A) INAIL - DANNO BIOLOGICO - NUOVA DISCIPLINA INDENNITARIA DM 12 LUGLIO 2000

B) APPRENDISTI - LEGGE 196/97 - SCUOLA EDILE BRESCIANA - CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI

 

 

A) INAIL - DANNO BIOLOGICO - NUOVA DISCIPLINA INDENNITARIA DM 12 LUGLIO 2000

Come è noto (cfr. suppl. n°4 al notiziario n°2/2000) l'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n° 38 ha inserito, nell'oggetto della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la copertura assicurativa del danno biologico di origine professionale. Il Ministero del Lavoro, in attuazione delle previsioni di cui al comma 3 del citato art.13, ha emanato il decreto 12 luglio 2000 recante " Approvazione di "Tabella delle menomazioni", "Tabella indennizzo danno biologico", "Tabella dei coefficienti", relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Annessi al decreto e parte integrante dello stesso, sono stati altresì approvati i relativi criteri applicativi. Il provvedimento è stato pubblicato sul supplemento ordinario n° 119 alla Gazzetta Ufficiale n° 172 del 25 luglio 2000. La Direzione generale dell'INAIL, con circolare n°57 del 4/8/2000, ha fornito alle proprie sedi periferiche una illustrazione del nuovo regime indennitario e prime direttive per l'applicazione dello stesso.

Si illustrano, qui di seguito, i punti più significativi della nuova disciplina.

Principi generali

 

L'indennizzo del danno biologico di origine professionale da parte dell'INAIL, per effetto delle nuove previsioni in commento, comporta l'esonero della responsabilità risarcitoria ai fini civilistici del datore di lavoro. L'impianto del nuovo sistema indennitario prevede:

 

a) una franchigia per le menomazioni, cioè invalidità permanenti, di grado inferiore al 6%;

 

b) una quota di indennizzo base che ristora il danno biologico, e che viene sempre corrisposta, in caso di menomazione dell'integrità psico-fisica di grado pari o superiore al 6%;

c) una ulteriore quota di indennizzo, aggiuntiva a quella di base per danno biologico, che ristora le conseguenze patrimoniali delle menomazioni pari o superiori al 16%;

d) la determinazione e quantificazione del danno biologico e delle conseguenze patrimoniali attraverso parametri fissati per legge. A tal fine sono state predisposte ed approvate con il decreto ministeriale citato tre tabelle valutative e precisamente: la "Tabella delle menomazioni" (contiene l'elencazione delle menomazioni che possono derivare da lesioni e malattie professionali; sostituisce le tabelle allegate al Testo Unico), la "Tabella di indennizzo del danno biologico" (reca gli importi, in rendita ed in capitale, per il ristoro del danno biologico dal 6% al 100%), la "Tabella dei coefficienti" ( contiene i coefficienti da utilizzare per la determinazione della percentuale di retribuzione da prendere a base per il calcolo dell'ulteriore quota, sotto forma di rendita, che ristora le conseguenze patrimoniali della menomazione);

e) l'abolizione della rendita per inabilità permanente di cui al T.U., in quanto         sostituita dalla nuova prestazione indennitaria introdotta con il riordino.

Nozione di danno biologico

L'articolo 13 del D.LVO n°38/2000 definisce il danno biologico come " la lesione dell'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona". Il regime indennitario del danno in parola è dettato dal legislatore in via sperimentale, ai soli fini della tutela obbligatoria INAIL, in attesa di una definizione di carattere generale e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento.

Carattere dell'indennizzo

La prestazione che ristora il danno biologico è determinata, in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato e ciò in quanto l'evento lesivo produce un pregiudizio alla persona.

Al contrario l'ulteriore quota che indennizza le conseguenze patrimoniali della menomazione è determinata tenendo conto della retribuzione dell'infortunato e, quindi, della incidenza della menomazione sulla possibilità di produrre reddito mediante il lavoro

Menomazioni di grado inferiore al 6%

Poiché il nuovo sistema indennitario prevede una franchigia del 5% nessun indennizzo di alcun danno, neppure il biologico, verrà corrisposto per le invalidità permanenti di grado fino al 5%.Pertanto, come in passato, il ristoro dei danni arrecati dalla lesione potrà essere richiesto al datore di lavoro semprechè sussista responsabilità dello stesso datore in ordine al determinarsi dell'evento. Resta pertanto opportuna una copertura assicurativa.

Menomazioni di grado dal 6% al 15%

Per i gradi di invalidità dal 6% al 15% viene indennizzato il solo danno biologico. L'indennizzo è corrisposto in capitale e tiene conto del grado di menomazione e dell'età del lavoratore (il valore del "punto INAIL" cresce al crescere della gravità della menomazione l'indennizzo decresce al crescere dell'età). Il valore base del "punto INAIL" è pari a £ 1.600.000 e le classi di età sono 11.

Menomazioni pari o superiori al 16%

Per i gradi di invalidità pari o superiori al 16% il nuovo sistema indennitario prevede:

- l'indennizzo in rendita del danno biologico la cui misura annua è stabilita nella "Tabella indennizzo danno biologico" nella parte "Indennizzo in rendita";

- una ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali della menomazione. Tale ulteriore quota è calcolata attraverso la "Tabella dei coefficienti" e tiene conto della retribuzione percepita dall'infortunato, dell'attività svolta, della categoria di appartenenza e della ricollocabilità del soggetto.

Decorrenza del nuovo sistema

La nuova disciplina indennitaria si applica agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000, data di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione delle tre tabelle sopra citate.

Finanziamento dell'indennizzo del danno biologico

L'articolo 13 del D.LVO n°38/2000 prevede che al finanziamento necessario per l'erogazione dell'indennizzo del danno biologico si provveda mediante un addizionale sui premi posta a carico delle imprese. L'articolo 2 del D.M. 12 luglio 2000 rinvia a successivo decreto la determinazione della misura e delle modalità di applicazione di tale addizionale.

 

 

Il testo integrale della circolare INAIL, che illustra i meccanismi applicativi del nuovo sistema,  è a disposizione presso gli uffici dello scrivente.

 

 

B) APPRENDISTI - LEGGE 196/97 - SCUOLA EDILE BRESCIANA - CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI

 

Si comunica che la Scuola Edile Bresciana, su mandato conferito dalla Provincia di Brescia, ha organizzato i corsi di formazione rivolti agli apprendisti operai ed impiegati. I corsi in oggetto avranno inizio nel mese di ottobre 2000 e secondo un calendario che la Scuola medesima provvederà ad inviare a tutte le imprese che, a suo tempo, hanno comunicato l'assunzione di apprendisti (assunzioni effettuate a far data dal 19 luglio 1998).

Si sottolinea inoltre che la frequenza ai corsi in parola è obbligatoria ai fini del godimento del particolare e agevolato regime contributivo per i lavoratori di  cui trattasi.