INPS
- ART. 29 LEGGE 341/95 - PROROGA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% PER L'ANNO 2000
- ISTRUZIONI OPERATIVE -
La
Gazzetta Ufficiale n° 208 del 6
settembre 2000 ha pubblicato il testo del decreto interministeriale 17 agosto
2000 che conferma la proroga della riduzione contributiva dell'11,50%, prevista
dall'art. 29 della legge 34/95, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2000.
L'INPS
con circolare n° 154 del 13 settembre u.s. ha dettato le istruzioni operative
per l'applicazione della riduzione contributiva in parola. Si riportano qui di
seguito tali istruzioni, nonché le aliquote contributive cui fare riferimento
per il calcolo del beneficio in oggetto.
ADEMPIMENTI
RELATIVI ALLA CONTRIBUZIONE CORRENTE
I
datori di lavoro interessati determineranno l'importo della contribuzione
dovuta all'INPS in base all'intera aliquota prevista senza operare alcuna
riduzione.
L'importo
della riduzione contributiva spettante per il mese cui si riferisce la denuncia
contributiva andrà esposto in uno dei righi in bianco del quadro "D"
del modello DM 10/2 preceduto dalla
dicitura "Rid. ART. 29, c.2 DL 244/95" e dal codice "L206".
RECUPERO
RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PERIODI PREGRESSI
Per
quanto attiene il recupero della riduzione contributiva in parola per i periodi
decorsi dal 1° gennaio 2000 la circolare, nel prevedere che tali operazioni di
conguaglio devono essere effettuate dai datori di lavoro entro il 16 dicembre
2000, detta le modalità operative cui attenersi. A tale fine i datori di lavoro
interessati, calcolato l'importo della riduzione contributiva spettante per i
mesi pregressi, indicheranno il medesimo importo in uno dei righi in bianco del
quadro "D" del modello DM 10/2 preceduto dalla dizione "ARR.
RID. ART. 29, c. 2 DL 244/95" e dal codice "L. 207".
Si
riportano qui di seguito le aliquote di riferimento per il calcolo della
riduzione contributiva 11,50% in vigore dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000 e
dal 1° luglio 2000.
Aliquote
di riferimento periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000
Imprese
industriali con più di 15 dipendenti
37,58%
- 23,81% (Fondo pensioni) = 13,77% su cui si opera la riduzione contributiva
Imprese
industriali fino a 15 dipendenti
36,98%
- 23,81% (Fondo pensioni) = 13,17% su cui si opera la riduzione contributiva
Imprese
artigiane
34,93%
- 23,81% (Fondo pensioni) = 11,12% su cui si opera la riduzione contributiva
Aliquote
di riferimento periodo dal 1° luglio 2000
Imprese
industriali con più di 15 dipendenti
37,38%
- 23,81% (Fondo pensioni) = 13,57% su cui si opera la riduzione contributiva
Imprese
industriali fino a 15 dipendenti
36,78%
- 23,81% (Fondo pensioni) = 12,97% su cui si opera la riduzione contributiva
Imprese
artigiane
34,73%
- 23,81% (Fondo pensioni) = 10,92% su cui si opera la riduzione contributiva