A) CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - 1° OTTOBRE 2000 - MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - TRATTAMENTI ECONOMICI INTEGRATIVI

B) LEGGE 297/82 - INDICE RIVALUTAZIONE T.F.R. MESE DI SETTEMBRE 2000

 

 

 

A) C.C.N.L.  29-1-2000 - MALATTIA, INFORTUNIO e MALATTIA PROFESSIONALE

 

Con la precedente nota suppl. n. 5 al Notiziario mensile 8-9/2000, nel riportare le norme contrattuali concernenti il pagamento diretto dal 1° ottobre 2000 dei riposi annui, si era formulata riserva di comunicare i nuovi trattamenti economici integrativi da corrispondere agli operai nei casi di malattia, infortunio e malattia professionale.

A seguito dell'accordo intervenuto tra A.N.C.E. ed Organizzazioni Sindacali si è ora in grado di sciogliere la suddetta riserva. Le norme di seguito riportate vanno in vigore dal 1° ottobre 2000

Malattia

Resta ferma la maggiorazione CAPE del 18,50%, di cui il 14,20% deve essere accantonato alla stessa Cassa e la differenza deve essere erogata direttamente all'operaio. Ciò vale per tutti i giorni di malattia. I nuovi trattamenti economici integrativi da corrispondere per i giorni di malattia e che derivano dal pagamento diretto del 4.95% sono riportati nella tabella allegata.

Nel caso di malattia inferiore a 10 giorni, per i giorni di carenza (1°, 2° e 3° giorno) l'impresa deve erogare direttamente al dipendente il 4,95% della retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.

Infortunio e malattia professionale

In questi casi la maggiorazione CAPE ed i relativi accantonamenti sono così determinati:

                                                                                                Maggiorazione                         Accantonamento

Giorni di carenza                                                                      18,50%                                    14,20%

Dal 4° al 90° giorno                                                                    7,40%                                      5,70%

Dal 91° giorno in poi                                                                  4,60%                                      3,60%

E' appena il caso di ricordare che la differenza tra maggiorazione ed accantonamento deve essere erogata direttamente al dipendente.

Per i giorni di carenza è dovuto dall'impresa il trattamento economico del 4,95%. I nuovi trattamenti economici integrativi (dal 4° giorno in poi) sono riportati nell'allegata tabella.

 

B) LEGGE 297/82 - INDICE RIVALUTAZIONE T.F.R. MESE DI SETTEMBRE 2000 

 

L' Istat ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed     impiegati per il mese di settembre 2000 è risultato pari a 112,5.

Pertanto dal rapporto tra l'indice del mese di dicembre 1999 e quello di settembre 2000     risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di settembre  2000     del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 1999 è pari      a:

1,025516