APPALTI
PUBBLICI - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE E
DEL
NUOVO CAPITOLATO GENERALE
Il
DPR 21 dicembre 1999, n. 554 recante il "Regolamento di attuazione della
legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni" è stato pubblicato integralmente sul Notiziario
n. 7/2000 unitamente al nuovo Capitolato Generale (D.M. 19/4/2000, n. 145); le
due norme sono entrate in vigore il 28 luglio 2000.
Il
Regolamento costituisce lo strumento generale attuativo delle disposizioni
della legge quadro e ne viene qui fornito un primo frammentario commento,
unitamente agli aspetti ad esso più strettamente collegati del Capitolato
Generale, per quanto attiene solamente le tematiche di immediato interesse per
le imprese, rimandando ad una nota più approfondita che verrà pubblicata sul
prossimo Notiziario n. 8-9/2000.
Accesso
agli atti
Per
quanto riguarda la disciplina dell'accesso agli atti, il Regolamento specifica
che vengono sottratte all'accesso le relazioni riservate che il direttore dei
lavori e l'organo di collaudo redigono sulle domande e sulle riserve dell'impresa.
Subappalto
Per
quanto concerne il subappalto è stabilita in via definitiva la misura del 30%
del limite di importo subappaltabile nella categoria prevalente. La norma
chiarisce, inoltre, che il subappaltatore può subappaltare, in deroga al
principio generale che vieta il subappalto cosiddetto "a cascata", le
prestazioni previste dall'art. 72, comma 4, lett. c), d) ed l) del Regolamento,
ossia l'installazione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di
sollevamento e di trasporto, di impianti pneumatici e di antintrusione, nonché
la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti
industrialmente.Si ricorda che nei confronti del subappaltatore "a
cascata" dovrà essere effettuata la cosiddetta verifica antimafia.
Con
l'art. 72, comma 4, viene resa operativa la disposizione dell'art. 13, comma 7,
della Legge n. 109/94, con l'individuazione delle "strutture, impianti ed
opere speciali" che prevede il divieto di subappaltare tali tipologie di
lavori e, conseguentemente, l'obbligo di esecuzione diretta degli stessi da
parte del soggetto affidatario; tale obbligo scatta peraltro unicamente nel caso in cui siffatte opere speciali
siano tutte singolarmente di importo superiore al 15% dell'importo complessivo
dei lavori.
Si
segnala che questo è l'unico caso in cui si impone la costituzione di
associazioni temporanee di tipo verticale, se la singola impresa concorrente
non sia in grado di eseguire sia l'opera prevalente che la/e scorporata/e
speciale/i, perché carente di qualificazione specifica.
Il
legislatore considera strutture, impianti ed opere speciali, le seguenti opere
specializzate:
a)
il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il
restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
b)
l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti
idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di
lavanderia;
c)
l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori,
scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
d)
l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti
antintrusione;
e)
l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
f)
i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi
speciali;
g)
le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
h)
la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
i)
i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i ritegni
antisismici;
l)
la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti
industrialmente;
m)
l'armamento ferroviario;
n)
gli impianti per la trazione elettrica;
o)
gli impianti di trattamento rifiuti;
p)
gli impianti di potabilizzazione.
Al
di fuori del caso citato va detto che l'impresa in possesso della
qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di
opere specializzate, indicate nel bando di gara come prevalenti, può realizzare
tutte le lavorazioni delle altre categorie specializzate, eventualmente
presenti, anche se priva della relativa qualificazione, oppure subappaltarle ad
altri soggetti, purchè in possesso della relativa qualificazione.
In
altri termini, l'impresa aggiudicataria qualificata nella categoria di opere
generali potrà eseguire tutte le opere specializzate, di cui si compone
l'intervento, non considerate strutture, impianti ed opere speciali, ai sensi
dell'art. 72, comma 4.
Esclusione
dalle gare
Relativamente
alle cause di esclusione del concorrente (art. 75), si evidenzia che la norma
relativa, inizialmente stralciata dal testo in quanto non ammessa al
"visto" della Corte dei Conti, è stata oggetto di un apposito
provvedimento.
Aggiudicazione
Viene
poi precisato che non è possibile procedere all'aggiudicazione di un
appalto-concorso o di una licitazione privata in presenza di un numero di
candidati qualificati inferiore a tre.
Verificandosi
tale circostanza, la stazione appaltante deve bandire una nuova gara mediante
pubblico incanto, eventualmente modificando le relative condizioni, ed
aggiudicando comunque l'appalto a conclusione della seconda procedura.
