LEGGE
REGIONALE n. 18/97- SEMPLIFICAZIONE BENI AMBIENTALI
La legge regionale “Riordino delle competenze e semplificazione
delle procedure in materia dei Beni Ambientali e dei Piani Paesistici,
Sub-deleghe agli Enti locali” è stata riapprovata dal Consiglio regionale
recependo quanto rilevato dal Commissario Governativo.
Il testo della norma è stato pubblicato come L.R. 18 del 9 giugno
1997 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24, 1° supplemento
ordinario del 13 giugno 1997.
CONSIGLIO
REGIONALE DELLA LOMBARDIA
LEGGE
REGIONALE N. 18 del 9/6/1997
(BURL
n. 24, 1° suppl. ord. del 13/6/97)
Riordino
delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei
beni ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali.
Approvata
nella seduta del 13 maggio 1997 a maggioranza assoluta dei Consiglieri
assegnati alla Regione
Art. 1
(finalità e principi)
1. In coerenza con il principio di sussidiarietà tra le
istituzioni, la presente legge disciplina il riordino delle competenze e la
semplificazione delle procedure nel settore della tutela dei beni ambientali,
di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 “Protezione delle bellezze naturali”
nonché al decreto legge 27 giugno 1985,
n. 312 “Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse
ambientale” convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1985, n. 431, fatto
salvo il principio di sussidiarietà.
2. La Regione persegue la tutela e la valorizzazione delle
componenti ambientali e paesaggistiche del territorio mediante l'adeguamento
delle procedure e delle modalità d'esercizio delle competenze ai principi di
economicità, trasparenza e semplificazione procedurale di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto d'accesso ai documenti amministrativi”.
TITOLO
I
Competenze
Art. 2
(funzioni di competenza regionale)
1. La Regione esercita le funzioni amministrative, ad essa
delegate dall'art. 82 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 e successive
modificazioni ed integrazioni, riguardanti l'autorizzazione e l'irrogazione
delle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 15 della
l. 1497/1939, per l'esecuzione di:
a) opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali,
nonché opere di competenza della Regione, ad eccezione degli interventi
indicati dagli artt. 6, 7 e 17, per l'effettuazione dei quali le predette
funzioni amministrative sono subdelegate agli enti ivi previsti;
b) interventi per lo smaltimento dei rifiuti, fatta eccezione per
quelli previsti dai piani di cui alla legge regionale 1 luglio 1993, n. 21
“Smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del
d.p.r. 915/82. Funzioni della Regione e delle provincie”;
c) interventi riguardanti l'attività mineraria.
2. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti i
provvedimenti inibitori e gli ordini di sospensione lavori, di cui all'art. 8
della l. 1497/1939.
Art. 3
(criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei
beni ambientali)
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, approva i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di
tutela dei beni ambientali, cui devono attenersi gli enti subdelegati nel
rilascio dell'autorizzazione e nell'irrogazione delle sanzioni amministrative
di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 15 della l. 1497/1939.
Art. 4
(funzioni
di competenza comunale)
1. Sono subdelegate ai comuni, fatto salvo quanto previsto in via
transitoria dall'art. 16, le funzioni amministrative riguardanti
l'autorizzazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui,
rispettivamente, agli artt. 7 e 15 della l. 1497/1939, nonché agli artt. 9,
comma 3, e 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 “Norme in materia
di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere abusive”, per l'esecuzione di ogni tipo di intervento ad eccezione
di quelli previsti dagli artt. 2, 6 e 7 della presente legge.
2. È subdelegata altresì al comune l'espressione del parere di cui
all'art. 32 della l. 47/1985; il sindaco si esprime previo parere della
commissione edilizia; il parere del sindaco, se favorevole, è comunicato agli
organismi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 82, comma 9, del d.p.r. 616/1977, come integrato
dal d.l. 312/1985 convertito in l. 431/1985.
Art. 5
(integrazione delle commissioni edilizie comunali)
1. Le commissioni edilizie comunali, nell'esercizio delle funzioni
subdelegate, sono integrate da almeno due esperti in materia di tutela
paesistico-ambientale in possesso di comprovata esperienza, risultante dal
curriculum individuale, ovvero acquisita mediante la partecipazione ad appositi
corsi di formazione, promossi o riconosciuti dalla Regione.
2. Le commissioni edilizie comunali, nell'esercizio delle funzioni
di cui al comma 1, si esprimono alla presenza di almeno uno degli esperti, le
cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta,
allegando apposita relazione scritta.
Art. 6
(interventi riguardanti i boschi)
1. Sono subdelegate alle province, alle comunità montane ed agli
enti gestori di parco e di riserve naturali, per i territori di rispettiva
competenza, ai sensi dell'art. 1-bis della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8
“Legge forestale regionale”, le funzioni amministrative riguardanti
l'autorizzazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui,
rispettivamente, agli artt. 7 e 15 della l. 1497/1939, per l'esecuzione degli
interventi riguardanti i boschi.
