INPS:      A)             INCENTIVI  ALL'ASSUNZIONE  PART-TIME  - ULTERIORI  ISTRUZIONI

                     ISTITUTO

 

               B)  LEGGE  8  MARZO  2000    53  -  FLESSIBILITA'  DELL'ASTENSIONE

                    OBBLIGATORIA - ISTRUZIONI OPERATIVE

 

A) INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE PART-TIME - ISTRUZIONI ISTITUTO

 

Si fa seguito a quanto precedentemente comunicato in materia (cfr. da ultimo nota supplemento n°1 al Not. 7/2000), per informare che l'INPS, con circolare n°145/2000, ha dettato istruzioni operative per la fruizione dei benefici contributivi previsti dal DM 12 aprile 2000 a favore dei datori di lavoro che effettuino assunzioni a tempo indeterminato e parziale ad incremento della forza media occupazionale dei 12 mesi precedenti le assunzioni stesse. Vista la intervenuta autorizzazione della Commissione Europea l'Istituto, nel confermare l'applicazione delle agevolazioni contributive ai contratti part-time stipulati successivamente al 30 giugno 2000 e sino al 31 dicembre 2000, illustra l'ambito di applicazione della normativa fornendo anche le istruzioni operative concernenti la compilazione delle denunce mod. DM 10/2. Si riepilogano qui di seguito gli aspetti di più diretto interesse

Condizioni per l'accesso al beneficio

L'Inps conferma che ai fini dell'accesso ai benefici contributivi, le assunzioni part-time devono essere a tempo indeterminato e riguardare soggetti privi di occupazione, intendendosi, per tali, non solo i soggetti che non hanno ancora trovato occupazione, ma anche i lavoratori che hanno perso l'impiego precedente. Inoltre l'assunzione deve comportare la creazione di nuovi posti di lavoro rispetto agli organici esistenti calcolati con riferimento alla forza media dei 12 mesi precedenti. Viene infine confermato l'obbligo del rispetto del ccnl di settore.

Misura e durata del beneficio

Come è noto l'agevolazione consiste nella riduzione triennale dell'aliquota IVS a carico del datore di lavoro nelle sottoindicate percentuali in relazione all'orario praticato:

7 punti percentuali, se l'orario settimanale è pari o superiore a 20 ore e fino a 24 ore;

10 punti percentuali, se l'orario settimanale è superiore a 24 e fino a 28 ore;

13 punti percentuali, se l'orario settimanale è superiore a 28 e fino a 32 ore;

Le fasce orarie in parola sono individuate con riferimento alla media delle prestazioni su base annua.

L'INPS precisa che le agevolazioni contributive sopra indicate sono alternative a qualunque altra forma di beneficio prevista dalla vigente normativa e relativa ai medesimi lavoratori.

Limite massimo dei contratti agevolati

Ogni datore di lavoro può fruire delle agevolazioni per un numero massimo di contratti a tempo parziale non superiore al :

20% dei contratti per la fascia fino a 250 lavoratori con un minimo, in ogni caso, di 1 contratto agevolato;

10% dei contratti per la fascia da 251 fino 1000 addetti ;

2% dei contratti per la fascia superiore ai 1000 addetti

L'INPS , ai fini della determinazione  della    forza lavorativa  cui  fare   riferimento per l'individuazione della  percentuale  massima di contratti agevolati, conferma l'esclusione degli apprendisti, dei  lavoratori  assunti con contratto di formazione e lavoro e per quanto attiene ai lavoratori già assunti con contratto a part-time il computo degli stessi in proporzione all'orario svolto.

Modulo per la richiesta dei benefici

Per godere dei benefici le imprese interessate devono presentare apposita istanza alla sede INPS territorialmente competente. Il fac-simile della istanza è allegato alla citata nota informativa suppl. n°1 al notiziario n° 7/2000.

 

Modalità di compilazione delle denunce DM10/2

Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

- riportare i dati relativi ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato part-time con orario tra le 20 e le 24 ore settimanali, aventi titolo alla riduzione contributiva, in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" facendoli precedere dai consueti codici qualifica "1", "2" e "3", ("1" per il personale con qualifica di operaio, "2" per quello con qualifica di impiegato, "3" per il personale con qualifica di dirigente, seguiti dal quarto carattere "L";

 

- riportare i dati relativi ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato part-time con orario superiore a 24 ore e non superiore a 28 ore settimanali, aventi titolo alla riduzione contributiva, in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" facendoli precedere dai suddetti codici qualifica  seguiti dal quarto carattere "N";

 

- riportare i dati relativi ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato part-time superiore alle 28 ore ma non superiore alle 32 ore settimanali, aventi titolo alla riduzione contributiva, in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" facendoli procedere dai suddetti codici qualifica seguiti dal quarto carattere "R";

- indicare nelle caselle:

- "N. dipendenti" il numero dei dipendenti;

- "N. giornate" il numero delle ore retribuite;

- "Retribuzioni" l'ammontare delle retribuzioni imponibili;

- "Somme a debito del datore di lavoro" la contribuzione dovuta nella misura intera, senza operare alcuna riduzione;

- riportare l'importo relativo alla riduzione contributiva spettante in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 facendolo precedere da uno dei seguenti nuovi codici:

"L707" avente il significato di "rid,contr.7% IVS ex DM 12/4/2000";

"L710" avente il significato di "rid.contr.10% IVS ex DM 12/4/2000";

"L713" avente il significato di "rid.contr.13% IVS ex DM 12/4/2000".