Nel
caso di lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di
DSP, la norma, in linea peraltro con quanto già previsto nell'art. 21, comma 1
bis della Legge Merloni lascia inalterato il meccanismo di individuazione della
soglia di anomalia con la conseguente esclusione delle offerte che si pongono
oltre tale soglia. Dispone inoltre, che non si procede alla esclusione
automatica se il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In questa
ipotesi, le offerte che si ritengono anormalmente basse rispetto alla
prestazione sono sottoposte, dal responsabile del procedimento, a verifica di
congruità. Al riguardo, il responsabile del procedimento richiede agli
offerenti di presentare, entro dieci giorni dalla ricezione delle richieste,
gli elementi giustificativi dell'offerta presentata. Si prevede che, qualora le
giustificazioni richieste non dovessero pervenire nel termine fissato o,
comunque, non dovessero essere ritenute adeguate, la stazione appaltante,
escluda l'offerta ed aggiudichi l'appalto al migliore offerente rimasto in
gara.
Per
quanto riguarda l'aggiudicazione dei lavori e le verifiche sull'offerta
risultata aggiudicataria, la norma precisa che, nel giorno e nell'ora fissati
nel bando, l'autorità che presiede la gara apre i plichi ricevuti. Dopo aver
contrassegnato ed autenticato le offerte, dà lettura del prezzo complessivo
offerto da ciascun concorrente e procede all'aggiudicazione dei lavori al
concorrente che ha presentato il ribasso maggiore.
Una
volta effettuata l'aggiudicazione definitiva, prima della stipula del
contratto, è previsto che la stazione appaltante proceda alla verifica dei
conteggi presentati dal solo aggiudicatario.
In
questa fase vengono tenuti validi ed immutabili i prezzi unitari proposti dal
concorrente e corretti, nel caso in cui si riscontrino errori, unicamente i
prodotti (prezzi unitari per quantità) e/o la loro somma.
Ultimata
questa operazione, qualora dovesse risultare una discordanza tra il prezzo
complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso
percentuale offerto, l'amministrazione committente mantiene fermo il ribasso
percentuale offerto e corregge, in modo costante, tutti i prezzi unitari in
base alla percentuale di discordanza.
Tale
correzione si concretizzerà, necessariamente, in un loro innalzamento o riduzione
in modo tale da consentire che la somma dei loro prodotti per le quantità
coincida con il prezzo offerto, che rimane così fisso ed invariabile.
Computo
metrico
Si
evidenzia che la norma chiarisce, in modo inequivoco, che il computo metrico
rientra tra i documenti progettuali che la committente deve mettere a
disposizione dell'impresa che intende partecipare alla gara d'appalto.
Nell'offerta
a prezzi unitari a corpo, il concorrente è tenuto ad integrare o a ridurre le
quantità ritenute carenti o eccessive, come pure ad inserire nella lista le
voci, che ritiene mancanti, con le relative quantità, alle quali applica i
prezzi unitari che ritiene di offrire. Con tale previsione, in pratica, si
consente al concorrente di correggere quanto indicato nella lista e di
esprimere un'offerta con prezzi correnti e non influenzati dagli errori nelle
quantità esposte dalla stazione appaltante.
D'altro
canto con questa operazione, che pone l'appaltatore nella condizione di
ricomputare le quantità e di riarticolare, anche dettagliatamente, le voci non si aggiunge nulla rispetto a quanto già
previsto nei profili progettuali grafici ai quali l'aggiudicatario dovrà
necessariamente attenersi in fase di esecuzione dei lavori e per i quali verrà
remunerato "a corpo", ossia con rischi a suo carico delle quantità.
In
altre parole, se il concorrente non si avvede di una quantità errata riportata
nella lista e poi si aggiudica la gara, sarà in ogni caso obbligato a
realizzare quanto indicato nel progetto, indipendentemente dalle quantità
(risultate errate) riportate nella lista. Si conviene, pertanto, che sia opportuno che il concorrente proceda
ad un'analisi dettagliata del progetto ed alla eventuale correzione della lista
nella fase di presentazione dell'offerta, onde evitare effetti penalizzanti
nella fase di esecuzione dei lavori.
Associazioni
temporanee di imprese
In
caso di ATI o consorzi di tipo orizzontale, viene introdotta la norma secondo
cui la mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti di partecipazione
"nella misura maggioritaria".
