A)
PART-TIME - D.LVO N°61/2000 - PRIME ISTRUZIONI INPS
B)
I.N.A.I.L. - AVVISI DI PAGAMENTO AI DATORI DI LAVORO PER CREDITI VANTATI
DALL'ISTITUTO SINO AL 30 GIUGNO 1999
C)
LEGGE 297/82 - INDICE RIVALUTAZIONE T.F.R. MESE DI GIUGNO 2000
D)
FERRAGOSTO 2000 - CHIUSURA DEGLI UFFICI
A)
PART-TIME - D.LVO N° 61/2000 - PRIME ISTRUZIONI INPS
Si
fa seguito a quanto comunicato con le precedenti note in materia (cfr. suppl. n°1 al Notiziario n. 4/2000 e suppl. n°2
al Notiziario n.5/2000) per informare che l'INPS, con la circolare n.123 del
27/6/2000, ha dettato le prime indicazioni operative in ordine alla nuova
disciplina in oggetto, nonché relativamente ai benefici contributivi a favore
dei datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo parziale indeterminato.
Si
riepilogano, qui di seguito i contenuti della citata circolare INPS.
Contributo
sul lavoro straordinario
Le
istruzioni impartite confermano che il contributo aggiuntivo per lavoro
straordinario, previsto come è noto dalla legge n. 549/1995, è dovuto sulle ore
eccedenti le 40 settimanali.
Ne
consegue che in caso di part-time orizzontale, e cioè di attività prestata in
tutte le giornate lavorative con orario giornaliero ridotto, le eventuali ore
di lavoro supplementare svolte oltre il citato orario ridotto ma non eccedenti
le 40 settimanali sono sottoposte alla sola contribuzione ordinaria.
Nel
caso invece di part-time verticale, e cioè di attività prestata a tempo pieno
ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della
settimana , del mese o dell'anno, il contributo in parola deve essere versato
qualora la prestazione lavorativa ecceda per effetto di lavoro straordinario le
40 ore settimanali.
Computo
dei lavoratori a tempo parziale
La
circolare, nel confermare il criterio
per il computo in proporzione all'orario di lavoro svolto dai lavoratori a
part-time ai fini della determinazione dell'organico aziendale per la
applicazioni di disposizioni di legge o di contratto collettivo, indica a
titolo esemplificativo alcune previsioni legislative per le quali
l'assoggettamento o la misura del contributo sono in funzione del
raggiungimento o meno di una determinata soglia occupazionale e precisamente:
-
per la determinazione del contributo ridotto per CIG ordinaria
-
contributo per la CIGS
-
contribuzione per le ore straordinarie
Minimale
retributivo orario per il calcolo dei contributi
L'articolo
9 del decreto legislativo n°61/2000 conferma la normativa previgente per la
determinazione del minimale orario retributivo per il calcolo dei contributi
previdenziali ed assistenziali. L'INPS ribadisce con la circolare in esame i
criteri sino ad oggi seguiti (Il minimale orario si ottiene moltiplicando per 6
il minimale giornaliero e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle
ore di orario normale settimanale previsto dal c.c.n.l. di categoria).
Agevolazioni
contributive
Per
quanto attiene le agevolazioni contributive previste dal decreto
interministeriale 12 aprile 2000 (cfr. nota suppl.n.2 al Notiziario 5/2000) la
circolare reca in allegato lo schema di domanda di concessione dei suddetti
benefici che deve essere inoltrato da
parte dell'impresa richiedente alla sede INPS provinciale competente
territorialmente. Nel rammentare che il termine per l'inoltro della domanda è
scaduto il 30 giugno u.s. si ritiene comunque opportuno inviare in allegato
alla presente nota tale schema, in quanto risulta che la proroga del beneficio
di cui trattasi, proroga afferente le
richieste relative ai contratti part-time a tempo indeterminato e stipulati in
data successiva al 30 giugno 2000 e sino al 31 dicembre 2000, sia già stata
autorizzata dalla Commissione della Comunità Europea. Sarà peraltro cura del
Collegio informare tempestivamente non appena la suddetta proroga sarà
operativa.
B)
I.N.A.I.L. - AVVISI DI PAGAMENTO AI DATORI DI LAVORO PER CREDITI VANTATI
DALL'ISTITUTO SINO AL 30 GIUGNO 1999
La Direzione della locale sede
dell'I.N.A.I.L., con propria nota, ha informato che la Sede Centrale
dell'Istituto ha programmato di inviare ai datori di lavoro, nei confronti dei
quali l'I.N.A.I.L. vanti crediti sorti anteriormente alla data del 30 giugno
1999, un avviso di pagamento con l'invito a versare quanto dovuto nel termine
di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso stesso.
L'iniziativa
ha lo scopo di interrompere gli ordinari termini prescrizionali con riferimento
a tutti i crediti dell'Istituto sorti fino al 30 giugno 1999, ad eccezione di
quelli che nel corso dello stesso anno siano già stati iscritti a ruolo.
Come
noto, infatti, l'art. 3 della legge n. 335/1995 ha fissato in 5 anni,
decorrenti dal giorno di scadenza del termine entro il quale il datore di
lavoro deve effettuare il versamento, il termine di prescrizione delle
contribuzioni obbligatorie.
L'invio
degli avvisi di pagamento dovrebbe essere completato entro la fine del corrente
mese di luglio 2000.
Nel
caso in cui il credito vantato dall'Istituto risultasse in tutto o in parte
insussistente, si suggerisce di provvedere con immediatezza alla verifica con
gli Uffici della Sede, al fine di pervenire alle necessarie rettifiche e quindi
all'allineamento degli archivi dell'Istituto alla situazione effettiva della
posizione assicurativa interessata.
Gli
uffici del Collegio sono a disposizione per i chiarimenti e l'assistenza che
dovessero rendersi necessari.
C)
LEGGE 297/82 - INDICE RIVALUTAZIONE T.F.R. MESE DI GIUGNO 2000
L'Istat
ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati per il mese di giugno 2000 è risultato pari a 112,1.
Pertanto
dal rapporto tra l'indice di dicembre 1999 e quello di giugno 2000 risulta che
il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di giugno 2000 del
trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31dicembre 1999 è pari
a:
1,019049
-----
000 -----
D)
FERRAGOSTO 2000 - CHIUSURA DEGLI UFFICI
Si
comunica che in occasione del Ferragosto gli uffici del Collegio rimarranno
chiusi
dal
14 al 19 agosto
L'attività
riprenderà lunedì 21 agosto 2000.