Art. 7
(attività estrattiva di cava e di smaltimento rifiuti)
1. Le funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione e
l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 15 della
l. 1497/1939, sono subdelegate alle province:
a) per l'attività estrattiva di cava, a far tempo dall'entrata in
vigore dei piani di cui al titolo II della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18
“Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di
cava”;
b) per lo smaltimento rifiuti, a far tempo dall'entrata in vigore
dei piani di cui al titolo III della l.r. 21/1993.
TITOLO
II
Norme
procedurali
Art. 8
(modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della l.
1497/1939)
1. In conformità a quanto disposto dall'art. 25 del regio decreto
3 giugno 1940, n. 1357 “Regolamento per l'applicazione della l. 29 giugno 1939,
n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali”, il rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della l. 1497/1939 è, in ogni caso,
preliminare all'avvio dei procedimenti edilizi o, ove prevista, alla denuncia
di inizio lavori, nonché all'avvio dei procedimenti di cui alla vigente
legislazione forestale e sull'attività estrattiva di cava.
2. Le funzioni amministrative subdelegate sono esercitate dal
sindaco, sentita la commissione edilizia, ovvero, nei casi di cui agli artt. 6
e 7, dal presidente degli enti ivi previsti.
3. Gli enti subdelegati trasmettono agli organismi periferici del
Ministero per i beni culturali e ambientali copia di tutte le autorizzazioni,
corredate dalla necessaria documentazione.
Art. 9
(supporto agli enti subdelegati)
1. La Giunta regionale assicura agli enti subdelegati, che
intendano avvalersene, idonea collaborazione tecnico-consultiva mediante i
propri servizi competenti.
2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1, la Giunta
regionale individua la struttura operativa preposta e le modalità di
svolgimento del servizio in modo da garantire agli enti subdelegati un
riferimento unico all'interno del competente settore della Giunta stessa.
Art.
10 (procedure nell'ambito dei parchi)
1. Per i comuni ricadenti nei territori dei parchi, limitatamente
alle aree ivi comprese, a far tempo dall'entrata in vigore dei rispettivi piani
territoriali di coordinamento con contenuti paesistici l'autorizzazione di cui
all'art. 7 della l. 1497/1939 è rilasciata dal sindaco previa certificazione
dell'ente gestore del parco in ordine alla conformità dell'intervento proposto
con il piano territoriale di coordinamento.
2. L'istanza concernente l'autorizzazione di cui al comma 1,
corredata dalla necessaria documentazione, è trasmessa tempestivamente
dall'amministrazione comunale, ovvero a cura dell'interessato, all'ente gestore
del parco che rilascia la certificazione entro trenta giorni dal ricevimento
degli atti, decorsi inutilmente i quali la conformità si considera verificata.
3. La certificazione dell'ente gestore di parco non è richiesta
per gli interventi di cui al successivo art. 17.
Art.
11 (interventi sostitutivi in caso di inerzia o di ritardi)
1. L'autorizzazione di cui all'art. 7 della l. 1497/1939 è
rilasciata o negata dagli enti competenti nel termine di sessanta giorni dalla
presentazione della relativa istanza, decorso il quale gli interessati, entro i
successivi trenta giorni, possono presentare istanza di autorizzazione al
Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 82 del d.p.r. 24
luglio 1977, n. 616 così come modificato dall'art. 1 del d.l. 27 giugno 1985,
n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431.
2. Nel caso di accertata inerzia degli enti subdelegati
nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della l.
1497/1939, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore competente, se
delegato, interviene in via sostitutiva irrogando la sanzione amministrativa,
qualora accerti la sussistenza di un danno ai valori paesistici tutelati.
TITOLO
III
Valenza
paesistica dei piani territoriali di coordinamento provinciali
Art.
12 (valenza paesistica del piano territoriale di coordinamento provinciale)
1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui
all'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 “Ordinamento delle autonomie
locali” ha valenza paesistico-ambientale ai sensi dell'art. 1 bis del d.l.
312/1985 convertito in l. 431/1985.
2. È fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 5 della l.r.
57/1985 relativamente ai piani territoriali di coordinamento dei parchi
regionali.
Art.
13 (contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale)
1. Ai fini della tutela e valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali,
il piano territoriale di coordinamento provinciale individua, sulla base di
un'analisi delle caratteristiche fisiche, naturali e socio-culturali del
paesaggio:
a) i sistemi territoriali definiti in base ai caratteri
paesistico-ambientali;
b) le zone di particolare interesse paesistico-ambientale, ivi
incluse le aree assoggettate a vincolo in base alle procedure di cui alla l.
1497/1939, ovvero in base agli elenchi definiti dall'art. 1, comma 1, del d.l.
312/1985 convertito in l. 431/1985;
c) i criteri per la trasformazione e l'uso del territorio, volti
alla salvaguardia dei valori ambientali protetti.
