A) COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO LEGGE N°68/1999:

1) Circolare Ministero del Lavoro n° 41 del 26/6/2000 - Ulteriori indicazioni applicative

2) Compensazioni Territoriali - Circolare Ministero del Lavoro n° 36 del 6/6/2000

B) INPS - RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA MATERNITA' DELLO 0,20% DAL 1° LUGLIO 2000 - COSTO DELLA MANO D'OPERA

 

 

A) COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

1) Circolare Ministero del Lavoro n° 41 del 26/6/2000 - Ulteriori indicazioni applicative

Il Ministro del Lavoro con la circolare in oggetto ha fornito ulteriori e importanti chiarimenti concernenti l'applicazione delle innovative disposizioni introdotte dalla legge 68/1999 in materia di collocamento obbligatorio.

Si riepilogano qui di seguito i punti trattati dalla circolare in parola e di più diretto interesse.

Datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti - Chiarimenti in ordine alle nuove assunzioni, che determinano l'insorgenza dell'obbligo.

Come è noto i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti sono tenuti, ai sensi dell'art. 3 della legge 68/99, ad avere alle proprie dipendenze un lavoratore disabile. Il Ministero del Lavoro con circolare n° 4/2000 aveva precisato che l'obbligo in parola sorge solamente in caso di nuova assunzione aggiuntiva rispetto all'organico dell'azienda ed aveva individuato le nuove assunzioni che non comportavano l'obbligo di collocare il disabile (cfr. nota supplemento n° 4 al Notiziario n° 1/2000).

Il predetto Dicastero, recependo in tal senso le istanze inoltrate anche dall'ANCE, ha ulteriormente specificato con la nota in commento, che comunque non fanno scattare l'obbligo dell'assunzione del disabile le assunzioni effettuate dalle imprese in oggetto con contratto di formazione e lavoro, apprendistato nonché le assunzioni con contratto a tempo determinato non superiore a nove mesi.

La circolare ministeriale prevede inoltre ai fini dell'insorgenza dell'obbligo occupazionale del disabile quanto segue:

- le trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro e di apprendistato vanno considerate nuove assunzioni se riferite a contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 68/1999 (18 gennaio 2000)

E' evidente pertanto che le trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di apprendistato e dei contratti a termine riferite a contratti instaurati sotto il previgente regime non sono da considerarsi quali nuove assunzioni.

Infine la circolare in merito all'obbligo in esame dispone che tale obbligo viene meno nel caso in cui la nuova assunzione sia seguita dalle repentine dimissioni del nuovo assunto o dalla cessazione dal servizio nei 60 giorni successivi di altro dipendente che non sia  stato oggetto di sostituzione. In tali casi infatti viene ripristinato l'organico preesistente.

Contratto a tempo parziale

Per la determinazione del numero dei dipendenti ai fini della normativa in esame e con riguardo ai lavoratori a tempo parziale, il Ministero ha precisato quanto segue circa la rilevanza del numero dei contratti che afferiscono tali lavoratori.

a) per l'individuazione della base di computo il datore di lavoro dovrà sommare le ore prestate in base ai contratti a tempo parziale rapportantole all'orario di lavoro individuato dal contratto collettivo nazionale di lavoro ed arrotondando all'unità superiore le eventuali frazioni superiori al 50%;

b) ai fini della copertura della riserva obbligatoria dovrà essere valutato l'orario di lavoro del singolo disabile occupato a tempo parziale, con arrotondamento all'unità superiore in caso di orario di lavoro prestato superiore al 50% dell'orario normale di lavoro.

Certificazione di ottemperanza

Secondo il Ministero la certificazione relativa alla ottemperanza degli obblighi di assunzione di cui alla normativa in esame, da parte dell'Ufficio provinciale di collocamento, deve recare una data non anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara.

Si tratta di un adempimento burocratico che appesantisce ulteriormente ed inutilmente gli oneri di documentazione dell'impresa verso la Pubblica Amministrazione, che non trova alcuna giustificazione nella normativa medesima e che è di segno assolutamente contrario rispetto alla semplificazione in atto ad opera dei provvedimenti governativi del recente periodo.

L'Ance è pertanto immediatamente intervenuta nei confronti del citato Dicastero, con l'intento di ottenere una modifica delle istruzioni di che trattasi. Sarà cura dello scrivente seguire gli sviluppi del caso e di informare tempestivamente le aziende sulla soluzione del problema.

