A)
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 29 GENNAIO 2000 - RIPOSI ANNUI -
PAGAMENTO DIRETTO
B)
AGENDA DEL COSTRUTTORE EDILE 2001
A)
C.C.N.L. 29-1-2000 - RIPOSI ANNUI
Si
ricorda che dal 1° ottobre 2000, secondo quanto previsto dal verbale di accordo
29 gennaio 2000 per il rinnovo del c.c.n.l., è abolita la riduzione dell'orario
di lavoro a 35 ore settimanali per le otto settimane decorrenti dal primo
lunedì del mese di dicembre.
Le
quaranta ore relative alla riduzione abolita vanno ad aumentare le ore di
permesso individuale che, pertanto, sempre dal 1° ottobre 2000 matureranno in
ragione di un'ora per ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato
per un totale di n. 88 ore annue.
Per
gli operai discontinui a 50 ore settimanali, l'ora di permesso individuale
matura ogni 26 ore di lavoro ordinario, per quelli a 60 ore settimanali, l'ora
di permesso matura ogni 31 ore di
lavoro ordinario.
Agli
effetti del calcolo dei permessi maturati rilevano anche le ore di assenza per
malattia o infortunio indennizate dagli Istituti competenti nonché per congedo
matrimoniale.
Di
conseguenza dal 1° ottobre 2000 le imprese devono effettuare il pagamento
diretto relativo al titolo in esame: ciò comporta l'inserimento per ciascun
periodo di paga nella retribuzione della voce "riposi annui"
determinata in ragione del 4.95% calcolato su tutte le ore di lavoro normale
effettivamente prestato e sul trattamento economico delle festività.
Sempre
dal 1° ottobre 2000, la percentuale C.A.P.E. si riduce dal 23,45% al 18,50% e
l'accantonamento, al netto delle ritenute di legge secondo il ben noto criterio
convenzionale, è fissato nella misura del 14.20%.
Nei
casi di malattia, infortunio o malattia professionale gli importi da
accantonare alla C.A.P.E. risultano essere:
Giornate
di carenza INPS e INAIL 14,20%
Dal
4° giorno di malattia in poi 14,20%
Dal
4° giorno di infortunio o malattia
professionale 5,70%
Dal
91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi 3,60%
La
nuova regolamentazione influisce anche sulla determinazione delle quote orarie
per il calcolo del trattamento economico integrativo per malattia, infortunio e
malattia professionale. Al riguardo si fa riserva di ulteriori comunicazioni.
La
nuova normativa relativa ai "riposi annui" comporta che l'intervento
della C.I.G. sarà concesso fino al limite delle 40 ore settimanali per tutti i
mesi dell'anno.
Si
sottolinea anche che i permessi saranno
usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con adeguato preavviso,
tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31
dicembre di ciascun anno solare non
possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
Nel
caso in cui le ore di permesso non vengano in tutto o in parte usufruite, il
relativo trattamento economico è comunque assolto dall'impresa mediante la
corresponsione diretta al lavoratore della percentuale del 4,95%. E' altresì da
sottolineare che nel caso di godimento niente è dovuto al titolo in esame.
La
maturazione dei "riposi annui" secondo la nuova normativa vale anche
per gli impiegati di cantiere.
B)
AGENDA DEL COSTRUTTORE EDILE 2001
Anche
quest'anno l'A.N.C.E., per il tramite dell'Edilstampa S.r.l., curerà l'edizione
dell'AGENDA DEL COSTRUTTORE EDILE.
Le
condizioni di vendita sono le seguenti:
Agenda
similpelle £.
30.000= IVA compresa
Agende
in pelle £.
45.600= IVA compresa
Spese
di spedizione a carico del destinatario.
La
consegna è prevista entro il 30 novembre 2000.
Gli
ordini dovranno pervenire all'Edilstampa S.r.l. - Via Guattani,24 - 00161 -
ROMA - entro e non oltre il 20 ottobre
2000 precisando l'esatta denominazione sociale del richiedente o del
destinatario, nonché la partita IVA per l'emissione della relativa fattura.
Gli
ordini potranno essere trasmessi anche a mezzo telefax 06/44232981, sempre con
le precisazioni suddette.
I
pagamenti potranno essere effettuati con bonifico bancario a favore della Banca
Popolare dell'Etruria e del Lazio - Agenzia 8 (ABI 5390, cab 3208, c.c. 41112),
precisando la causale, o tramite versamento sul c/c postale n. 778019.