2. I comuni rendono coerenti gli strumenti ubranistici generali ai
criteri contenuti nel piano territoriale di coordinamento provinciale di cui al
comma 1.
Art.
14 (criteri per la formazione del piano territoriale di coordinamento
provinciale)
1. La Giunta regionale emana, entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, appositi criteri relativi ai contenuti di natura
paesistico-ambientale del piano territoriale di coordinamento provinciale.
TITOLO
IV
Disposizioni
transitorie e finali
Art.
15 (disposizioni transitorie in aree sottoposte a specifico vincolo paesistico)
1. Fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento
delle province o dei parchi regionali aventi contenuti paesistici o dei criteri
di gestione o di revisione dei vincoli paesistici e comunque non oltre il
termine perentorio di 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le
funzioni amministrative di cui all'art. 4, comma 1, nelle aree sottoposte a
vincolo paesistico in base a specifico provvedimento amministrativo, sono
esercitate dalla Regione, ad esclusione di quanto prevsito dagli artt. 6, 7 e
17.
Art.
16 (funzioni di competenza comunale in aree sottoposte a specifico vincolo
paesistico)
1. Anche prima dell'assunzione degli atti di cui all'art. 16,
nonché del termine ivi fissato nelle aree ivi previste sono subdelegate ai
comuni le funzioni amministrative di cui all'art. 4, comma 1, nei seguenti
casi:
a) interventi previsti dall'art. 31, comma 1, lett. a), b), c),
d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 “Norme per l'edilizia residenziale”, ivi
compresi gli ampliamenti;
b) posa in opera di cartelli od altri mezzi di pubblicità, ai
sensi dell'art. 14, comma 1, della l. 1497/1939;
c) posa di condotte fognarie, di condotte idriche, di linee
elettriche a tensione non superiore a 15.000 volts, nonché di reti di
distribuzione di servizi comunali;
d) recinzioni;
e) interventi previsti in piani attuativi approvati dalla Giunta
regionale ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 marzo 1984, n. 14
“Norme per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi”, ovvero dal
consiglio comunale secondo la procedura di cui all'art. 4 della stessa l.r.
14/1984;
f) opere interrate, totalmente o anche parzialmente, purché le
parti emergenti, funzionalmente collegate alla parte interrata, abbiano
un'altezza non superiore a m 2,5;
g) interventi di manutenzione o di integrazione del patrimonio
arboreo esistente o di sua sostituzione con elementi arborei della stessa
essenza, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 per quanto concerne i boschi.
Art.
17 (disposizioni transitorie
concernenti l'attività estrattiva di cava)
1. Fino all'approvazione dei piani delle cave di cui al titolo II
della l.r. n. 18/1982 e successive modificazioni, la Regione esercita le
funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione e l'irrogazione delle
sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 15 della l. 1497/1939
concernenti l'attività estrattiva di cava.
Art.
18 (modificazioni degli artt. 2 e 3 della l.r. 57/1985)
1. L'art. 2 della l.r. 57/1985, è così sostituito:
“Art. 2
1. Il provvedimento di cui all'art. 1 individua il bene cui si
riferisce, dando atto degli eventuali vincoli di altra natura su di esso
gravanti, ed enuclea in modo dettagliato gli elementi di interesse paesistico
che caratterizzano il bene stesso, indicando, laddove necessario, criteri
generali per la relativa valorizzazione e conservazione.
2. Le autorizzazioni di cui all'art. 7 della l. 1497/1939 sono
rilasciate quando sia accertato il rispetto degli elementi di interesse
paesistico, nonché la conformità allo strumento pianificatorio con contenuti
paesistici ove esistente”.
2. Il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985 n. 57 è così
sostituito:
“2. Il progetto di piano territoriale paesistico è adottato dalla
Giunta regionale; il provvedimento di adozione, con l'indicazione della sede
dove chiunque può prendere visione dei relativi elaborati, è pubblicato per 30
giorni consecutivi all'albo delle province e delle comunità montane
interessate, nonché sul Bollettino Ufficiale della regione”.
3. Il comma 3 dell'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985 n. 57 è così
sostituito:
“3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della regione chiunque vi abbia interesse può
presentare osservazioni alla Giunta regionale”.
Art. 19
(abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) gli artt. 8, 9 e 11 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57
“Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze
naturali e subdelega ai comuni”;
b) il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 12 marzo 1984, n.
14 “Norme per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi”.
2. Sono integralmente abrogate le seguenti leggi regionali
concernenti sostituzioni e modifiche degli artt. 8, 9 e 11 della l.r. 57/1985:
a) l.r. 26 settembe 1992, n. 32 “Subdelega di funzioni
amministrative in materia di beni ambientali”;
b) l.r. 28 aprile 1995, n. 31 “Modifica delle norme regionali
concernenti la subdelega di funzioni amministrative in materia di beni
ambientali”.
Art.
20 (decorrenza)
1. La presente legge si applica alle istanze presentate in data
successiva alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei
criteri di esercizio della subdelega di cui all'art. 3.