INPS - ART. 29 LEGGE 341/95 - PROROGA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% PER L'ANNO 2000 - ISTRUZIONI OPERATIVE -

 

 

La Gazzetta Ufficiale n° 208  del 6 settembre 2000 ha pubblicato il testo del decreto interministeriale 17 agosto 2000 che conferma la proroga della riduzione contributiva dell'11,50%, prevista dall'art. 29 della legge 34/95, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.

L'INPS con circolare n° 154 del 13 settembre u.s. ha dettato le istruzioni operative per l'applicazione della riduzione contributiva in parola. Si riportano qui di seguito tali istruzioni, nonché le aliquote contributive cui fare riferimento per il calcolo del beneficio in oggetto.

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CONTRIBUZIONE CORRENTE

I datori di lavoro interessati determineranno l'importo della contribuzione dovuta all'INPS in base all'intera aliquota prevista senza operare alcuna riduzione.

L'importo della riduzione contributiva spettante per il mese cui si riferisce la denuncia contributiva andrà esposto in uno dei righi in bianco del quadro "D" del modello DM 10/2  preceduto dalla dicitura "Rid. ART. 29, c.2 DL 244/95" e dal codice "L206".

RECUPERO RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PERIODI PREGRESSI

Per quanto attiene il recupero della riduzione contributiva in parola per i periodi decorsi dal 1° gennaio 2000 la circolare, nel prevedere che tali operazioni di conguaglio devono essere effettuate dai datori di lavoro entro il 16 dicembre 2000, detta le modalità operative cui attenersi. A tale fine i datori di lavoro interessati, calcolato l'importo della riduzione contributiva spettante per i mesi pregressi, indicheranno il medesimo importo in uno dei righi in bianco del quadro "D" del modello DM 10/2 preceduto dalla dizione "ARR. RID. ART. 29, c. 2 DL 244/95" e dal codice "L. 207".

 

 

 

Si riportano qui di seguito le aliquote di riferimento per il calcolo della riduzione contributiva 11,50% in vigore dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio 2000.

 

Aliquote di riferimento periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000

 

 

Imprese industriali con più di 15 dipendenti

37,58% - 23,81% (Fondo pensioni) = 13,77% su cui si opera la riduzione contributiva

 

Imprese industriali fino a 15 dipendenti

36,98% - 23,81% (Fondo pensioni) = 13,17% su cui si opera la riduzione contributiva

 

Imprese artigiane

34,93% - 23,81% (Fondo pensioni) = 11,12% su cui si opera la riduzione contributiva

 

 

Aliquote di riferimento periodo dal 1° luglio 2000

 

 

Imprese industriali con più di 15 dipendenti

37,38% - 23,81% (Fondo pensioni) = 13,57% su cui si opera la riduzione contributiva

 

Imprese industriali fino a 15 dipendenti

36,78% - 23,81% (Fondo pensioni) = 12,97% su cui si opera la riduzione contributiva

 

Imprese artigiane

34,73% - 23,81% (Fondo pensioni) = 10,92% su cui si opera la riduzione contributiva