Si sottolinea inoltre che, in linea con quanto più volte esplicitato dall'Ance, il Ministero ha ribadito che i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non abbiano effettuato nuove assunzioni non sono tenuti a richiedere la certificazione al competente ufficio del collocamento, in quanto non soggetti agli obblighi derivanti dalla legge di che trattasi. E' pertanto sufficiente a tal fine un'autocertificazione del legale rappresentante che attesti quanto sopra.

Autorizzazione all'esonero parziale concesso ai sensi della legge 482/68

In caso di autorizzazione all'esonero parziale concessa ai sensi della previgente disciplina e non ancora giunta alla scadenza prefissata, non è dovuto il versamento del contributo esonerativo previsto dalla legge n. 68/99.

Invalidita' contratta durante il rapporto di lavoro

Possono essere ricompresi nella quota di riserva obbligatoria anche i lavoratori invalidi non assunti dalle liste di collocamento obbligatorio semprechè sia attivata la specifica procedura individuata dalla legge n. 68 (visita medica di accertamento etc.).

Per quanto concerne i lavoratori invalidatisi durante il rapporto di lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale, il prescritto diritto alla conservazione del posto scatta solo in presenza di un'invalidità pari o superiore al 33%.

In riferimento a tale ultimo diritto, si ritiene che esso non possa essere configurato quale diritto assoluto, ma debba intendersi quale fattispecie a cui non è applicabile la normativa contrattuale sul superamento del periodo di comporto.

Sulla problematica descritta si ritiene che occorrano ulteriori precisazioni del Ministero del lavoro, per le quali gli Uffici dell'Ance si sono già attivati e sarà cura dello scrivente informare tempestivamente le imprese non appena saranno fornite tali precisazioni.

Base di computo

Il Ministero, in linea con l'interpretazione suggerita da parte imprenditoriale, chiarisce che dalla base di computo debbono essere esclusi i soggetti assunti ai sensi di tutte le disposizioni di legge sulla materia in atto anteriormente alla legge vigente, tra i quali pertanto vanno ricompresi anche quelli inseriti nelle categorie di lavoratori (ad esempio orfani e vedove) ed assunti ai sensi della previgente disciplina in conseguenza degli esoneri parziali.

2) Compensazioni territoriali - Circolare Ministero del Lavoro n° 36 del 6/6/2000

 

Il Ministero del Lavoro con circolare n° 36/2000 del 6 giugno u.s. ha fornito chiarimenti in ordine  alla materia della compensazione territoriale per il collocamento obbligatorio. Come è noto l'articolo 5 della legge n°68/1999 prevede che i datori di lavoro possono essere autorizzati, previa motivata richiesta, ad assumere in un unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto dalla legge stessa, portando le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione o di regioni diverse. In particolare i chiarimenti in parola riguardano i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti e da 36 a 50 dipendenti, e per i quali come è noto l'obbligo di cui trattasi comporta rispettivamente l'assunzione di uno o due disabili. Secondo le indicazioni ministeriali i succitati datori di lavoro, in considerazione del fatto che l'obbligo di assunzione si riferisce al complesso aziendale nella sua interezza, possono scegliere la sede o le sedi nelle quali effettuare l'inserimento dei disabili.

A tale fine il datore di lavoro deve inoltrare la richiesta di avviamento al servizio territorialmente competente per l'unità o le unità produttive scelte per l'assunzione dell'unico disabile o dei due disabili e contestualmente darne notizia al servizio competente del territorio in cui ha sede legale l'impresa affinché gli uffici possano attivare gli opportuni raccordi e controlli.

Qualora la richiesta di avviamento venga effettuata contestualmente alla presentazione del prospetto informativo, il datore di lavoro correderà detto prospetto con una dichiarazione con la quale specificherà la o le unità produttive nelle quali intende assumere il disabile o i due disabili.

Per quanto attiene la compensazione per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti resta peraltro fermo quanto già previsto dal Ministero del Lavoro con la circolare n°4/2000.              

 

 

B) INPS - RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA MATERNITA' DELLO 0,20% DAL 1° LUGLIO 2000 - COSTO DELLA MANO D'OPERA

L'articolo 49 della legge n°488/1999 ha disposto, con decorrenza dal 1° luglio 2000 e sino al 31 dicembre 2001, la riduzione nella misura di 0,20 punti percentuali del contributo per la tutela delle lavoratrici madri. Pertanto da tale data e per il predetto arco temporale il contributo in parola sarà pari allo 0,46%. In allegato si invia la tabella del costo della manodopera dal 1° luglio 2000  quale risulta a seguito della predetta variazione contributiva.