistente.
Contratto
a tempo parziale
Per
la determinazione del numero dei dipendenti ai fini della normativa in esame e
con riguardo ai lavoratori a tempo parziale, il Ministero ha precisato quanto
segue circa la rilevanza del numero dei contratti che afferiscono tali
lavoratori.
a)
per l'individuazione della base di computo il datore di lavoro dovrà sommare le
ore prestate in base ai contratti a tempo parziale rapportantole all'orario di
lavoro individuato dal contratto collettivo nazionale di lavoro ed arrotondando
all'unità superiore le eventuali frazioni superiori al 50%;
b)
ai fini della copertura della riserva obbligatoria dovrà essere valutato
l'orario di lavoro del singolo disabile occupato a tempo parziale, con
arrotondamento all'unità superiore in caso di orario di lavoro prestato
superiore al 50% dell'orario normale di lavoro.
Certificazione
di ottemperanza
Secondo
il Ministero la certificazione relativa alla ottemperanza degli obblighi di
assunzione di cui alla normativa in esame, da parte dell'Ufficio provinciale di
collocamento, deve recare una data non anteriore a quella di pubblicazione del
bando di gara.
Si
tratta di un adempimento burocratico che appesantisce ulteriormente ed
inutilmente gli oneri di documentazione dell'impresa verso la Pubblica
Amministrazione, che non trova alcuna giustificazione nella normativa medesima
e che è di segno assolutamente contrario rispetto alla semplificazione in atto
ad opera dei provvedimenti governativi del recente periodo.
L'Ance
è pertanto immediatamente intervenuta nei confronti del citato Dicastero, con
l'intento di ottenere una modifica delle istruzioni di che trattasi. Sarà cura
dello scrivente seguire gli sviluppi del caso e di informare tempestivamente le
aziende sulla soluzione del problema.
Si
sottolinea inoltre che, in linea con quanto più volte esplicitato dall'Ance, il
Ministero ha ribadito che i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti
e che non abbiano effettuato nuove assunzioni non sono tenuti a richiedere la
certificazione al competente ufficio del collocamento, in quanto non soggetti
agli obblighi derivanti dalla legge di che trattasi. E' pertanto sufficiente a
tal fine un'autocertificazione del legale rappresentante che attesti quanto
sopra.
Autorizzazione
all'esonero parziale concesso ai sensi della legge 482/68
In
caso di autorizzazione all'esonero parziale concessa ai sensi della previgente
disciplina e non ancora giunta alla scadenza prefissata, non è dovuto il
versamento del contributo esonerativo previsto dalla legge n. 68/99.
Invalidita'
contratta durante il rapporto di lavoro
Possono
essere ricompresi nella quota di riserva obbligatoria anche i lavoratori
invalidi non assunti dalle liste di collocamento obbligatorio semprechè sia
attivata la specifica procedura individuata dalla legge n. 68 (visita medica di
accertamento etc.).
Per
quanto concerne i lavoratori invalidatisi durante il rapporto di lavoro per
infortunio sul lavoro o malattia professionale, il prescritto diritto alla
conservazione del posto scatta solo in presenza di un'invalidità pari o
superiore al 33%.
In
riferimento a tale ultimo diritto, si ritiene che esso non possa essere
configurato quale diritto assoluto, ma debba intendersi quale fattispecie a cui
non è applicabile la normativa contrattuale sul superamento del periodo di
comporto.
Sulla
problematica descritta si ritiene che occorrano ulteriori precisazioni del
Ministero del lavoro, per le quali gli Uffici dell'Ance si sono già attivati e
sarà cura dello scrivente informare tempestivamente le imprese non appena
saranno fornite tali precisazioni.
Base
di computo
Il
Ministero, in linea con l'interpretazione suggerita da parte imprenditoriale,
chiarisce che dalla base di computo debbono essere esclusi i soggetti assunti
ai sensi di tutte le disposizioni di legge sulla materia in atto anteriormente
alla legge vigente, tra i quali pertanto vanno ricompresi anche quelli inseriti
nelle categorie di lavoratori (ad esempio orfani e vedove) ed assunti ai sensi
della previgente disciplina in conseguenza degli esoneri parziali.
2)
Compensazioni territoriali - Circolare Ministero del Lavoro n° 36 del 6/6/2000
Il
Ministero del Lavoro con circolare n° 36/2000 del 6 giugno u.s. ha fornito
chiarimenti in ordine alla materia della
compensazione territoriale per il collocamento obbligatorio. Come è noto
l'articolo 5 della legge n°68/1999 prevede che i datori di lavoro possono
essere autorizzati, previa motivata richiesta, ad assumere in un unità
produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio
superiore a quello prescritto dalla legge stessa, portando le eccedenze a
compensazione del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive
della medesima regione o di regioni diverse. In particolare i chiarimenti in
parola riguardano i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti e da 36
a 50 dipendenti, e per i quali come è noto l'obbligo di cui trattasi comporta
rispettivamente l'assunzione di uno o due disabili. Secondo le indicazioni ministeriali
i succitati datori di lavoro, in considerazione del fatto che l'obbligo di
assunzione si riferisce al complesso aziendale nella sua interezza, possono
scegliere la sede o le sedi nelle quali effettuare l'inserimento dei disabili.
A
tale fine il datore di lavoro deve inoltrare la richiesta di avviamento al
servizio territorialmente competente per l'unità o le unità produttive scelte
per l'assunzione dell'unico disabile o dei due disabili e contestualmente darne
notizia al servizio competente del territorio in cui ha sede legale l'impresa
affinché gli uffici possano attivare gli opportuni raccordi e controlli.
Qualora
la richiesta di avviamento venga effettuata contestualmente alla presentazione
del prospetto informativo, il datore di lavoro correderà detto prospetto con
una dichiarazione con la quale specificherà la o le unità produttive nelle
quali intende assumere il disabile o i due disabili.
Per
quanto attiene la compensazione per i datori di lavoro che occupano più di 50
dipendenti resta peraltro fermo quanto già previsto dal Ministero del Lavoro
con la circolare n°4/2000.
B)
INPS - RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA MATERNITA' DELLO 0,20% DAL 1° LUGLIO
2000 - COSTO DELLA MANO D'OPERA
L'articolo
49 della legge n°488/1999 ha disposto, con decorrenza dal 1° luglio 2000 e sino
al 31 dicembre 2001, la riduzione nella misura di 0,20 punti percentuali del
contributo per la tutela delle lavoratrici madri. Pertanto da tale data e per
il predetto arco temporale il contributo in parola sarà pari allo 0,46%. In
allegato si invia la tabella del costo della manodopera dal 1° luglio 2000 quale risulta a seguito della predetta
variazione contributiva.