I.R.Pe.F. - VARIAZIONI PER L'ANNO 2000 - OPERAZIONI DI CONGUAGLIO - ACCONTO NOVEMBRE 2000

 

La Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2000 ha pubblicato il testo del D.L. 30/9/2000 n° 268 recante "Variazioni in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche per l'anno 2000". L'articolo 1 del provvedimento dispone modifiche sia agli scaglioni di reddito che alle detrazioni di imposta. I nuovi scaglioni e le nuove detrazioni di imposta operano in sede di determinazione del conguaglio di fine anno relativo ai redditi del solo anno 2000.

Resta peraltro salvo quanto disposto dal 3° comma del citato articolo 1 i cui contenuti si illustrano più avanti.

Modifiche agli scaglioni di reddito ai fini Irpef

Il decreto amplia la prima fascia degli scaglioni di reddito elevando, per l'anno 2000, da £. 15.000.000= a £. 20.000.000= annui il limite massimo della fascia stessa che è soggetta come noto alla ritenuta IRPeF del 18,50%.

Detrazioni per reddito da lavoro dipendente

Le detrazioni di imposta per i redditi da lavoro dipendente vengono, sempre per il solo anno 2000, rideterminate e distribuite con riferimento a 22 scaglioni di reddito in luogo dei 17 previgenti.

In allegato si inviano le tabelle degli scaglioni di reddito e delle detrazioni di imposta a valere per l'anno 2000 e da utilizzare, come già detto, in occasione delle operazioni di conguaglio a fine anno.

Novembre 2000 - Irpef - Acconto

In considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi, le operazioni di conguaglio vengono effettuate nei primi due mesi dell'anno successivo, il D.L. "268" anticipa una parte degli effetti del provvedimento medesimo al corrente mese di novembre obbligando i sostituti di imposta a restituire, nel mese stesso, a titolo di acconto le ritenute operate nell'anno 2000 fino ad un importo massimo di £. 350.000=.

Il Ministero delle Finanze con circolare n. 193/E del 27 ottobre u.s. ha chiarito:

a) non devono essere effettuate le operazioni di ricalcolo da compiere ordinariamente in sede di conguaglio di fine anno, trattandosi di una semplice restituzione di ritenute operate nel corso dell'anno. Tale restituzione si concretizza, pertanto, nell'incrementare la sola retribuzione erogata nel mese di novembre 2000 di un importo pari al massimo di lire 350.000.

Ovviamente, qualora nel corso dell'anno siano state operate ritenute per un ammontare inferiore al predetto importo di lire 350.000, la restituzione consisterà in un acconto di pari ammontare, cioè di importo equivalente alle ritenute effettuate in corso d'anno.

Nei suddetti limiti di lire 350.000 o del minore importo di ritenute operate in corso d'anno, il sostituto di imposta è comunque tenuto alla predetta restituzione, utilizzando il monte-ritenute disponibile nel mese di novembre. Qualora il predetto monte-ritenute non fosse sufficiente a restituire quanto previsto dal decreto legge n. 268, il sostituto di imposta è tenuto ad anticipare la differenza, che recupererà a partire dal primo versamento utile successivo.

b) per i rapporti di lavoro cessati prima dell'entrata in vigore del D.L. "268" (3 ottobre 2000) i sostituti di imposta avendo già effettuato le operazioni di conguaglio, non sono tenuti a porre in essere alcun altro adempimento.

Per i rapporti che invece cessano nell'arco temporale 3 ottobre/31 dicembre, i sostituti di imposta sono tenuti ad effettuare tutte le operazioni già descritte.

c) per i rapporti di lavoro instaurati dal 3 ottobre 2000, i sostituti di imposta applicheranno le variazioni apportate dal D.L. "268" (nuovo scaglione al 18,50% e nuove detrazioni) immediatamente sulle retribuzioni correnti. Tenuto conto  di ciò dovranno effettuare in seguito le normali operazioni di conguaglio senza essere obbligati ad ulteriori adempimenti.

d) per il periodo d'imposta 2000, il decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, ha ridotto dal 92 all'87% la misura dell'acconto Irpef.

Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto dispone quindi che, relativamente ai soggetti che hanno fruito dell'assistenza fiscale per i redditi 1999 presentando il modello 730/2000 al sostituto d'imposta o a un Centro di assistenza fiscale, i sostituti d'imposta, all'atto del prelievo della seconda o unica rata di acconto per i redditi 2000, sono tenuti a determinare in via automatica la nuova misura dell'acconto senza attendere alcuna specifica iniziativa da parte dei soggetti interessati. Pertanto, i sostituti d'imposta, sulla base dei dati in loro possesso saranno direttamente tenuti a prelevare la seconda o unica rata di acconto Irpef operando una semplice proporzione.

Si supponga, a titolo esemplificativo, che il modello 730/4 trasmesso da un Caf al sostituto d'imposta contenga i seguenti dati:

- prima rata di acconto: lire 368.000;

- seconda rata di acconto: lire 552.000.

Sulla base di questi dati il sostituto d'imposta è a conoscenza dell'ammontare complessivo dell'acconto, determinato nella misura vecchia del 92%, pari a lire 920.000. Sarà sufficiente la seguente proporzione: 920.000 : 92 = X : 87

dove X rappresenta l'ammontare complessivo dell'acconto, calcolato nella nuova misura dell'87 per cento. Nell'esempio prospettato X = lire 870.000.

L'ammontare della seconda rata sarà dato, pertanto, dalla differenza:

870.000 - 368.000 = lire 502.000.