Ciò
significa che un'ATI di tipo orizzontale per qualificarsi ad una gara d'appalto
dovrà, necessariamente, avere l'impresa mandataria con almeno il 40% dei
requisiti di qualificazione richiesti (mentre per le mandanti il minimo
richiesto è pari al 10%), fermo restando che gli stessi debbono, in ogni caso,
essere di importo superiore a quelli posseduti da ciascuna delle imprese
mandanti. In altri termini, l'impresa capogruppo deve possedere i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi in termini di maggioranza
relativa.
In
caso di ATI o consorzi di tipo verticale la norma precisa altresì che, qualora
le mandanti non si qualifichino per tutte le opere scorporabili, l'impresa
capogruppo dovrà supplire con i suoi requisiti, ovviamente con riferimento alla
categoria prevalente.
Polizze
assicurative
L'appaltatore
deve stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi che si possono
produrre nella fase esecutiva, con particolare riferimento ai danni conseguenti
al danneggiamento o distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere nonché
ad assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni
causati a terzi.
La
somma assicurata a copertura dei rischi nella fase esecutiva è indicata nel
bando di gara; tale importo serve come base per il calcolo del massimale sulla
responsabilità civile verso terzi, quantificato nel 5% della somma assicurata
per le opere, fermo restando un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5
milioni di Euro.
Detta
copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione
e, comunque, decorsi dodici mesi dalla conclusione dei lavori risultante dal
relativo certificato.
In
ragione di quanto previsto all'art. 30, comma 4, della Legge Merloni,
limitatamente ai lavori di importo superiore ad un limite fissato con decreto
del Ministero dei Lavori Pubblici, (a tutt'oggi non emanato e quindi norma non
ancora operante) l'appaltatore ed il concessionario sono obbligati a stipulare,
con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
e del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla
ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato, una polizza di
assicurazione indennitaria decennale (art. 104) a copertura dei rischi di
rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi.
L'art.
104 prevede, poi, che l'appaltatore ed il concessionario sono obbligati a
stipulare una ulteriore polizza decennale di assicurazione della responsabilità
civile per danni cagionati a terzi da ritenersi derivanti anch'essi da rovina
totale o parziale dell'opera, nonché da gravi difetti costruttivi.
La
norma fissa altresì il limite minimo del massimale, che non può essere
inferiore a 4 milioni di Euro, e precisa
che tale garanzia decorre dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
Il
Regolamento dispone, infine, che la liquidazione della rata di saldo è
subordinata alla accensione di entrambe le polizze assicurative che, in base
all'art. 28, comma 9, della Legge Merloni,
si aggiungono alle garanzie fidejussorie che in generale l'appaltatore deve
costituire a titolo di cauzione definitiva e per la liquidazione del saldo.
Documenti
e norme contrattuali
Per
quanto concerne i documenti facenti parte integrante del contratto (art.110) ed
il contenuto del capitolato e dei contratti (art. 111), il Regolamento fornisce
una specifica elencazione dei primi, ed una puntuale descrizione dei secondi,
cui si rimanda, non presentando entrambe le disposizioni alcun problema
interpretativo.
In
ogni caso, si richiama l'attenzione sul fatto che è sufficiente che essi siano
richiamati nel contratto non essendo più necessario che siano allegati al
contratto. Ciò significa che non debbono essere più sostenute le spese di
bollo.
La
norma prevede, inoltre, che in caso di sospensione dei lavori superiore a 90
giorni, la stazione appaltante debba disporre comunque il pagamento in acconto
degli importi maturati fino alla data di sospensione.
In
attuazione dell'art. 26, comma 5, della Legge n. 109/94, il Regolamento
disciplina anche la cessione del corrispettivo d'appalto (art. 115). In
particolare, prevede che la cessione di crediti nei confronti di
amministrazioni pubbliche, derivanti da corrispettivo d'appalto, possa essere
effettuata dagli appaltatori a favore di banche o intermediari finanziari
disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto
sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa.
In
tema di penali viene stabilito che le stesse siano inserite nel Capitolato
speciale d'appalto in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1
per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non
superiore al 10 per cento di detto importo, da determinare in ragione
dell'entità delle conseguenze dell'eventuale ritardo.
Nuova è la norma della sospensione illegittima, che in ogni caso dà
sempre luogo al risarcimento dei danni nei modi previsti dall'art. 25 del Nuovo
Capitolato Generale, variante dovuta a causa imputabile alla stazione
appaltante, come nell'ipotesi di errore od omissione progettuale di cui alla
lettera d) dell'art. 25, comma 1 della Legge quadro.
