A) PART-TIME - D.LVO N°61/2000 - PRIME ISTRUZIONI INPS

B) I.N.A.I.L. - AVVISI DI PAGAMENTO AI DATORI DI LAVORO PER CREDITI VANTATI DALL'ISTITUTO SINO AL 30 GIUGNO 1999

C) LEGGE 297/82 - INDICE RIVALUTAZIONE T.F.R. MESE DI GIUGNO 2000

D) FERRAGOSTO 2000 - CHIUSURA DEGLI UFFICI

 

 

A) PART-TIME - D.LVO N° 61/2000 - PRIME ISTRUZIONI INPS

 

 

Si fa seguito a quanto comunicato con le precedenti note  in materia (cfr. suppl. n°1 al Notiziario n. 4/2000 e suppl. n°2 al Notiziario n.5/2000) per informare che l'INPS, con la circolare n.123 del 27/6/2000, ha dettato le prime indicazioni operative in ordine alla nuova disciplina in oggetto, nonché relativamente ai benefici contributivi a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo parziale indeterminato.

Si riepilogano, qui di seguito i contenuti della citata circolare INPS.

Contributo sul lavoro straordinario

Le istruzioni impartite confermano che il contributo aggiuntivo per lavoro straordinario, previsto come è noto dalla legge n. 549/1995, è dovuto sulle ore eccedenti le 40 settimanali.

Ne consegue che in caso di part-time orizzontale, e cioè di attività prestata in tutte le giornate lavorative con orario giornaliero ridotto, le eventuali ore di lavoro supplementare svolte oltre il citato orario ridotto ma non eccedenti le 40 settimanali sono sottoposte alla sola contribuzione ordinaria.

Nel caso invece di part-time verticale, e cioè di attività prestata a tempo pieno ma   limitatamente  a periodi predeterminati nel corso della settimana , del mese o dell'anno, il contributo in parola deve essere versato qualora la prestazione lavorativa ecceda per effetto di lavoro straordinario le 40 ore settimanali.

Computo dei lavoratori a tempo parziale

La circolare, nel  confermare il criterio per il computo in proporzione all'orario di lavoro svolto dai lavoratori a part-time ai fini della determinazione dell'organico aziendale per la applicazioni di disposizioni di legge o di contratto collettivo, indica a titolo esemplificativo alcune previsioni legislative per le quali l'assoggettamento o la misura del contributo sono in funzione del raggiungimento o meno di una determinata soglia occupazionale e precisamente:

- per la determinazione del contributo ridotto per CIG ordinaria

- contributo per la CIGS

- contribuzione per le ore straordinarie

Minimale retributivo orario per il calcolo dei contributi

L'articolo 9 del decreto legislativo n°61/2000 conferma la normativa previgente per la determinazione del minimale orario retributivo per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali. L'INPS ribadisce con la circolare in esame i criteri sino ad oggi seguiti (Il minimale orario si ottiene moltiplicando per 6 il minimale giornaliero e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal c.c.n.l. di categoria).

Agevolazioni contributive

Per quanto attiene le agevolazioni contributive previste dal decreto interministeriale 12 aprile 2000 (cfr. nota suppl.n.2 al Notiziario 5/2000) la circolare reca in allegato lo schema di domanda di concessione dei suddetti benefici  che deve essere inoltrato da parte dell'impresa richiedente alla sede INPS provinciale competente territorialmente. Nel rammentare che il termine per l'inoltro della domanda è scaduto il 30 giugno u.s. si ritiene comunque opportuno inviare in allegato alla presente nota tale schema, in quanto risulta che la proroga del beneficio di cui trattasi, proroga  afferente le richieste relative ai contratti part-time a tempo indeterminato e stipulati in data successiva al 30 giugno 2000 e sino al 31 dicembre 2000, sia già stata autorizzata dalla Commissione della Comunità Europea. Sarà peraltro cura del Collegio informare tempestivamente non appena la suddetta proroga sarà operativa.

 

 

B) I.N.A.I.L. - AVVISI DI PAGAMENTO AI DATORI DI LAVORO PER CREDITI VANTATI DALL'ISTITUTO SINO AL 30 GIUGNO 1999

La   Direzione della locale sede dell'I.N.A.I.L., con propria nota, ha informato che la Sede Centrale dell'Istituto ha programmato di inviare ai datori di lavoro, nei confronti dei quali l'I.N.A.I.L. vanti crediti sorti anteriormente alla data del 30 giugno 1999, un avviso di pagamento con l'invito a versare quanto dovuto nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso stesso.

L'iniziativa ha lo scopo di interrompere gli ordinari termini prescrizionali con riferimento a tutti i crediti dell'Istituto sorti fino al 30 giugno 1999, ad eccezione di quelli che nel corso dello stesso anno siano già stati iscritti a ruolo.

Come noto, infatti, l'art. 3 della legge n. 335/1995 ha fissato in 5 anni, decorrenti dal giorno di scadenza del termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento, il termine di prescrizione delle contribuzioni obbligatorie.

L'invio degli avvisi di pagamento dovrebbe essere completato entro la fine del corrente mese di luglio 2000.

Nel caso in cui il credito vantato dall'Istituto risultasse in tutto o in parte insussistente, si suggerisce di provvedere con immediatezza alla verifica con gli Uffici della Sede, al fine di pervenire alle necessarie rettifiche e quindi all'allineamento degli archivi dell'Istituto alla situazione effettiva della posizione assicurativa interessata.

Gli uffici del Collegio sono a disposizione per i chiarimenti e l'assistenza che dovessero rendersi necessari.

              

C) LEGGE 297/82 - INDICE RIVALUTAZIONE T.F.R. MESE DI GIUGNO 2000  

L'Istat ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di giugno 2000 è risultato pari a 112,1.

Pertanto dal rapporto tra l'indice di dicembre 1999 e quello di giugno 2000 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di giugno 2000 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31dicembre 1999 è pari a:

1,019049

 

 

 

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D) FERRAGOSTO 2000 - CHIUSURA DEGLI UFFICI

Si comunica che in occasione del Ferragosto gli uffici del Collegio rimarranno chiusi

dal 14 al 19 agosto

L'attività riprenderà lunedì 21 agosto 2000.