I.R.Pe.F.
- VARIAZIONI PER L'ANNO 2000 - OPERAZIONI DI CONGUAGLIO - ACCONTO NOVEMBRE 2000
La
Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2000 ha pubblicato il testo del D.L. 30/9/2000
n° 268 recante "Variazioni in materia di imposta sui redditi delle persone
fisiche per l'anno 2000". L'articolo 1 del provvedimento dispone modifiche
sia agli scaglioni di reddito che alle detrazioni di imposta. I nuovi scaglioni
e le nuove detrazioni di imposta operano in sede di determinazione del
conguaglio di fine anno relativo ai redditi del solo anno 2000.
Resta
peraltro salvo quanto disposto dal 3° comma del citato articolo 1 i cui
contenuti si illustrano più avanti.
Modifiche
agli scaglioni di reddito ai fini Irpef
Il
decreto amplia la prima fascia degli scaglioni di reddito elevando, per l'anno
2000, da £. 15.000.000= a £. 20.000.000= annui il limite massimo della fascia
stessa che è soggetta come noto alla ritenuta IRPeF del 18,50%.
Detrazioni
per reddito da lavoro dipendente
Le
detrazioni di imposta per i redditi da lavoro dipendente vengono, sempre per il
solo anno 2000, rideterminate e distribuite con riferimento a 22 scaglioni di
reddito in luogo dei 17 previgenti.
In
allegato si inviano le tabelle degli scaglioni di reddito e delle detrazioni di
imposta a valere per l'anno 2000 e da utilizzare, come già detto, in occasione
delle operazioni di conguaglio a fine anno.
Novembre
2000 - Irpef - Acconto
In
considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi, le operazioni di
conguaglio vengono effettuate nei primi due mesi dell'anno successivo, il D.L.
"268" anticipa una parte degli effetti del provvedimento medesimo al
corrente mese di novembre obbligando i sostituti di imposta a restituire, nel mese
stesso, a titolo di acconto le ritenute operate nell'anno 2000 fino ad un
importo massimo di £. 350.000=.
Il
Ministero delle Finanze con circolare n. 193/E del 27 ottobre u.s. ha chiarito:
a)
non devono essere effettuate le operazioni di ricalcolo da compiere
ordinariamente in sede di conguaglio di fine anno, trattandosi di una semplice
restituzione di ritenute operate nel corso dell'anno. Tale restituzione si
concretizza, pertanto, nell'incrementare la sola retribuzione erogata nel mese
di novembre 2000 di un importo pari al massimo di lire 350.000.
Ovviamente,
qualora nel corso dell'anno siano state operate ritenute per un ammontare
inferiore al predetto importo di lire 350.000, la restituzione consisterà in un
acconto di pari ammontare, cioè di importo equivalente alle ritenute effettuate
in corso d'anno.
Nei
suddetti limiti di lire 350.000 o del minore importo di ritenute operate in
corso d'anno, il sostituto di imposta è comunque tenuto alla predetta
restituzione, utilizzando il monte-ritenute disponibile nel mese di novembre.
Qualora il predetto monte-ritenute non fosse sufficiente a restituire quanto
previsto dal decreto legge n. 268, il sostituto di imposta è tenuto ad
anticipare la differenza, che recupererà a partire dal primo versamento utile successivo.
b)
per i rapporti di lavoro cessati prima dell'entrata in vigore del D.L.
"268" (3 ottobre 2000) i sostituti di imposta avendo già effettuato
le operazioni di conguaglio, non sono tenuti a porre in essere alcun altro
adempimento.
Per
i rapporti che invece cessano nell'arco temporale 3 ottobre/31 dicembre, i
sostituti di imposta sono tenuti ad effettuare tutte le operazioni già
descritte.
c)
per i rapporti di lavoro instaurati dal 3 ottobre 2000, i sostituti di imposta
applicheranno le variazioni apportate dal D.L. "268" (nuovo scaglione
al 18,50% e nuove detrazioni) immediatamente sulle retribuzioni correnti.
Tenuto conto di ciò dovranno effettuare
in seguito le normali operazioni di conguaglio senza essere obbligati ad
ulteriori adempimenti.
d)
per il periodo d'imposta 2000, il decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, ha
ridotto dal 92 all'87% la misura dell'acconto Irpef.
Il
secondo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto dispone quindi che,
relativamente ai soggetti che hanno fruito dell'assistenza fiscale per i
redditi 1999 presentando il modello 730/2000 al sostituto d'imposta o a un
Centro di assistenza fiscale, i sostituti d'imposta, all'atto del prelievo
della seconda o unica rata di acconto per i redditi 2000, sono tenuti a determinare
in via automatica la nuova misura dell'acconto senza attendere alcuna specifica
iniziativa da parte dei soggetti interessati. Pertanto, i sostituti d'imposta,
sulla base dei dati in loro possesso saranno direttamente tenuti a prelevare la
seconda o unica rata di acconto Irpef operando una semplice proporzione.
Si
supponga, a titolo esemplificativo, che il modello 730/4 trasmesso da un Caf al
sostituto d'imposta contenga i seguenti dati:
-
prima rata di acconto: lire 368.000;
-
seconda rata di acconto: lire 552.000.
Sulla
base di questi dati il sostituto d'imposta è a conoscenza dell'ammontare
complessivo dell'acconto, determinato nella misura vecchia del 92%, pari a lire
920.000. Sarà sufficiente la seguente proporzione: 920.000 : 92 = X : 87
dove
X rappresenta l'ammontare complessivo dell'acconto, calcolato nella nuova
misura dell'87 per cento. Nell'esempio prospettato X = lire 870.000.
L'ammontare
della seconda rata sarà dato, pertanto, dalla differenza:
870.000
- 368.000 = lire 502.000.