 

B) LEGGE 8 MARZO 2000 N° 53 - FLESSIBILITA' DELL'ASTENSIONE OBBLIGATORIA - ISTRUZIONI OPERATIVE

 

L'INPS con la circolare n. 152/2000  ha diramato le istruzioni concernenti l'esercizio della facoltà, concessa alla lavoratrice madre dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, di posticipare l'ingresso nel periodo di astensione obbligatoria pre-parto.

Come noto, il nuovo art. 4-bis della legge n. 1204/1971, inserito dall'art. 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ha introdotto la facoltà della lavoratrice, ferma la durata complessiva dell'estensione obbligatoria dal lavoro (5 mesi), di posticipare l'ingresso nel periodo di astensione obbligatoria pre-parto, portandolo non oltre l'inizio del mese precedente la data presunta del parto stesso. In tal caso, i restanti 4 mesi di godimento dell'astensione in parola si concentreranno nel periodo successivo l'evento. La legge demanda ad un apposito decreto interministeriale l'individuazione dei lavori per i quali non può trovare applicazione la facoltà di opzione.

Al riguardo, l'Istituto ha confermato quanto indicato dal Ministero del Lavoro con circolare 43/2000, che la facoltà di optare per la flessibilità dell'astensione obbligatoria, anche prima dell'emanazione dell'apposito decreto interministeriale, può essere esercitata in presenza delle stesse fattispecie delineate dal Ministero in parola (Vedi Notiziario 8-9/2000).

Inoltre l'INPS ha precisato che l'art. 12 della legge n. 53/2000 ha individuato solo il periodo minimo di astensione obbligatoria pre-parto, pari ad un mese prima della data presunta del parto, indicata sul certificato di gravidanza. Conseguentemente, il rimanente periodo di astensione obbligatoria ante partum, nel caso di esercizio della facoltà di opzione, può essere frazionato.

In altre parole, il periodo di flessibilità, cioè il periodo di astensione obbligatoria ante partum che la lavoratrice può scegliere di usufruire dopo il parto stesso, potrà essere di un mese intero, ovvero potrà essere frazionato fino ad un massimo di un giorno.

Nel caso di frazionamento, la flessibilità consiste nel differimento al periodo successivo al parto (anziché del mese intero) delle giornate di astensione obbligatoria ordinaria non godute prima del parto, e cioè delle giornate di effettiva prestazione lavorativa che si collocano nel periodo che va dai 2 mesi al mese antecedente la data presunta del parto, ivi comprese le festività cadenti nel periodo stesso.

L'INPS ha chiarito altresì, che la scelta di optare per la flessibilità dell'astensione obbligatoria non è irrevocabile. Pertanto, anche successivamente all'esercizio della facoltà in parola, la lavoratrice potrà chiedere al datore di lavoro di astenersi dal lavoro prima dell'inizio del mese antecedente la data presunta del parto.

Inoltre, la lavoratrice dovrà astenersi immediatamente dal lavoro nei casi in cui, pur avendo scelto di posticipare l'inizio dell'astensione obbligatoria, si verifichino fatti sopravvenuti, quali, ad esempio, un periodo di malattia.

Secondo l'I.N.P.S., infatti, ogni stato morboso nel periodo di gestazione comporta necessariamente un rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro.

La lavoratrice che intenda avvalersi della facoltà di posticipare l'inizio dell'astensione obbligatoria deve presentare apposita domanda al datore di lavoro e all'Ente tenuto ad erogare l'indennità di maternità.

Alla domanda devono essere allegati i certificati del medico specialista del S.S.N. o con esso convenzionato (ginecologo) e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro, attestanti che l'opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Con riferimento, in particolare, alla certificazione del "medico competente", va rilevato che il Ministero del Lavoro, con la citata circolare n. 43/2000, ha precisato che l'art. 12 della legge n. 53/2000 intende tener conto delle situazioni lavorative per le quali la legislazione di salute e sicurezza sul lavoro già richiede una sorveglianza sanitaria, per cui solo ove ricorre tale fattispecie la lavoratrice gestante deve procurarsi la certificazione del medico competente. In caso contrario, è sufficiente il certificato del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale.

Pertanto, la necessità del certificato del medico competente sussisterebbe solamente nei casi in cui lavoratrice sia adibita ad attività lavorativa soggetta alle norme sulla sorveglianza sanitaria.

L''I.N.P.S. invece sembra ritenere necessario il certificato del medico competente in tutti i casi in cui quest'ultimo sia stato nominato dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 626/1994, a prescindere dalla mansione specifica svolta dalla lavoratrice.

La circolare precisa, infatti, che la certificazione del medico competente deve essere prodotta nei casi in cui quest'ultimo sia obbligatoriamente presente, ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994, e richiede, in caso contrario, al datore di lavoro di dichiarare la non obbligatorietà, in azienda, della figura del medico responsabile della sorveglianza sanitaria.