L'art.
25 del Capitolato Generale effettua una preventiva determinazione in misura
forfettaria del danno risarcibile, in conformità a quanto prevede l'art. 1382
del codice civile, in tema di clausola penale, ma ammettendo la risarcibilità
di danni ulteriori.
Gli
artt. da 149 a 151 del Regolamento disciplinano la risoluzione del contenzioso
che può insorgere durante il rapporto contrattuale. Il quadro normativo, che
trova completamento negli artt. da 31 a 34 del Nuovo Capitolato generale,
riguarda i seguenti aspetti:
-
definizione delle riserve in corso d'opera mediante accordo bonario (art. 31
bis della Legge Merloni);
-
definizione delle controversie mediante arbitrato;
-
definizione delle riserve al termine dei lavori.
Lavori
in economia
Viene
precisato che le stazioni appaltanti possono procedere con il sistema dei
lavori in economia per la realizzazione dei seguenti interventi:
a)
manutenzione di qualsiasi tipo di opere o di impianti di importo non superiore
a 50.000 Euro;
b)
manutenzione o riparazione di opere od impianti, entro l'importo di 200.000
Euro, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia
possibile realizzarle con le forme e le procedure concorsuali ordinarie, ovvero
mediante asta pubblica, licitazione privata, appalto-concorso.
Documenti
amministrativi e contabili
Con
l'art. 156 del Regolamento viene, poi, esplicitato l'elenco dei documenti
amministrativi e contabili necessari per il controllo e l'accertamento dei
lavori eseguiti. Detti documenti sono:
a)
il giornale dei lavori;
b)
i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c)
le liste settimanali;
d)
il registro di contabilità;
e)
il sommario del registro di contabilità;
f)
gli stati d'avanzamento dei lavori;
g)
i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h)
il conto finale e la relativa relazione.
In proposito si sottolinea che,
ai sensi dell'art. 157, è introdotto l'obbligo della verifica e della firma, da
parte del Direttore dei lavori, del giornale dei lavori. Tale verifica deve
avvenire ad ogni visita del D.L. e comunque ogni 10 giorni. Sul giornale dei
lavori devono essere annotati gli ordini di servizio, le sospensioni, le
riprese dei lavori, le varianti e le modifiche ed aggiunte ai prezzi.
Inoltre
va segnalato che, rispetto all'elencazione originaria contenuta nel R.D.
350/1895, non sono più previsti il manuale del direttore dei lavori ed il
registro dei pagamenti.
Il
Regolamento poi mantiene inalterata la disciplina sulle modalità di apposizione
delle riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità (art. 165),
contenuta in passato negli artt. 54 e 89 Reg. n. 350/1895, ribadendo
l'obbligatoria osservanza del principio di tempestività della loro iscrizione,
a pena di decadenza, nonché della loro esplicazione e quantificazione sugli
atti contabili (art. 165).
In
particolare va evidenziato che, nell'ambito della disciplina inerente la
contabilità dei lavori, si segnalano novità anche in tema di applicazione
dell'imposta di bollo, con particolare riferimento al registro di contabilità.
Infatti l'art. 183 prescrive, ora, che detto documento vada numerato e bollato
dagli Uffici del Registro, nei modi cui all'art. 2215 cod. civ.. A tale
proposito è utile ricordare che l'imposta di bollo (art. 16 tariffa, parte
prima, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642) è dovuta in misura fissa pari a 20.000
lire per ogni 100 pagine, intendendosi
per tali, ogni facciata utilizzabile.
Collaudo
dei lavori
L'articolo
28 della Legge 109/94 e successive
modifiche aveva innovato in maniera profonda la disciplina del collaudo dei
lavori, introducendo sostanziali novità, specie in relazione ai criteri di
nomina dei collaudatori ed alle garanzie nei riguardi degli eventuali vizi o
difetti delle opere realizzate. Fra le novità in tema di collaudo sono da
segnalare:
a)
il collaudo finale deve avvenire tassativamente non oltre 6 mesi
dall'ultimazione dei lavori;
b)
il certificato di collaudo ha carattere provvisorio per la durata di 2 anni
decorrenti dalla data della relativa emissione, trascorsi i quali assume
carattere definitivo e si intende tacitamente approvato se l'atto formale di
approvazione non interviene entro 2 mesi dalla scadenza del biennio;
c)
per lavori di importo sino a 200.000 Euro il certificato di collaudo è
sostituito da quello di regolare esecuzione, da emettere non oltre tre mesi
dalla data di ultimazione dei lavori; per lavori di importo superiore a 200.000
Euro e fino ad 1 milione di Euro, è facoltà della stazione appaltante
sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare
esecuzione.
