A)
INAIL - DANNO BIOLOGICO - NUOVA DISCIPLINA INDENNITARIA DM 12 LUGLIO 2000
B)
APPRENDISTI - LEGGE 196/97 - SCUOLA EDILE BRESCIANA - CORSI DI FORMAZIONE
OBBLIGATORI
A)
INAIL - DANNO BIOLOGICO - NUOVA DISCIPLINA INDENNITARIA DM 12 LUGLIO 2000
Come
è noto (cfr. suppl. n°4 al notiziario n°2/2000) l'articolo 13 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000 n° 38 ha inserito, nell'oggetto della
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, la copertura assicurativa del danno biologico di origine
professionale. Il Ministero del Lavoro, in attuazione delle previsioni di cui
al comma 3 del citato art.13, ha emanato il decreto 12 luglio 2000 recante
" Approvazione di "Tabella delle menomazioni", "Tabella
indennizzo danno biologico", "Tabella dei coefficienti",
relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Annessi al decreto e
parte integrante dello stesso, sono stati altresì approvati i relativi criteri
applicativi. Il provvedimento è stato pubblicato sul supplemento ordinario n°
119 alla Gazzetta Ufficiale n° 172 del 25 luglio 2000. La Direzione generale
dell'INAIL, con circolare n°57 del 4/8/2000, ha fornito alle proprie sedi
periferiche una illustrazione del nuovo regime indennitario e prime direttive
per l'applicazione dello stesso.
Si
illustrano, qui di seguito, i punti più significativi della nuova disciplina.
Principi
generali
L'indennizzo
del danno biologico di origine professionale da parte dell'INAIL, per effetto
delle nuove previsioni in commento, comporta l'esonero della responsabilità
risarcitoria ai fini civilistici del datore di lavoro. L'impianto del nuovo
sistema indennitario prevede:
a)
una franchigia per le menomazioni, cioè invalidità permanenti, di grado
inferiore al 6%;
b)
una quota di indennizzo base che ristora il danno biologico, e che viene sempre
corrisposta, in caso di menomazione dell'integrità psico-fisica di grado pari o
superiore al 6%;
c)
una ulteriore quota di indennizzo, aggiuntiva a quella di base per danno
biologico, che ristora le conseguenze patrimoniali delle menomazioni pari o
superiori al 16%;
d)
la determinazione e quantificazione del danno biologico e delle conseguenze
patrimoniali attraverso parametri fissati per legge. A tal fine sono state
predisposte ed approvate con il decreto ministeriale citato tre tabelle
valutative e precisamente: la "Tabella delle menomazioni" (contiene
l'elencazione delle menomazioni che possono derivare da lesioni e malattie
professionali; sostituisce le tabelle allegate al Testo Unico), la
"Tabella di indennizzo del danno biologico" (reca gli importi, in
rendita ed in capitale, per il ristoro del danno biologico dal 6% al 100%), la
"Tabella dei coefficienti" ( contiene i coefficienti da utilizzare
per la determinazione della percentuale di retribuzione da prendere a base per
il calcolo dell'ulteriore quota, sotto forma di rendita, che ristora le
conseguenze patrimoniali della menomazione);
e)
l'abolizione della rendita per inabilità permanente di cui al T.U., in
quanto sostituita dalla nuova
prestazione indennitaria introdotta con il riordino.
Nozione
di danno biologico
L'articolo
13 del D.LVO n°38/2000 definisce il danno biologico come " la lesione
dell'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della
persona". Il regime indennitario del danno in parola è dettato dal
legislatore in via sperimentale, ai soli fini della tutela obbligatoria INAIL,
in attesa di una definizione di carattere generale e dei criteri per la
determinazione del relativo risarcimento.
Carattere
dell'indennizzo
La
prestazione che ristora il danno biologico è determinata, in misura
indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato e ciò in
quanto l'evento lesivo produce un pregiudizio alla persona.
Al
contrario l'ulteriore quota che indennizza le conseguenze patrimoniali della
menomazione è determinata tenendo conto della retribuzione dell'infortunato e,
quindi, della incidenza della menomazione sulla possibilità di produrre reddito
mediante il lavoro
Menomazioni
di grado inferiore al 6%
Poiché
il nuovo sistema indennitario prevede una franchigia del 5% nessun indennizzo
di alcun danno, neppure il biologico, verrà corrisposto per le invalidità
permanenti di grado fino al 5%.Pertanto, come in passato, il ristoro dei danni
arrecati dalla lesione potrà essere richiesto al datore di lavoro semprechè
sussista responsabilità dello stesso datore in ordine al determinarsi
dell'evento. Resta pertanto opportuna una copertura assicurativa.
Menomazioni
di grado dal 6% al 15%
Per
i gradi di invalidità dal 6% al 15% viene indennizzato il solo danno biologico.
L'indennizzo è corrisposto in capitale e tiene conto del grado di menomazione e
dell'età del lavoratore (il valore del "punto INAIL" cresce al
crescere della gravità della menomazione l'indennizzo decresce al crescere
dell'età). Il valore base del "punto INAIL" è pari a £ 1.600.000 e le
classi di età sono 11.
Menomazioni
pari o superiori al 16%
Per
i gradi di invalidità pari o superiori al 16% il nuovo sistema indennitario
prevede:
-
l'indennizzo in rendita del danno biologico la cui misura annua è stabilita
nella "Tabella indennizzo danno biologico" nella parte
"Indennizzo in rendita";
-
una ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali
della menomazione. Tale ulteriore quota è calcolata attraverso la "Tabella
dei coefficienti" e tiene conto della retribuzione percepita
dall'infortunato, dell'attività svolta, della categoria di appartenenza e della
ricollocabilità del soggetto.
Decorrenza
del nuovo sistema
La
nuova disciplina indennitaria si applica agli infortuni sul lavoro ed alle
malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000, data di pubblicazione
del decreto ministeriale di approvazione delle tre tabelle sopra citate.
Finanziamento
dell'indennizzo del danno biologico
L'articolo
13 del D.LVO n°38/2000 prevede che al finanziamento necessario per l'erogazione
dell'indennizzo del danno biologico si provveda mediante un addizionale sui
premi posta a carico delle imprese. L'articolo 2 del D.M. 12 luglio 2000 rinvia
a successivo decreto la determinazione della misura e delle modalità di
applicazione di tale addizionale.
Il
testo integrale della circolare INAIL, che illustra i meccanismi applicativi
del nuovo sistema, è a disposizione
presso gli uffici dello scrivente.
B)
APPRENDISTI - LEGGE 196/97 - SCUOLA EDILE BRESCIANA - CORSI DI FORMAZIONE
OBBLIGATORI
Si
comunica che la Scuola Edile Bresciana, su mandato conferito dalla Provincia di
Brescia, ha organizzato i corsi di formazione rivolti agli apprendisti operai
ed impiegati. I corsi in oggetto avranno inizio nel mese di ottobre 2000 e
secondo un calendario che la Scuola medesima provvederà ad inviare a tutte le
imprese che, a suo tempo, hanno comunicato l'assunzione di apprendisti
(assunzioni effettuate a far data dal 19 luglio 1998).
Si
sottolinea inoltre che la frequenza ai corsi in parola è obbligatoria ai fini
del godimento del particolare e agevolato regime contributivo per i lavoratori
di cui trattasi.