La
disciplina delle operazioni di collaudo (artt. 191-210) è caratterizzata da
disposizioni non difformi da quelle sinora vigenti.
Norme
specifiche e norme abrogate
Il
Regolamento si chiude con norme specifiche per il settore dei lavori sui beni
di interesse storico, artistico, architettonico ed archeologico tutelati dal
T.U. in materia (D.L.vo 29 ottobre 1999 n. 490, sostitutivo delle Leggi nn.
1089 e 1497 del 1939), ed un ultimo Titolo che disciplina l'affidamento e la
gestione degli appalti di lavori inseriti nell'ambito degli interventi
attuativi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.
Infine
l'art. 231 dà attuazione al disposto dell'art. 3, comma 4 della "Legge
quadro", che delega il Regolamento ad indicare le norme di legge non più
vigenti per effetto dell'entrata in vigore della nuova disciplina organica
della materia.
Disciplina
transitoria
Con
l'ultimo articolo viene così definita la disciplina transitoria:
1)
Norme che riguardano l'organizzazione della stazione appaltante
Tali
disposizioni si applicano da subito, anche ai rapporti in corso al momento di
entrata in vigore del Regolamento.
A
questo gruppo di norme appartengono quelle contenute nei primi tre titoli del
Regolamento, relative all'Autorità di vigilanza, al responsabile del
procedimento, alla conferenza dei servizi, alla programmazione ed alla
progettazione.
2)
Norme relative alle modalità ed al contenuto delle obbligazioni contrattuali
Si
applicano ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del
Regolamento. La disposizione risulta, del resto, conforme ai principi che
governano la successione delle leggi nel tempo, in base ai quali ciascun fatto
o atto giuridico resta disciplinato dalle norme vigenti al momento del suo
venire in essere. Tale principio ha una valenza particolare quando si verte in
tema di contratti, poiché in caso contrario le parti potrebbero trovarsi esposte
al rischio del verificarsi di conseguenze diverse da quelle da esse volute, o
quantomeno conosciute, al momento dell'accordo.
Le
precedenti considerazioni inducono a ritenere che il termine
"stipulati", riferito ai contratti sia stato usato dal Regolamento
nel senso corrispondente a
"contratti conclusi".
Ciò
significa che per i contratti affidati mediante procedura di evidenza pubblica
il momento cui far riferimento ai fini della applicazione della nuova norma non
è quello della stipulazione formale davanti all'ufficiale rogante, bensì quella
dell'aggiudicazione.
In
tale caso l'incontro delle volontà che dà luogo al contratto si verifica con
l'aggiudicazione, dal momento che la volontà contrattuale della stazione
appaltante è espressa nel bando o nella lettera di invito e quella del privato
contraente è espressa nell'offerta. A
riprova di ciò la legge di contabilità dello Stato prevede che il verbale di
aggiudicazione tiene luogo del contratto.
La
stipulazione rappresenta, invece, una
mera formalità ed ha carattere riproduttivo del negozio già formatosi (Cass. 16
gennaio 1987, n. 292; Cass. 18 marzo 1982, n. 1764).
E'
pertanto da ritenere che ai contratti aggiudicati alla data del 28 luglio 2000
si continui ad applicare la vecchia disciplina, anche se non ancora formalmente
stipulati; diversamente si determinerebbe una modifica coattiva delle
condizioni in base alle quali si è formata la volontà negoziale.
Tale
tipologia di disposizioni regolamentari riguardano essenzialmente quelle
relative alle garanzie, al contratto, all'esecuzione dei lavori, alla
contabilità e al collaudo.
3)
Norme che attengono allo svolgimento delle procedure di gara
Dette
disposizioni si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla entrata in
vigore del Regolamento e ciò in aderenza ad un ormai consolidato orientamento
giurisprudenziale.
4)
Norme regolamentari diverse da quelle precedentemente indicate: non si
applicano alle situazioni definite o esaurite alla data del 28 luglio 2000. Si
tratta di una norma di chiusura che tende a considerare tutte quelle
disposizioni residuali, non rientranti cioè nella ripartizione
"organizzazione della stazione appaltante - procedura di gara -
obbligazioni contrattuali".